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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
IA CI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1244/2024 , vertente
TRA
NO RO (RM), 19/06/1961), con il patrocinio dell'avv. ROSSANO Parte_1
ONORATO;
ricorrente
E
(ROMA, 06/05/1967), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA PETTI;
Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso cumulativo Parte_1 Controparte_1
di separazione e divorzio;
in data 30.10.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma, in data 16 maggio 1987, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Rom, anno 1987, atto 00421, parte 2, serie A04, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- nulla sui figli, oramai grandi ed indipendenti economicamente;
- nulla sulla casa coniugale, sita in Roma (Rm), Via Gibellina n. 33, di proprietà esclusiva della moglie, dalla quale il marito si è già da anni allontanato, portando con sé i propri effetti personali;
- nulla sul mantenimento in quanto ciascuno provvederà al proprio con i proventi del proprio lavoro;
per quanto riguarda i risparmi familiari e gli aspetti patrimoniali in genere le parti si danno reciprocamente atto di aver definitivamente regolato i rapporti tra di loro in essere e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Con compensazione di spese di giudizio tra le parti”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e non presentano criticità.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1244/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data 16/05/1987 tra
[...]
(NO RO (RM), 19/06/1961) e (ROMA, 06/05/1967) Pt_1 Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00421, Parte II, Serie A04, Anno
1987, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc.
Roma, 20/05/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
IA CI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1244/2024 , vertente
TRA
NO RO (RM), 19/06/1961), con il patrocinio dell'avv. ROSSANO Parte_1
ONORATO;
ricorrente
E
(ROMA, 06/05/1967), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA PETTI;
Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso cumulativo Parte_1 Controparte_1
di separazione e divorzio;
in data 30.10.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma, in data 16 maggio 1987, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Rom, anno 1987, atto 00421, parte 2, serie A04, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- nulla sui figli, oramai grandi ed indipendenti economicamente;
- nulla sulla casa coniugale, sita in Roma (Rm), Via Gibellina n. 33, di proprietà esclusiva della moglie, dalla quale il marito si è già da anni allontanato, portando con sé i propri effetti personali;
- nulla sul mantenimento in quanto ciascuno provvederà al proprio con i proventi del proprio lavoro;
per quanto riguarda i risparmi familiari e gli aspetti patrimoniali in genere le parti si danno reciprocamente atto di aver definitivamente regolato i rapporti tra di loro in essere e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Con compensazione di spese di giudizio tra le parti”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e non presentano criticità.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1244/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data 16/05/1987 tra
[...]
(NO RO (RM), 19/06/1961) e (ROMA, 06/05/1967) Pt_1 Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00421, Parte II, Serie A04, Anno
1987, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc.
Roma, 20/05/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT ZI