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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1125/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
Parte_1
(c.f. - p.iva , in persona dei Commissari Straordinari, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Marco Arato, dall'Avv. Elisabetta Varni del Foro di Genova, dall'Avv.
Carlo Morelli del Foro di Roma, dall'Avv. Federico Sacchi del Foro di Milano appellante contro
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Grigno (TN), Zona CP_1 P.IVA_2
Industriale n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Casa del Foro di Vicenza appellato
CONCLUSIONI: per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione, riformare, in accoglimento dei motivi di appello dedotti in atti, la sentenza n. 802/2023 resa in data 6.11.2023 dal Tribunale di
1 Savona, in persona del Giudice Dott.ssa Paola di Lorenzo, a definizione del giudizio sub
R.G. n. 3100/2021, pubblicata e notificata in data 7.11.2023; e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado:
a. revocare e dichiarare inefficaci nei confronti della Procedura di amministrazione straordinaria cui è stata sottoposta per le ragioni di cui Parte_1
in atti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67, comma 2, l. fall., 49 D.Lgs. 8.7.1999,
n. 270 e 6 D.L. 23.12.2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, nella L. 18.2.2004, n.
39 e successive modificazioni), i pagamenti effettuati da Parte_1
a favore di in data 31.7.2018 (per USD 23.008,61), in data 6.8.2018 (per CP_1
Euro 19.915,70 corrispondenti a tale data ad USD 23.008,61) e in data 27.8.2018 (per
Euro 19.843,56 corrispondenti a tale data ad USD 23.008,61) (o per le diverse maggiori o minori somme risultanti in corso di causa); e, ancora per l'effetto,
b. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1
alla Procedura di amministrazione straordinaria di gli Parte_1
importi di USD 23.008,61 (da convertire in Euro al tasso di cambio vigente alla data di citazione introduttiva del primo grado di giudizio) ed Euro 39.759,26 (corrispondenti, secondo i tassi di cambio vigenti alla data dei pagamenti, ad USD 46.017,22), ovvero le diverse maggiori o minori somme risultanti in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
In via istruttoria, si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate (e non ammesse dal Tribunale di Savona), per la denegata e non creduta ipotesi in cui le stesse dovessero essere riproposte da e, per il caso in cui tali istanze CP_1 istruttorie venissero ammesse, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla Procedura di amministrazione straordinaria di Parte_1
a prova contraria sui capitoli n. 51 e 53 di controparte, con meglio indicato nella
[...]
terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado il
20.6.2022 (v. pag. 19 e 20 di tale memoria) e con i testi ivi menzionati.
In ogni caso, con condanna di a rifondere a favore della Procedura di CP_1
amministrazione straordinaria di le spese, i diritti e gli Parte_1
onorari relativi al primo grado e al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo pag. 2/11 relativo alle spese, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“nel merito per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, rigettarsi l'appello, con conseguente conferma della sentenza n. 802/2023 del Tribunale di Savona e dunque accertato e dichiarato che i pagamenti di cui chiede la Pt_1 revoca rientrano nell'esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a),
l.fall. per l'effetto rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e inveritiera in diritto;
accertato e dichiarato che alla data dei pagamenti Fly non aveva conoscenza dello stato di insolvenza di per l'effetto rigettare la domanda attorea poiché Pt_1 carente dei requisiti richiesti dall'art. 67, comma 2, l.fall.; in via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che GI sottoscriveva con United Tecnologies
Corporation, per il tramite della divisione Pratt&Withney, i presenti contratti)? Si rammostrino al teste i docc. 10 e 11 2. Vero che i contratti di cui al capitolo precedente erano sottoscritti con riguardo al progetto intergovernativo tra Italia e USA denominato
F135? Si rammostrino al teste i docc. 10 e 11. 3. Vero che, quanto all'Italia, il progetto è supervisionato e coordinato dal Ministero della Difesa? 4. Vero che in forza del progetto Contr intergovernativo F135 e dei relativi contratti sottoscritti da GI, commissionava a GI i c.d. “particolari”? 5. Vero che i contratti sottoscritti da
GI prevedevano che i c.d. “particolari” potessero essere ordinati anche da acquirenti secondari che partecipavano al medesimo progetto? 6. Vero che era Pt_1
un acquirente secondario e come tale partecipava al progetto F135? 7. Vero che gli ordini che gli acquirenti secondari, e nello specifico , inviavano a GI erano Pt_1
Contr destinati a 8. Vero che nell'ambito di tale programma, si serviva Pt_1 dell'attività esternalizzata di Fly sin dal 2014 per lavorazioni di precisione di officina meccanica? 9. Vero che nell'ambito di tale progetto usufruiva anche delle Pt_1
lavorazioni di officina meccanica della società società controllata da CP_1
GI? 10. Vero che le lavorazioni meccaniche di Fly erano commissionate da quali lavorazioni “conto terzi”? 11. Vero che le fatture che si esibiscono hanno Pt_1
pag. 3/11 ad oggetto le lavorazioni conto terzi di officina meccanica commissionate da a Pt_1
Contr Fly per le forniture destinate a Si rammostrino al teste i doc. 5 Fly e doc. 7-9
Piaggio. 12. Vero che la fattura n. 77 del 18 dicembre 2014 scaduta il 16 febbraio 2015
Co era incassata da il 3 aprile 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 13. Vero che
Co la fattura n. 82 del 30 dicembre 2014 scaduta il 28 febbraio 2015 era incassata da il
3 aprile 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 14. Vero che la fattura n. 33 del 31 Co luglio 2015 scaduta il 31 marzo 2016 era incassata da il 6 aprile 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 15. Vero che la fattura n. 48 del 7 ottobre 2015
Co scaduta il 31 marzo 2016 era incassata da il 6 aprile 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 16. Vero che la fattura n. 49 del 14 ottobre 2015 scaduta il 31 marzo 2016
Co era incassata da il 6 aprile 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 17. Vero che
Co la fattura n. 50 del 26 ottobre 2015 scaduta il 31 marzo 2016 era incassata da il 6 aprile 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 18. Vero che la fattura n. 56 del 6
Co novembre 2015 scaduta il 31 marzo 2016 era incassata da il 6 aprile 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 19. Vero che la fattura n. 57 del 12 novembre 2015
Co scaduta il 30 aprile 2016 era incassata da il 5 maggio 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 20. Vero che la fattura n. 63 del 9 dicembre 2015 scaduta il 31 maggio
Co 2016 era incassata da il 6 giugno 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 21.
Vero che la fattura n. 68 del 23 dicembre 2015 scaduta il 31 maggio 2016 era incassata Co da il 6 giugno 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 22. Vero che la fattura n.
Co 13 del 21 aprile 2015 scaduta il 20 giugno 2015 era incassata da il 29 settembre
2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 23. Vero che la fattura n. 14 del 30 aprile
Co 2015 scaduta il 29 giugno 2015 era incassata da il 28 agosto 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 24. Vero che la fattura n. 18 del 15 maggio 2015 scaduta il 14
Co luglio 2015 era incassata da il 28 settembre 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e
6. 25. Vero che la fattura n. 19 del 19 maggio 2015 scaduta il 18 luglio 2015 era Co incassata da il 28 settembre 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 26. Vero
Co che la fattura n. 24 del 12 giugno 2015 scaduta il 11 agosto 2015 era incassata da il
28 settembre 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 27. Vero che la fattura n. 25 Co del 19 giugno 2015 scaduta il 18 agosto 2015 era incassata da il 28 settembre 2015?
Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 28. Vero che la fattura n. 38 del 20 luglio 2016
pag. 4/11 Co scaduta il 18 settembre 2016 era incassata da il 17 gennaio 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 29. Vero che la fattura n. 70 del 31 agosto 2016 scaduta il 30 ottobre Co 2016 era incassata da il 17 gennaio 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 30.
Vero che la fattura n. 71 del 31 agosto 2016 scaduta il 30 ottobre 2016 era incassata da
Co
il 17 gennaio 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 31. Vero che la fattura n.
Co 75 del 26 settembre 2016 scaduta il 25 novembre 2016 era incassata da il 17 gennaio 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 32. Vero che la fattura n. 18 del 7
Co giugno 2016 scaduta il 6 agosto 2016 era incassata da il 1 novembre 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 33. Vero che la fattura n. 19 del 14 giugno 2016 Co scaduta il 13 agosto 2016 era incassata da il 1 novembre 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 34. Vero che la fattura n. 20 del 14 giugno 2016 scaduta il 13 agosto
Co 2016 era incassata da il 1 novembre 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 35.
Vero che la fattura n. 37 del 7 luglio 2016 scaduta il 5 settembre 2016 era incassata da
Co
il 1 novembre 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 36. Vero che la fattura n.
Co 39 del 25 luglio 2016 scaduta il 23 settembre 2016 era incassata da il 5 dicembre
2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 37. Vero che la fattura n. 15 del 14 aprile
Co 2017 scaduta il 13 giugno 2017 era incassata da il 5 luglio 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 38. Vero che la fattura n. 23 del 31 maggio 2017 scaduta il 30 luglio
Co 2017 era incassata da il 7 dicembre 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 39.
Vero che la fattura n. 28 del 23 giugno 2017 scaduta il 22 agosto 2017 era incassata da
Co
il 7 dicembre 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 40. Vero che la fattura n.
Co 33 del 31 luglio 2017 scaduta il 29 settembre 2017 era incassata da il 7 dicembre
2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 41. Vero che la fattura n. 35 del 31 agosto
Co 2017 scaduta il 30 ottobre 2017 era incassata da il 7 dicembre 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 42. Vero che la fattura n. 36 del 31 agosto 2017 scaduta il 30
Co ottobre 2017 era incassata da il 7 dicembre 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e
6. 43. Vero che la fattura n. 16 del 18 aprile 2018 scaduta il 17 giugno 2018 era
Co incassata da il 31 luglio 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 44. Vero che la
Co fattura n. 22 del 18 maggio 2018 scaduta il 17 luglio 2018 era incassata da il 8 agosto 2018? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 45. Vero che la fattura n. 27 del 8
Co giugno 2018 scaduta il 7 agosto 2018 era incassata da il 29 agosto 2018? Si
pag. 5/11 rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 46. Vero che in data 14 novembre 2018 il Ministero della Difesa convocava presso il Comparto “A” - Aeroporto Centocelle - Via di
Centocelle, 301 - 00175 Roma i partecipanti al progetto intergovernativo F35; 47. Vero che tale incontro era organizzato dal segretariato del Ministero della Difesa in particolare nella persona del tenente collonnello 48. Vero che a tale Persona_1
incontro era presente anche , nelle persone di e Pt_1 Persona_2 Per_3
la società Pratt&Witheney e GI, nelle persone di
[...] Persona_4
e 49. Vero che a tale incontro Pratt&Witheny e Persona_5 Pt_1 confermavano la partecipazione di quest'ultima quale fornitore del progetto F35 anche per l'anno 2019 e il ruolo centrale di per lo sviluppo del programma? 50. Vero Pt_1
che a tale incontro Pratt&Witheny e confermavano che GI avrebbe dovuto Pt_1 eseguire le forniture a anche per l'anno 2019? 51. Vero che con riguardo al Pt_1
programma F35 il cliente finale Pratt&Witheny anticipava e/o metteva a disposizione di la liquidità necessaria per il pagamento delle forniture e lavorazioni Pt_1 commissionate da Pratt&Witheney a e da quest'ultima commissionate a Fly e Pt_1
GI? 52. Vero che le forniture eseguite da Fly a favore di nel corso degli Pt_1
anni 2014-2015- 2016-2017-2018 oggetto delle fatture che si rammostrano al teste avevano ad oggetto lavorazioni di officina meccanica commissionate da a Fly Pt_1
Contr sui beni commissionati da e riferiti al programma F35? 53. Vero che in relazione alle forniture di cui al capitolo precedente PWA pagava la quale a propria volta Pt_1 pagara Fly per tali forniture? 54. Vero che in forza dei contratti sottoscritti nell'ambito Contr Contr del programma intergovernativo F35 tra e GI e tra e , Pt_1 Pt_1
richiedeva a Fly, società controllata da GI, lavorazioni di officina meccanica? 55.
Vero che in forza dei contratti di cui al capitolo precedente Fly e GI erano obbligate a eseguire le forniture richieste da ? Si indicano quali testi Pt_1 Tes_1
Co
e dipendenti di , e ,
[...] Testimone_2 Persona_4 Persona_5
dipendenti di GI, , , Persona_2 Persona_3 Testimone_3 Tes_4
, presso , (PWA – Manager,
[...] Testimone_5 Pt_1 Testimone_6
Contr International Business Development), ( – Associate Director), Testimone_7
(PWA – F135 Industrial Partecipation), Isp. Ing. Tes_8 Per_6 CP_3 Per_7
(Vice Direttore Tecnico - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per pag. 6/11 l'Aeronavigabilità (DAAA)), Gen. (Direttore di Programma JSF Controparte_4
- Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti/4°
Reparto/Direzione Programma JSF), Col. (Capo 2^ Divisione - Controparte_5
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (DAAA)), T.
[...]
(Capo 4° Ufficio - Segretariato Generale della Difesa/Direzione CP_6
Nazionale degli Armamenti/4° Reparto/Direzione Programma JSF). Si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi. Si chiede che il C.I. Voglia ordinare a ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio del contratto/contratti sottoscritti tra Pt_1
e Pratt&Withney con riguardo al programma F35, dal momento che tale Pt_1
documento non è – e non può essere – nella disponibilità di Fly. Si chiede che il C.I.
Voglia ordinare a ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio dei mastrini Pt_1 contabili di dall'anno 2010 all'anno 2018 compresi riferiti al fornitore Fly, con Pt_1
evidenza delle fatture ricevute da Fly e dei pagamenti eseguiti da a favore di Pt_1
Fly. in ogni caso, con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 802/2023 in data 6.11.2023 il Tribunale di Savona respingeva la domanda revocatoria svolta da in amministrazione Parte_1
straordinaria in ordine ai pagamenti eseguiti in favore di di cui alle CP_1
conclusioni svolte in causa, nel semestre anteriore l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (in data 31/8/2018, a saldo della fattura n. 1011180016 del 18/4/2018 per l'importo di USD 23.008,61; in data 6/8/2018, a saldo della fattura n.
1011180022 del 18/5/2018 per l'importo di USD 23.008,61; in data 27/8/2018, a saldo della fattura n. 1011180027 dell'8/6/2018, per l'importo di USD 23.008,61). Con la sentenza di primo grado veniva ritenuto che l'appellata, alla data dei pagamenti per cui
è causa, non avesse effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice (per mancato assolvimento dell'onere di prova in capo alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 67 co.2° L.F.). Veniva inoltre ritenuto che tali pagamenti rientrassero tra quelli per i quali è esclusa la revocabilità dal disposto dell'art.67 co.3 lett.a) L.F..
pag. 7/11 2- ha proposto appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza svolgendo i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta non accertata la circostanza che all'atto dei pagamenti de quibus, fosse a CP_1
conoscenza dello stato di insolvenza di Parte_1
con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 co.2 L.F., 115 e
116 c.p.c., e 2729 cc. Lamenta l'appellante la mancata considerazione degli elementi indiziari costituiti dalle risultanze dei bilanci di esercizio, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e dalle richieste di pagamento svolte da accompagnate dal blocco delle forniture. CP_1
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stato ritenuto accertato che i pagamenti non erano avvenuti nei “termini d'uso”, con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 co.3 lett. a) F.F. e
115 e 116 cpc.. Lamenta in particolare l'appellante la mancata considerazione che l'irregolarità dei pagamenti non era una prassi rientrante nel rapporto tra le parti tale da potersi considerare i pagamenti effettuati nei “termini d'uso”, essendo al contrario il segnale delle condizioni di impossibilità a procedere ai pagamenti in cui versava la società.
iii. erroneità della sentenza di primo grado in punto liquidazione delle spese di lite.
3- L'appellata si è costituita chiedendo rigettarsi l'appello, contestando tutte CP_1 le deduzioni svolte dall'appellante, e affermando l'infondatezza dei motivi d'appello.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti, come innanzi riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 co.2° c.p.c. con ordinanza del
Consigliere Istruttore 10 marzo 2025, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 co.1° c.p.c..
5- Ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato per infondatezza del secondo motivo, restando assorbito il primo.
pag. 8/11 5.1 – Correttamente il Tribunale di Savona ha ritenuto che i pagamenti de quibus
(relativi alle fatture n. 1011180016 del 18.4.2018 per l'importo di USD 23.008,61, n.
1011180022 del 18.5.2018 per l'importo di USD 23.008,61, n. 1011180027 dell'8.6.2018 per l'importo di USD 23.008,61) rientrassero tra quelli per i quali è esclusa la revocabilità dal disposto dell'art.67 co.3 lett.a) L.F.. La Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito il principio secondo cui, “in tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite” (Cass.Sez.1, 22 novembre 2024, n.30127; conforme Cass.Sez.1, 18 marzo 2019, n.7580, ove era stato affermato che “il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute”). Nel caso è pacifico tra le parti che i pagamenti, sin dal 2014 (allorché erano iniziati i rapporti commerciali nell'ambito di un più articolato processo di produzione di componentistica per propulsori per un modello di velivolo militare che coinvolgeva anche altri soggetti), sono stati eseguiti in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali. La circostanza che il costante ritardo nei pagamenti non abbia determinato modificazioni nel rapporto tra le parti – come evincibile dalle mail prodotte in atti, intercorse nel tempo tra le stesse, ove il tenore dei solleciti non si ritiene essere di per sé solo elemento idoneo ad escludere l'esistenza di termini d'uso difformi da quelli contrattuali – è sufficiente per ritenere che i pagamenti siano avvenuti nei termini pag. 9/11 d'uso, con conseguente esclusione della revocabilità degli stessi per il disposto dell'art. 67 co.3 lett. a L.F.. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante in ordine all'anomalia del “minor” ritardo nel pagamento, rispetto al ritardo consueto, il “minor” ritardo non si ritiene costituire elemento da cui desumere l'estraneità dei pagamenti de quibus ai termini d'uso esistenti tra le parti. Tale circostanza, al contrario, offre un elemento di conferma in ordine alla riconducibilità di tali pagamenti nei limiti della prassi da tempo in uso. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, la norma di cui all'art.67 co.3 lett.a L.F. è diretta a favorire la conservazione dell'impresa nella prospettiva di un'uscita dalla crisi in cui la stessa versa. Conseguentemente, la circostanza della ricorrenza di ritardi nei pagamenti, da ritenersi corrispondente ad un prassi costante nel tempo nei rapporti commerciali tra le parti, deve essere valutata positivamente in ordine alla riconducibilità dei pagamenti oggetto di causa ai termini d'uso in essere tra le parti per gli effetti di cui all'art.67 co.3 lett.a L.F..
5.2- L'infondatezza del secondo motivo d'appello determina l'assorbimento del primo, per l'irrevocabilità ex lege dei pagamenti oggetto di causa. Consegue l'infondatezza del terzo motivo d'appello in punto spese di lite del primo grado di giudizio.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (corrispondente agli importi di cui ai pagamenti oggetto di domanda revocatoria), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad €
260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale €
5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
7- Deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 2 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1125/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
Parte_1
(c.f. - p.iva , in persona dei Commissari Straordinari, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Marco Arato, dall'Avv. Elisabetta Varni del Foro di Genova, dall'Avv.
Carlo Morelli del Foro di Roma, dall'Avv. Federico Sacchi del Foro di Milano appellante contro
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Grigno (TN), Zona CP_1 P.IVA_2
Industriale n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Casa del Foro di Vicenza appellato
CONCLUSIONI: per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione, riformare, in accoglimento dei motivi di appello dedotti in atti, la sentenza n. 802/2023 resa in data 6.11.2023 dal Tribunale di
1 Savona, in persona del Giudice Dott.ssa Paola di Lorenzo, a definizione del giudizio sub
R.G. n. 3100/2021, pubblicata e notificata in data 7.11.2023; e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado:
a. revocare e dichiarare inefficaci nei confronti della Procedura di amministrazione straordinaria cui è stata sottoposta per le ragioni di cui Parte_1
in atti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67, comma 2, l. fall., 49 D.Lgs. 8.7.1999,
n. 270 e 6 D.L. 23.12.2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, nella L. 18.2.2004, n.
39 e successive modificazioni), i pagamenti effettuati da Parte_1
a favore di in data 31.7.2018 (per USD 23.008,61), in data 6.8.2018 (per CP_1
Euro 19.915,70 corrispondenti a tale data ad USD 23.008,61) e in data 27.8.2018 (per
Euro 19.843,56 corrispondenti a tale data ad USD 23.008,61) (o per le diverse maggiori o minori somme risultanti in corso di causa); e, ancora per l'effetto,
b. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1
alla Procedura di amministrazione straordinaria di gli Parte_1
importi di USD 23.008,61 (da convertire in Euro al tasso di cambio vigente alla data di citazione introduttiva del primo grado di giudizio) ed Euro 39.759,26 (corrispondenti, secondo i tassi di cambio vigenti alla data dei pagamenti, ad USD 46.017,22), ovvero le diverse maggiori o minori somme risultanti in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
In via istruttoria, si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate (e non ammesse dal Tribunale di Savona), per la denegata e non creduta ipotesi in cui le stesse dovessero essere riproposte da e, per il caso in cui tali istanze CP_1 istruttorie venissero ammesse, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla Procedura di amministrazione straordinaria di Parte_1
a prova contraria sui capitoli n. 51 e 53 di controparte, con meglio indicato nella
[...]
terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado il
20.6.2022 (v. pag. 19 e 20 di tale memoria) e con i testi ivi menzionati.
In ogni caso, con condanna di a rifondere a favore della Procedura di CP_1
amministrazione straordinaria di le spese, i diritti e gli Parte_1
onorari relativi al primo grado e al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo pag. 2/11 relativo alle spese, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“nel merito per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, rigettarsi l'appello, con conseguente conferma della sentenza n. 802/2023 del Tribunale di Savona e dunque accertato e dichiarato che i pagamenti di cui chiede la Pt_1 revoca rientrano nell'esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a),
l.fall. per l'effetto rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e inveritiera in diritto;
accertato e dichiarato che alla data dei pagamenti Fly non aveva conoscenza dello stato di insolvenza di per l'effetto rigettare la domanda attorea poiché Pt_1 carente dei requisiti richiesti dall'art. 67, comma 2, l.fall.; in via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che GI sottoscriveva con United Tecnologies
Corporation, per il tramite della divisione Pratt&Withney, i presenti contratti)? Si rammostrino al teste i docc. 10 e 11 2. Vero che i contratti di cui al capitolo precedente erano sottoscritti con riguardo al progetto intergovernativo tra Italia e USA denominato
F135? Si rammostrino al teste i docc. 10 e 11. 3. Vero che, quanto all'Italia, il progetto è supervisionato e coordinato dal Ministero della Difesa? 4. Vero che in forza del progetto Contr intergovernativo F135 e dei relativi contratti sottoscritti da GI, commissionava a GI i c.d. “particolari”? 5. Vero che i contratti sottoscritti da
GI prevedevano che i c.d. “particolari” potessero essere ordinati anche da acquirenti secondari che partecipavano al medesimo progetto? 6. Vero che era Pt_1
un acquirente secondario e come tale partecipava al progetto F135? 7. Vero che gli ordini che gli acquirenti secondari, e nello specifico , inviavano a GI erano Pt_1
Contr destinati a 8. Vero che nell'ambito di tale programma, si serviva Pt_1 dell'attività esternalizzata di Fly sin dal 2014 per lavorazioni di precisione di officina meccanica? 9. Vero che nell'ambito di tale progetto usufruiva anche delle Pt_1
lavorazioni di officina meccanica della società società controllata da CP_1
GI? 10. Vero che le lavorazioni meccaniche di Fly erano commissionate da quali lavorazioni “conto terzi”? 11. Vero che le fatture che si esibiscono hanno Pt_1
pag. 3/11 ad oggetto le lavorazioni conto terzi di officina meccanica commissionate da a Pt_1
Contr Fly per le forniture destinate a Si rammostrino al teste i doc. 5 Fly e doc. 7-9
Piaggio. 12. Vero che la fattura n. 77 del 18 dicembre 2014 scaduta il 16 febbraio 2015
Co era incassata da il 3 aprile 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 13. Vero che
Co la fattura n. 82 del 30 dicembre 2014 scaduta il 28 febbraio 2015 era incassata da il
3 aprile 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 14. Vero che la fattura n. 33 del 31 Co luglio 2015 scaduta il 31 marzo 2016 era incassata da il 6 aprile 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 15. Vero che la fattura n. 48 del 7 ottobre 2015
Co scaduta il 31 marzo 2016 era incassata da il 6 aprile 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 16. Vero che la fattura n. 49 del 14 ottobre 2015 scaduta il 31 marzo 2016
Co era incassata da il 6 aprile 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 17. Vero che
Co la fattura n. 50 del 26 ottobre 2015 scaduta il 31 marzo 2016 era incassata da il 6 aprile 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 18. Vero che la fattura n. 56 del 6
Co novembre 2015 scaduta il 31 marzo 2016 era incassata da il 6 aprile 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 19. Vero che la fattura n. 57 del 12 novembre 2015
Co scaduta il 30 aprile 2016 era incassata da il 5 maggio 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 20. Vero che la fattura n. 63 del 9 dicembre 2015 scaduta il 31 maggio
Co 2016 era incassata da il 6 giugno 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 21.
Vero che la fattura n. 68 del 23 dicembre 2015 scaduta il 31 maggio 2016 era incassata Co da il 6 giugno 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 22. Vero che la fattura n.
Co 13 del 21 aprile 2015 scaduta il 20 giugno 2015 era incassata da il 29 settembre
2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 23. Vero che la fattura n. 14 del 30 aprile
Co 2015 scaduta il 29 giugno 2015 era incassata da il 28 agosto 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 24. Vero che la fattura n. 18 del 15 maggio 2015 scaduta il 14
Co luglio 2015 era incassata da il 28 settembre 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e
6. 25. Vero che la fattura n. 19 del 19 maggio 2015 scaduta il 18 luglio 2015 era Co incassata da il 28 settembre 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 26. Vero
Co che la fattura n. 24 del 12 giugno 2015 scaduta il 11 agosto 2015 era incassata da il
28 settembre 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 27. Vero che la fattura n. 25 Co del 19 giugno 2015 scaduta il 18 agosto 2015 era incassata da il 28 settembre 2015?
Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 28. Vero che la fattura n. 38 del 20 luglio 2016
pag. 4/11 Co scaduta il 18 settembre 2016 era incassata da il 17 gennaio 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 29. Vero che la fattura n. 70 del 31 agosto 2016 scaduta il 30 ottobre Co 2016 era incassata da il 17 gennaio 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 30.
Vero che la fattura n. 71 del 31 agosto 2016 scaduta il 30 ottobre 2016 era incassata da
Co
il 17 gennaio 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 31. Vero che la fattura n.
Co 75 del 26 settembre 2016 scaduta il 25 novembre 2016 era incassata da il 17 gennaio 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 32. Vero che la fattura n. 18 del 7
Co giugno 2016 scaduta il 6 agosto 2016 era incassata da il 1 novembre 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 33. Vero che la fattura n. 19 del 14 giugno 2016 Co scaduta il 13 agosto 2016 era incassata da il 1 novembre 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 34. Vero che la fattura n. 20 del 14 giugno 2016 scaduta il 13 agosto
Co 2016 era incassata da il 1 novembre 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 35.
Vero che la fattura n. 37 del 7 luglio 2016 scaduta il 5 settembre 2016 era incassata da
Co
il 1 novembre 2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 36. Vero che la fattura n.
Co 39 del 25 luglio 2016 scaduta il 23 settembre 2016 era incassata da il 5 dicembre
2016? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 37. Vero che la fattura n. 15 del 14 aprile
Co 2017 scaduta il 13 giugno 2017 era incassata da il 5 luglio 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 38. Vero che la fattura n. 23 del 31 maggio 2017 scaduta il 30 luglio
Co 2017 era incassata da il 7 dicembre 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 39.
Vero che la fattura n. 28 del 23 giugno 2017 scaduta il 22 agosto 2017 era incassata da
Co
il 7 dicembre 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 40. Vero che la fattura n.
Co 33 del 31 luglio 2017 scaduta il 29 settembre 2017 era incassata da il 7 dicembre
2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 41. Vero che la fattura n. 35 del 31 agosto
Co 2017 scaduta il 30 ottobre 2017 era incassata da il 7 dicembre 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 42. Vero che la fattura n. 36 del 31 agosto 2017 scaduta il 30
Co ottobre 2017 era incassata da il 7 dicembre 2017? Si rammostrino al teste i docc. 5 e
6. 43. Vero che la fattura n. 16 del 18 aprile 2018 scaduta il 17 giugno 2018 era
Co incassata da il 31 luglio 2015? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 44. Vero che la
Co fattura n. 22 del 18 maggio 2018 scaduta il 17 luglio 2018 era incassata da il 8 agosto 2018? Si rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 45. Vero che la fattura n. 27 del 8
Co giugno 2018 scaduta il 7 agosto 2018 era incassata da il 29 agosto 2018? Si
pag. 5/11 rammostrino al teste i docc. 5 e 6. 46. Vero che in data 14 novembre 2018 il Ministero della Difesa convocava presso il Comparto “A” - Aeroporto Centocelle - Via di
Centocelle, 301 - 00175 Roma i partecipanti al progetto intergovernativo F35; 47. Vero che tale incontro era organizzato dal segretariato del Ministero della Difesa in particolare nella persona del tenente collonnello 48. Vero che a tale Persona_1
incontro era presente anche , nelle persone di e Pt_1 Persona_2 Per_3
la società Pratt&Witheney e GI, nelle persone di
[...] Persona_4
e 49. Vero che a tale incontro Pratt&Witheny e Persona_5 Pt_1 confermavano la partecipazione di quest'ultima quale fornitore del progetto F35 anche per l'anno 2019 e il ruolo centrale di per lo sviluppo del programma? 50. Vero Pt_1
che a tale incontro Pratt&Witheny e confermavano che GI avrebbe dovuto Pt_1 eseguire le forniture a anche per l'anno 2019? 51. Vero che con riguardo al Pt_1
programma F35 il cliente finale Pratt&Witheny anticipava e/o metteva a disposizione di la liquidità necessaria per il pagamento delle forniture e lavorazioni Pt_1 commissionate da Pratt&Witheney a e da quest'ultima commissionate a Fly e Pt_1
GI? 52. Vero che le forniture eseguite da Fly a favore di nel corso degli Pt_1
anni 2014-2015- 2016-2017-2018 oggetto delle fatture che si rammostrano al teste avevano ad oggetto lavorazioni di officina meccanica commissionate da a Fly Pt_1
Contr sui beni commissionati da e riferiti al programma F35? 53. Vero che in relazione alle forniture di cui al capitolo precedente PWA pagava la quale a propria volta Pt_1 pagara Fly per tali forniture? 54. Vero che in forza dei contratti sottoscritti nell'ambito Contr Contr del programma intergovernativo F35 tra e GI e tra e , Pt_1 Pt_1
richiedeva a Fly, società controllata da GI, lavorazioni di officina meccanica? 55.
Vero che in forza dei contratti di cui al capitolo precedente Fly e GI erano obbligate a eseguire le forniture richieste da ? Si indicano quali testi Pt_1 Tes_1
Co
e dipendenti di , e ,
[...] Testimone_2 Persona_4 Persona_5
dipendenti di GI, , , Persona_2 Persona_3 Testimone_3 Tes_4
, presso , (PWA – Manager,
[...] Testimone_5 Pt_1 Testimone_6
Contr International Business Development), ( – Associate Director), Testimone_7
(PWA – F135 Industrial Partecipation), Isp. Ing. Tes_8 Per_6 CP_3 Per_7
(Vice Direttore Tecnico - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per pag. 6/11 l'Aeronavigabilità (DAAA)), Gen. (Direttore di Programma JSF Controparte_4
- Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti/4°
Reparto/Direzione Programma JSF), Col. (Capo 2^ Divisione - Controparte_5
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (DAAA)), T.
[...]
(Capo 4° Ufficio - Segretariato Generale della Difesa/Direzione CP_6
Nazionale degli Armamenti/4° Reparto/Direzione Programma JSF). Si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi. Si chiede che il C.I. Voglia ordinare a ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio del contratto/contratti sottoscritti tra Pt_1
e Pratt&Withney con riguardo al programma F35, dal momento che tale Pt_1
documento non è – e non può essere – nella disponibilità di Fly. Si chiede che il C.I.
Voglia ordinare a ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio dei mastrini Pt_1 contabili di dall'anno 2010 all'anno 2018 compresi riferiti al fornitore Fly, con Pt_1
evidenza delle fatture ricevute da Fly e dei pagamenti eseguiti da a favore di Pt_1
Fly. in ogni caso, con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 802/2023 in data 6.11.2023 il Tribunale di Savona respingeva la domanda revocatoria svolta da in amministrazione Parte_1
straordinaria in ordine ai pagamenti eseguiti in favore di di cui alle CP_1
conclusioni svolte in causa, nel semestre anteriore l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (in data 31/8/2018, a saldo della fattura n. 1011180016 del 18/4/2018 per l'importo di USD 23.008,61; in data 6/8/2018, a saldo della fattura n.
1011180022 del 18/5/2018 per l'importo di USD 23.008,61; in data 27/8/2018, a saldo della fattura n. 1011180027 dell'8/6/2018, per l'importo di USD 23.008,61). Con la sentenza di primo grado veniva ritenuto che l'appellata, alla data dei pagamenti per cui
è causa, non avesse effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice (per mancato assolvimento dell'onere di prova in capo alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 67 co.2° L.F.). Veniva inoltre ritenuto che tali pagamenti rientrassero tra quelli per i quali è esclusa la revocabilità dal disposto dell'art.67 co.3 lett.a) L.F..
pag. 7/11 2- ha proposto appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza svolgendo i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta non accertata la circostanza che all'atto dei pagamenti de quibus, fosse a CP_1
conoscenza dello stato di insolvenza di Parte_1
con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 co.2 L.F., 115 e
116 c.p.c., e 2729 cc. Lamenta l'appellante la mancata considerazione degli elementi indiziari costituiti dalle risultanze dei bilanci di esercizio, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e dalle richieste di pagamento svolte da accompagnate dal blocco delle forniture. CP_1
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stato ritenuto accertato che i pagamenti non erano avvenuti nei “termini d'uso”, con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 co.3 lett. a) F.F. e
115 e 116 cpc.. Lamenta in particolare l'appellante la mancata considerazione che l'irregolarità dei pagamenti non era una prassi rientrante nel rapporto tra le parti tale da potersi considerare i pagamenti effettuati nei “termini d'uso”, essendo al contrario il segnale delle condizioni di impossibilità a procedere ai pagamenti in cui versava la società.
iii. erroneità della sentenza di primo grado in punto liquidazione delle spese di lite.
3- L'appellata si è costituita chiedendo rigettarsi l'appello, contestando tutte CP_1 le deduzioni svolte dall'appellante, e affermando l'infondatezza dei motivi d'appello.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti, come innanzi riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 co.2° c.p.c. con ordinanza del
Consigliere Istruttore 10 marzo 2025, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 co.1° c.p.c..
5- Ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato per infondatezza del secondo motivo, restando assorbito il primo.
pag. 8/11 5.1 – Correttamente il Tribunale di Savona ha ritenuto che i pagamenti de quibus
(relativi alle fatture n. 1011180016 del 18.4.2018 per l'importo di USD 23.008,61, n.
1011180022 del 18.5.2018 per l'importo di USD 23.008,61, n. 1011180027 dell'8.6.2018 per l'importo di USD 23.008,61) rientrassero tra quelli per i quali è esclusa la revocabilità dal disposto dell'art.67 co.3 lett.a) L.F.. La Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito il principio secondo cui, “in tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite” (Cass.Sez.1, 22 novembre 2024, n.30127; conforme Cass.Sez.1, 18 marzo 2019, n.7580, ove era stato affermato che “il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute”). Nel caso è pacifico tra le parti che i pagamenti, sin dal 2014 (allorché erano iniziati i rapporti commerciali nell'ambito di un più articolato processo di produzione di componentistica per propulsori per un modello di velivolo militare che coinvolgeva anche altri soggetti), sono stati eseguiti in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali. La circostanza che il costante ritardo nei pagamenti non abbia determinato modificazioni nel rapporto tra le parti – come evincibile dalle mail prodotte in atti, intercorse nel tempo tra le stesse, ove il tenore dei solleciti non si ritiene essere di per sé solo elemento idoneo ad escludere l'esistenza di termini d'uso difformi da quelli contrattuali – è sufficiente per ritenere che i pagamenti siano avvenuti nei termini pag. 9/11 d'uso, con conseguente esclusione della revocabilità degli stessi per il disposto dell'art. 67 co.3 lett. a L.F.. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante in ordine all'anomalia del “minor” ritardo nel pagamento, rispetto al ritardo consueto, il “minor” ritardo non si ritiene costituire elemento da cui desumere l'estraneità dei pagamenti de quibus ai termini d'uso esistenti tra le parti. Tale circostanza, al contrario, offre un elemento di conferma in ordine alla riconducibilità di tali pagamenti nei limiti della prassi da tempo in uso. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, la norma di cui all'art.67 co.3 lett.a L.F. è diretta a favorire la conservazione dell'impresa nella prospettiva di un'uscita dalla crisi in cui la stessa versa. Conseguentemente, la circostanza della ricorrenza di ritardi nei pagamenti, da ritenersi corrispondente ad un prassi costante nel tempo nei rapporti commerciali tra le parti, deve essere valutata positivamente in ordine alla riconducibilità dei pagamenti oggetto di causa ai termini d'uso in essere tra le parti per gli effetti di cui all'art.67 co.3 lett.a L.F..
5.2- L'infondatezza del secondo motivo d'appello determina l'assorbimento del primo, per l'irrevocabilità ex lege dei pagamenti oggetto di causa. Consegue l'infondatezza del terzo motivo d'appello in punto spese di lite del primo grado di giudizio.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (corrispondente agli importi di cui ai pagamenti oggetto di domanda revocatoria), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad €
260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale €
5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
7- Deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 2 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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