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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1546 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCALZO SARA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 25/07/2023 formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 15.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è Persona_1
affetto da: Artrosi generalizzata con obesità di II grado. Discopatie plurime con spondiloartrosi cervico -dorso -lombare ad alta incidenza funzionale, impianto di stimolatore midollare.
Cardiopatia ipertensiva Insufficienza renale cronica di III grado.
3- Il c.t.u. ha accertato che il quadro patologico è dominato dal grave deficit a carico degli arti inferiori. L'impianto dello stimolatore midollare ha senz'altro migliorato la situazione dal punto di vista algico, senza incidere sull'aspetto funzionale, che appare definitivamente compromesso. Inoltre, la presenza di una grave insufficienza renale, combinata con obesità e cardiopatia, impedisce quegli sforzi, anche minimi, che potrebbero in parte ovviare al suddetto deficit funzionale.
Di conseguenza, l'insieme delle patologie presenti è di entità tale da determinare giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento. Tale condizione dev'essere fatta decorrere dalla visita ortopedica del 14-3-23, che evidenzia un notevole peggioramento dell'aspetto paresico con suggerimento impianto stimolatore midollare, ovvero per convenzione, da data sei mesi antecedente alla stessa .
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da sei mesi antecedenti al
14.03.2023.
4- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
5- Le spese di lite vanno interamente compensate per entrambe le fasi, considerato che il riconoscimento del requisito sanitario è successivo alla domanda amministrativa (15.10.21) e alla
CP_ visita medica (04.01.22), con conseguente correttezza della valutazioni espresse dall'Ente in tale sede. CP_
6- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1546/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da sei mesi antecedenti al 14.03.2023, sussistono, in capo a
[...]
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 16/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1546 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCALZO SARA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 25/07/2023 formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 15.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è Persona_1
affetto da: Artrosi generalizzata con obesità di II grado. Discopatie plurime con spondiloartrosi cervico -dorso -lombare ad alta incidenza funzionale, impianto di stimolatore midollare.
Cardiopatia ipertensiva Insufficienza renale cronica di III grado.
3- Il c.t.u. ha accertato che il quadro patologico è dominato dal grave deficit a carico degli arti inferiori. L'impianto dello stimolatore midollare ha senz'altro migliorato la situazione dal punto di vista algico, senza incidere sull'aspetto funzionale, che appare definitivamente compromesso. Inoltre, la presenza di una grave insufficienza renale, combinata con obesità e cardiopatia, impedisce quegli sforzi, anche minimi, che potrebbero in parte ovviare al suddetto deficit funzionale.
Di conseguenza, l'insieme delle patologie presenti è di entità tale da determinare giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento. Tale condizione dev'essere fatta decorrere dalla visita ortopedica del 14-3-23, che evidenzia un notevole peggioramento dell'aspetto paresico con suggerimento impianto stimolatore midollare, ovvero per convenzione, da data sei mesi antecedente alla stessa .
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da sei mesi antecedenti al
14.03.2023.
4- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
5- Le spese di lite vanno interamente compensate per entrambe le fasi, considerato che il riconoscimento del requisito sanitario è successivo alla domanda amministrativa (15.10.21) e alla
CP_ visita medica (04.01.22), con conseguente correttezza della valutazioni espresse dall'Ente in tale sede. CP_
6- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1546/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da sei mesi antecedenti al 14.03.2023, sussistono, in capo a
[...]
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 16/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano