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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/09/2025, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7853/2025 avente ad oggetto: INTERDIZIONE
nata il [...], a [...], residente a[...] Parte_1
e nata il [...], a [...], residente a [...] Parte_2
e
nato il [...] a [...], residente a [...]
Pinerolo, 20. con il patrocinio degli Avv.ti NOEMI ADELE GIRARDI e ROMINA BASSI, in forza di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
, nata a [...] il [...], C.F. ( , domiciliata Controparte_1 C.F._1 presso la struttura il “IL GLICINE s.r.l.” con sede in Piossasco TORINO, VIA S.G. BOSCO 1
resistente contumace CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 9.9.2025
“Parte attrice precisa come foglio di Pc in atti, rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 cpc”.
Per parte resistente - contumace
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.04.2025 il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente e la nomina di un tutore, sia provvisorio che definitivo nei confronti della sig.ra , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché Controparte_1 affetta da pluripatologie evidenziate sia di natura chirurgica che dismetabolica unite allo scompenso umorale tipico della depressione.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente. Venivano altresì acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti dell'interdicenda.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 26.06.2025, dinanzi al G.O.P su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicenda.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le “note scritte” depositate entro il termine ex art. 127 ter cpc assegnato le parti precisavano conformemente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta , sulla base di una valutazione Controparte_1 svolta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità in data 19.09.2022, è affetta da “esiti di impianto di PTG bilterale in coxartrosi bilaterale in oggetti non deambulante. Sindrome ansiosa depressiva. Esiti di TVP arto inferiore destro. Diabete mellito di tipo 2. Incontinenza urinaria. Pregressa isterectomina laparoscopica per fibromatosi. Pregressa exeresi di tumore neuroendocrino duodenale
G2. Obesità, riconoscendo l'interessato invalido ultrassessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana.” (cfr. doc. 3).
Nella relazione sanitaria redatta dalla struttura il “GLICINE srl” in data 10.03.2025, le condizioni di salute della sig.ra risultano mediocri e stazionarie con deambulazione consentita solo in CP_1 carrozzina. Igiene totalmente dipendente salvo mani e viso e comportamenti ansiosi con quale allucinazione.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza del coniuge di quest'ultima.
La parte convenuta, infatti, non è stata in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, è apparsa in totale stato confusionale e disorientata nel tempo e nello spazio (v. verbale di udienza 26.06.2025 ).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il Controparte_1
21.02.1947 e residente presso la struttura il Glicine SRL con sede in Piossasco via Don Bosco 1;
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 12.9.2025.
Il Giudice Est.Rel Il Presidente dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7853/2025 avente ad oggetto: INTERDIZIONE
nata il [...], a [...], residente a[...] Parte_1
e nata il [...], a [...], residente a [...] Parte_2
e
nato il [...] a [...], residente a [...]
Pinerolo, 20. con il patrocinio degli Avv.ti NOEMI ADELE GIRARDI e ROMINA BASSI, in forza di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
, nata a [...] il [...], C.F. ( , domiciliata Controparte_1 C.F._1 presso la struttura il “IL GLICINE s.r.l.” con sede in Piossasco TORINO, VIA S.G. BOSCO 1
resistente contumace CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 9.9.2025
“Parte attrice precisa come foglio di Pc in atti, rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 cpc”.
Per parte resistente - contumace
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.04.2025 il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente e la nomina di un tutore, sia provvisorio che definitivo nei confronti della sig.ra , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché Controparte_1 affetta da pluripatologie evidenziate sia di natura chirurgica che dismetabolica unite allo scompenso umorale tipico della depressione.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente. Venivano altresì acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti dell'interdicenda.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 26.06.2025, dinanzi al G.O.P su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicenda.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le “note scritte” depositate entro il termine ex art. 127 ter cpc assegnato le parti precisavano conformemente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta , sulla base di una valutazione Controparte_1 svolta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità in data 19.09.2022, è affetta da “esiti di impianto di PTG bilterale in coxartrosi bilaterale in oggetti non deambulante. Sindrome ansiosa depressiva. Esiti di TVP arto inferiore destro. Diabete mellito di tipo 2. Incontinenza urinaria. Pregressa isterectomina laparoscopica per fibromatosi. Pregressa exeresi di tumore neuroendocrino duodenale
G2. Obesità, riconoscendo l'interessato invalido ultrassessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana.” (cfr. doc. 3).
Nella relazione sanitaria redatta dalla struttura il “GLICINE srl” in data 10.03.2025, le condizioni di salute della sig.ra risultano mediocri e stazionarie con deambulazione consentita solo in CP_1 carrozzina. Igiene totalmente dipendente salvo mani e viso e comportamenti ansiosi con quale allucinazione.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza del coniuge di quest'ultima.
La parte convenuta, infatti, non è stata in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, è apparsa in totale stato confusionale e disorientata nel tempo e nello spazio (v. verbale di udienza 26.06.2025 ).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il Controparte_1
21.02.1947 e residente presso la struttura il Glicine SRL con sede in Piossasco via Don Bosco 1;
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 12.9.2025.
Il Giudice Est.Rel Il Presidente dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo