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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18062 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63735/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63735/2020 promossa da:
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Alice
GL EZ ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato
Nunziante Magrone, sito in Roma, in Piazza di Pietra, n. 26;
ATTRICE contro
L' , in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
CONVENUTA
OGGETTO: richiesta condanna al risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Accertare e dichiarare il diritto della
[...] al risarcimento del danno Parte_1 corrispondente ai crediti contributivi descritti in narrativa e riconosciuti prescritti per colpa esclusiva della convenuta con sentenza definitiva n.
2603/2019 del 18.12.2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, per l'effetto, condannare controparte a versare a tale titolo alla parte attrice
l'importo di Euro 18.944,78, oltre interessi maturati e maturandi;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nell'interesse di parte convenuta:” Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto assoluto
1 di giurisdizione, ovvero per difetto relativo di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti o del Giudice amministrativo;
in subordine, rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate e non provate nell'an e nel quantum.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.”.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data il 17/11/2020, la
[...]
ha citato in giudizio l' , Parte_1 Controparte_3 chiedendo al Giudice il risarcimento del danno corrispondente ai crediti contributivi richiesti con le cartelle di pagamento nn.002820000056416988000,
02820010088788049000, 0282002007529783000, 02820030023306311000,
02820031000485817000 e riconosciuti prescritti per colpa esclusiva della convenuta con sentenza definitiva n.2603/2019 del 18.12.2019 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, per l'effetto, condannare controparte a versare a tale titolo alla parte attrice l'importo di Euro 18.944,78, oltre interessi maturati e maturandi.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto che l'Avv. Parte_2 in data 29.3.2016 aveva proposto ricorso avverso le citate cartelle di
[...] pagamento e le successive ipoteche legali, contenenti l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi vantati dalla Controparte_1 nei confronti del professionista per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.
[...]
L'Avv. aveva citato in giudizio sia l'agente della riscossione Parte_2
(all'epoca UI Sud Spa), che la per chiedere l'accertamento e la Pt_1 declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo con le cartelle impugnate e il conseguente annullamento sia delle cartelle che delle iscrizioni ipotecarie relative ai crediti in questione.
In particolare, deduceva, oltre la nullità delle cartelle per difetto di notifica,
l'intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti per la mancata notifica di atti interruttivi del credito successivamente alla notifica delle cartelle.
All'esito di tale giudizio, nel quale si erano costituite sia la
[...]
che , con Controparte_1 Controparte_4 sentenza n.2603/2019 del 18.12.2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la citata opposizione e dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti
2 indicati nelle cartelle di pagamento impugnate, rilevando in particolare che
UI non aveva compiuto atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione dei crediti vantati dalla successivamente alla notifica delle Pt_1 suddette cartelle avvenuta in data 19.5.2001, 14.2.2003, 5.6.2003 e 16.12.2003.
Tale sentenza era ormai passata in cosa giudicata.
Tanto posto, e rilevata la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita per il ristoro del danno subito da parte dell' , la Controparte_2 ha proposto la domanda risarcitoria in oggetto, deducendo che l' è Pt_1 CP_2 venuta meno alle obbligazioni che il codice civile pone in capo al mandatario, dovendosi qualificare come mandato il rapporto che deriva dall'affidamento in riscossione, ed in particolare il dovere di eseguire lo stesso secondo diligenza, al fine di salvaguardare il diritto di credito dell'ente impositore.
Il mancato compimento di atti interruttivi del credito, così come rilevato dalla sentenza suindicata, ha determinato un danno per la convenuta pari Pt_1 all'importo dei crediti prescritti, per una somma totale di Euro 18.944,78, di cui parte attrice ha chiesto il rimborso a titolo risarcitorio in ragione della negligente inerzia dell' , subentrata a titolo universale nei Controparte_2 rapporti attivi e passivi delle società partecipate dal Gruppo UI (nel caso di specie ). Controparte_4
Con comparsa del 28.01.2021 si è costituita l Controparte_5
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione per mancato
[...] rispetto delle forme e dei tempi dettati dal legislatore nel d. lgs. 112/1999, e sempre il difetto relativo di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del
Giudice contabile ovvero del Giudice amministrativo.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda sia perché il mero mancato incasso delle somme non può certamente fondare la richiesta risarcitoria di controparte, atteso che l'inesigibilità di alcuni crediti è fisiologica nell'attività esattiva, sia perché non avrebbe comunque potuto dare avvio all'espropriazione immobiliare, in quanto l'importo del debito risultava inferiore al limite di legge ivi sancito, sia perché la non ha esercitato la facoltà di comunicare al Pt_1 concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione o di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative da porre in essere.
Ha dedotto altresì la mancata dimostrazione del lamentato pregiudizio, atteso che
3 le minori somme versate da parte del professionista determineranno in futuro un minore esborso a carico della al momento della liquidazione del Pt_1 trattamento pensionistico.
Contesta inoltre che l'ammontare del danno corrisponda all'ammontare delle somme iscritte a ruolo e non riscosse, poiché in tal modo non si considera l'importo relativo all'aggio di riscossione che spetta all'Agente della riscossione.
Infine ha dedotto l'assenza di ogni responsabilità sulla base di elementi indicati in relazione a ciascuna cartella, rilevando che € 2.186,13 si riferiscono a crediti riscossi e regolarmente riversati a controparte;
€ 1.683,00 sono stati annullati dalla mediante emissione di provvedimento di sgravio per indebito;
€ 15.075,65 Pt_1 sono riferiti a crediti già discaricati ex lege, oltre un decennio prima del ricorso promosso dall'Avv. . Parte_2
Concessi i termini per le memorie di cui all'art.183 6 comma c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione con conseguente fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie.
Giova innanzitutto riepilogare la disciplina di riferimento al caso in esame.
La riforma del sistema previdenziale forense (L.n.576 del 20.09.1980) prevede all'art.18 che la riscossione dei contributi avvenga mediante ruoli compilati dalla e posti in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle Pt_1 imposte dirette. La quindi, trasmette all' per la riscossione detti Pt_1 CP_2 ruoli, ed ovvero gli elenchi dei debitori e del rispettivo debito ai sensi dell'art.10 del D.P.R.n.602 del 29.09.1973, che costituiscono il titolo esecutivo mediante il quale effettuare la riscossione dei contributi previdenziali non versati dagli avvocati iscritti alla gestione previdenziale.
Secondo la disciplina dettata dall'art.32 comma 3 del D.P.R.n. 43 del 28.01.1988 il Concessionario addetto alla riscossione era debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli ed aveva l'obbligo di anticipare alla il gettito delle Pt_1 procedure di riscossione, a scadenze fisse, ancorché le somme non fossero state riscosse (cd. meccanismo del “non riscosso come riscosso”), con la possibilità successivamente di recuperare il carico anticipato solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell'esazione
(c.d. "diritto al discarico" o "sistema del discarico").
4 Il D.lgs.n.112 del 1999 ha eliminato tale obbligo di versamento anticipato introducendo il diverso sistema in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, doveva procedere alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, aveva l'obbligo di riversarli alla (art. 2 D.Lgs. n. 37 del Pt_1
1999; art. 22 del D.Lgs. n. 112 del 1999).
Nell'ipotesi di omessa riscossione, il concessionario poteva ottenere il "discarico per inesigibilità" ove avesse rispettato gli adempimenti previsti dall'art. 19, lett.
a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. n. 112 del 1999, mentre perdeva il diritto al discarico
(con conseguente obbligo di pagamento alla dei relativi importi) ove, al Pt_1 termine della procedura di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, fosse stata accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.
La successiva L. 228/2012, ha introdotto specifiche modifiche, limitatamente ai ruoli antecedenti al 31.12.1999, tra cui la previsione di non applicabilità degli artt.
19 e 20 del d.lgs. n. 112/99 (art. 1, comma 529).
Quanto ai ruoli consegnati in data successiva al 31 dicembre 1999, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con l'art. 1, commi 682, 683 e
684, ha previsto la proroga dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità ed ha abrogato, quale causa di perdita del diritto di discarico,
l'obbligo di trasmissione annuale dello stato delle procedure.
Più in dettaglio, la normativa richiamata, ha disposto che il controllo delle comunicazioni di inesigibilità, relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal comma 684 del medesimo art. 1 della legge n. 190 del 2014, secondo cui, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre
2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017.
Questa dilazione è stata peraltro allungata ulteriormente nel corso degli anni a seguire, con le varie normative successivamente introdotte negli anni dal 2016 al
2022.
Nelle more del procedimento è intervenuta la sentenza della Cass. Civ. Sez. Unite
07/12/2025 n. 31908 che ha riconosciuto la possibilità per l'ente creditore di seguire lo schema procedimentale pubblico regolato dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs.
5 n. 112 del 1999 o, in alternativa, di proporre una azione ordinaria per far accertare la responsabilità dell'agente della riscossione per violazione degli obblighi del mandatario.
Pertanto, l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione formulato dall'
[...]
per mancato esperimento della procedura di c.d. discarico CP_2 disciplinata dagli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 dev'essere disattesa.
Deve altresì rigettarsi l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile o del giudice amministrativo, formulata dall' convenuta. CP_2
Ciò in base al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “La controversia tra la Parte_1
ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, e l'agente di
[...] riscossione dei contributi degli iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la e il proprio iscritto” ( Cfr. Cass. civ., Sez. Pt_1
Unite, Ordinanza, 20/06/2012, n. 10132).
L'esercizio del diritto di riscossione dei contributi mediante ruolo, in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali, non fa ricadere, per ciò solo, la controversia avente ad oggetto la riscossione dei contributi in un rapporto contabile suscettibile di rientrare nella giurisdizione della
Corte dei Conti, essendo determinante a tal fine che si tratti del “servizio di riscossione delle imposte o, comunque, della riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il "maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile. Il che nel caso specifico non si verifica, poiché mancano tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato il servizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contesta la mancata riscossione”. (Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent.11/06/2024, n.16125)
Quanto al merito, avendo la Cassa creditrice optato per il promovimento dell'azione di cognizione ordinaria, vanno applicate, come previsto dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza 07/12/2025 n. 31908 sopra citata, le regole in tema di responsabilità per violazione degli obblighi del mandatario.
6 Ebbene, a tale riguardo, è ormai passato in giudicato l'accertamento sulla responsabilità del concessionario in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla successivamente alla notifica delle suddette cartelle avvenuta Pt_1 in data 19.5.2001, 14.2.2003, 5.6.2003 e 16.12.2003, per il mancato compimento di atti idonei ad interrompere il decorso della medesima.
Ritenuto pertanto assolto l'onere probatorio relativo all'inadempimento da parte dell' alle obbligazioni proprie del rapporto di mandato, risultano precluse CP_2 le ulteriori questioni proposte dall'agenzia convenuta in ordine alla infondatezza della pretesa risarcitoria, quali la fisiologica inesigibilità di alcuni crediti nell'ambito dell'attività esattiva, la mancata comunicazione di beni da sottoporre ad esecuzione o l'impossibilità di svolgere le procedure esecutive su determinati beni per limiti di legge, poiché già coperte da accertamenti contenuti nella sentenza passata in giudicato, preliminari rispetto alle questioni suindicate.
L'Agenzia deduce altresì che parte attrice non avrebbe in realtà subito alcun pregiudizio per l'omesso versamento delle somme per crediti contributivi, atteso che tali carenti versamenti avrebbero comportato in futuro un minore esborso a carico della al momento del versamento al professionista del trattamento Pt_1 pensionistico.
Tale argomentazione non risulta fondata.
Nel sistema previdenziale non vige il principio della sinallagmaticità fra obbligazione contributiva e diritto alle prestazioni e gli interventi legislativi e giurisprudenziali hanno da tempo individuato il fulcro del sistema previdenziale, sia pubblico ma altresì quello contributivo forense, nel principio solidaristico: tra prestazioni erogate e contributi versati non esiste un nesso di reciproca giustificazione causale.
D'altro canto alcuni casi esemplificativi di disapplicazione del principio di sinallagmaticità riguardano i contributi integrativi, quelli di maternità, le ulteriori prestazioni assistenziali e di welfare, borse di studio ecc. che la eroga nei Pt_1 confronti degli iscritti, dei loro familiari ed altri aventi titolo.
“La finalità della contribuzione integrativa è stata ravvisata da questa Corte di cassazione (Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 5376 del 2019) in quella di concorrere al finanziamento del sistema previdenziale di categoria per ragioni solidaristiche, proprio in quanto obbligatoria anche nei casi in cui non vi è
7 obbligo di iscrizione alla Cassa professionale”. (Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
28/05/2020, n. 10216).
Del pari infondata risulta l'eccezione secondo cui dall'ammontare del danno patito occorrerebbe scorporare l'aggio di riscossione spettante al concessionario.
Infatti essa risulta innanzitutto generica, nella misura in cui non quantifica l'ammontare dell'aggio che dovrebbe essere scorporato dal risarcimento e non tiene in considerazione la circostanza che, in virtù del D.lgs. n. 159 del 2015, in caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli oneri di riscossione sono interamente a carico del debitore.
Infine, quanto alla documentazione allegata dall'Agenzia convenuta a dimostrazione dell'avvenuta comunicazione, ex art.19 comma 1 del
D.Lgs.n.112/1999, alla Cassa delle condizioni d'inesigibilità per le cartelle di pagamento nn.002820000056416988000, 02820010088788049000,
0282002007529783000, 02820030023306311000, 02820031000485817000, deve osservarsi che difetta totalmente la prova dell'avvenuta ricezione delle medesime comunicazioni.
Queste infatti consistono in estratti informatici ad uso interno, derivanti da singola interrogazione del sistema informatico, inidonee ad integrare la procedura di cui agli artt.19 e 20 del D.Lgs.n.112/1999, anche per la mancata prova dell'avvenuta trasmissione alla Pt_1
Il riferimento poi all'avvenuto sgravio parziale per indebito risulta inconferente, poiché eseguito, per tutte le suddette cartelle, successivamente ed in conseguenza della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
Analogamente dev'essere respinta l'eccezione secondo cui gli importi asseritamente riscossi in riferimento alla cartella n. 02820000056416988000 (euro
2.186,139) sarebbero stati riversati alla Pt_1
Ciò non solo perché difetta la prova di tale allegazione, non godendo di valenza probatoria i suddetti estratti informatici elaborati ad uso interno, mentre risulta definitivamente acclarato con la più volte menzionata sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 2603/2019, che i crediti contributivi oggetto della cartella in questione sono pari al complessivo importo di Euro 7.103,64, dato che peraltro non era neanche stato contestato dal professionista a sostegno della
8 minore entità del debito a suo carico.
Deve pertanto essere accolta la domanda risarcitoria formulata dalla
[...] nei confronti dell' con conseguente Pt_1 Controparte_6 condanna di quest'ultima al pagamento della somma di 18.944,78, a titolo di risarcimento del danno corrispondente ai crediti contributivi descritti in narrativa e riconosciuti prescritti per colpa del concessionario.
L'evoluzione giurisprudenziale della materia, con particolare riferimento alla recente sentenza della Cass. Civ. Sez. Unite 07/12/2025 n. 31908, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie la domanda proposta da Controparte_1
e pertanto condanna l' al pagamento di
[...] Controparte_2
€ 18.944,78 in favore della prima a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali fino al soddisfo;
spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 24/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63735/2020 promossa da:
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Alice
GL EZ ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato
Nunziante Magrone, sito in Roma, in Piazza di Pietra, n. 26;
ATTRICE contro
L' , in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
CONVENUTA
OGGETTO: richiesta condanna al risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Accertare e dichiarare il diritto della
[...] al risarcimento del danno Parte_1 corrispondente ai crediti contributivi descritti in narrativa e riconosciuti prescritti per colpa esclusiva della convenuta con sentenza definitiva n.
2603/2019 del 18.12.2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, per l'effetto, condannare controparte a versare a tale titolo alla parte attrice
l'importo di Euro 18.944,78, oltre interessi maturati e maturandi;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nell'interesse di parte convenuta:” Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto assoluto
1 di giurisdizione, ovvero per difetto relativo di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti o del Giudice amministrativo;
in subordine, rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate e non provate nell'an e nel quantum.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.”.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data il 17/11/2020, la
[...]
ha citato in giudizio l' , Parte_1 Controparte_3 chiedendo al Giudice il risarcimento del danno corrispondente ai crediti contributivi richiesti con le cartelle di pagamento nn.002820000056416988000,
02820010088788049000, 0282002007529783000, 02820030023306311000,
02820031000485817000 e riconosciuti prescritti per colpa esclusiva della convenuta con sentenza definitiva n.2603/2019 del 18.12.2019 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, per l'effetto, condannare controparte a versare a tale titolo alla parte attrice l'importo di Euro 18.944,78, oltre interessi maturati e maturandi.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto che l'Avv. Parte_2 in data 29.3.2016 aveva proposto ricorso avverso le citate cartelle di
[...] pagamento e le successive ipoteche legali, contenenti l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi vantati dalla Controparte_1 nei confronti del professionista per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.
[...]
L'Avv. aveva citato in giudizio sia l'agente della riscossione Parte_2
(all'epoca UI Sud Spa), che la per chiedere l'accertamento e la Pt_1 declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo con le cartelle impugnate e il conseguente annullamento sia delle cartelle che delle iscrizioni ipotecarie relative ai crediti in questione.
In particolare, deduceva, oltre la nullità delle cartelle per difetto di notifica,
l'intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti per la mancata notifica di atti interruttivi del credito successivamente alla notifica delle cartelle.
All'esito di tale giudizio, nel quale si erano costituite sia la
[...]
che , con Controparte_1 Controparte_4 sentenza n.2603/2019 del 18.12.2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la citata opposizione e dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti
2 indicati nelle cartelle di pagamento impugnate, rilevando in particolare che
UI non aveva compiuto atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione dei crediti vantati dalla successivamente alla notifica delle Pt_1 suddette cartelle avvenuta in data 19.5.2001, 14.2.2003, 5.6.2003 e 16.12.2003.
Tale sentenza era ormai passata in cosa giudicata.
Tanto posto, e rilevata la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita per il ristoro del danno subito da parte dell' , la Controparte_2 ha proposto la domanda risarcitoria in oggetto, deducendo che l' è Pt_1 CP_2 venuta meno alle obbligazioni che il codice civile pone in capo al mandatario, dovendosi qualificare come mandato il rapporto che deriva dall'affidamento in riscossione, ed in particolare il dovere di eseguire lo stesso secondo diligenza, al fine di salvaguardare il diritto di credito dell'ente impositore.
Il mancato compimento di atti interruttivi del credito, così come rilevato dalla sentenza suindicata, ha determinato un danno per la convenuta pari Pt_1 all'importo dei crediti prescritti, per una somma totale di Euro 18.944,78, di cui parte attrice ha chiesto il rimborso a titolo risarcitorio in ragione della negligente inerzia dell' , subentrata a titolo universale nei Controparte_2 rapporti attivi e passivi delle società partecipate dal Gruppo UI (nel caso di specie ). Controparte_4
Con comparsa del 28.01.2021 si è costituita l Controparte_5
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione per mancato
[...] rispetto delle forme e dei tempi dettati dal legislatore nel d. lgs. 112/1999, e sempre il difetto relativo di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del
Giudice contabile ovvero del Giudice amministrativo.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda sia perché il mero mancato incasso delle somme non può certamente fondare la richiesta risarcitoria di controparte, atteso che l'inesigibilità di alcuni crediti è fisiologica nell'attività esattiva, sia perché non avrebbe comunque potuto dare avvio all'espropriazione immobiliare, in quanto l'importo del debito risultava inferiore al limite di legge ivi sancito, sia perché la non ha esercitato la facoltà di comunicare al Pt_1 concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione o di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative da porre in essere.
Ha dedotto altresì la mancata dimostrazione del lamentato pregiudizio, atteso che
3 le minori somme versate da parte del professionista determineranno in futuro un minore esborso a carico della al momento della liquidazione del Pt_1 trattamento pensionistico.
Contesta inoltre che l'ammontare del danno corrisponda all'ammontare delle somme iscritte a ruolo e non riscosse, poiché in tal modo non si considera l'importo relativo all'aggio di riscossione che spetta all'Agente della riscossione.
Infine ha dedotto l'assenza di ogni responsabilità sulla base di elementi indicati in relazione a ciascuna cartella, rilevando che € 2.186,13 si riferiscono a crediti riscossi e regolarmente riversati a controparte;
€ 1.683,00 sono stati annullati dalla mediante emissione di provvedimento di sgravio per indebito;
€ 15.075,65 Pt_1 sono riferiti a crediti già discaricati ex lege, oltre un decennio prima del ricorso promosso dall'Avv. . Parte_2
Concessi i termini per le memorie di cui all'art.183 6 comma c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione con conseguente fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie.
Giova innanzitutto riepilogare la disciplina di riferimento al caso in esame.
La riforma del sistema previdenziale forense (L.n.576 del 20.09.1980) prevede all'art.18 che la riscossione dei contributi avvenga mediante ruoli compilati dalla e posti in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle Pt_1 imposte dirette. La quindi, trasmette all' per la riscossione detti Pt_1 CP_2 ruoli, ed ovvero gli elenchi dei debitori e del rispettivo debito ai sensi dell'art.10 del D.P.R.n.602 del 29.09.1973, che costituiscono il titolo esecutivo mediante il quale effettuare la riscossione dei contributi previdenziali non versati dagli avvocati iscritti alla gestione previdenziale.
Secondo la disciplina dettata dall'art.32 comma 3 del D.P.R.n. 43 del 28.01.1988 il Concessionario addetto alla riscossione era debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli ed aveva l'obbligo di anticipare alla il gettito delle Pt_1 procedure di riscossione, a scadenze fisse, ancorché le somme non fossero state riscosse (cd. meccanismo del “non riscosso come riscosso”), con la possibilità successivamente di recuperare il carico anticipato solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell'esazione
(c.d. "diritto al discarico" o "sistema del discarico").
4 Il D.lgs.n.112 del 1999 ha eliminato tale obbligo di versamento anticipato introducendo il diverso sistema in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, doveva procedere alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, aveva l'obbligo di riversarli alla (art. 2 D.Lgs. n. 37 del Pt_1
1999; art. 22 del D.Lgs. n. 112 del 1999).
Nell'ipotesi di omessa riscossione, il concessionario poteva ottenere il "discarico per inesigibilità" ove avesse rispettato gli adempimenti previsti dall'art. 19, lett.
a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. n. 112 del 1999, mentre perdeva il diritto al discarico
(con conseguente obbligo di pagamento alla dei relativi importi) ove, al Pt_1 termine della procedura di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, fosse stata accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.
La successiva L. 228/2012, ha introdotto specifiche modifiche, limitatamente ai ruoli antecedenti al 31.12.1999, tra cui la previsione di non applicabilità degli artt.
19 e 20 del d.lgs. n. 112/99 (art. 1, comma 529).
Quanto ai ruoli consegnati in data successiva al 31 dicembre 1999, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con l'art. 1, commi 682, 683 e
684, ha previsto la proroga dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità ed ha abrogato, quale causa di perdita del diritto di discarico,
l'obbligo di trasmissione annuale dello stato delle procedure.
Più in dettaglio, la normativa richiamata, ha disposto che il controllo delle comunicazioni di inesigibilità, relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal comma 684 del medesimo art. 1 della legge n. 190 del 2014, secondo cui, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre
2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017.
Questa dilazione è stata peraltro allungata ulteriormente nel corso degli anni a seguire, con le varie normative successivamente introdotte negli anni dal 2016 al
2022.
Nelle more del procedimento è intervenuta la sentenza della Cass. Civ. Sez. Unite
07/12/2025 n. 31908 che ha riconosciuto la possibilità per l'ente creditore di seguire lo schema procedimentale pubblico regolato dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs.
5 n. 112 del 1999 o, in alternativa, di proporre una azione ordinaria per far accertare la responsabilità dell'agente della riscossione per violazione degli obblighi del mandatario.
Pertanto, l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione formulato dall'
[...]
per mancato esperimento della procedura di c.d. discarico CP_2 disciplinata dagli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 dev'essere disattesa.
Deve altresì rigettarsi l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile o del giudice amministrativo, formulata dall' convenuta. CP_2
Ciò in base al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “La controversia tra la Parte_1
ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, e l'agente di
[...] riscossione dei contributi degli iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la e il proprio iscritto” ( Cfr. Cass. civ., Sez. Pt_1
Unite, Ordinanza, 20/06/2012, n. 10132).
L'esercizio del diritto di riscossione dei contributi mediante ruolo, in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali, non fa ricadere, per ciò solo, la controversia avente ad oggetto la riscossione dei contributi in un rapporto contabile suscettibile di rientrare nella giurisdizione della
Corte dei Conti, essendo determinante a tal fine che si tratti del “servizio di riscossione delle imposte o, comunque, della riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il "maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile. Il che nel caso specifico non si verifica, poiché mancano tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato il servizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contesta la mancata riscossione”. (Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent.11/06/2024, n.16125)
Quanto al merito, avendo la Cassa creditrice optato per il promovimento dell'azione di cognizione ordinaria, vanno applicate, come previsto dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza 07/12/2025 n. 31908 sopra citata, le regole in tema di responsabilità per violazione degli obblighi del mandatario.
6 Ebbene, a tale riguardo, è ormai passato in giudicato l'accertamento sulla responsabilità del concessionario in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla successivamente alla notifica delle suddette cartelle avvenuta Pt_1 in data 19.5.2001, 14.2.2003, 5.6.2003 e 16.12.2003, per il mancato compimento di atti idonei ad interrompere il decorso della medesima.
Ritenuto pertanto assolto l'onere probatorio relativo all'inadempimento da parte dell' alle obbligazioni proprie del rapporto di mandato, risultano precluse CP_2 le ulteriori questioni proposte dall'agenzia convenuta in ordine alla infondatezza della pretesa risarcitoria, quali la fisiologica inesigibilità di alcuni crediti nell'ambito dell'attività esattiva, la mancata comunicazione di beni da sottoporre ad esecuzione o l'impossibilità di svolgere le procedure esecutive su determinati beni per limiti di legge, poiché già coperte da accertamenti contenuti nella sentenza passata in giudicato, preliminari rispetto alle questioni suindicate.
L'Agenzia deduce altresì che parte attrice non avrebbe in realtà subito alcun pregiudizio per l'omesso versamento delle somme per crediti contributivi, atteso che tali carenti versamenti avrebbero comportato in futuro un minore esborso a carico della al momento del versamento al professionista del trattamento Pt_1 pensionistico.
Tale argomentazione non risulta fondata.
Nel sistema previdenziale non vige il principio della sinallagmaticità fra obbligazione contributiva e diritto alle prestazioni e gli interventi legislativi e giurisprudenziali hanno da tempo individuato il fulcro del sistema previdenziale, sia pubblico ma altresì quello contributivo forense, nel principio solidaristico: tra prestazioni erogate e contributi versati non esiste un nesso di reciproca giustificazione causale.
D'altro canto alcuni casi esemplificativi di disapplicazione del principio di sinallagmaticità riguardano i contributi integrativi, quelli di maternità, le ulteriori prestazioni assistenziali e di welfare, borse di studio ecc. che la eroga nei Pt_1 confronti degli iscritti, dei loro familiari ed altri aventi titolo.
“La finalità della contribuzione integrativa è stata ravvisata da questa Corte di cassazione (Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 5376 del 2019) in quella di concorrere al finanziamento del sistema previdenziale di categoria per ragioni solidaristiche, proprio in quanto obbligatoria anche nei casi in cui non vi è
7 obbligo di iscrizione alla Cassa professionale”. (Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
28/05/2020, n. 10216).
Del pari infondata risulta l'eccezione secondo cui dall'ammontare del danno patito occorrerebbe scorporare l'aggio di riscossione spettante al concessionario.
Infatti essa risulta innanzitutto generica, nella misura in cui non quantifica l'ammontare dell'aggio che dovrebbe essere scorporato dal risarcimento e non tiene in considerazione la circostanza che, in virtù del D.lgs. n. 159 del 2015, in caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli oneri di riscossione sono interamente a carico del debitore.
Infine, quanto alla documentazione allegata dall'Agenzia convenuta a dimostrazione dell'avvenuta comunicazione, ex art.19 comma 1 del
D.Lgs.n.112/1999, alla Cassa delle condizioni d'inesigibilità per le cartelle di pagamento nn.002820000056416988000, 02820010088788049000,
0282002007529783000, 02820030023306311000, 02820031000485817000, deve osservarsi che difetta totalmente la prova dell'avvenuta ricezione delle medesime comunicazioni.
Queste infatti consistono in estratti informatici ad uso interno, derivanti da singola interrogazione del sistema informatico, inidonee ad integrare la procedura di cui agli artt.19 e 20 del D.Lgs.n.112/1999, anche per la mancata prova dell'avvenuta trasmissione alla Pt_1
Il riferimento poi all'avvenuto sgravio parziale per indebito risulta inconferente, poiché eseguito, per tutte le suddette cartelle, successivamente ed in conseguenza della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
Analogamente dev'essere respinta l'eccezione secondo cui gli importi asseritamente riscossi in riferimento alla cartella n. 02820000056416988000 (euro
2.186,139) sarebbero stati riversati alla Pt_1
Ciò non solo perché difetta la prova di tale allegazione, non godendo di valenza probatoria i suddetti estratti informatici elaborati ad uso interno, mentre risulta definitivamente acclarato con la più volte menzionata sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 2603/2019, che i crediti contributivi oggetto della cartella in questione sono pari al complessivo importo di Euro 7.103,64, dato che peraltro non era neanche stato contestato dal professionista a sostegno della
8 minore entità del debito a suo carico.
Deve pertanto essere accolta la domanda risarcitoria formulata dalla
[...] nei confronti dell' con conseguente Pt_1 Controparte_6 condanna di quest'ultima al pagamento della somma di 18.944,78, a titolo di risarcimento del danno corrispondente ai crediti contributivi descritti in narrativa e riconosciuti prescritti per colpa del concessionario.
L'evoluzione giurisprudenziale della materia, con particolare riferimento alla recente sentenza della Cass. Civ. Sez. Unite 07/12/2025 n. 31908, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie la domanda proposta da Controparte_1
e pertanto condanna l' al pagamento di
[...] Controparte_2
€ 18.944,78 in favore della prima a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali fino al soddisfo;
spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 24/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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