Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 659/2024 tra le parti:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Parte_1 C.F._1
Parenti e dall'avv. Renzo Turri, elettivamente domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 241 presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Dott. , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Salvatore Iuso, elettivamente domiciliato in Prato, Galleria Vittorio Veneto, n. 4 int. 3 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 Controparte_3 P.IVA_1
Andrea Pellegrini e dall'avv. Mirko Romoli Fenu, elettivamente domiciliata in Firenze (Fi), via
Degli Speziali n. 1 presso lo studio del secondo;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Ricorrente: come nel ricorso [«accertare e dichiarare la responsabilità del dr. CP_4
(…), per aver eseguito con imprudenza, negligenza e imperizia - e comunque non
[...] correttamente e non a regola d'arte - gli interventi e le terapie sanitarie rivelatesi, non solo pagina 1 di 16
per l'effetto, condannare il dr. al risarcimento in favore della Controparte_4
SI.ra di tutti i danni subiti a titolo di invalidità temporanea parziale, invalidità Parte_1
permanente e costi necessari per emendare le conseguenze delle terapie e degli interventi sanitari eseguiti con imprudenza, negligenza e imperizia, rivelatesi poi, non solo inadeguate e/o inappropriate per la soluzione della patologia già esistente, ma causa di un aggravamento della stessa, della somma complessiva di € 31.314,61 o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
condannare il dr. al risarcimento in favore della SI.ra del danno non Controparte_4 Parte_1 patrimoniale che, per comodità di sintesi, può essere descritto e definito come “esistenziale”, consistente nello stato di disagio psicologico che la SI.ra ha dovuto subire per il suo Pt_1
“stato clinico” ampiamente segnato dagli eventi terapeutici accaduti, il tutto nella misura che risulterà dovuta e di giustizia a seguito di valutazione equitativa del Giudicante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
condannare altresì il dr. a restituire alla SI.ra tutto quanto dalla Controparte_4 Parte_1
stessa pagato - € 40.000,00 - per le terapie e gli interventi ricevuti, risultati poi, non solo non correttamente eseguiti e inadeguati, ma anche fonte di peggioramento e/o aggravamento della patologia già esistente creando un danno alle strutture residue, ovvero di quella altra e diversa somma che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia;
dovendosi considerare le spese della fase di ATP ex art. 696 bis c.p.c. n.r.g. 2563/2022 – Tribunale di Prato esborsi del presente giudizio, essendo il suddetto procedimento una fase prodromica dello stesso (quale condizione di procedibilità), condannare altresì il dr. (…) al pagamento in Controparte_4
favore della SI.ra delle competenze legali per la fase di ATP ex art. 696 bis Parte_1
cpc nella misura che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia secondo i parametri indicati dal DM 55/2014 nonché, e sempre con riferimento al procedimento per ATP, alla refusione delle spese sostenute per CTU e CTP per complessivi € 3.955,04, oltre accessori di
Legge, ovvero di quella altra e diversa somma che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente causa»].
Convenuto: come nella comparsa [«nel merito in via principale: rigettare la domanda della ricorrente perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, nel merito, in via
pagina 2 di 16 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente, dichiarare il terzo (…) a tenere indenne e manlevare il Dr. Parte_2 CP_4
per quanto quest'ultimo sarà tenuto a risarcire in favore della ricorrente;
(…)»].
[...]
Terza chiamata: come nella comparsa di costituzione nel merito e in via istruttoria [«in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile il ricorso ex art.
281 undecies, per i motivi dedotti al par. C), disponendo il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ex art. 183; nel merito poi, rigettare la domanda proposta dalla SI.ra , sia Pt_1
con riferimento alla sussistenza di un diritto risarcitorio, sia in ordine all'ammontare dei danni protestati e contestati sub D); con riferimento al rapporto assicurativo instaurato tra il Dott.
ed accertare che la polizza assicurativa potrebbe essere attivata CP_1 Parte_2
nei limiti indicati sub. E); con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché c.p.a. e i.v.a. come per legge. (…) In via istruttoria (…) Per mero scrupolo, per la denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse diversamente opinare, fin da ora si deducono i mezzi di prova ritenuti necessari per la decisione della causa. Con riferimento al merito Deve essere rinnovata la perizia redatta nel corso dell'accertamento tecnico preventivo dal Dott. Per_2
Il quesito deve riguardare la condizione della SI.ra la causa della sua situazione, Pt_1
l'eventuale sussistenza di responsabilità, l'addebitabilità del fatto, la sussistenza dei postumi denunciati, la loro riferibilità al trattamento eseguito dal convenuto, la presenza di consenso informato. La predetta C.T.U. viene contestata perché: a) non ha fornito prova che il Dott.
si sia discostato dai protocolli medici riconosciuti;
b) non ha indicato in concreto la CP_1
condotta errata che avrebbe determinato la lesione.»].
FATTO E DIRITTO
, con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., nei confronti del dott. Parte_3 CP_1
, ha proposto domande analoghe a quelle sopra riportate, a fondamento delle quali ha
[...]
esposto quanto segue: nel gennaio 2015 la ricorrente si recò presso lo studio del convenuto per risolvere una patologia del cavo orale;
il dott. , all'esito di un esame radiologico e di una CP_1
TAC, diagnosticò la presenza di una forma avanzata di parodontopatia e stabilì un piano di terapia consistente nell'avulsione dei due elementi 11 e 21, in un intervento di rigenerativa ossea in settore incisale superiore, e quindi nella realizzazione di un bloccaggio su denti ed impianti superiore e su denti naturali inferiori;
la descrizione della situazione accertata e valutata dal sanitario nella cartella clinica consegnata alla paziente era incompleta e generica;
nel settembre
2015 iniziarono le terapie e vennero effettuati l'intervento di estrazione e l'inserimento di innesti pagina 3 di 16 ossei;
venne poi realizzato un “primo provvisorio”, poi cambiato più volte perché non correttamente realizzato;
nel marzo 2016 il convenuto eseguì l'inserimento di impianti in sede 11
e 21; alla fine del 2017 la sig.ra terminò le terapie dell'arcata superiore;
dopo avere Pt_1
cementato il ponte in arcata superiore, nel settembre/ottobre 2018, il dott. iniziò la CP_1
realizzazione del ponte in arcata inferiore;
poiché nel frattempo la paziente lamentava un continuo dolore all'arcata superiore, il dott. rimosse il ponte con estrattore a CP_1
percussione, mediante martellamento per di più di un'ora, intervento che risultò difficile e doloroso;
nei giorni successivi alla devitalizzazione, la paziente si ritrovò in bocca dei pezzi di dente, probabilmente materiale ceramico, per la rottura di un pezzetto degli ultimi tre denti in fondo dell'arcata superiore;
interventi e terapie proseguirono senza successo fino a gennaio
2021, nel tentativo di porre rimedio agli errori compiuti;
la sig.ra ha versato Pt_1 complessivamente al dott. € 40.000,00, pur avendo ricevuto fatture di € 10.000,00; CP_1
poiché persistevano il dolore e la inadeguatezza funzionale e masticatoria degli impianti, la sig.ra si è rivolta al dott. il quale, accertata l'imperizia e la negligenza del convenuto, Pt_1 Pt_4
ha stimato in € 42.900,00 il costo degli interventi emendativi necessari e ha valutato nella misura del 5% l'invalidità temporanea a far data dal gennaio 2019 e nella misura dell'1% quella permanente;
a causa della condotta del dott. , la ricorrente ha patito un forte disagio per il CP_1
suo stato clinico, funzionale, estetico e relazionale, che ha reso problematica la gestione dei rapporti interpersonali e ha inciso negativamente sul suo stato psicologico, provocandole turbe del sonno, ricorrente stato di apprensione, difficoltà nella vita di relazione, il tutto accompagnato da un senso di vuoto e solitudine, come accertato e descritto dal dott. la PEC inviata al Per_3
dott. il 28/07/2022 per contestargli la responsabilità professionale e invitarlo a una CP_1
composizione bonaria della controversia è rimasta priva di riscontro;
in data Parte_3
3/11/2022, ha allora depositato ricorso ex art. 696-bis c.p.c.; nel procedimento iscritto al n.
2563/2022 r.g. si è costituito il dott. , chiamando in causa il proprio assicuratore CP_1
il CTU incaricato ha confermato la responsabilità del sanitario, Parte_2 riscontrando che quest'ultimo, non solo non ha risolto la patologia esistente, ma ha determinato un aggravamento dello stato di salute della paziente, arrecando un danno alle strutture residue;
il consulente ha accertato l'inabilità temporanea e i postumi permanenti conseguenti ai trattamenti praticati dal convenuto, ha quantificato i costi delle terapie necessarie per emendare gli errori del dott. , pari a € 11.540,00 per l'arcata superiore ed € 14.540,00 per l'arcata inferiore, a CP_1
cui si aggiungono la spesa per la rimozione degli impianti pari a € 400,00, la spesa per la pagina 4 di 16 rigenerativa, pari a € 500,00, e la spesa per due nuovi impianti, pari a € 1.600,00, così per un totale di € 28.580,00.
Sulla scorta di questa prospettazione fattuale, la sig.ra ha individuato i danni patiti e il Pt_1 relativo risarcimento: a) danni alla salute pari a € 1.386,00 per 28 giorni invalidità temporanea parziale al 50%; a € 1.348,61 per l'invalidità permanente all'1,5%; a € 28.580,00 per i costi necessari a emendare le inadeguate terapie praticate e la perdita iatrogena di elementi dentali validi (ovvero l'aggravamento della patologia esistente); b) danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del convenuto, avuto riguardo alla somma di € 40.000,00 pagata al dott.
, di cui ha chiesto la restituzione. CP_1
La ricorrente ha poi chiesto il rimborso delle spese sostenute nel procedimento di consulenza tecnica preventiva: € 1.500,00 per la c.t.u. ed € 1.952,00 per il CTP.
Si è costituito in giudizio il dott. concludendo come in epigrafe. Controparte_1
In punto di fatto il convenuto ha allegato: che si rivolse al suo studio il Parte_3
18/02/2015, lamentando dei dolori nella zona ponte superiore ai denti 14 e 16; che il sanitario, visitata la paziente e prescritti approfondimenti radiologici, dopo averne raccolto il consenso informato, effettuò alcune estrazioni e praticò un intervento chirurgico combinato con prelievo osseo mandibolare, prescrivendo alla ricorrente di portare lo scheletrato in modo da proteggere la zona trattata chirurgicamente e di fare molta attenzione, vista la complessità del trattamento medico, ma la sig.ra disattese le prescrizioni e raccomandazioni, raccontando di avere Pt_1
avuto un incidente masticando una pannocchia di granturco, che aveva provocato la lacerazione del lembo, con conseguente esposizione dell'innesto osseo autologo;
che successivamente vennero realizzati gli impianti all'arcata superiore, terminati il 4/12/2017; che l'intervento all'arcata inferiore iniziò il 26/09/2018; che dopo alcuni interventi e reinterventi dovuti al fatto che la paziente provava fastidio, in data 25/11/2020, verificata l'assenza di dolore del trattamento endodontico eseguito, il dott. riposizionò il manufatto sempre con cemento CP_1
provvisorio; che dal mese di marzo 2021, la sig.ra , che fino a quel momento non aveva Pt_1
manifestato dissonanze o contrasti né sul piano terapeutico né su quello personale con il sanitario, mutò atteggiamento e, non acconsentendo alla installazione degli impianti, chiese di ritirare OPT e TC, firmò la cartella clinica e non si presentò all'appuntamento del 31/03/2021.
Ciò premesso in fatto, in diritto il convenuto ha contestato la propria colpa e ha argomentato in ordine all'accuratezza e alla complessità del piano terapeutico predisposto ed eseguito, tenuto conto della grave paradontopatia di cui era affetta la sig.ra ; ha eccepito che, stante il Pt_1
tempo trascorso tra l'interruzione del rapporto e la contestazione ricevuta via PEC, a un anno e pagina 5 di 16 mezzo di distanza, non è possibile sapere se altri medici odontoiatri siano intervenuti prima della c.t.u.; ha evidenziato che la ricorrente era ben consapevole del fatto che le erano state installate circolari superiore e inferiore in materiale zirconio e non in resina, da doversi considerare a tutti gli effetti come provvisori, in attesa di eseguire la messa in opera degli impianti definitivi.
Il convenuto ha criticato la c.t.u., in quanto fondata su considerazioni sommarie e prive di supporto scientifico: il CTU si sarebbe limitato a descrivere, per sommi capi, l'iter terapeutico e diagnostico seguito, senza mai menzionare nello specifico quale sarebbe stata la progettazione alternativa corretta da intraprendere nel 2015, senza individuare nel dettaglio gli interventi eseguiti non correttamente e senza descrivere il nesso di causalità fra le scelte terapeutiche operate e gli eventuali danni riportati dalla paziente.
Il dott. ha poi formulato specifiche osservazioni alla c.t.u., in particolare, ha contestato CP_1 di essere il responsabile dell'avulsione degli elementi 4.5 e 3.5, fatto a suo avviso non dimostrato dai documenti prodotti, tanto più che la ricorrente ha ammesso di essersi rivolta ad altri odontoiatri.
Ad avviso del convenuto, il c.t.u. non ha considerato l'incidenza causale dell'improvvisa interruzione del programma terapeutico decisa dalla paziente e ha impropriamente previsto un
“proprio” piano terapeutico, quantificandone i costi, non correlato causalmente alla condotta del dott. ; avrebbe inoltre erroneamente utilizzato il tariffario ANDI, che non ha alcun valore CP_1
ufficiale, in quanto elaborato da un'associazione di alcuni dentisti che ne fanno parte.
Il dott. ha contestato la sussistenza del danno esistenziale allegato dalla ricorrente, CP_1
richiamando sul punto le considerazioni del CTU e rimarcando come, in una intervista pubblicata sul quotidiano Il Tirreno del 7/12/2023, la sig.ra abbia riferito di avere Pt_1
partecipato, nel 2016, quindi durante le prime cure iniziate nel febbraio 2015, alla competizione
Salt Marathon BOA Vista nell'Isola di Capo Verde di 150 km e di essersi preparata per ripetere l'esperienza nel 2024, comportamento incompatibile con lo stato psicofisico lamentato, peraltro affermando che si sarebbe cibata, durante la corsa, con nocciole e frutta secca, in contrasto con le raccomandazioni e le istruzioni impartite dal medico odontoiatra per preservare le delicate cure odontoiatriche alle quali ella si stava sottoponendo.
Il convenuto ha infine chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa Parte_2
con cui è assicurato contro rischi della responsabilità civile professionale in forza di
[...]
polizza n. 2530291014449 del 18/06/2021 e alla quale ha allegato di avere trasmesso la denuncia del sinistro in data 30/11/2021, dopo avere ricevuto la telefonata della ricorrente in data
25/11/2021.
pagina 6 di 16 Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio Parte_2
concludendo come in epigrafe.
La Compagnia, preliminarmente, ha aderito alle difese del proprio assicurato e, in punto di rito, ha eccepito l'improcedibilità, o improponibilità o inammissibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 281-decies c.p.c..
Quanto all'ammontare del risarcimento richiesto, ha contestato l'applicabilità delle Tabelle del
Tribunale di Milano, trattandosi di lesioni inferiori al 9% classificabili come micropermanenti;
ha contestato la risarcibilità del danno esistenziale;
ha contestato la possibilità di cumulare, al risarcimento del danno, le spese future di € 28.580,00 indicate per l'eliminazione dello stesso, perché si avrebbe un'ingiusta duplicazione;
ha contestato che sia ravvisabile un grave inadempimento del convenuto tale da consentire la risoluzione del contratto e la restituzione del compenso di € 40.000,00.
In ordine alla garanzia assicurativa, ha eccepito: che essa non opera Parte_2 per le somme che l'assicurato dovesse pagare a titolo restitutorio, quindi per l'importo di €
40.000,00 richiesto per la restituzione dei compensi professionali versati al dott. ; che è CP_1
stato pattuito uno scoperto del 10%; che, qualora fosse integrata la fattispecie dell'insuccesso implantologico di cui all'art. 16, punto i) delle condizioni generali di assicurazione, la garanzia potrebbe operare con un massimale di € 600,00.
Respinta la richiesta di mutamento di rito della terza chiamata, la causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 2563/2022 r.g., mentre non sono stati ammessi l'interrogatorio formale del dott. e della sig.ra richiesti CP_1 Pt_1
rispettivamente dalla ricorrente e dal convenuto, ed è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione all'udienza del 24/03/2025, nelle forme dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
***
1. Sull'eccezione d'inammissibilità del ricorso e sulla richiesta di mutamento di rito formulate dalla terza chiamata dev'essere integralmente richiamata l'ordinanza emessa in data 9/09/2024 con la quale si è rilevato che il ricorso è ammissibile e non è necessario disporre il mutamento di rito in quanto, avendo la ricorrente preventivamente introdotto il procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c. ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge n. 24/2017, è il terzo comma dello stesso art. 8
a prevedere che «Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento
pagina 7 di 16 di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.»: è il legislatore, in altri termini, a individuare la forma dell'atto introduttivo del giudizio nelle controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria facendo riferimento al procedimento semplificato. Nel caso di specie, peraltro, le difese e istanze istruttorie del convenuto e della terza chiamata sono astrattamente compatibili con il procedimento di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c..
2. Nel merito, la domanda è fondata e può essere accolta per quanto di ragione.
Non è contestato che, nel gennaio 2015, si instaurò tra e il medico odontoiatra Parte_3
dott. un rapporto di cura per il trattamento della forma avanzata di Controparte_1
parodontopatia di cui la ricorrente era affetta, fondato su un contratto d'opera intellettuale.
È pacifico che i trattamenti, interessanti sia l'arcata superiore che l'arcata inferiore, proseguirono fino al mese di marzo 2021, quando la paziente non si presentò all'appuntamento fissato per il
31/03/2021 e interruppe, di fatto, il rapporto.
La sig.ra allega l'inutilità degli interventi praticati dal dott. e la dannosità degli Pt_1 CP_1
stessi, nel senso che, non soltanto i trattamenti medici non avrebbero apportato il miglioramento sperato allo stato di salute della paziente, ma avrebbero determinato un aggravamento della situazione dentaria.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica (ove vi siano un contratto o, prima della legge n. 24/2017, anche solo un contatto sociale), è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (il contratto), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass., n. 10050 del 29/03/2022). È stato ulteriormente chiarito che il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della pagina 8 di 16 prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass., n. 27142 del 21/10/2024).
3. Nel caso di specie la ricorrente lamenta sia un danno non patrimoniale alla salute consistente nell'aggravamento della patologia preesistente ai trattamenti sanitari praticati dal convenuto, sia un danno patrimoniale correlato alle spese sostenute per gli interventi imperitamente eseguiti, rivelatisi inutili, e alle spese da sostenere per rimuovere gli impianti mal eseguiti e per realizzarne di nuovi.
Così circoscritto il perimetro delle domande della sig.ra dev'essere in primo luogo Pt_1
accertato se il dott. abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni assunte nei CP_1
confronti della paziente.
Allo scopo, si può attingere dalla relazione di c.t.u. del dott. depositata nel Persona_4
procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 2563/2022, che appare il frutto di ragionamenti ancorati a rigorosi criteri logici e a fonti scientifiche, non efficacemente criticati dal convenuto e dalla terza chiamata (v. infra). Il CTU ha peraltro risposto puntualmente e diffusamente alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, con considerazioni che, per quanto qui non espressamente detto, devono intendersi integralmente richiamate.
Ad avviso del CTU:
- sono ravvisabili carenze nella predisposizione del piano terapeutico relativo all'arcata superiore a causa della mancanza di una valutazione prognostica adeguata dei problemi che avrebbero potuto insorgere durante le cure;
omissione che ha comportato più volte l'interruzione del programma impostato per la necessità di rimuovere i manufatti protesici precedentemente cementati con cemento definitivo, onde eseguire cure canalari su elementi vitali, incapsulati, che erano causa di dolori in arcata;
- il sanitario ha erroneamente sottoposto la paziente all'uso del martelletto estrattore per rimuovere la protesi e, oltre a ignorare il dolore e lo stress a cui ella veniva sottoposta, ha contribuito a traumatizzare ulteriormente i tessuti già compromessi dalla malattia parodontale;
- il manufatto protesico presenta criticità e si presenta inidoneo sia sotto il profilo meccanico che clinico: a) è presente una frattura a carico della superficie incisale pagina 9 di 16 dell'incisivo laterale superiore sinistro, verosimilmente dovuta alla mancata valutazione dei movimenti di lateralità della bocca;
b) è presente una perdita di struttura metallo- ceramica all'altezza del contorno palatino del 1.3, quale futura causa di carie per accumulo di placca batterica;
c) i difetti di chiusura marginale a carico delle fixtures implantari e quindi la verosimile creazione di nicchie di accumulo di placca batterica, quale causa futura di perimplantiti, con conseguente perdita della fixture implantare, evidenzia il fallimento delle terapie impostate in arcata superiore;
- il sanitario ha errato nell'estrarre gli elementi 12 e 22, in origine ancora in sede e utilizzabili per la progettazione riabilitativa dell'arcata superiore, ai fini dell'inserimento delle fixture implantari;
egli ha invece impropriamente utilizzato gli elementi 11 e 21, nonostante il fallimento della terapia rigenerativa ossea praticata: da questo errore di progettazione chirurgica derivano i difetti di realizzazione protesica e l'insuccesso del piano terapeutico in arcata superiore;
- un errore di progettazione è ravvisabile anche con riguardo alla protesi dell'arcata inferiore perché, in contrasto con le leges artis le quali indicano che ogni dente pilastro è in grado di sopportare un carico doppio rispetto al carico fisiologico, sempre che lo stato parodontale sia perfetto, la protesi progettata e realizzata, composta da 12 elementi, poggia su 4 elementi pilastro parodontalmente compromessi in quanto, sebbene il piano terapeutico prevedesse sei elementi pilastro, due di questi - elementi 4.5 e 3.5 - sono stati involontariamente e imprudentemente estratti in occasione della rimozione della protesi a ponte, peggiorando una situazione già critica;
invece, gli elementi presenti in arcata inferiore, fatti salvi i 31 e 41, presentavano patologie parodontali non profonde, senza difetti angolari, e con supporto osseo ancora valido per essere utilizzato ai fini dell'ancoraggio protesico di una riabilitazione del tipo full arch, come progettato dal curante.
In base alle considerazioni che precedono, è accertato l'inadempimento del convenuto, avendo egli agito con imprudenza e imperizia.
Il dott. , riproponendo in questa sede le osservazioni trasmesse al CTU dal proprio CTP e CP_1
alle quali il dott. ha puntualmente risposto, contesta la sussistenza del nesso di Per_2 causalità tra la propria condotta e l'evento lesivo, ossia l'aggravamento dello stato di salute della paziente, sostenendo che il CTU non avrebbe compiuto alcuna verifica al riguardo.
Tale affermazione è però smentita dalla relazione del dott. il quale ha Persona_4
chiaramente concluso che la inadeguatezza delle cure approntate dal dott. rispetto alla CP_1
pagina 10 di 16 patologia che affliggeva la sig.ra - i manufatti protesici, come già detto, non sono stati Pt_1
confezionati nel rispetto delle leges artis né dal punto di vista della progettazione, né da quello della realizzazione materiale – ha contribuito, sotto il profilo eziologico, al peggioramento delle condizioni di salute dell'apparato dentale, soprattutto in arcata inferiore, arrecando un danno alle strutture residue.
Il convenuto, nella comparsa di costituzione e risposta, allega che la paziente ha tenuto una condotta imprudente, tale da compromettere il buon esito della terapia: dopo l'intervento chirurgico di innesto osseo autologo praticato dal dott. (poi fallito), in data 27/07/2015, CP_1 si sarebbe presentata allo studio medico con un'esposizione dell'innesto stesso in prossimità degli elementi 11 e 21, riferendo di aver avuto un incidente masticando una pannocchia di granturco perché non aveva portato lo scheletrato protettivo, in contrasto con le prescrizioni del medico.
La circostanza, non contestata dalla ricorrente, non è stata dedotta nel corso della consulenza tecnica preventiva in modo da sottoporla alla valutazione del CTU;
in ogni caso il fatto allegato è irrilevante perché il dott. non ha rilevato violazioni delle leges artis o altri profili di Per_2 colpa nell'esecuzione dell'intervento di innesto osseo e comunque un nesso causale tra la condotta del sanitario e l'esito infausto del trattamento. Il convenuto, dal canto suo, non ha mai neppure allegato che, se la paziente non avesse riportato l'incidente dovuto alla masticazione della pannocchia, l'intervento di osteosintesi sarebbe riuscito e la terapia implantare, nel suo complesso, avrebbe avuto un esito diverso e (più) favorevole.
Analogamente, quanto alla partecipazione della sig.ra , nel 2016, alla competizione Salt Pt_1
Marathon BOA Vista nell'Isola di Capo Verde, neppure questa contestata dalla ricorrente, in disparte il fatto che nell'intervista menzionata dal convenuto la ricorrente non dichiara di avere mangiato frutta secca durante la gara precedente, ma afferma che se ne sarebbe cibata durante l'edizione del 2024, il convenuto non ha allegato in modo specifico quali sarebbero state le conseguenze della condotta imprudente della paziente.
È infine solo genericamente paventata senza alcun elemento di prova a supporto dell'affermazione, la possibilità che la sig.ra si sia rivolta, durante o dopo i trattamenti Pt_1
de dott. , ad altri medici odontoiatri. CP_1
4. Avendo la ricorrente provato il nesso di causalità tra la condotta inadempiente del dott.
e l'aggravamento del suo stato di salute, poiché il convenuto non ha dimostrato l'esatto CP_1 adempimento, o l'impossibilità della prestazione per cause allo stesso non imputabili o comunque l'interruzione del nesso di causalità materiale per effetto di autonomi fattori causali, si pagina 11 di 16 tratta ora di accertare i pregiudizi patiti da (c.d. danno – conseguenza) e il Parte_3 nesso di causalità giuridica tra questi ultimi e l'evento dannoso (c.d. danno - evento).
Il CTU ha spiegato che, per recuperare una situazione accettabile sotto il profilo funzionale, nonché emendare i difetti della terapia realizzata e la perdita iatrogena di elementi dentali validi,
è necessario:
- in arcata superiore, rimuovere la protesi a ponte con frese;
eseguire il confezionamento di un manufatto protesico provvisorio in resina per consentire le cure successive;
devitalizzare e restaurare, con perni moncone, gli elementi vitali, al fine di eliminare il fastidio della sensibilità dentinale e recuperare forme di pilastro e parallelismi adeguati;
realizzare una nuova protesi a ponte in zirconio di undici elementi;
- in arcata inferiore, devitalizzare gli elementi 3.3, 4.3 e 4.4; realizzare quattro perni moncone;
confezionare una protesi provvisoria in resina;
realizzare quattro impianti inferiori con quattro monconi avvitati sugli impianti;
realizzare una protesi a ponte in zirconio di dieci elementi.
La spesa stimata dal CTU per tali interventi è pari a complessivi € 26.080,00 che dà luogo a un danno risarcibile, in quanto costituente una perdita patrimoniale che è conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento del convenuto (art. 1223 c.c.).
5. È stato accertato, inoltre, un danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psicofisica della paziente, conseguente all'essersi ella sottoposta a interventi che, secondo quanto emerso dall'indagine peritale, sono risultati inutili e dannosi.
Al riguardo, tuttavia, non può essere considerata l'inabilità temporanea per l'intervento di rigenerazione ossea fallito perché, come già evidenziato, in base alle risultanze della c.t.u., non sono stati accertati uno specifico errore del convenuto e in ogni caso il collegamento eziologico tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso (e cioè che, in base a giudizio controfattuale, se l'intervento fosse stato eseguito secondo diligenza, il trattamento di osteosintesi avrebbe avuto un esito favorevole).
Deve essere invece valutata l'inabilità temporanea parziale al 50% per sette giorni in relazione all'intervento implantare in sede 11 e 21, in quanto incongruo.
Rileva inoltre l'inabilità temporanea in relazione agli interventi descritti dal CTU ai quali la sig.ra dovrà sottoporsi per emendare gli errori del convenuto, per ulteriori quattordici Pt_1
giorni di ITT al 50%.
Danno luogo a danno risarcibile anche i postumi permanenti conseguenti all'erronea estrazione di quattro elementi sani o comunque che sarebbe stato possibile lasciare in sede, stimati in una pagina 12 di 16 percentuale di 3 punti, che il CTU ha condivisibilmente ritenuto di dimezzare «per la parziale capacità di emendamento tramite sostituzione implantare». Non coglie nel segno, invece, la tesi del convenuto secondo cui risarcire sia il danno patrimoniale in relazione agli interventi correttivi che il danno non patrimoniale per l'invalidità permanente darebbe luogo a una ingiusta duplicazione del risarcimento: la lesione del diritto alla salute causata dall'estrazione di elementi dentali, infatti, non può ritenersi completamente ristorata dall'installazione di una protesi.
Ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge n. 24/2017, venendo in rilievo una lesione c.d. micropermanente (< 9%), il danno è risarcito sulla base della tabella di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private (d.l.vo n. 209/2005), considerata l'età della ricorrente al tempo in cui si è interrotto il rapporto di cura, a marzo 2021 (58 anni).
Considerando, quindi, l'importo di € 55,24 per un giorno di inabilità temporanea totale, a tale titolo il danno ammonta a € 580,02.
Per i postumi permanenti, invece, il danno è liquidabile in € 1.151,92.
L'importo totale di € 1.731,94, costituente un debito di valore, dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla somma devalutata al 31/03/2021, quando il danno si è consolidato stante l'interruzione delle cure, poi rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza, così per un totale di € 1.886,82.
6. È stato solo genericamente allegato (e unicamente nelle conclusioni del ricorso) il danno esistenziale, in ordine alla cui esistenza ed entità la ricorrente non ha provato né chiesto di provare alcunché.
7. quale danno patrimoniale, quindi a titolo risarcitorio, ha chiesto anche la Parte_3 restituzione dei compensi pagati al dott. , pari a € 40.000,00, quale conseguenza CP_1 dell'inadempimento del convenuto.
La domanda, così qualificata – non è stata invero chiesta la restituzione dell'onorario come corollario di una domanda di risoluzione del contratto -, non merita accoglimento perché darebbe luogo a un'ingiusta locupletazione della sig.ra che, in sostanza, potrebbe ricevere le Pt_1
prestazioni di cura senza pagare alcunché, visto che è stato già liquidato in suo favore il danno conseguente alle spese mediche da sostenere per trattamenti sanitari correttamente eseguiti.
8. La ricorrente ha chiesto, sempre a titolo risarcitorio, il rimborso delle spese sostenute per gli onorari del CTU e del CTP nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c..
Tuttavia, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le spese della consulenza tecnica preventiva a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., così
pagina 13 di 16 come quelle dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c., devono essere poste inizialmente a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., 27/10/2023, n. 29850; contra
Cass., 06/11/2023, n. 30854), le spese di c.t.u. e c.t.p. saranno liquidate come spese processuali e non come danno emergente risarcibile.
9. In definitiva, il convenuto dev'essere condannato a pagare alla ricorrente € 27.966,82 (26.080
+ 1.886,82), oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
10. Dev'essere allora esaminata la domanda di garanzia del dott. nei confronti Controparte_1
di Parte_2
La domanda è fondata e può essere accolta, al netto dello scoperto del 10% previsto dal punto h) dell'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione, relativo ai danni conseguenti a interventi di implantologia.
Non opera, invece, il limite previsto dalla successiva lettera i), che la stessa Compagnia richiama in via dubitativa, in quanto si riferisce alla circoscritta ipotesi di restituzione dell'onorario al paziente in caso di insuccesso implantare, come si evince dal fatto che l'indennizzo è riconosciuto a condizione che l'assicurato esibisca la ricevuta di pagamento del compenso e della restituzione di quest'ultimo al paziente.
La garanzia si estende, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., alle spese di lite dovute alla danneggiata.
11. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono regolate come segue.
Il convenuto è tenuto a rifondere le spese alla ricorrente.
La terza chiamata deve pagare le spese al dott. . CP_1
Per il presente giudizio, i compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia
(scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e ridotti del 50% per la fase decisionale, in quanto svolta con la discussione orale;
non sono invece dovuti i compensi per la fase istruttoria, che non vi è stata.
L'attrice ha diritto anche alla rifusione delle spese processuali del procedimento n. 2563/2022
r.g., in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le spese della consulenza tecnica preventiva a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., così come quelle dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c., devono essere poste inizialmente a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo pagina 14 di 16 giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., 27/10/2023, n. 29850; contra
Cass., 06/11/2023, n. 30854). Anche in questo caso, i compensi sono liquidati secondo i parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
Le spese di c.t.u. liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sono poste definitivamente a carico della terza chiamata.
La sig.ra ha provato di avere pagato al CTU dott. l'importo di € 1.500,00, Pt_1 Per_2 compatibile con il decreto di liquidazione emesso nel procedimento n. 2563/2022 r.g. di €
2.355,04, oltre accessori, e di € 1.952,00 al CTP dott. importo da ritenersi congruo in Pt_4
relazione al maggior compenso liquidato per il CTU (doc. 12 e 13 allegati al ricorso recati la ricevuta del dott. e le fatture del dott. con dicitura «a saldo»). Tali esborsi si Per_2 Pt_4
sommano alla spesa per il contributo unificato di € 286,00, parimenti documentata e devono essere oggetto di rimborso.
Poiché il convenuto nulla ha dedotto sulle spese relative al procedimento per consulenza tecnica preventiva personalmente sostenute, nulla si dispone sul punto.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna il dott. al Controparte_1 risarcimento del danno in favore di che liquida in € 27.966,82, oltre agli Parte_3
interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna a garantire e tenere indenne il dott. Parte_2 CP_1
di quanto quest'ultimo dovrà pagare alla ricorrente in forza dei capi 1) e 3) della
[...]
presente sentenza;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida per il procedimento n. 2563/2022 r.g. in € 3.738,00 per esborsi ed € 3.056,00 per compensi professionali, e per il presente giudizio in € 545,00 per esborsi ed € 4.358,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
4) condanna la terza chiamata alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto, che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 4.358,00 per compensi professionali, oltre al pagina 15 di 16 rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
5) pone le spese di c.t.u., liquidate nel procedimento n. 2563/2022 r.g., definitivamente a carico di Parte_2
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 25/03/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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