TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Dott.ssa Adele Ferraro, a seguito delle conclusioni rassegnate all'udienza del 28.3.2025, sostituita con note in sostituzione della stessa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2278 del RGC dell'anno 2017 avente ad oggetto lesione personale e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. Maurizio Bova ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, via Lungomare n. 43.
ATTORE
E
Div. assicurazione designata per il FONDO DI Controparte_1 CP_2
GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, con sede legale in Via Marocchesa 14,
Mogliano Veneto (TV), rappresentata e difesa dall' Avv.to Sergio Campise ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale di quest'ultimo in Catanzaro, Via Alessandro Turco n.71.
CONVENUTO
Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 05/05/2017, conveniva la Parte_1
, già , quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 Controparte_3 della Strada, chiedendo il pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 15/04/2017, e quantificati in euro 488.883,87.
1 In particolare, parte attrice allegava che in data 15 aprile 2011, mentre percorreva alla guida dell'autoveicolo Fiat Punto di sua proprietà, la S.S. 106 km 173,6 in località Copanello, Comune di
Stalettì, direzione Catanzaro, perdeva il controllo del veicolo condotto a seguito dell'urto di un veicolo di colore scuro, modello BMW- rimasto sconosciuto che effettuava una pericolosa manovra di sorpasso, al termine della quale rientrava in corsia;
ella, dunque, invadeva la corsia opposta al proprio senso di marcia, impattando dapprima contro il ciglio del muro della corsia opposta, e poi violentemente contro un autoveicolo tipo Fiat Grande Punto tg. DE 849 SC, condotto dal CP_4
che sopraggiungeva in direzione Soverato.
[...]
A seguito dell'incidente occorsole, la riportava lesioni personali, tanto da necessitare del Parte_1 trasporto immediato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Soverato, dove veniva ricoverata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia e sottoposta ad intervento chirurgico per le seguenti lesioni riportate: ”frattura diafisaria femore destro, frattura clavicola sinistra e trauma cranico commotivo.”
In conseguenza del sinistro, la riportava postumi invalidanti permanenti, quantificabili Parte_1 nella misura del 43% come da perizia medico-legale di parte della Dott.ssa . Persona_1
1.2. Si costituiva in giudizio la , assicurazione designata per Controparte_5 il Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada, che nel contestare tutto quanto ex adverso allegato, nonché la fondatezza della pretesa sia in relazione all'an che al quantum debeatur, chiedeva di respingere la domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, in via preliminare, parte convenuta chiedeva l'integrazione del contraddittorio – ai sensi del combinato disposto dell'art. 102 c.p.c. e art. 142 D.lgs. 209/2005- sia nei confronti di
, il quale avrebbe potuto avanzare richiesta di risarcimento danni, essendo stato Controparte_4 coinvolto anch'egli nel sinistro, e sia nei confronti dell' alla quale parte attrice aveva già fatto CP_6 richiesta di visita medica e risarcimento danni, essendo ella dipendente della ditta “Il Veliero”.
La compagnia assicurativa eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva, poiché la non aveva né dato prova inequivocabile della dinamica del sinistro e della esclusiva Parte_1 responsabilità in capo al presunto conducente del veicolo di colore scuro modello BMW - rimasto ignoto - né riguardo la sua soggezione all'assicurazione obbligatoria RCA.
Inoltre, parte attrice non produceva alcuna prova riguardo la sua guida responsabile e prudente e di aver fatto il possibile per evitare la causazione del sinistro conformandosi a tutte le norme sulla circolazione stradale ex art. 2054 c.c.
Dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183 VI co. C.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08/01/2019, il Giudice ammetteva le prove orali, riservandosi all'esito della prova
2 testimoniale in ordine all'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulla persona della parte attrice.
A seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.5.2024, anticipata al febbraio 2024, poi rinviata all'8.11.2024, anticipata al 5.7.2024 e poi alla detta udienza assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Rimessa sul ruolo con ordinanza del 27.11.2024, essendo il magistrato trasferitosi ad altra sezione civile dello stesso ufficio, per l'udienza del 24.1.2025, la causa, con ordinanza del 30.1.2025, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.3.2025 allorquando era assunta in decisione, con termini di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere rigettata.
La dinamica dell'incidente nel quale fu coinvolta l'attrice, posto alla base della pretesa azionata nei confronti della società , assicurazione designata per il Fondo Controparte_5
Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada, venne per la prima volta cristallizzata nell'immediatezza dei fatti, a seguito dell'intervento della Polizia Stradale che ebbe a svolgere rilievi e ad assumere dichiarazioni dalle parti.
La stessa ebbe a riferire alla Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro e Parte_1 confermato durante l'interrogatorio formale all'udienza dell'11/10/2019, che quel giorno la strada si presentava con curva e di aver sentito sotto le ruote qualcosa che le faceva perdere aderenza al suolo, nulla riferendo con riguardo alla presenza di un autoveicolo di colore scuro modello BMW che l'avrebbe urtata tanto da farle perdere il controllo del proprio mezzo, come invece allegato successivamente nell'atto introduttivo.
In ordine alla dinamica del sinistro sussiste discrasia tra quanto allegato da parte attrice e quanto evidenziato da parte convenuta, sussistendo una incertezza sul fatto che il sinistro sia stato cagionato da un'auto pirata, che ebbe poi a dileguarsi, come riportato dalla nell'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio.
La prova testi espletata sul punto non è stata dirimente.
Alle udienze dell'11/10/2019 e del 25/02/2020 sono stati escussi i testi di parte attrice, rispettivamente e . Giova premettere che tali testi non erano Testimone_1 Testimone_2 presenti al momento dell'intervento della Polizia Stradale sul luogo del sinistro, nell'immediatezza dei fatti, ma è emersa la presenza di tali testi solo nel presente giudizio.
3 Il primo teste, , ha confermato che il giorno del sinistro, 15 aprile 2011, si Testimone_1 trovava a bordo della propria autovettura dietro la macchina Fiat Punto della;
confermava Parte_1 che l'autovettura di quest'ultima veniva urtata da un veicolo di colore scuro, modello BMW, nell'effettuare una pericolosa manovra di sorpasso, rientrando poni nella corsia, urtando il lato destro del suo mezzo contro il lato sinistro della vettura della , facendola sbandare e Parte_1 invadere il senso opposto di marcia, impattando dapprima contro la parete in muro posta al ciglio della corsia opposta e poi contro il veicolo del che sopraggiungeva alla guida del Parte_2 proprio autoveicolo.
Inoltre, confermava, la circostanza di cui al capitolo 7, che il conducente dell'autovettura BMW, dopo aver urtato il veicolo di parte attrice, si dava alla fuga senza prestare soccorso.
All'udienza del 25/02/2020, il teste ha confermato che il giorno del sinistro, 15 aprile 2011, si Tes_3 trovava a bordo della propria autovettura a distanza di una macchina rispetto a quella della
; precisava di aver visto l'autovettura BMW superare sia la propria macchina che quella Parte_1 davanti e poi rientrare in corsia, ma di non aver visto se la stessa ebbe ad impattare l'autovettura della;
ha visto, unicamente, la macchina di parte attrice sbandare ed invadere il senso Parte_1 opposto di marcia.
Confermava che il conducente del veicolo BMW si era dato alla fuga nonostante, ebbe a precisare il teste - non vide l'urto.. Tes_2
Il 12/01/2020, sono stati escussi i testi di parte convenuta, l' e l'assistente Tes_4 Testimone_5
Capo c/o la Polizia Stradale di Soverato intervenuti nell'immediato sul luogo del Testimone_6 sinistro.
L'Ispettore ebbe a riferire di non sapere nulla al riguardo della presenza di altri veicoli Tes_5 che avrebbero potuto creare turbativa al veicolo condotto dalla , in quanto, una volta Parte_1 giunto sul posto, l'impatto era già avvenuto;
confermava che gli unici veicoli coinvolti nel sinistro risultavano essere il veicolo della e il veicolo del confermava che Parte_1 Parte_2 all'arrivo sul luogo del sinistro erano stati ritrovati solo i rottami delle due autovetture. Nulla evidenziava la presenza di un ulteriore e diverso veicolo, la BMW, come peraltro emergeva dalle stesse dichiarazioni rese dalla nel verbale redatto nell'immediatezza del sinistro. Parte_1
Anche il teste ha affermato che nulla poteva riferire circa la presenza di altri Testimone_6 veicoli coinvolti, oltre a quello del che avrebbero potuto causare turbativa al veicolo Parte_2 della e, quindi, confermava che gli unici veicoli coinvolti nel sinistro de quo risultavano Parte_1 essere quello della e quello del anch'egli ebbe a riferire, come il primo Parte_1 Parte_2 teste, che “non è emerso alcun elemento utile al fine di identificare il conducente di un presunto veicolo sconosciuto. Io sono intervenuto dopo che il sinistro si era già verificato. All'epoca la ra
4 non ha riferito di altri veicoli coinvolti e, quindi, non abbiamo proseguito le indagini. Parte_1
Confermo che la ha dichiarato di aver perso il controllo del veicolo a causa di qualcosa Parte_1 sotto le ruote”.
Infine, all'udienza dell'11/10/2019 veniva reso interrogatorio formale alla sulla Parte_1 circostanza articolata dalla nella memoria istruttoria del 29/12/2017. In Controparte_1 particolare, parte attrice confermava di aver dichiarato agli agenti della Polizia Stradale di Soverato di aver perso il controllo del veicolo a causa di qualcosa sotto le ruote che le faceva perdere aderenza.
Alla luce di quanto emerso, si evidenzia la contraddizione in cui versa la stessa in ordine Parte_1 alla presenza di un'auto pirata.
Infatti, sia nella dichiarazione resa alla Polizia Stradale nell'immediatezza dei fatti, sia durante l'interrogatorio formale, parte attrice nulla ha riferito riguardo la presenza di un autoveicolo di colore scuro modello BMW che l'avrebbe urtata tanto da farle perdere il controllo del proprio mezzo;
agli agenti accertatori ebbe a dichiarare che la strada presentava una curva e di aver sentito sotto le ruote qualcosa che le faceva perdere aderenza.
Inoltre, al momento del sinistro, all'arrivo della Polizia Stradale, erano presenti solo Parte_1
e , nessun altro;
l'indicazione dei testimoni poi escussi è stata effettuata
[...] Controparte_4 solo durante l'istruttoria del processo, circostanza decisamente inverosimile per chi abbia visto la vettura che li precedeva perdere il controllo e attingere quella proveniente dal senso di marcia opposto.
Peraltro, che non vi fosse alcuna altra vettura risulta avvalorato anche da quanto riferito dagli agenti della Polizia Stradale che nulla hanno ritrovato sul luogo del sinistro che fosse riconducibile ad un terzo veicolo, la BMW.
Emerge dunque, la insussistenza di una prova certa, o anche solo probabile, in ordine alla causazione del sinistro da parte di un veicolo terzo, che ebbe a darsi alla fuga.
Pertanto, dalle circostanze che precedono, emergono elementi che non consentono di ritenere la ricostruzione dei fatti riferita dai testi di parte attrice attendibile, e in mancanza di una certa verifica della sussistenza di un mezzo terzo e ignoto che ebbe a causare il sinistro la domanda non può essere e accolta.
Ed, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il danneggiato che evochi in giudizio, ex articolo 2054 c.c. e articoli 18 e seguenti della legge n. 990/1969 oggi articolo 287 Codice delle
Assicurazioni Private (Dlgs n. 209/2005), il menzionato Fondo per il tramite della relativa
Compagnia di Assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata
5 prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso e al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2001, n. 10609).
Per colui il quale agisca sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato e invochi l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto. Ne consegue, che il danneggiato deve provare l'accadimento e le modalità dell'evento dannoso, l'imputabilità di tale evento alla condotta dolosa o colposa del conducente, nonché la mancata identificazione del veicolo al quale ricondurre la responsabilità del sinistro (Cass. civile ez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023).
Pertanto, essendo rimasta incerta la stessa dinamica del sinistro e in mancanza di ogni e qualsiasi elemento che consenta di ritenere sussistente il nesso causale tra il narrato evento e le lamentate lesioni, deve rigettarsi la domanda proposta.
Le spese di lite tra l'attrice e la convenuta costituita seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo D.M. 55 del 2014 e succ mod tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, Div. assicurazione designata per il FONDO DI GARANZIA PER LE
[...] CP_2
VITTIME DELLA STRADA, che liquida nella misura complessiva € 11.300,00 oltre IVA
e CPA come per legge e spese generali al 15%.
Catanzaro, 25.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
6