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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2156/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2156/2021 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento del danno”;
PROMOSSA DA
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Francesco Cannistrà;
- RICORRENTE –
CONTRO
, già , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 CP_3 dagli dall'Avv. Giuseppe Tribulato;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 26.05.2021 l' esponeva: CP_1
- che è dipendente dell' con la CP_3 Controparte_1
qualifica di conducente di linea - matricola 448 OP;
1 - che in data 23.11.2020, alleo re 17:10 il sig. mentre conduceva CP_3
Cont l'autobus E101 tg. FT921XX, di proprietà dell' lungo la LINEA 7 e precisamente nella tratta Zafferia di Messina, ometteva di moderare la velocità alla presenza di veicoli parcheggiati da ambo i lati della carreggiata, andando così ad impattare con il braccetto dello specchio retrovisore destro del mezzo contro il muro, causandone la rottura.
- che tale condotta negligente cagionava un danno al Bus aziendale E101 targato FT921XX di proprietà di parte ricorrente dell'importo di € 1.099,91
(euro millenovantanove/91) come da preventivo di riparazione del 23.11.2020 che allegava;
- che con lettera di messa in mora ai sensi e per gli effetti artt. 1219 e seguenti del codice civile del 22.12.2020 – prot. 6938, l'Azienda formulava richiesta di risarcimento nei confronti di relativamente ai danni subiti dal CP_3
mezzo di sua proprietà a seguito ed in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.11.2020 in località Zafferia, per mancata osservanza delle comuni regole di diligenza e perizia nella guida del mezzo aziendale;
- che nonostante i ripetuti solleciti, da ultimo a mezzo racc. ar. n.
14931688068-9 del 11.03.2021 a firma del proprio procuratore, parte resistente ometteva di risarcire l' dei danni subiti a causa e per effetto CP_1
della sua condotta negligente.
Ciò premesso, deduceva che il resistente, mentre conduceva l'autobus E101 tg.
FT921XX, di proprietà dell'ATM lungo la LINEA 7 e precisamente nella tratta
Zafferia di Messina, aveva omesso di moderare la velocità alla presenza di veicoli parcheggiati da ambo i lati della carreggiata, andando così ad impattare con il braccetto dello specchio retrovisore destro del mezzo contro il muro, causandone la rottura.
Affermava l'obbligo risarcitorio del dipendente per i danni arrecati durante l'espletamento del servizio per violazione degli obblighi nell'adempimento della prestazione di cui, tra gli altri, all'art. 2104 c.c. e, più in generale, agli artt. 1176 e
1375 c.c.
Concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare il diritto dell' Controparte_1
ad essere risarcita dei danni arrecati al Bus aziendale E101 tg
[...]
FT921XX di sua proprietà in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.11.2020 in località Zafferia, per mancata osservanza da parte del dipendente nella guida del mezzo de quo delle comuni regole di diligenza e perizia, e di condannare,
2 conseguentemente, il resistente, al risarcimento dei danni in favore dell'
[...]
nella misura di € 1.099,91 (euro millenovantonove/91) Controparte_1
e/o in quella che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. tecnica.
2.- Con memoria del 7.1.2022 si costituiva in giudizio il resistente, eccependo in via preliminare la nullità della richiesta di risarcimento danni per violazione dell'art. 34 dell'Accordo Nazionale 28.11.2015 di rinnovo del CCNL TO, atteso che la richiesta di risarcimento veniva avanzata dall'ATM soltanto in data
22.12.2020 e, pertanto, ben oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla relazione del lavoratore datata 23.11.2020 ed in data 05.01.2021 il lavoratore chiedeva l'attivazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 34 citato e di ricevere copia della documentazione sottesa al sinistro. Rilevava che nessun contraddittorio veniva instaurato dal datore di lavoro, il quale con nota prot. 616 del 20.01.2021 riferiva di non poter accogliere l'istanza; parte datoriale ometteva perfino di consegnare la documentazione sottesa al sinistro e decideva di reiterare la richiesta di risarcimento con comunicazione del 11.03.2021, per poi citare nell'odierno giudizio il dipendente per il danno occorso al veicolo aziendale.
Nel merito eccepiva l'assenza di responsabilità in capo al dipendente dovuta a forza maggiore ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 34, comma 1, Accordo Nazionale
28.11.2015. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e prova per testi.
4.- Sostituita l'udienza del 15.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
****
5.- Preliminarmente va dato atto che con le note scritte del 10.04.2025 parte
CP_ resistente ha rappresentato di aver mutato il proprio cognome da ” a
, come risulta da “Certificato di corrette generalità” e copia della Carta CP_2
d'identità rilasciata dal Comune di Messina, allegati alle predette note.
6.- Ancora in via preliminare occorre esaminare l'eccezione del resistente, in ordine alla mancata attuazione, da parte dell' della procedura prevista dall'art. 34 CP_1
CCNL TO IG (Mobilità – TPL), contratto pacificamente applicabile al rapporto lavorativo in esame. Essa è meritevole di accoglimento.
Secondo la menzionata disposizione “1. L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di
3 risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio.
2. I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere obbligatoriamente contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni.
3. Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato. Il termine per la conclusione del contraddittorio può essere prorogato, previa formale richiesta di una delle parti, nel caso in cui sia oggettivamente necessario espletare ulteriori indagini. Le indagini devono concludersi entro trenta giorni dalla richiesta di proroga, salvo il caso in cui sia necessario acquisire documentazione non disponibile nel predetto termine. Il lavoratore ha altresì diritto di prendere visione e, su richiesta, ricevere copia della documentazione acquisita dall'azienda sul fatto.
4. Qualora a seguito dell'istruttoria
e/o dell'eventuale contraddittorio sia stata raggiunta un'intesa sull'ammontare dell'addebito, la misura del risarcimento addebitabile al lavoratore per danno derivante da sinistri/danneggiamenti ai beni aziendali è pari all'intero ammontare nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato tre o più sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013, termine di avvio della previgente fase sperimentale della presente norma. L'ammontare del risarcimento è invece ridotto in misura pari a: 75%, qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; 50%, qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; 25%, qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi
a far data dal 1° maggio 2013. L'ammontare dell'addebito non può in ogni caso essere superiore a € 4000. Nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento, computati, in tal caso, anche con riferimento al periodo antecedente al 1° maggio
2013. Nei casi d'intesa e in quelli di cui al periodo precedente, l'azienda non
4 irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare. 5.
Nel caso in cui il contraddittorio si concluda con un mancato accordo, fatta salva la possibilità di valutare l'eventuale offerta di risarcimento formulata dal lavoratore,
l'azienda può procedere direttamente all'addebito nella somma massima di euro
2000 ed applicando le riduzioni previste al punto 4. La somma massima di cui sopra
è addebitabile nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia effettuato almeno tre sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013. Qualora l'azienda proceda direttamente all'addebito, non irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare, né avvierà azione legale. In alternativa all'addebito diretto, l'azienda procederà secondo le norme di diritto comune applicando, se previste, le relative sanzioni disciplinari. 6.
In ogni ipotesi in cui il mancato accordo produca una controversia giudiziaria, non trova applicazione la disciplina di cui ai punti 4 e 5 e l'entità del danno addebitabile
è stabilita dall'autorità giudiziaria.
7. A livello aziendale possono essere definiti accordi alternativi o integrativi della disciplina di cui ai punti 4 e 5 che, attraverso il concorso economico dei lavoratori, garantiscano coperture assicurative per i danni ai beni aziendali. A tal fine, le parti stipulanti il presente accordo verificano la possibilità di sottoscrivere convenzioni con primarie compagnie di assicurazione volte ad agevolare la stipula di polizze di solidarietà per il settore.
8. Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.
9. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della L. 12 luglio 1988, n. 270, l'art. 38 del Regolamento all. A) al R.D.
148/1931 è sostituito dalla presente disciplina. Il quarto ed il quinto capoverso dell'art. 68 del CCNL 23 luglio 1976 sono abrogati e sostituiti dalla presente disciplina”.
La disciplina contrattuale impone, dunque, uno specifico iter procedurale di contestazione dell'addebito di natura risarcitoria e di instaurazione del contraddittorio tra le parti al fine di verificare la possibilità di raggiungere in via stragiudiziale un accordo bonario, che rappresenta un procedimento separato ed autonomo rispetto a quello disciplinare eventualmente attivabile in relazione ai medesimi eventi.
Questa procedura, da esperire obbligatoriamente prima di ogni ulteriore iniziativa anche giudiziale, non è stata avviata dall'Azienda ricorrente. Quest'ultima, infatti, ha contestato al resistente solo l'addebito disciplinare, per poi inoltrare tardivamente, in data 22.12.2020, a conclusione del procedimento disciplinare, ben oltre il termine di
5 15 giorni dal verificarsi dell'evento (23.11.2020), una lettera di diffida al pagamento dei danni arrecati ai mezzi aziendali.
Tale comunicazione, oltre che tardiva, non può nemmeno essere considerata quale atto introduttivo del particolareggiato procedimento di cui all'art. 34 CCNL, non essendo stato nemmeno concessa al resistente la possibilità di rendere osservazioni o di richiedere l'attivazione del contraddittorio nel termine di ulteriori 15 gg, come previsto dalla disposizione, ed anzi venendogli intimato il pagamento dei danni entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della missiva, rendendosi palese il mancato intendimento dell' di attivare la procedura anzidetta. CP_1
Né vale quale atto introduttivo del procedimento di cui all'art. 34 CCNL la contestazione dell'addebito disciplinare del 14.12.2020, atto introduttivo del separato procedimento disciplinare, autonomamente regolato da apposite disposizioni di legge e di contratto (specificamente richiamate nella stessa contestazione di addebito) e nel quale comunque non era stata formulata alcuna richiesta di tipo risarcitorio.
La richiesta risarcitoria attivata dall' ricorrente nel presente giudizio non può CP_1
dunque essere accolta per mancato esperimento della procedura a tale scopo prevista dal CCNL di categoria.
7.- La superiore statuizione assorbe l'esame di ogni ulteriore circostanza e deduzione relativa al merito ed alla responsabilità del sinistro e preclude l'esame delle ulteriori risultanze istruttorie, imponendo il rigetto del ricorso, così' conformandosi a quanto statuito in fattispecie analoghe dall'Ufficio (ex multis sentenza n. 101/2025), che si condivide e si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
8.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del resistente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la serialità delle questioni preliminari affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese del giudizio, che liquida in € 320,50, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16.04.2025
Il Giudice del lavoro
6 Dott.ssa Aurora La Face
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2156/2021 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento del danno”;
PROMOSSA DA
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Francesco Cannistrà;
- RICORRENTE –
CONTRO
, già , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 CP_3 dagli dall'Avv. Giuseppe Tribulato;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 26.05.2021 l' esponeva: CP_1
- che è dipendente dell' con la CP_3 Controparte_1
qualifica di conducente di linea - matricola 448 OP;
1 - che in data 23.11.2020, alleo re 17:10 il sig. mentre conduceva CP_3
Cont l'autobus E101 tg. FT921XX, di proprietà dell' lungo la LINEA 7 e precisamente nella tratta Zafferia di Messina, ometteva di moderare la velocità alla presenza di veicoli parcheggiati da ambo i lati della carreggiata, andando così ad impattare con il braccetto dello specchio retrovisore destro del mezzo contro il muro, causandone la rottura.
- che tale condotta negligente cagionava un danno al Bus aziendale E101 targato FT921XX di proprietà di parte ricorrente dell'importo di € 1.099,91
(euro millenovantanove/91) come da preventivo di riparazione del 23.11.2020 che allegava;
- che con lettera di messa in mora ai sensi e per gli effetti artt. 1219 e seguenti del codice civile del 22.12.2020 – prot. 6938, l'Azienda formulava richiesta di risarcimento nei confronti di relativamente ai danni subiti dal CP_3
mezzo di sua proprietà a seguito ed in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.11.2020 in località Zafferia, per mancata osservanza delle comuni regole di diligenza e perizia nella guida del mezzo aziendale;
- che nonostante i ripetuti solleciti, da ultimo a mezzo racc. ar. n.
14931688068-9 del 11.03.2021 a firma del proprio procuratore, parte resistente ometteva di risarcire l' dei danni subiti a causa e per effetto CP_1
della sua condotta negligente.
Ciò premesso, deduceva che il resistente, mentre conduceva l'autobus E101 tg.
FT921XX, di proprietà dell'ATM lungo la LINEA 7 e precisamente nella tratta
Zafferia di Messina, aveva omesso di moderare la velocità alla presenza di veicoli parcheggiati da ambo i lati della carreggiata, andando così ad impattare con il braccetto dello specchio retrovisore destro del mezzo contro il muro, causandone la rottura.
Affermava l'obbligo risarcitorio del dipendente per i danni arrecati durante l'espletamento del servizio per violazione degli obblighi nell'adempimento della prestazione di cui, tra gli altri, all'art. 2104 c.c. e, più in generale, agli artt. 1176 e
1375 c.c.
Concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare il diritto dell' Controparte_1
ad essere risarcita dei danni arrecati al Bus aziendale E101 tg
[...]
FT921XX di sua proprietà in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.11.2020 in località Zafferia, per mancata osservanza da parte del dipendente nella guida del mezzo de quo delle comuni regole di diligenza e perizia, e di condannare,
2 conseguentemente, il resistente, al risarcimento dei danni in favore dell'
[...]
nella misura di € 1.099,91 (euro millenovantonove/91) Controparte_1
e/o in quella che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. tecnica.
2.- Con memoria del 7.1.2022 si costituiva in giudizio il resistente, eccependo in via preliminare la nullità della richiesta di risarcimento danni per violazione dell'art. 34 dell'Accordo Nazionale 28.11.2015 di rinnovo del CCNL TO, atteso che la richiesta di risarcimento veniva avanzata dall'ATM soltanto in data
22.12.2020 e, pertanto, ben oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla relazione del lavoratore datata 23.11.2020 ed in data 05.01.2021 il lavoratore chiedeva l'attivazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 34 citato e di ricevere copia della documentazione sottesa al sinistro. Rilevava che nessun contraddittorio veniva instaurato dal datore di lavoro, il quale con nota prot. 616 del 20.01.2021 riferiva di non poter accogliere l'istanza; parte datoriale ometteva perfino di consegnare la documentazione sottesa al sinistro e decideva di reiterare la richiesta di risarcimento con comunicazione del 11.03.2021, per poi citare nell'odierno giudizio il dipendente per il danno occorso al veicolo aziendale.
Nel merito eccepiva l'assenza di responsabilità in capo al dipendente dovuta a forza maggiore ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 34, comma 1, Accordo Nazionale
28.11.2015. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e prova per testi.
4.- Sostituita l'udienza del 15.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
****
5.- Preliminarmente va dato atto che con le note scritte del 10.04.2025 parte
CP_ resistente ha rappresentato di aver mutato il proprio cognome da ” a
, come risulta da “Certificato di corrette generalità” e copia della Carta CP_2
d'identità rilasciata dal Comune di Messina, allegati alle predette note.
6.- Ancora in via preliminare occorre esaminare l'eccezione del resistente, in ordine alla mancata attuazione, da parte dell' della procedura prevista dall'art. 34 CP_1
CCNL TO IG (Mobilità – TPL), contratto pacificamente applicabile al rapporto lavorativo in esame. Essa è meritevole di accoglimento.
Secondo la menzionata disposizione “1. L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di
3 risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio.
2. I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere obbligatoriamente contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni.
3. Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato. Il termine per la conclusione del contraddittorio può essere prorogato, previa formale richiesta di una delle parti, nel caso in cui sia oggettivamente necessario espletare ulteriori indagini. Le indagini devono concludersi entro trenta giorni dalla richiesta di proroga, salvo il caso in cui sia necessario acquisire documentazione non disponibile nel predetto termine. Il lavoratore ha altresì diritto di prendere visione e, su richiesta, ricevere copia della documentazione acquisita dall'azienda sul fatto.
4. Qualora a seguito dell'istruttoria
e/o dell'eventuale contraddittorio sia stata raggiunta un'intesa sull'ammontare dell'addebito, la misura del risarcimento addebitabile al lavoratore per danno derivante da sinistri/danneggiamenti ai beni aziendali è pari all'intero ammontare nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato tre o più sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013, termine di avvio della previgente fase sperimentale della presente norma. L'ammontare del risarcimento è invece ridotto in misura pari a: 75%, qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; 50%, qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; 25%, qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi
a far data dal 1° maggio 2013. L'ammontare dell'addebito non può in ogni caso essere superiore a € 4000. Nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento, computati, in tal caso, anche con riferimento al periodo antecedente al 1° maggio
2013. Nei casi d'intesa e in quelli di cui al periodo precedente, l'azienda non
4 irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare. 5.
Nel caso in cui il contraddittorio si concluda con un mancato accordo, fatta salva la possibilità di valutare l'eventuale offerta di risarcimento formulata dal lavoratore,
l'azienda può procedere direttamente all'addebito nella somma massima di euro
2000 ed applicando le riduzioni previste al punto 4. La somma massima di cui sopra
è addebitabile nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia effettuato almeno tre sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013. Qualora l'azienda proceda direttamente all'addebito, non irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare, né avvierà azione legale. In alternativa all'addebito diretto, l'azienda procederà secondo le norme di diritto comune applicando, se previste, le relative sanzioni disciplinari. 6.
In ogni ipotesi in cui il mancato accordo produca una controversia giudiziaria, non trova applicazione la disciplina di cui ai punti 4 e 5 e l'entità del danno addebitabile
è stabilita dall'autorità giudiziaria.
7. A livello aziendale possono essere definiti accordi alternativi o integrativi della disciplina di cui ai punti 4 e 5 che, attraverso il concorso economico dei lavoratori, garantiscano coperture assicurative per i danni ai beni aziendali. A tal fine, le parti stipulanti il presente accordo verificano la possibilità di sottoscrivere convenzioni con primarie compagnie di assicurazione volte ad agevolare la stipula di polizze di solidarietà per il settore.
8. Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.
9. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della L. 12 luglio 1988, n. 270, l'art. 38 del Regolamento all. A) al R.D.
148/1931 è sostituito dalla presente disciplina. Il quarto ed il quinto capoverso dell'art. 68 del CCNL 23 luglio 1976 sono abrogati e sostituiti dalla presente disciplina”.
La disciplina contrattuale impone, dunque, uno specifico iter procedurale di contestazione dell'addebito di natura risarcitoria e di instaurazione del contraddittorio tra le parti al fine di verificare la possibilità di raggiungere in via stragiudiziale un accordo bonario, che rappresenta un procedimento separato ed autonomo rispetto a quello disciplinare eventualmente attivabile in relazione ai medesimi eventi.
Questa procedura, da esperire obbligatoriamente prima di ogni ulteriore iniziativa anche giudiziale, non è stata avviata dall'Azienda ricorrente. Quest'ultima, infatti, ha contestato al resistente solo l'addebito disciplinare, per poi inoltrare tardivamente, in data 22.12.2020, a conclusione del procedimento disciplinare, ben oltre il termine di
5 15 giorni dal verificarsi dell'evento (23.11.2020), una lettera di diffida al pagamento dei danni arrecati ai mezzi aziendali.
Tale comunicazione, oltre che tardiva, non può nemmeno essere considerata quale atto introduttivo del particolareggiato procedimento di cui all'art. 34 CCNL, non essendo stato nemmeno concessa al resistente la possibilità di rendere osservazioni o di richiedere l'attivazione del contraddittorio nel termine di ulteriori 15 gg, come previsto dalla disposizione, ed anzi venendogli intimato il pagamento dei danni entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della missiva, rendendosi palese il mancato intendimento dell' di attivare la procedura anzidetta. CP_1
Né vale quale atto introduttivo del procedimento di cui all'art. 34 CCNL la contestazione dell'addebito disciplinare del 14.12.2020, atto introduttivo del separato procedimento disciplinare, autonomamente regolato da apposite disposizioni di legge e di contratto (specificamente richiamate nella stessa contestazione di addebito) e nel quale comunque non era stata formulata alcuna richiesta di tipo risarcitorio.
La richiesta risarcitoria attivata dall' ricorrente nel presente giudizio non può CP_1
dunque essere accolta per mancato esperimento della procedura a tale scopo prevista dal CCNL di categoria.
7.- La superiore statuizione assorbe l'esame di ogni ulteriore circostanza e deduzione relativa al merito ed alla responsabilità del sinistro e preclude l'esame delle ulteriori risultanze istruttorie, imponendo il rigetto del ricorso, così' conformandosi a quanto statuito in fattispecie analoghe dall'Ufficio (ex multis sentenza n. 101/2025), che si condivide e si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
8.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del resistente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la serialità delle questioni preliminari affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese del giudizio, che liquida in € 320,50, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16.04.2025
Il Giudice del lavoro
6 Dott.ssa Aurora La Face
7