Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2024, proposto da
“Agriexport Sardegna soc. cons. cooperativa”, “Galacoop soc. coop. a r.l.”, “Latteria Sociale La Concordia soc. coop. a r.l.”, “Logudoro soc. coop. a r.l.” e “Gam Formaggi S.r.l.”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Diego Giovanni Lumbau e Francesco Ruju, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Secchi e Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione autonoma della Sardegna - Centro regionale di programmazione, non costituito in giudizio;
nei confronti
SA TO soc. coop. a r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Rimini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia:
- della determinazione di revoca n. 700 prot. n. 8559 del 9 novembre 2023, notificata in data 24 novembre 2023 del Direttore del Centro regionale di programmazione della Regione autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “ LR 15 del 17 novembre 2010, art. 5. Avviso Pubblico relativo ai “Piani per il miglioramento dei processi manageriali ed il coordinamento delle produzioni nel settore ovino” (DGR 42/2 del 26 novembre 2010). Provvedimento di revoca concessione contributo relativo all’iniziativa Soc. AGRIEXPORT – determinazione n. 1384 Rep. N. 104 del 07 marzo 2011 ” e della declaratoria di inammissibilità del piano approvato con la determinazione 354/8 del 21 gennaio 2011;
- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca di cui alla nota prot. 8251 del 25 novembre 2019
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
previo accertamento, “se del caso”, dell'obbligo dell’amministrazione intimata di erogare i contributi indicati nella determinazione 354/8 del 21 gennaio 2011, per la parte rendicontata;
con riserva di domandare il ristoro di tutti i danni cagionati e cagionandi dalla condotta dell’Amministrazione intimata e suoi aventi causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione autonoma della Sardegna e di SA TO soc. coop. a r.l.”;
Visti gli artt. 35, c. 1, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. VI ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. L’art. 5 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, autorizza “ la spesa di euro 10.000.000 annui per il biennio 2010/2011, per incentivi da erogare nella forma degli aiuti di importanza minore secondo il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e la Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GUCE 2009/C 16/01) ”.
L’art. 1, lett. h) del menzionato regolamento (CE) n. 1998/2006 esclude le “ imprese in difficoltà ” dall’ambito applicativo del regolamento stesso.
In attuazione dell’art. 5, l.r. 15/2010, la giunta regionale, con deliberazione (d.g.r.) n. 42/2 del 26 novembre 2010, pubblicava il bando “ Piani per il miglioramento dei processi manageriali e il coordinamento delle produzioni nel settore ovino ”, finalizzato a “ incentivare la partecipazione delle imprese appartenenti al settore della trasformazione di prodotti agroalimentari a programmi di integrazione di segmenti di filiera ” (art. 1) attraverso “ la creazione o potenziamento di “organismi aggreganti” che siano rappresentativi del comparto del Pecorino Romano in termini di numero di imprese associate e di quantità di latte lavorato ” (art. 3).
Il soggetto attuatore dell’intervento veniva individuato in “SFIRS - S.p.A.”, società in house della Regione autonoma della Sardegna (art. 6).
Il procedimento prevedeva la formazione di una graduatoria a seguito di istruttoria economico-finanziaria e valutazione tecnica dei piani pervenuti, con assegnazione dei contributi sulla base della posizione assunta dal piano in base ai criteri di cui all’art. 10, seguendo l’ordine decrescente di punteggio dalla prima e fino all’esaurimento dei fondi disponibili (art. 8).
Per quanto rileva in questa sede, l’art. 17 del bando, con medesima fraseologia dell’art. 15 delle direttive di attuazione allegate alla d.g.r. n. 42/2, prevedeva la revoca del contributo, tra l’altro, “ se il beneficiario perde i requisiti richiesti per l’ammissibilità alla corresponsione del beneficio ”.
2. Ciò premesso, il 14 dicembre 2010 “Agriexport Sardegna Soc. Cons. Cooperativa” (di seguito Agriexport), in qualità di società aggregante di un raggruppamento composto anche dalle altre società ricorrenti e dalla controinteressata, presentava domanda di partecipazione. Quest’ultima veniva favorevolmente valutata dall’amministrazione, che con determinazione n. 354/8 del 21 gennaio 2011 approvava gli esiti istruttori e, con a determinazione n. 1384/104 del 7 marzo 2011, concedeva in via provvisoria ad Agriexport un contributo pari a Euro 438.430,00, senza procedere all’erogazione.
2.1 Con la domanda di ammissione a contributo la società dichiarava di “ non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà previste dagli Orientamenti Comunitari su aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati nella GUCE C 288 del 9/10/1999 ” (pagina 3 del documento 22 depositato dall’amministrazione).
3. Con nota prot. 8251 del 25 novembre 2019 l’amministrazione comunicava ad Agriexport il preavviso di revoca del contributo provvisoriamente concesso, essendo emerso, a seguito di verifiche del soggetto attuatore (la prima delle quali risalente al 16 giugno 2011) criticità in ordine al mantenimento del requisito di “ impresa non in difficoltà ”.
4. Nonostante la presentazione di controdeduzioni, con determinazione n. 700 del 9 novembre 2023 l’amministrazione regionale revocava il provvedimento di concessione provvisoria del contributo, essendo emersa la condizione di impresa in difficoltà.
5. Con il ricorso in esame le ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento negativo adottato nei loro confronti per i seguenti motivi:
1) il provvedimento gravato non è una revoca ma un annullamento in autotutela;
2) violazione dell’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - l’amministrazione ha annullato l’atto in auto tutela ben oltre il termine di legge;
3) violazione di legge - lesione del legittimo affidamento;
4) violazione degli artt. 7 e 8, l. 241/90 - mancata comunicazione di avvio del procedimento;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990 - ulteriori profili;
7) violazione e/o falsa applicazione della legge regionale 17 novembre 2020, n. 15 - art. 5 - violazione della normativa comunitaria in tema di impresa in difficoltà - difetto di istruttoria.
6. Di qui la richiesta di annullamento, con vittoria delle spese di lite e previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in epigrafe indicato.
7. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, che, dopo avere eccepito sia il possibile difetto di giurisdizione - essendo pendente presso il Tribunale di Cagliari un giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria per la mancata corresponsione del contributo e per gli ulteriori danni asseritamente patiti – sia l’inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto nel merito in quanto infondato.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, secondo cui il provvedimento impugnato non produrrebbe effetti nei suoi confronti.
8. All’udienza camerale del 14 febbraio 2024, con l’accordo delle parti, l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.
9. In vista dell’udienza di trattazione, fissata, dopo ulteriori rinvii su richiesta concorde delle parti, al 28 gennaio 2026, le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
10. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 il Collegio ha avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., della questione di rito relativa al possibile difetto di giurisdizione.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, “ la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione (cfr. Cass., Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. un., 4 aprile 2021, n. 9840; Cass., Sez. un., 11 aprile 2023, n. 9634; Cass., Sez. un., 6 luglio 2023, n. 19160).
In ordine alla controversia originata dalla revoca di un contributo pubblico, la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario ( cfr. Cass., Sez. un., 4 gennaio 2023, n. 146; Cass., Sez. un., 21 giugno 2023, n. 17757) ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 9927/2024).
2. Ciò premesso, dagli atti versati in giudizio emerge che l’amministrazione non contesta alla società ricorrente la carenza, ab origine , del requisito di “impresa non in difficoltà”, ma il non mantenimento dello stesso nel corso del procedimento di erogazione del contributo.
Invero, la revoca del beneficio è determinata dalla circostanza indicata alla lett. d) indicata a pagina 4 della determinazione n. 700 del 9 novembre 2023, ossia dalla “ perdita da parte del beneficiario dei requisiti richiesti per l’ammissibilità alla corresponsione del beneficio (art.15 D.A. e art. 17 dell’Avviso Pubblico) ”, non potendosi applicare al caso in esame le ipotesi previste dalle lettere a), b), c), e) ed f), pure richiamate dall’amministrazione.
Dal punto di vista semantico, si può “perdere” quel che si ha. L’espressione evoca inoltre l’idea di irrimediabile privazione (mentre “si smarrisce” ciò che può essere ritrovato), sicché l’amministrazione, senza porre in dubbio la veridicità di quanto sostenuto dalla ricorrente all’atto della presentazione della domanda, dà atto dell’irrimediabile sopravvenuta carenza del requisito di “impresa non in difficoltà”, che deve essere qualificato come inadempimento della condizione stabilita dalla normativa di riferimento per ottenere il beneficio, costituita dal mantenimento di una stabile situazione patrimoniale fino all’erogazione del contributo.
A favore di tale conclusione convergono anche gli atti procedimentali richiamati dall’impugnato provvedimento, tra i quali le note del soggetto attuatore (prot. 2989 del 16 giugno 2011, prot. 4949 del 22 ottobre 2012, prot. 4818 del 13 giugno 2014 e prot. 5721 del 21 luglio 2014), ove si menziona la rilevata criticità relativa al “mantenimento” del requisito - prima quindi ritenuto sussistente - di “impresa non in difficoltà” e la possibilità della ricorrente di dimostrarne la natura provvisoria.
In conclusione, il provvedimento di revoca del beneficio è motivato in relazione non alla originaria carenza della condizione stabilita dalla normativa di riferimento in relazione al requisito di “impresa non in difficoltà” (ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, l.r. 15/2010 e dell’art. 1, lett. h) del regolamento (CE) n. 1998/2006), ma alla mancata dimostrazione dello stesso entro un termine stabilito.
3. La controversia in esame, vertendosi in materia di diritti soggettivi, rientra quindi nelle ipotesi sopra descritte di spettanza della giurisdizione al giudice ordinario.
4. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto l’impugnata determinazione n. 700 del 9 novembre 2023 indica, in calce, la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo, circostanza che comunque non assume rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a..
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Andrea Gana, Referendario
VI ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ES | TO RU |
IL SEGRETARIO