TRIB
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/07/2024, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5575 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Alimenti e vertente
TRA
nata a [...], il [...] ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Fondo d'orto, n. 60, presso lo studio dell'avv. Annalisa Buondonno, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] e Controparte_1
residente in [...]
RESISTENTE
, nata a [...] il [...] ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in Sant'Agnello alla via Angri n. 5 presso lo studio dell'avv. Valerio Ricciardi e dell'avv. Carlotta Di Leva che la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
nato a [...] il 28/02/1962 ed elettivamente Controparte_3
domiciliato in Sant'Agnello alla via Angri n. 5 presso lo studio dell'avv. Ida Celentano che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: Come da conclusioni rese all'udienza del 27/05/2024.
Con atto del 9/7/2024, il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 316 bis c.c. depositato in via telematica in data 27/11/2023
deduceva che, con decreto n. 4223 reso in data 19/12/2022 il Parte_1
Presidente f.f. dell'adito Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa Marianna Lopiano, nel definire il procedimento ex art. 316 bis c.p.c. R.G.V.G. n. 130/2022 del medesimo intestato Ufficio giudiziario, aveva posto a suo carico il pagamento della somma mensile di € 350,00 in favore di a titolo di contributo della nonna paterna per Controparte_2
il mantenimento dei suoi nipoti minori ed Persona_1 [...]
, nati dalla relazione more uxorio intrattenuta dal di lei figlio Persona_2 CP_1
con la stessa che tale onere era stato disposto ex art. 316 bis c.c. a
[...] CP_2
fronte della reiterata ed ormai risalente inadempienza del rispetto Controparte_1
al suo obbligo di contribuire al mantenimento dei di lui figli minori Persona_1
ed tramite versamento della somma di € 700,00
[...] Persona_2
mensili disposta con precedente decreto n. 1513/2015 reso dal medesimo adito
Tribunale di Torre Annunziata in data 10/6/2015 all'esito del procedimento ex art. 337 bis e seg. c.c. R.G.V.G. n. 1147/2014; che, tuttavia, nelle more – id est nel tempo intercorso tra il 19/12/2022 (data di definizione del pregresso procedimento) ed il 27/11/2023 (data di introduzione del presente procedimento) – erano intervenuti fatti nuovi, alla stregua dei quali la odierna ricorrente non era più in grado di far fronte all'onere di contribuzione in favore dei nipoti disposto dall'intestato Tribunale di Torre
Annunziata; che, più in particolare, la incapacità di ella ricorrente di sostenere la spesa a titolo di contributo per il mantenimento dei nipoti era dovuta ad una situazione di difficoltà economica conseguita alla prematura scomparsa del coniuge ed alla chiusura dell'attività di minimarket svolta in Massa UB alla Via Partenope 18/B (attività cessata con l'atto di scioglimento della società Organizzazione_1
per Notar del 2/10/2023, Rep. 1162); che, invece, sia il
[...] Persona_3
di lei figlio , padre dei minori ed Controparte_1 Persona_1
– il quale a partire dal mese di giugno 2023 aveva trovato una Persona_2
stabile occupazione – sia la madre dei ridetti minori, erano dotati di Controparte_2
mezzi sufficienti a provvedere in via primaria al mantenimento dei figli.
Su tali premesse la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di Torre Annunziata: A) preliminarmente di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto n. 4223/2022 reso dal medesimo intestato Ufficio giudiziario in data 27/12/2022; B) in esito alla presente procedura di revocare e/o modificare il ridetto decreto n. 4223/2022 a far data dalla modifica delle condizioni reddituali della (vale a dire, dal 31/12/2022, data Pt_1
cessazione di fatto della sua attività di minimarket), ovvero in via subordinata dalla modifica delle condizioni reddituali del databile nel mese di giugno 2023. Persona_1
Con decreto del 20/12/2023– disattesa la richiesta di sospensione inaudita altera parte del precedente decreto n. 4223/2022 dell'adito Ufficio giudiziario – il Presidente fissava per la comparizione delle parti dinanzi a Sé l'udienza del 29/1/2024 e disponeva che la notifica del ricorso e del decreto alle controparti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.1.2024, si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso Controparte_2
proposto da siccome sostanzialmente incardinato secondo il rito Parte_1
camerale ex artt. 737 e successivi c.p.c. laddove che, in esito alla recente riforma
Cartabia, il rito in questione sembrerebbe ancora applicabile al procedimento dinanzi al Presidente del Tribunale per l'adozione del decreto previsto dal secondo comma dell'art. 316 bis c.c., ma non anche al procedimento di revoca o modifica di tale decreto.
Quanto al merito della lite, la resistente allegava che l'inadempimento del
[...]
, quanto al concorso nel mantenimento dei figli minori, persiste tutt'oggi, non Per_1
continuando il resistente a contribuire al mantenimento ordinario dei minori Per_1
d ed a non partecipare economicamente alle spese straordinarie per
[...] Per_2
gli stessi. La resistente allegava, altresì, di essere a tutt'oggi sprovvista dei mezzi economici necessari per provvedere da sola alle necessità dei medesimi figli minori.
In buona sostanza, la rappresentava che la situazione attuale della resistente CP_2
è sostanzialmente la stessa già valutata dal Presidente del Tribunale all'esito della definizione del procedimento ex art. 316 bis c.c.
Evidenziava, infine, che la circostanza che il attualmente sia dotato di Persona_1
una stabile occupazione è semplicemente allegata ex adverso, risultando sprovvista di qualsiasi prova, e che la dismissione dell'attività imprenditoriale della ricorrente non ha reso la predetta nullatenente, avendo il marito della stessa donato alla moglie, già proprietaria di varie altri cespiti nel Comune di Massa UB, la proprietà dell'unico suo immobile sito in Massa UB alla via Roma 33, circostanza per la quale la sarebbe proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.1.2024, si costituiva in giudizio altresì il quale svolgeva le medesime deduzioni della figlia . Controparte_3 Controparte_2
Lo stesso precisava, inoltre, di adempiere spontaneamente ed in misura ben maggiore rispetto all'esiguo contributo posto a carico della all'obbligazione posta a Pt_1
carico degli ascendenti di cui all'articolo 316 bis c.c.
, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva Controparte_1
rimanendo contumace.
All'udienza del 29/1/2024, il giudice delegato si riservava sull'eccezione preliminare in rito sollevata dai resistenti e, con ordinanza dell'8/2/2024, ritenuto che il procedimento di opposizione in parola, in precedenza regolato dal rito ordinario di cognizione, a seguito della sopra richiamata riforma, dovesse intendersi regolato dalle norme di cui agli articoli 473 bis.12 e ss. c.p.c., rimetteva gli atti al Presidente del Collegio per la fissazione del procedimento in parola ai sensi all'articolo 473 bis.14 c.p.c.
Instaurato correttamente il contraddittorio, all'udienza del 27/5/2024 venivano liberamente interrogate le parti del presente procedimento e, all'esito, sulle opposte conclusioni, la presente causa veniva assegnata in decisione.
****** 1. La domanda di revoca e/o modifica del decreto n. 4223/2022 reso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 27/12/2022 proposta da è infondata e va Parte_1
disattesa per i seguenti motivi.
2. Giova osservare in diritto che il disposto dell'art. 316-bis c.c., comma 1, ultimo periodo, prevede espressamente che "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".
La giurisprudenza della Suprema Corte, nell'interpretare tale norma (o, in precedenza, il disposto dell'art. 148 c.c., comma 1, nel testo non più in vigore), ha - da tempo e costantemente - ritenuto che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi (così, da ultimo, Cassazione civile sez. I, 12/10/2023, n.28446). Dunque, per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti", non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis c.c., comma 1, e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
3. Ciò posto, si osserva anzitutto che, nel caso di specie, rispetto all'epoca dell'emissione del decreto n. 4223/2022 reso dal Tribunale di Torre Annunziata non è mutata la condizione economica di . Controparte_2
Quest'ultima, liberamente interrogata all'udienza del 27/5/2024, ha difatti dichiarato di continuare a lavorare come cameriera ai piani presso l' con contratti Org_2
stagionali con un reddito di circa 1200 euro;
vive con i due figli a casa del proprio genitore che provvede a tutte le spese dell'abitazione, al vitto, alle utenze oltre che al pagamento dell'assicurazione per l'auto; si avvale, nei periodi in cui lavora, dell'aiuto di una baby sitter attesa la incompatibilità degli orari di lavoro del proprio genitore con le indicate esigenze dei figli, spendendo circa 550,00 euro al mese;
percepisce un'indennità di frequenza di € 300,00 per il figlio il quale è affetto da DSA e, per tale Per_1
patologia, affronta altresì il 50% delle spese della terapia che il minore svolge presso due centri medici (l'altra quota del 50% è a carico del SSN).
Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate da padre della Controparte_3
ricorrente, ascoltato nella medesima udienza, il quale ha dichiarato di provvedere al pagamento integrale delle utenze domestiche, alle spese di autovettura (benzina e assicurazione) e di provvedere spesso alla spesa alimentare secondo le indicazioni della figlia.
Dunque, alla stregua delle riferite risultanze, non vi sono dubbi che, nonostante l'impegno lavorativo profuso per provvedere, oltre che alla cura anche al mantenimento dei figli, la a causa della pacifica indisponibilità di beni patrimoniali (quali un CP_2
immobile in cui abitare) e di redditi ulteriori rispetto a quelli indicati, non è allo stato in condizione di procurarsi, anche incrementando il proprio impegno lavorativo, risorse finanziarie sufficienti per il sostentamento (proprio e) dei due figli, allo scopo dovendo aver riguardo, non solo al soddisfacimento delle esigenze di primarie ed essenziali dei minori, ma anche alle esigenze di vita personale, scolastica e sociale degli stessi, rapportate al tenore di vita familiare, certamente cresciute ed ulteriormente crescenti con il trascorrere degli anni, in esse incluse quelle correlate all'allegato disturbo dell'apprendimento diagnosticato al primo figlio.
4. Quanto alla posizione del si osserva anzitutto che risulta il Controparte_1
pacifico e perdurante inadempimento del genitore obbligato il quale continua a non versare il mantenimento per i figli minori ed Va poi Persona_1 Per_2
osservato che, quanto alla nuova attività lavorativa intrapresa dal , la stessa Persona_1
ha dichiarato che il resistente avrebbe in corso un contratto meramente Pt_1
stagionale come giardiniere, per il quale non è stata in grado di riferire neanche lo stipendio mensile percepito (agli atti vi è una sola busta paga relativa alla mensilità di settembre 2023). Inoltre, non va sottaciuto che è risultato che il resistente ha avuto altri due figli da altre due relazioni, l'ultimo nato appena nove mesi fa', circostanza che ha senz'altro determinato un notevole peggioramento delle condizioni patrimoniale del predetto.
5. Consegue da quanto inannzi che appare imprescindibile il subentro degli ascendenti nell'obbligo al mantenimento dei minori, ed Persona_1 Per_2
6. Considerato, tuttavia, che il nonno materno (il quale ha dichiarato Controparte_3
di lavorare presso un'azienda di servizi presso il comune di Sorrento con un reddito mensile di € 2600,00 e di pagare la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa in cui vive con la figlia ed i nipoti dell'importo di € 850,00 mensili) assolve già al predetto obbligo ospitando la figlia ed i nipoti nella propria abitazione, accollandosi per intero le spese di gestione della casa, comprese le utenze, provvedendo in larga misura anche alla spesa alimentare ed ad altri esborsi di volta in volta necessari cui la figlia non riesce a far fronte, occorre confermare il contributo posto esclusivamente a carico della nonna paterna, nell'impugnato decreto n. 4223/2022 reso dal Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata in data 27/12/2022. 6. Ed invero, a tal proposito, si evidenzia che la ricorrente ha allegato fatti nuovi, alla stregua dei quali la stessa non sarebbe più in grado di far fronte all'onere di contribuzione in favore dei nipoti disposto con il decreto impugnato. In particolare, la incapacità della ricorrente di sostenere la spesa a titolo di contributo per il mantenimento dei nipoti sarebbe dovuta, a parere della ricorrente, ad una situazione di difficoltà economica conseguita alla prematura scomparsa del di lei coniuge ed alla chiusura dell'attività di minimarket svolta in Massa UB alla Via Partenope 18/B (attività cessata con l'atto di scioglimento della società Organizzazione_1
per Notar del 2/10/2023, Rep. 1162).
[...] Persona_3
La , liberamente interrogata all'udienza del 27/05/2024, ha poi dichiarato di Pt_1
avere una nuova occupazione avente ad oggetto la preparazione delle colazioni al mattino in un bed and breakfast, percependo uno stipendio mensile di € 800,00, di essere proprietaria di un unico immobile sito a Massa UB alla via Roma 33, ove vive unitamente alla figlia, per l'acquisto del quale versa una rata di mutuo mensile di circa €
1000,00, e di versare, a seguito dei giudizi intrapresi dalla una somma mensile CP_2
di € 500,00 per il mantenimento dei nipoti.
Da quanto innanzi non può negarsi che vi sia stata una modifica delle condizioni patrimoniali della a seguito della chiusura nel 2022 dell'attività di mini market Pt_1
svolta dalla stessa in Massa UB ed in conseguenza del decesso del coniuge.
Non può ritenersi, tuttavia, offerta la prova di un peggioramento delle condizioni patrimoniali della ricorrente tale da impedire che la stessa possa sopportare l'onere economico del mantenimento posto a suo carico dal decreto oggetto di opposizione.
Tale conclusione deriva dalla considerazione che non paiono affatto congrue le allegazioni fatte all'udienza di comparizione dalla stessa , la quale, a fronte un Pt_1
dichiarato stipendio mensile di € 800,00, ha riferito di versare una rata mensile di mutuo di € 1000,00 per l'acquisto della casa ove vive, affermando di farsi aiutare in qualche caso per il versamento della rata in questione dalla sorella.
La incongruità e inversomiglianza di tali dichiarazioni fa presumere l'esistenza di redditi non dichiarati dalla con conseguente presunzione di capacità Pt_1 economica della stessa di sostenere il versamento dell'importo del mantenimento di €
350,00 stabilito nell'opposto decreto.
7. Per tutti i motivi sopra esposti, il presente ricorso va rigettato e, per l'effetto, il decreto n. 4223/2022 reso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 27/12/2022 va confermato.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
A) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto n. 4223/2022 reso dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 27/12/2022;
B) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, in favore dell'avv. Ricciardi
Valerio dichiaratosi antistatario;
C) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, in favore dell'avv. Celentano
Ida dichiaratasi antistataria.
Torre Annunziata, 9/7/2024
Il giudice estensore Il presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5575 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Alimenti e vertente
TRA
nata a [...], il [...] ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Fondo d'orto, n. 60, presso lo studio dell'avv. Annalisa Buondonno, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] e Controparte_1
residente in [...]
RESISTENTE
, nata a [...] il [...] ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in Sant'Agnello alla via Angri n. 5 presso lo studio dell'avv. Valerio Ricciardi e dell'avv. Carlotta Di Leva che la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
nato a [...] il 28/02/1962 ed elettivamente Controparte_3
domiciliato in Sant'Agnello alla via Angri n. 5 presso lo studio dell'avv. Ida Celentano che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: Come da conclusioni rese all'udienza del 27/05/2024.
Con atto del 9/7/2024, il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 316 bis c.c. depositato in via telematica in data 27/11/2023
deduceva che, con decreto n. 4223 reso in data 19/12/2022 il Parte_1
Presidente f.f. dell'adito Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa Marianna Lopiano, nel definire il procedimento ex art. 316 bis c.p.c. R.G.V.G. n. 130/2022 del medesimo intestato Ufficio giudiziario, aveva posto a suo carico il pagamento della somma mensile di € 350,00 in favore di a titolo di contributo della nonna paterna per Controparte_2
il mantenimento dei suoi nipoti minori ed Persona_1 [...]
, nati dalla relazione more uxorio intrattenuta dal di lei figlio Persona_2 CP_1
con la stessa che tale onere era stato disposto ex art. 316 bis c.c. a
[...] CP_2
fronte della reiterata ed ormai risalente inadempienza del rispetto Controparte_1
al suo obbligo di contribuire al mantenimento dei di lui figli minori Persona_1
ed tramite versamento della somma di € 700,00
[...] Persona_2
mensili disposta con precedente decreto n. 1513/2015 reso dal medesimo adito
Tribunale di Torre Annunziata in data 10/6/2015 all'esito del procedimento ex art. 337 bis e seg. c.c. R.G.V.G. n. 1147/2014; che, tuttavia, nelle more – id est nel tempo intercorso tra il 19/12/2022 (data di definizione del pregresso procedimento) ed il 27/11/2023 (data di introduzione del presente procedimento) – erano intervenuti fatti nuovi, alla stregua dei quali la odierna ricorrente non era più in grado di far fronte all'onere di contribuzione in favore dei nipoti disposto dall'intestato Tribunale di Torre
Annunziata; che, più in particolare, la incapacità di ella ricorrente di sostenere la spesa a titolo di contributo per il mantenimento dei nipoti era dovuta ad una situazione di difficoltà economica conseguita alla prematura scomparsa del coniuge ed alla chiusura dell'attività di minimarket svolta in Massa UB alla Via Partenope 18/B (attività cessata con l'atto di scioglimento della società Organizzazione_1
per Notar del 2/10/2023, Rep. 1162); che, invece, sia il
[...] Persona_3
di lei figlio , padre dei minori ed Controparte_1 Persona_1
– il quale a partire dal mese di giugno 2023 aveva trovato una Persona_2
stabile occupazione – sia la madre dei ridetti minori, erano dotati di Controparte_2
mezzi sufficienti a provvedere in via primaria al mantenimento dei figli.
Su tali premesse la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di Torre Annunziata: A) preliminarmente di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto n. 4223/2022 reso dal medesimo intestato Ufficio giudiziario in data 27/12/2022; B) in esito alla presente procedura di revocare e/o modificare il ridetto decreto n. 4223/2022 a far data dalla modifica delle condizioni reddituali della (vale a dire, dal 31/12/2022, data Pt_1
cessazione di fatto della sua attività di minimarket), ovvero in via subordinata dalla modifica delle condizioni reddituali del databile nel mese di giugno 2023. Persona_1
Con decreto del 20/12/2023– disattesa la richiesta di sospensione inaudita altera parte del precedente decreto n. 4223/2022 dell'adito Ufficio giudiziario – il Presidente fissava per la comparizione delle parti dinanzi a Sé l'udienza del 29/1/2024 e disponeva che la notifica del ricorso e del decreto alle controparti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.1.2024, si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso Controparte_2
proposto da siccome sostanzialmente incardinato secondo il rito Parte_1
camerale ex artt. 737 e successivi c.p.c. laddove che, in esito alla recente riforma
Cartabia, il rito in questione sembrerebbe ancora applicabile al procedimento dinanzi al Presidente del Tribunale per l'adozione del decreto previsto dal secondo comma dell'art. 316 bis c.c., ma non anche al procedimento di revoca o modifica di tale decreto.
Quanto al merito della lite, la resistente allegava che l'inadempimento del
[...]
, quanto al concorso nel mantenimento dei figli minori, persiste tutt'oggi, non Per_1
continuando il resistente a contribuire al mantenimento ordinario dei minori Per_1
d ed a non partecipare economicamente alle spese straordinarie per
[...] Per_2
gli stessi. La resistente allegava, altresì, di essere a tutt'oggi sprovvista dei mezzi economici necessari per provvedere da sola alle necessità dei medesimi figli minori.
In buona sostanza, la rappresentava che la situazione attuale della resistente CP_2
è sostanzialmente la stessa già valutata dal Presidente del Tribunale all'esito della definizione del procedimento ex art. 316 bis c.c.
Evidenziava, infine, che la circostanza che il attualmente sia dotato di Persona_1
una stabile occupazione è semplicemente allegata ex adverso, risultando sprovvista di qualsiasi prova, e che la dismissione dell'attività imprenditoriale della ricorrente non ha reso la predetta nullatenente, avendo il marito della stessa donato alla moglie, già proprietaria di varie altri cespiti nel Comune di Massa UB, la proprietà dell'unico suo immobile sito in Massa UB alla via Roma 33, circostanza per la quale la sarebbe proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.1.2024, si costituiva in giudizio altresì il quale svolgeva le medesime deduzioni della figlia . Controparte_3 Controparte_2
Lo stesso precisava, inoltre, di adempiere spontaneamente ed in misura ben maggiore rispetto all'esiguo contributo posto a carico della all'obbligazione posta a Pt_1
carico degli ascendenti di cui all'articolo 316 bis c.c.
, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva Controparte_1
rimanendo contumace.
All'udienza del 29/1/2024, il giudice delegato si riservava sull'eccezione preliminare in rito sollevata dai resistenti e, con ordinanza dell'8/2/2024, ritenuto che il procedimento di opposizione in parola, in precedenza regolato dal rito ordinario di cognizione, a seguito della sopra richiamata riforma, dovesse intendersi regolato dalle norme di cui agli articoli 473 bis.12 e ss. c.p.c., rimetteva gli atti al Presidente del Collegio per la fissazione del procedimento in parola ai sensi all'articolo 473 bis.14 c.p.c.
Instaurato correttamente il contraddittorio, all'udienza del 27/5/2024 venivano liberamente interrogate le parti del presente procedimento e, all'esito, sulle opposte conclusioni, la presente causa veniva assegnata in decisione.
****** 1. La domanda di revoca e/o modifica del decreto n. 4223/2022 reso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 27/12/2022 proposta da è infondata e va Parte_1
disattesa per i seguenti motivi.
2. Giova osservare in diritto che il disposto dell'art. 316-bis c.c., comma 1, ultimo periodo, prevede espressamente che "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".
La giurisprudenza della Suprema Corte, nell'interpretare tale norma (o, in precedenza, il disposto dell'art. 148 c.c., comma 1, nel testo non più in vigore), ha - da tempo e costantemente - ritenuto che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi (così, da ultimo, Cassazione civile sez. I, 12/10/2023, n.28446). Dunque, per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti", non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis c.c., comma 1, e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
3. Ciò posto, si osserva anzitutto che, nel caso di specie, rispetto all'epoca dell'emissione del decreto n. 4223/2022 reso dal Tribunale di Torre Annunziata non è mutata la condizione economica di . Controparte_2
Quest'ultima, liberamente interrogata all'udienza del 27/5/2024, ha difatti dichiarato di continuare a lavorare come cameriera ai piani presso l' con contratti Org_2
stagionali con un reddito di circa 1200 euro;
vive con i due figli a casa del proprio genitore che provvede a tutte le spese dell'abitazione, al vitto, alle utenze oltre che al pagamento dell'assicurazione per l'auto; si avvale, nei periodi in cui lavora, dell'aiuto di una baby sitter attesa la incompatibilità degli orari di lavoro del proprio genitore con le indicate esigenze dei figli, spendendo circa 550,00 euro al mese;
percepisce un'indennità di frequenza di € 300,00 per il figlio il quale è affetto da DSA e, per tale Per_1
patologia, affronta altresì il 50% delle spese della terapia che il minore svolge presso due centri medici (l'altra quota del 50% è a carico del SSN).
Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate da padre della Controparte_3
ricorrente, ascoltato nella medesima udienza, il quale ha dichiarato di provvedere al pagamento integrale delle utenze domestiche, alle spese di autovettura (benzina e assicurazione) e di provvedere spesso alla spesa alimentare secondo le indicazioni della figlia.
Dunque, alla stregua delle riferite risultanze, non vi sono dubbi che, nonostante l'impegno lavorativo profuso per provvedere, oltre che alla cura anche al mantenimento dei figli, la a causa della pacifica indisponibilità di beni patrimoniali (quali un CP_2
immobile in cui abitare) e di redditi ulteriori rispetto a quelli indicati, non è allo stato in condizione di procurarsi, anche incrementando il proprio impegno lavorativo, risorse finanziarie sufficienti per il sostentamento (proprio e) dei due figli, allo scopo dovendo aver riguardo, non solo al soddisfacimento delle esigenze di primarie ed essenziali dei minori, ma anche alle esigenze di vita personale, scolastica e sociale degli stessi, rapportate al tenore di vita familiare, certamente cresciute ed ulteriormente crescenti con il trascorrere degli anni, in esse incluse quelle correlate all'allegato disturbo dell'apprendimento diagnosticato al primo figlio.
4. Quanto alla posizione del si osserva anzitutto che risulta il Controparte_1
pacifico e perdurante inadempimento del genitore obbligato il quale continua a non versare il mantenimento per i figli minori ed Va poi Persona_1 Per_2
osservato che, quanto alla nuova attività lavorativa intrapresa dal , la stessa Persona_1
ha dichiarato che il resistente avrebbe in corso un contratto meramente Pt_1
stagionale come giardiniere, per il quale non è stata in grado di riferire neanche lo stipendio mensile percepito (agli atti vi è una sola busta paga relativa alla mensilità di settembre 2023). Inoltre, non va sottaciuto che è risultato che il resistente ha avuto altri due figli da altre due relazioni, l'ultimo nato appena nove mesi fa', circostanza che ha senz'altro determinato un notevole peggioramento delle condizioni patrimoniale del predetto.
5. Consegue da quanto inannzi che appare imprescindibile il subentro degli ascendenti nell'obbligo al mantenimento dei minori, ed Persona_1 Per_2
6. Considerato, tuttavia, che il nonno materno (il quale ha dichiarato Controparte_3
di lavorare presso un'azienda di servizi presso il comune di Sorrento con un reddito mensile di € 2600,00 e di pagare la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa in cui vive con la figlia ed i nipoti dell'importo di € 850,00 mensili) assolve già al predetto obbligo ospitando la figlia ed i nipoti nella propria abitazione, accollandosi per intero le spese di gestione della casa, comprese le utenze, provvedendo in larga misura anche alla spesa alimentare ed ad altri esborsi di volta in volta necessari cui la figlia non riesce a far fronte, occorre confermare il contributo posto esclusivamente a carico della nonna paterna, nell'impugnato decreto n. 4223/2022 reso dal Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata in data 27/12/2022. 6. Ed invero, a tal proposito, si evidenzia che la ricorrente ha allegato fatti nuovi, alla stregua dei quali la stessa non sarebbe più in grado di far fronte all'onere di contribuzione in favore dei nipoti disposto con il decreto impugnato. In particolare, la incapacità della ricorrente di sostenere la spesa a titolo di contributo per il mantenimento dei nipoti sarebbe dovuta, a parere della ricorrente, ad una situazione di difficoltà economica conseguita alla prematura scomparsa del di lei coniuge ed alla chiusura dell'attività di minimarket svolta in Massa UB alla Via Partenope 18/B (attività cessata con l'atto di scioglimento della società Organizzazione_1
per Notar del 2/10/2023, Rep. 1162).
[...] Persona_3
La , liberamente interrogata all'udienza del 27/05/2024, ha poi dichiarato di Pt_1
avere una nuova occupazione avente ad oggetto la preparazione delle colazioni al mattino in un bed and breakfast, percependo uno stipendio mensile di € 800,00, di essere proprietaria di un unico immobile sito a Massa UB alla via Roma 33, ove vive unitamente alla figlia, per l'acquisto del quale versa una rata di mutuo mensile di circa €
1000,00, e di versare, a seguito dei giudizi intrapresi dalla una somma mensile CP_2
di € 500,00 per il mantenimento dei nipoti.
Da quanto innanzi non può negarsi che vi sia stata una modifica delle condizioni patrimoniali della a seguito della chiusura nel 2022 dell'attività di mini market Pt_1
svolta dalla stessa in Massa UB ed in conseguenza del decesso del coniuge.
Non può ritenersi, tuttavia, offerta la prova di un peggioramento delle condizioni patrimoniali della ricorrente tale da impedire che la stessa possa sopportare l'onere economico del mantenimento posto a suo carico dal decreto oggetto di opposizione.
Tale conclusione deriva dalla considerazione che non paiono affatto congrue le allegazioni fatte all'udienza di comparizione dalla stessa , la quale, a fronte un Pt_1
dichiarato stipendio mensile di € 800,00, ha riferito di versare una rata mensile di mutuo di € 1000,00 per l'acquisto della casa ove vive, affermando di farsi aiutare in qualche caso per il versamento della rata in questione dalla sorella.
La incongruità e inversomiglianza di tali dichiarazioni fa presumere l'esistenza di redditi non dichiarati dalla con conseguente presunzione di capacità Pt_1 economica della stessa di sostenere il versamento dell'importo del mantenimento di €
350,00 stabilito nell'opposto decreto.
7. Per tutti i motivi sopra esposti, il presente ricorso va rigettato e, per l'effetto, il decreto n. 4223/2022 reso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 27/12/2022 va confermato.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
A) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto n. 4223/2022 reso dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 27/12/2022;
B) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, in favore dell'avv. Ricciardi
Valerio dichiaratosi antistatario;
C) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, in favore dell'avv. Celentano
Ida dichiaratasi antistataria.
Torre Annunziata, 9/7/2024
Il giudice estensore Il presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano