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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4356/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARADONNA Parte_1 C.F._1
MARCO , ed elettivamente domiciliato presso e Email_1
nello studio del predetto difensore, via dei Lanzi n. 33, Livorno
nei confronti di
C.F. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 dott. con il patrocinio dell'avv. SARTONI MARCO ( ed Controparte_2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Ossani n. 12/2, Faenza (RA)
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni delle parti: per parte opponente: “Piaccia al Tribunale di IS, disattesa ogni contraria istanza, accertata e dichiarata l'inoperatività dell'art. 1916 c.c. e la nullità della clausola n. 15 dei contratti di mutuo di cui è causa, stipulati con la , poi , per i motivi esposti nell'opposizione a CP_3 Parte_2
decreto ingiuntivo e negli altri atti difensivi, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1281/19 del
30/7/19, emesso in data 25/7/19. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e
Cpa, con distrazione delle spese legali, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; per parte opposta: “precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione, da intendersi in questa sede integralmente trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 7 ottobre 2019, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo – reso col n. 1281/19 in data 25 luglio 2019 dall'adito Tribunale – con il quale la (ora qui opposta) le ingiungeva di pagare la somma di € Controparte_1
37.880,12, ai sensi degli artt. 1201 e 1916 ss. c.c. Spiegava l'opponente di aver stipulato con la società (poi due CP_3 Parte_2 contratti di finanziamento, di cui il primo, in data 31 ottobre 2006, per la somma complessiva di €
33.600,00, da restituirsi in n. 120 rate mensili tramite cessione del quinto dello stipendio;
il secondo, in data 27 aprile 2007, per la somma di € 30.840,00. Contestualmente alla stipula degli ora detti contratti, venivano stipulate due polizze assicurative “rischi impiego” per garantire la società finanziatrice dal rischio della cessazione del rapporto lavorativo del per qualsiasi causa, Pt_1 compresa la rinuncia volontaria all'impiego.
L'opponente, in questa sede, contestava la pretesa di controparte sul presupposto che tali polizze assicurative lo vedevano come soggetto assicurato, infatti il veniva denominato come tale Pt_1 anche nell'art. 15 dei contratti di mutuo, ove si riconosceva alla un diritto di surroga nei diritti CP_1
del finanziante laddove la compagnia fosse stata chiamata a pagare al concretizzarsi del rischio.
Secondo la ricostruzione dell'opponente, dunque, non vi erano i presupposti per poter invocare l'art. 1916 c.c., che atteneva all'ipotesi ben diversa della surroga nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno. Del resto, la clausola sarebbe stata priva di causa se si fosse considerata la mutuante come soggetto assicurato, atteso che il aveva versato mensilmente anche il Pt_1
relativo premio assicurativo.
Deduceva, altresì, la vessatorietà dell'art. 15 in relazione agli artt. 33 ss. codice del consumo e ne eccepiva, pertanto, la nullità, avendo essa determinato un significativo squilibrio a sfavore del consumatore tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, in quanto al consumatore veniva richiesto di pagare anche la somma per la quale aveva versato il premio assicurativo.
L'opponente concludeva, pertanto, accertata e dichiarata l'inoperatività dell'art. 1916 c.c. e la nullità della clausola n. 15 dei contratti di mutuo, chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Raggiunto da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
il contenuto del ricorso avversario e domandando, da parte sua, concedersi in via preliminare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso formulate, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo stesso.
Rispetto alla ricostruzione in fatto operata dall'opponente, la compagnia assicuratrice opposta precisava che il primo contratto di finanziamento tra e (poi Pt_1 CP_3 Parte_2
prevedesse la restituzione della somma erogata per il tramite di n. 120 rate mensili da 280,00 euro ciascuna a mezzo cessione pro solvendo di quote del quinto della retribuzione, mentre il secondo prevedeva la restituzione della somma erogata per il tramite di n. 120 rate mensili dell'importo pari ad € 257,00 cadauna a mezzo delegazione a pagare su stipendi e salari conferita al datore di lavoro.
A garanzia di tali somme, venivano stipulate tra e l'odierna opposta n. 2 polizze di CP_3
assicurazione Rischio Impiego alle quali il espressamente prestava adesione, convenendo Pt_1 che per le somme eventualmente liquidate dalla compagnia, la stessa si sarebbe surrogata nei diritti e nelle facoltà della mutuante, ex art. 15 dei contratti di finanziamento. Continuava l'opposta allegando il puntuale adempimento del Comune di IS (in qualità di datore di lavoro del ) sino al 31 Pt_1
gennaio 2010, data di cessazione del rapporto di lavoro. A questo punto, a seguito di denuncia del sinistro e dell'espletamento dei conteggi estintivi di entrambi i contratti di finanziamento in essere, la corrispondeva alla mutuante la somma di € 19.734,36 – relativamente al Controparte_1
primo contratto – e di € 19.642,26, relativamente al secondo contratto, ottenendo la relativa quietanza
(che versava in atti). Dell'intero importo, tuttavia, il provvedeva all'adempimento soltanto Pt_1 parziale, residuando, così, all'opposta – frattanto surrogatasi nei diritti della mutuante soddisfatta – la somma richiesta con ricorso monitorio.
Parte opposta contestava che, in forza delle polizze assicurative stipulate, il soggetto assicurato fosse il atteso che la copertura assicurativa era espressamente volta a garantire la società Pt_1
finanziatrice contro il rischio di insolvenza connesso all'eventuale perdita di lavoro del soggetto finanziato e si qualificava come requisito imprescindibile prescritto dall'art. 54, D.P.R. n. 180/1950 per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa ora detta. Il rapporto assicurativo, pertanto, era sorto tra la e la e ciò trovava conferma anche nel disposto CP_3 Controparte_1 dell'art. 15 dei contratti di finanziamento, nei quali si riconosceva il diritto di surroga della compagnia e che la giurisprudenza aveva considerato pienamente valida ed efficace. Contestava, altresì, la pretesa vessatorietà della clausola de qua, in quanto non rientrante nella elencazione (tassativa) dell'art. 1341 c.c. né riconducibile all'art. 33, codice del consumo, non ravvisandosi alcuno squilibrio a sfavore dell'opponente (che, peraltro, egli aveva mancato di provare, limitandosi solo a dedurlo), in quanto la compagnia si era limitata semplicemente a richiedere una somma qualitativamente e quantitativamente identica a quella che il avrebbe dovuto restituire alla mutuante e non Pt_1
necessitando, pertanto, di alcuna specifica sottoscrizione.
In sede di prima udienza di comparizione, parte opposta insisteva sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, respinta però da questo Giudice, il quale rilevava, altresì, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. All'esito, considerato l'esito negativo dell'ora detta mediazione, alle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. La causa veniva istruita documentalmente e decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-.-
L'opposizione de qua si fonda su due questioni di merito che attengono, in particolare, alla
(eventuale) qualificazione dell'opponente come assicurato rispetto alle due polizze assicurative contratte con la società opposta, con conseguente inoperatività del diritto di surroga, e alla presunta vessatorietà e, quindi, invalidità della clausola contenuta all'art. 15 dei contratti di finanziamento stipulati dal con la società finanziatrice, che è questione conseguente alla prima e da essa Pt_1
dipendente, nei termini che appresso vedremo.
1. Operatività dell'art. 1916 c.c. relativamente alle polizze assicurative n. 902642 e n. 911960
Come accennato, la prima questione controversa tra le parti e che ha costituito primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, attiene al riconoscimento o meno del quale assicurato Pt_1 rispetto alle due polizze “Rischio Impiego” stipulate con quali contratti Controparte_1 accessori ai due finanziamenti erogati all'opponente da CP_3
Giova brevemente riassumere le premesse di fatto da cui deve muovere il ragionamento giuridico sotteso alla questione ora detta. Costituisce fatto pacifico quello per cui l'opponente – allora dipendente del Comune di IS – ha stipulato con la società finanziatrice (poi CP_3 Pt_2
due contratti di finanziamento, che prevedevano la restituzione delle somme erogate per il
[...] tramite, l'uno, di cessione pro solvendo di quote del quinto della retribuzione e, l'altro, a mezzo di delegazione a pagare su stipendi e salari al datore di lavoro. Altrettanto pacifico è che a garanzia dei due contratti di finanziamento ora detti, siano state stipulate con la due Controparte_1 polizze, denominate “Rischio Impiego”, mentre le ricostruzioni delle parti appaiono divergenti in punto di qualificazione del soggetto assicurato con tali polizze, se l'opponente (come lui stesso sostiene) ovvero la società finanziatrice (come, invece, sostiene la controparte). La qualificazione nell'un senso o nell'altro è senza dubbio dirimente per comprendere se possa dirsi validamente costituito un diritto di surroga della società assicuratrice nei diritti dell'ente finanziatore rispetto alle somme che la prima ha dovuto versare alla seconda a causa della cessazione anticipata del contratto di lavoro dell'opponente con il Comune di IS. Costituisce, invero, fatto non contestato quello per cui il datore di lavoro del abbia puntualmente provveduto a versare le somme dovute Pt_1 all'ente finanziatore, detraendole dalla busta paga del dipendente, sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (il 31 gennaio 2010) e che la compagnia opposta abbia provveduto a rimborsare alla società finanziatrice le somme residue impagate (per le quali è stata rilasciata apposita quietanza), che poi ha chiesto per il tramite del ricorso monitorio per cui è causa.
Ora, a livello generale, va ricordato che la cessione del quinto dello stipendio (che caratterizza il primo contratto di finanziamento stipulato dall'opponente) costituisce una forma di credito ai consumatori attraverso la quale il debitore si obbliga al rimborso del finanziamento cedendo volontariamente al finanziatore una quota – non superiore al quinto – del proprio stipendio mensile netto. Mediante il ricorso a tale tipologia di contratto, si costituisce un rapporto trilatero nel quale il creditore cedente è il lavoratore subordinato;
il debitore ceduto è il datore di lavoro;
il cessionario è la società finanziaria che ha concesso il mutuo al lavoratore. La delega di pagamento, invece, che caratterizza il secondo contratto di finanziamento, è regolata dall'art. 1269 c.c. e consente a chi è già titolare di una cessione del quinto dello stipendio (come in questo caso) di aumentare l'importo del prestito di un altro quinto. In entrambi i casi, l'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 prescrive che il finanziamento sia obbligatoriamente assistito da un'assicurazione sulla vita e contro i rischi di perdita dell'impiego, che in effetti è stata stipulata anche nel caso che ci occupa. Questo perché è evidente che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà più il diritto alla retribuzione, e quindi non avrà più alcun credito futuro da cedere alla società finanziaria. Tale rischio
è, dunque, coperto dall'assicurazione rischio d'impiego che copre, appunto, il rischio del licenziamento o comunque di cessazione anticipata, rispetto al termine del finanziamento, del rapporto di lavoro.
Per comprendere, dunque, se le pattuizioni contenute nelle due polizze assicurative stipulate siano state concluse a vantaggio del finanziatore o del finanziato, occorre avere riguardo al caso concreto riconducendo lo stesso ad una delle due ipotesi classificatorie ora dette. A prescindere, infatti, dall'applicabilità o meno al caso di specie del regolamento n. 20/2009 – il quale comunque non sembrerebbe applicabile, poiché entrato in vigore in epoca successiva alla stipula delle polizze – per stabilire se l'assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore o del finanziato, occorre avere riguardo ai contratti di finanziamento e di assicurazione stipulati.
Al riguardo, questo Giudice ritiene che i contratti, per come stipulati, siano da intendersi a favore del terzo, cioè del soggetto finanziato. Depongono in tal senso, la previsione dell'obbligatorietà a carico del debitore finanziato di stipulare un'assicurazione per il caso di perdita del lavoro ma anche e soprattutto il diritto di surroga dell'assicuratore relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario.
In entrambi i contratti di finanziamento, invero, si legge all'art. 15 che “A maggior garanzia della
NA (i.e. la società finanziatrice) e per qualunque eventualità cessasse, in tutto o in parte, il pagamento delle quote cedute, per premorienza del TE (parte opponente), licenziamento, rinuncia volontaria all'impiego, minorazione di stipendio per qualsiasi motivo, per cassa integrazione, collocamento in pensione o in aspettativa o per liquidazione d'indennità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1891 del c.c. e 54 del DPR 05/01/1950 n. 180, sono contratte a beneficio della
NA polizze di assicurazione vita e Rischio Impiego con compagnie di gradimento della
NA, per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata dell'operazione, comprese eventuali proroghe. Per effetto di tali polizze il TE prende atto che l'assicuratore resterà surrogato alla NA mutuante in ogni diritto spettante alla NA medesime per le somme pagate a quest'ultima dallo stesso assicuratore, il quale, pertanto, sarà autorizzato a rivalersi nei confronti del TE e dei Debitori ceduti…” (si v. docc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte opposta).
Il tenore letterale della disposizione, coerentemente con la ratio dell'art. 54 DPR 180/1950, è chiaro nel ritenere la società finanziatrice quale assicurata delle polizze assicurative successivamente stipulate ed in tal senso depone anche il certificato di adesione (docc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte opposta) dal quale si evince che le polizze sono state contratte tra la società finanziatrice e beneficiaria della polizza e la Controparte_1
Interpretando in questo senso il comune intento delle parti, tra le stesse era stato pattuito un diritto di surroga all'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo; tale diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce che esso trova la sua fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore e non del finanziato.
Del resto, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, non è incompatibile con questa qualificazione la circostanza che il premio è stato corrisposto dall'opponente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito (in questi termini, Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 28/03/2022), n.9866). Peraltro, il diritto di surrogazione è espressamente previsto come clausola standard in tutti i contratti di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio;
di tale clausola è stata espressamente affermata la validità sin da Cass.
6.10.1958, n. 3127 (come richiamata da Tribunale di Civitavecchia, sentenza 25 ottobre 2019).
2. Vessatorietà dell'art. 15 dei contratti di finanziamento
Priva di pregio risulta, conseguentemente, la doglianza di parte opponente che lamenta la presunta vessatorietà e, dunque, invalidità della clausola contrattuale che riconosce all'assicuratore il diritto di surroga nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c. La clausola di surroga, invero, sarebbe vessatoria solo ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga.
Così non è, invece, nel caso in esame, ove si è ritenuto che il beneficiario dell'assicurazione fosse non già il , bensì la società finanziatrice, in quanto il soggetto finanziato, subendo azione di Pt_1 regresso, non vede annullati gli effetti dell'assicurazione (così, ancora Cassazione civile sez. III,
28/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 28/03/2022), n.9866). -.-.-.-.-.-
Il rigetto di entrambi i motivi di opposizione spiegati da determinano, quale Parte_1 conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto anche con riguardo all'importo dallo stesso portato, atteso che nessuna specifica contestazione è stata mossa da parte opponente circa l'ammontare del credito riconosciuto in fase monitoria in favore della società assicuratrice e che lo stesso risulta provato documentalmente dalla opposta (si v. doc. n. 6 allegato al fascicolo di parte) sulla quale, ex art. 2697 c.c., gravava l'onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria, in qualità di convenuto in senso formale ma di attore in senso sostanziale.
-.-.-.-.-.-
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (valore € 37.880,00) e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di IS, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1281/19 reso dall'adito Tribunale in data 25 luglio 2019.
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del procuratore speciale, dott. che liquida in € 5.077,00, oltre
[...] Controparte_2
spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in IS, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4356/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARADONNA Parte_1 C.F._1
MARCO , ed elettivamente domiciliato presso e Email_1
nello studio del predetto difensore, via dei Lanzi n. 33, Livorno
nei confronti di
C.F. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 dott. con il patrocinio dell'avv. SARTONI MARCO ( ed Controparte_2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Ossani n. 12/2, Faenza (RA)
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni delle parti: per parte opponente: “Piaccia al Tribunale di IS, disattesa ogni contraria istanza, accertata e dichiarata l'inoperatività dell'art. 1916 c.c. e la nullità della clausola n. 15 dei contratti di mutuo di cui è causa, stipulati con la , poi , per i motivi esposti nell'opposizione a CP_3 Parte_2
decreto ingiuntivo e negli altri atti difensivi, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1281/19 del
30/7/19, emesso in data 25/7/19. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e
Cpa, con distrazione delle spese legali, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; per parte opposta: “precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione, da intendersi in questa sede integralmente trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 7 ottobre 2019, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo – reso col n. 1281/19 in data 25 luglio 2019 dall'adito Tribunale – con il quale la (ora qui opposta) le ingiungeva di pagare la somma di € Controparte_1
37.880,12, ai sensi degli artt. 1201 e 1916 ss. c.c. Spiegava l'opponente di aver stipulato con la società (poi due CP_3 Parte_2 contratti di finanziamento, di cui il primo, in data 31 ottobre 2006, per la somma complessiva di €
33.600,00, da restituirsi in n. 120 rate mensili tramite cessione del quinto dello stipendio;
il secondo, in data 27 aprile 2007, per la somma di € 30.840,00. Contestualmente alla stipula degli ora detti contratti, venivano stipulate due polizze assicurative “rischi impiego” per garantire la società finanziatrice dal rischio della cessazione del rapporto lavorativo del per qualsiasi causa, Pt_1 compresa la rinuncia volontaria all'impiego.
L'opponente, in questa sede, contestava la pretesa di controparte sul presupposto che tali polizze assicurative lo vedevano come soggetto assicurato, infatti il veniva denominato come tale Pt_1 anche nell'art. 15 dei contratti di mutuo, ove si riconosceva alla un diritto di surroga nei diritti CP_1
del finanziante laddove la compagnia fosse stata chiamata a pagare al concretizzarsi del rischio.
Secondo la ricostruzione dell'opponente, dunque, non vi erano i presupposti per poter invocare l'art. 1916 c.c., che atteneva all'ipotesi ben diversa della surroga nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno. Del resto, la clausola sarebbe stata priva di causa se si fosse considerata la mutuante come soggetto assicurato, atteso che il aveva versato mensilmente anche il Pt_1
relativo premio assicurativo.
Deduceva, altresì, la vessatorietà dell'art. 15 in relazione agli artt. 33 ss. codice del consumo e ne eccepiva, pertanto, la nullità, avendo essa determinato un significativo squilibrio a sfavore del consumatore tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, in quanto al consumatore veniva richiesto di pagare anche la somma per la quale aveva versato il premio assicurativo.
L'opponente concludeva, pertanto, accertata e dichiarata l'inoperatività dell'art. 1916 c.c. e la nullità della clausola n. 15 dei contratti di mutuo, chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Raggiunto da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
il contenuto del ricorso avversario e domandando, da parte sua, concedersi in via preliminare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso formulate, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo stesso.
Rispetto alla ricostruzione in fatto operata dall'opponente, la compagnia assicuratrice opposta precisava che il primo contratto di finanziamento tra e (poi Pt_1 CP_3 Parte_2
prevedesse la restituzione della somma erogata per il tramite di n. 120 rate mensili da 280,00 euro ciascuna a mezzo cessione pro solvendo di quote del quinto della retribuzione, mentre il secondo prevedeva la restituzione della somma erogata per il tramite di n. 120 rate mensili dell'importo pari ad € 257,00 cadauna a mezzo delegazione a pagare su stipendi e salari conferita al datore di lavoro.
A garanzia di tali somme, venivano stipulate tra e l'odierna opposta n. 2 polizze di CP_3
assicurazione Rischio Impiego alle quali il espressamente prestava adesione, convenendo Pt_1 che per le somme eventualmente liquidate dalla compagnia, la stessa si sarebbe surrogata nei diritti e nelle facoltà della mutuante, ex art. 15 dei contratti di finanziamento. Continuava l'opposta allegando il puntuale adempimento del Comune di IS (in qualità di datore di lavoro del ) sino al 31 Pt_1
gennaio 2010, data di cessazione del rapporto di lavoro. A questo punto, a seguito di denuncia del sinistro e dell'espletamento dei conteggi estintivi di entrambi i contratti di finanziamento in essere, la corrispondeva alla mutuante la somma di € 19.734,36 – relativamente al Controparte_1
primo contratto – e di € 19.642,26, relativamente al secondo contratto, ottenendo la relativa quietanza
(che versava in atti). Dell'intero importo, tuttavia, il provvedeva all'adempimento soltanto Pt_1 parziale, residuando, così, all'opposta – frattanto surrogatasi nei diritti della mutuante soddisfatta – la somma richiesta con ricorso monitorio.
Parte opposta contestava che, in forza delle polizze assicurative stipulate, il soggetto assicurato fosse il atteso che la copertura assicurativa era espressamente volta a garantire la società Pt_1
finanziatrice contro il rischio di insolvenza connesso all'eventuale perdita di lavoro del soggetto finanziato e si qualificava come requisito imprescindibile prescritto dall'art. 54, D.P.R. n. 180/1950 per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa ora detta. Il rapporto assicurativo, pertanto, era sorto tra la e la e ciò trovava conferma anche nel disposto CP_3 Controparte_1 dell'art. 15 dei contratti di finanziamento, nei quali si riconosceva il diritto di surroga della compagnia e che la giurisprudenza aveva considerato pienamente valida ed efficace. Contestava, altresì, la pretesa vessatorietà della clausola de qua, in quanto non rientrante nella elencazione (tassativa) dell'art. 1341 c.c. né riconducibile all'art. 33, codice del consumo, non ravvisandosi alcuno squilibrio a sfavore dell'opponente (che, peraltro, egli aveva mancato di provare, limitandosi solo a dedurlo), in quanto la compagnia si era limitata semplicemente a richiedere una somma qualitativamente e quantitativamente identica a quella che il avrebbe dovuto restituire alla mutuante e non Pt_1
necessitando, pertanto, di alcuna specifica sottoscrizione.
In sede di prima udienza di comparizione, parte opposta insisteva sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, respinta però da questo Giudice, il quale rilevava, altresì, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. All'esito, considerato l'esito negativo dell'ora detta mediazione, alle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. La causa veniva istruita documentalmente e decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-.-
L'opposizione de qua si fonda su due questioni di merito che attengono, in particolare, alla
(eventuale) qualificazione dell'opponente come assicurato rispetto alle due polizze assicurative contratte con la società opposta, con conseguente inoperatività del diritto di surroga, e alla presunta vessatorietà e, quindi, invalidità della clausola contenuta all'art. 15 dei contratti di finanziamento stipulati dal con la società finanziatrice, che è questione conseguente alla prima e da essa Pt_1
dipendente, nei termini che appresso vedremo.
1. Operatività dell'art. 1916 c.c. relativamente alle polizze assicurative n. 902642 e n. 911960
Come accennato, la prima questione controversa tra le parti e che ha costituito primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, attiene al riconoscimento o meno del quale assicurato Pt_1 rispetto alle due polizze “Rischio Impiego” stipulate con quali contratti Controparte_1 accessori ai due finanziamenti erogati all'opponente da CP_3
Giova brevemente riassumere le premesse di fatto da cui deve muovere il ragionamento giuridico sotteso alla questione ora detta. Costituisce fatto pacifico quello per cui l'opponente – allora dipendente del Comune di IS – ha stipulato con la società finanziatrice (poi CP_3 Pt_2
due contratti di finanziamento, che prevedevano la restituzione delle somme erogate per il
[...] tramite, l'uno, di cessione pro solvendo di quote del quinto della retribuzione e, l'altro, a mezzo di delegazione a pagare su stipendi e salari al datore di lavoro. Altrettanto pacifico è che a garanzia dei due contratti di finanziamento ora detti, siano state stipulate con la due Controparte_1 polizze, denominate “Rischio Impiego”, mentre le ricostruzioni delle parti appaiono divergenti in punto di qualificazione del soggetto assicurato con tali polizze, se l'opponente (come lui stesso sostiene) ovvero la società finanziatrice (come, invece, sostiene la controparte). La qualificazione nell'un senso o nell'altro è senza dubbio dirimente per comprendere se possa dirsi validamente costituito un diritto di surroga della società assicuratrice nei diritti dell'ente finanziatore rispetto alle somme che la prima ha dovuto versare alla seconda a causa della cessazione anticipata del contratto di lavoro dell'opponente con il Comune di IS. Costituisce, invero, fatto non contestato quello per cui il datore di lavoro del abbia puntualmente provveduto a versare le somme dovute Pt_1 all'ente finanziatore, detraendole dalla busta paga del dipendente, sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (il 31 gennaio 2010) e che la compagnia opposta abbia provveduto a rimborsare alla società finanziatrice le somme residue impagate (per le quali è stata rilasciata apposita quietanza), che poi ha chiesto per il tramite del ricorso monitorio per cui è causa.
Ora, a livello generale, va ricordato che la cessione del quinto dello stipendio (che caratterizza il primo contratto di finanziamento stipulato dall'opponente) costituisce una forma di credito ai consumatori attraverso la quale il debitore si obbliga al rimborso del finanziamento cedendo volontariamente al finanziatore una quota – non superiore al quinto – del proprio stipendio mensile netto. Mediante il ricorso a tale tipologia di contratto, si costituisce un rapporto trilatero nel quale il creditore cedente è il lavoratore subordinato;
il debitore ceduto è il datore di lavoro;
il cessionario è la società finanziaria che ha concesso il mutuo al lavoratore. La delega di pagamento, invece, che caratterizza il secondo contratto di finanziamento, è regolata dall'art. 1269 c.c. e consente a chi è già titolare di una cessione del quinto dello stipendio (come in questo caso) di aumentare l'importo del prestito di un altro quinto. In entrambi i casi, l'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 prescrive che il finanziamento sia obbligatoriamente assistito da un'assicurazione sulla vita e contro i rischi di perdita dell'impiego, che in effetti è stata stipulata anche nel caso che ci occupa. Questo perché è evidente che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà più il diritto alla retribuzione, e quindi non avrà più alcun credito futuro da cedere alla società finanziaria. Tale rischio
è, dunque, coperto dall'assicurazione rischio d'impiego che copre, appunto, il rischio del licenziamento o comunque di cessazione anticipata, rispetto al termine del finanziamento, del rapporto di lavoro.
Per comprendere, dunque, se le pattuizioni contenute nelle due polizze assicurative stipulate siano state concluse a vantaggio del finanziatore o del finanziato, occorre avere riguardo al caso concreto riconducendo lo stesso ad una delle due ipotesi classificatorie ora dette. A prescindere, infatti, dall'applicabilità o meno al caso di specie del regolamento n. 20/2009 – il quale comunque non sembrerebbe applicabile, poiché entrato in vigore in epoca successiva alla stipula delle polizze – per stabilire se l'assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore o del finanziato, occorre avere riguardo ai contratti di finanziamento e di assicurazione stipulati.
Al riguardo, questo Giudice ritiene che i contratti, per come stipulati, siano da intendersi a favore del terzo, cioè del soggetto finanziato. Depongono in tal senso, la previsione dell'obbligatorietà a carico del debitore finanziato di stipulare un'assicurazione per il caso di perdita del lavoro ma anche e soprattutto il diritto di surroga dell'assicuratore relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario.
In entrambi i contratti di finanziamento, invero, si legge all'art. 15 che “A maggior garanzia della
NA (i.e. la società finanziatrice) e per qualunque eventualità cessasse, in tutto o in parte, il pagamento delle quote cedute, per premorienza del TE (parte opponente), licenziamento, rinuncia volontaria all'impiego, minorazione di stipendio per qualsiasi motivo, per cassa integrazione, collocamento in pensione o in aspettativa o per liquidazione d'indennità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1891 del c.c. e 54 del DPR 05/01/1950 n. 180, sono contratte a beneficio della
NA polizze di assicurazione vita e Rischio Impiego con compagnie di gradimento della
NA, per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata dell'operazione, comprese eventuali proroghe. Per effetto di tali polizze il TE prende atto che l'assicuratore resterà surrogato alla NA mutuante in ogni diritto spettante alla NA medesime per le somme pagate a quest'ultima dallo stesso assicuratore, il quale, pertanto, sarà autorizzato a rivalersi nei confronti del TE e dei Debitori ceduti…” (si v. docc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte opposta).
Il tenore letterale della disposizione, coerentemente con la ratio dell'art. 54 DPR 180/1950, è chiaro nel ritenere la società finanziatrice quale assicurata delle polizze assicurative successivamente stipulate ed in tal senso depone anche il certificato di adesione (docc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte opposta) dal quale si evince che le polizze sono state contratte tra la società finanziatrice e beneficiaria della polizza e la Controparte_1
Interpretando in questo senso il comune intento delle parti, tra le stesse era stato pattuito un diritto di surroga all'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo; tale diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce che esso trova la sua fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore e non del finanziato.
Del resto, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, non è incompatibile con questa qualificazione la circostanza che il premio è stato corrisposto dall'opponente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito (in questi termini, Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 28/03/2022), n.9866). Peraltro, il diritto di surrogazione è espressamente previsto come clausola standard in tutti i contratti di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio;
di tale clausola è stata espressamente affermata la validità sin da Cass.
6.10.1958, n. 3127 (come richiamata da Tribunale di Civitavecchia, sentenza 25 ottobre 2019).
2. Vessatorietà dell'art. 15 dei contratti di finanziamento
Priva di pregio risulta, conseguentemente, la doglianza di parte opponente che lamenta la presunta vessatorietà e, dunque, invalidità della clausola contrattuale che riconosce all'assicuratore il diritto di surroga nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c. La clausola di surroga, invero, sarebbe vessatoria solo ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga.
Così non è, invece, nel caso in esame, ove si è ritenuto che il beneficiario dell'assicurazione fosse non già il , bensì la società finanziatrice, in quanto il soggetto finanziato, subendo azione di Pt_1 regresso, non vede annullati gli effetti dell'assicurazione (così, ancora Cassazione civile sez. III,
28/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 28/03/2022), n.9866). -.-.-.-.-.-
Il rigetto di entrambi i motivi di opposizione spiegati da determinano, quale Parte_1 conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto anche con riguardo all'importo dallo stesso portato, atteso che nessuna specifica contestazione è stata mossa da parte opponente circa l'ammontare del credito riconosciuto in fase monitoria in favore della società assicuratrice e che lo stesso risulta provato documentalmente dalla opposta (si v. doc. n. 6 allegato al fascicolo di parte) sulla quale, ex art. 2697 c.c., gravava l'onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria, in qualità di convenuto in senso formale ma di attore in senso sostanziale.
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Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (valore € 37.880,00) e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di IS, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1281/19 reso dall'adito Tribunale in data 25 luglio 2019.
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del procuratore speciale, dott. che liquida in € 5.077,00, oltre
[...] Controparte_2
spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in IS, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina