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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12706/2021 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.to C.F._1
Milena Francesca Di Mauro e Dario Mori;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
. CP_1
La domanda di separazione merita accoglimento.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio in data
23/6/2002 trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Torino al n. 00371 Uff 1 parte 2, serie A anno 2002, le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass. N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007).
In ordine alla domanda, avanzata dalla ricorrente, di addebito della separazione al marito, si osserva quanto segue.
Come è noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già
maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di
2 riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (v.,
sul punto, tra le altre, Cass. n. 14162 del 2001; n. 279 del 2000;
n. 2444 del 1999).
Va evidenziato che nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino -come nella fattispecie in esame-
violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner,
essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro (Cass. n. 8787 del 2002; n.
5397 del 1989; n. 6976 del 1988).
Nel caso in esame, le allegazioni della ricorrente in ordine alle violenze subite dal marito trovano riscontro non solo nella querela e nel decreto che dispone il giudizio, ma anche nella sentenza n. 5196/24, confermata dalla Corte d'Appello, con cui il Tribunale di Catania - II sezione Penale ha condannato
[...]
alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per CP_1
il reato compiuto a danno della moglie di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., con l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza dei figli minorenni, “perché, abitualmente sottoponendola a vessazioni morali nonché minacciandola e
ingiuriandola anche in presenza dei figli minori, maltrattava la moglie costringendola a vivere in un clima Parte_1 di paura e privazioni anche a ragione dell'abuso di sostanze alcoliche.”.
La condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello di
Catania - III sezione Penale con sentenza n. 4900/2024.
La domanda di addebito della separazione al marito,
pertanto, merita accoglimento.
3 Il resistente deve concorrere al mantenimento dei figli e i quali vivono con la madre e, benché Per_1 Per_2
abbiano raggiunto la maggiore età, non sono ancora economicamente autonomi e sono entrambi studenti frequentando, rispettivamente, la scuola e l'università.
Il contributo per il loro mantenimento va determinato in €
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, in assenza di completa documentazione reddituale e di specifiche allegazioni in ordine alle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente all'udienza presidenziale ha dichiarato che ella ha un negozio di biancheria intima ed ha un reddito di circa € 1.200,00 mensile, e ha dedotto che il coniuge svolge l'attività di operaio edile), tenuto conto delle esigenze dei figli e dei loro bisogni essenziali.
In mancanza di specifica richiesta formulata dai figli,
invece, deve respingersi la domanda avanzata dall'odierna ricorrente di pagamento del predetto contributo direttamente nelle mani di e , conviventi con la madre. Per_1 Per_2
Per giurisprudenza consolidata, infatti, non si può disporre il versamento diretto al maggiorenne non autosufficiente del contributo al suo mantenimento in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte del figlio stesso, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore (ex plurimis: “Il genitore separato
o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro
genitore non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei
confronti di quest'ultimo anziché' del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'articolo 155 quinquies c.c.
ad opera della legge 8 febbraio 2006 n. 54, sia il figlio, in quanto
titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo
dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento
4 cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché' concorrenti, sicché' sono entrambi legittimati a
percepire l'assegno dall'obbligato (Cass. n. 25300/2013; ord. n.
24316/2013); di conseguenza il genitore obbligato non ha
alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere" (cfr. Cass. Civ., n. 18008/2018; conf. anche Cass.
Civ., n. 25300/2013).
Alla ricorrente, con la quale vivono entrambi i figli non autonomi, va conseguentemente assegnata la casa coniugale sita in Mascali via Nunziata di Piedimonte n 165, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano.
Va, infine, osservato che la ricorrente non ha formulato tempestiva domanda di mantenimento, che ha sempre dedotto negli scritti difensivi di essere economicamente autonoma e che soltanto in comparsa conclusionale ha per la prima volta chiesto un contributo per il suo mantenimento.
La domanda, pertanto, è inammissibile in quanto tardiva.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del resistente in considerazione dell'esito del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 12706/2021 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con addebito a carico di
[...] Controparte_1 [...]
; CP_1
Assegna a la casa coniugale sita in Parte_1
Mascali via Nunziata di Piedimonte n 165, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Dispone che contribuisca al mantenimento Controparte_1
dei figli e versando alla moglie, entro Persona_3 Per_1
5 il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibili le altre domande;
Condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 2.906,00 oltre spese forfettarie al 15%, C.P.A. e
I.V.A. se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12706/2021 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.to C.F._1
Milena Francesca Di Mauro e Dario Mori;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
. CP_1
La domanda di separazione merita accoglimento.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio in data
23/6/2002 trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Torino al n. 00371 Uff 1 parte 2, serie A anno 2002, le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass. N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007).
In ordine alla domanda, avanzata dalla ricorrente, di addebito della separazione al marito, si osserva quanto segue.
Come è noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già
maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di
2 riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (v.,
sul punto, tra le altre, Cass. n. 14162 del 2001; n. 279 del 2000;
n. 2444 del 1999).
Va evidenziato che nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino -come nella fattispecie in esame-
violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner,
essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro (Cass. n. 8787 del 2002; n.
5397 del 1989; n. 6976 del 1988).
Nel caso in esame, le allegazioni della ricorrente in ordine alle violenze subite dal marito trovano riscontro non solo nella querela e nel decreto che dispone il giudizio, ma anche nella sentenza n. 5196/24, confermata dalla Corte d'Appello, con cui il Tribunale di Catania - II sezione Penale ha condannato
[...]
alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per CP_1
il reato compiuto a danno della moglie di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., con l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza dei figli minorenni, “perché, abitualmente sottoponendola a vessazioni morali nonché minacciandola e
ingiuriandola anche in presenza dei figli minori, maltrattava la moglie costringendola a vivere in un clima Parte_1 di paura e privazioni anche a ragione dell'abuso di sostanze alcoliche.”.
La condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello di
Catania - III sezione Penale con sentenza n. 4900/2024.
La domanda di addebito della separazione al marito,
pertanto, merita accoglimento.
3 Il resistente deve concorrere al mantenimento dei figli e i quali vivono con la madre e, benché Per_1 Per_2
abbiano raggiunto la maggiore età, non sono ancora economicamente autonomi e sono entrambi studenti frequentando, rispettivamente, la scuola e l'università.
Il contributo per il loro mantenimento va determinato in €
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, in assenza di completa documentazione reddituale e di specifiche allegazioni in ordine alle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente all'udienza presidenziale ha dichiarato che ella ha un negozio di biancheria intima ed ha un reddito di circa € 1.200,00 mensile, e ha dedotto che il coniuge svolge l'attività di operaio edile), tenuto conto delle esigenze dei figli e dei loro bisogni essenziali.
In mancanza di specifica richiesta formulata dai figli,
invece, deve respingersi la domanda avanzata dall'odierna ricorrente di pagamento del predetto contributo direttamente nelle mani di e , conviventi con la madre. Per_1 Per_2
Per giurisprudenza consolidata, infatti, non si può disporre il versamento diretto al maggiorenne non autosufficiente del contributo al suo mantenimento in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte del figlio stesso, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore (ex plurimis: “Il genitore separato
o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro
genitore non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei
confronti di quest'ultimo anziché' del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'articolo 155 quinquies c.c.
ad opera della legge 8 febbraio 2006 n. 54, sia il figlio, in quanto
titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo
dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento
4 cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché' concorrenti, sicché' sono entrambi legittimati a
percepire l'assegno dall'obbligato (Cass. n. 25300/2013; ord. n.
24316/2013); di conseguenza il genitore obbligato non ha
alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere" (cfr. Cass. Civ., n. 18008/2018; conf. anche Cass.
Civ., n. 25300/2013).
Alla ricorrente, con la quale vivono entrambi i figli non autonomi, va conseguentemente assegnata la casa coniugale sita in Mascali via Nunziata di Piedimonte n 165, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano.
Va, infine, osservato che la ricorrente non ha formulato tempestiva domanda di mantenimento, che ha sempre dedotto negli scritti difensivi di essere economicamente autonoma e che soltanto in comparsa conclusionale ha per la prima volta chiesto un contributo per il suo mantenimento.
La domanda, pertanto, è inammissibile in quanto tardiva.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del resistente in considerazione dell'esito del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 12706/2021 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con addebito a carico di
[...] Controparte_1 [...]
; CP_1
Assegna a la casa coniugale sita in Parte_1
Mascali via Nunziata di Piedimonte n 165, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Dispone che contribuisca al mantenimento Controparte_1
dei figli e versando alla moglie, entro Persona_3 Per_1
5 il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibili le altre domande;
Condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 2.906,00 oltre spese forfettarie al 15%, C.P.A. e
I.V.A. se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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