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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2024, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/10/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3430/2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f , Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata Messina il 08.03.1972, C.F. ,
[...] C.F._2 Parte_3
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dagli avv.ti FRANCESCO ALOSI e , giusta procura in atti, Parte_3
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: pagamento omologa per indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/11/2023, i ricorrenti premettevano che la de cuius Persona_1
aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (procedimento iscritto al n. RG 1298/21 di questo Tribunale) al fine di veder riconosciuto il requisito sanitario legittimante il proprio diritto all'indennità di accompagnamento. Intervenuto il decesso della ricorrente, in data 20.08.2022, intervenivano in giudizio gli eredi.
Esponevano che il suddetto procedimento si era concluso positivamente con decreto di omologa, depositato il 18.04.2023 e notificato alle varie sedi il 19.04.2023 con cui si CP_1 riconosceva il requisito sanitario utile ai fini della percezione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di Luglio 2021, sino alla data del decesso.
Rilevava di aver inviato all' il modello AP70, corredato dalla dichiarazione dei dati e CP_1 dell'IBAN degli eredi, sia in data 25.04.23 che in data 21.06.2023, e che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, senza che l' effettuasse la liquidazione e il CP_1 pagamento della prestazione, e chiedeva che il Giudice volesse condannare l' alla liquidazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento con l'indicata decorrenza, oltre che al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
L' restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dalla mancata liquidazione, e dal conseguente mancato pagamento della prestazione di indennità di accompagnamento il cui requisito sanitario è stato giudizialmente riconosciuto nell'ambito del procedimento di ATP recante n.1298/21 RG.
Parte ricorrente ha dato prova documentale della titolarità del requisito sanitario legittimante la prestazione di cui oggi chiede il pagamento, requisito contenuto nell'accertamento omologato in sede di ATP, ed ha dato prova di aver notificato all' il decreto di omologa, oltre che di aver CP_1 inviato all' il modello AP70, contenente tutti i dati utili alla liquidazione ed al pagamento della CP_1 prestazione agli eredi, ed ha allegato il perdurante inadempimento dell' . CP_1
Dal canto suo l' , rimasto contumace, non ha dato spiegazione alcuna in merito alla sua CP_1 perdurante inerzia, restando a tutt'oggi inadempiente.
Alla luce di quanto sopra, l' va condannato alla liquidazione ed al pagamento, in favore CP_1 degli odierni ricorrenti, eredi della , dell'indennità di accompagnamento a decorrere Persona_1
dal mese di luglio 2021 e sino alla data del decesso del 20.8.2022, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , , contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
l' in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 08/11/2023 disattesa CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Condanna l' liquidazione ed al pagamento, pro quota, in favore di CP_2 Pt_1
, , , dell'indennità di
[...] Parte_2 Parte_3
accompagnamento spettante alla defunta a decorrere dal mese di Persona_1
Luglio 2021 e sino alla data del decesso di Agosto 2022, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida CP_1
in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dello stesso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 03/10/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena