Sentenza 22 gennaio 2024
Massime • 1
Nel caso in cui il profitto consista in un risparmio di spesa e quindi nel conseguimento di un vantaggio, l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito si equivalgono e, di conseguenza, la confisca del denaro affluito sul conto corrente anche successivamente alla commissione del reato, ha natura di confisca diretta costituendo, lo stesso denaro, profitto del reato, in quanto il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte si risolve in un vantaggio per il suo autore. Pertanto, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000 , il giudice deve sempre ordinare la confisca del profitto ai sensi dell'articolo 12-bis, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo del profitto stesso, dal momento che l'adozione del sequestro non costituisce condizione di legittimità della confisca, sicché sarebbe illogico, da un lato, ritenere legittima la confisca diretta del profitto nella sua interezza anche in assenza di precedente sequestro (con conseguente legittimità della ablazione definitiva delle somme di denaro rinvenute sui conti correnti al momento dell'esecuzione della confisca stessa), dall'altro ritenere illegittimo il sequestro delle somme confluite sui conti correnti dopo la materiale esecuzione del sequestro stesso e prima della data di irrevocabilità della condanna e della confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2024, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/05/2023 , il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto ai sensi dell' art. 322-bis cod.proc.pen. , nell'interesse del Fallimento della Lct Igea Logistic and Job Srl in liquidazione, avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli in data 28.2.2023 aveva rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione al predetto di parte delle somme prima sequestrate con decreto messo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di in data 18/02/2019 e poi confiscate con sentenza emessa dal Gup in data 6.5.2020.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento della Lct Igea Logistic and Job Srl in liquidazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza e erronea applicazione della legge penale con riferimento all' art. 12-bis d. lgs 74/2000 .
Espone che in data 18/02/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emetteva un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in via diretta della somma di euro 1.280,14 nella disponibilità dell'adora IGEA Srl in relazione al reato di cui all' art. 10-quater, comma 2, d. lgs 74/2000 contestato agli amministratori di diritto e di fatto della predetta società al capo 28)
dell'imputazione elevata nel proc.pen. 40134/16 avente ad oggetto una lunga serie di contestazioni relative a reati tributari;
in esecuzione del provvedimento di sequestro venivano sottoposti a vincolo cautelare reale euro 902.954,86 rinvenuti sui conti correnti della società; in data 19.12.2022 la difesa della curatela fallimentare (con sentenza n. 71/22 del 27.6.2022 era intervenuta dichiarazione di fallimento della società) proponeva istanza di dissequestro e restituzione di una parte dei saldi attivi sequestrati sui conti correnti della società in bonis, evidenziando che le somme di denaro erano confluite sui conti della società in epoca successiva al momento di consumazione del reato in contestazione e, cioè, successivamente al 23.11.2017, data in cui veniva trasmesso l'ultimo F24 recante indebite compensazioni;
la Corte di appello rigettava l'istanza di dissequestro, provvedimento, poi, confermato dal Tribunale del riesame di Napoli con l' ordinanza del 15.5.2023 , oggetto di impugnazione.
Argomenta, quindi, che l'ordinanza impugnata, nel confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro, aveva erroneamente qualificato quale profitto del reato di cui all' art. 10-quater d.lgs 74/2000 le somme di denaro confluite sui conti correnti della società in epoca successiva alla consumazione del reato, richiamando il dictum delle Sezioni Unite n. 42425/21 e
le successive pronunce della Corte di cassazione che hanno ritenuto il principio di carattere generale ed applicabile anche ai reati tributari. Tale conclusione, si afferma in ricorso, non può condividersi perché, attribuendo alla nozione di profitto del reato derivante da risparmio di spesa, integra una violazione del disposto di cui all' art. 12-bis d.lgs 74/2000 ; nei reati tributari il profitto è rappresentato dal risparmio di spesa conseguente alle indebite compensazioni e, quindi, dalle somme che, per effetto delle condotte illecite, non sono state destinate alla spesa fiscale sebbene giacenti sul conto corrente alla scadenza del termine per il versamento;
secondo la giurisprudenza di legittimità, le somme percepite dopo la commissione del reato tributario non possono essere ritenute profitto perché non derivano dal reato e non sono, quindi, suscettibili di confisca diretta;
esse rappresentano un'unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, eventualmente aggredirle con un provvedimento ablativo se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente;
il predetto orientamento, maggioritario prima dell'intervento delle Sezioni Unite n. 42425/21, risulta affermato anche in seguito con la sentenza n. 11086/2022 della Terza Sezione penale della Cassazione;
il Tribunale del riesame avevano rigettato l'appello richiamando il principio generale delle Sezioni Unite ma senza operare alcuna distinzione tra profitto costituito da "accrescimento patrimoniale" e profitto integrato da "risparmio di spesa".
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, prospettando l'eventualità della remissione della questione alle Sezioni Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. II ricorso è infondato.
2. Nel disattendere l'appello cautelare, il Tribunale del riesame ha dichiaratamente fatto applicazione del principio affermato da Sez. U n. 42415 del 27/5/2021 , C., Rv. 282037, secondo cui, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.
Si tratta di un principio di diritto che deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che - ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato - l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto
profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti fcfr Sez.3, n.3575 del 26/11/2021, dep.01/02/2022 , Boca Srl Rv.283761 - 01; Sez. 3, n. 375 del 26/11/2021, Commisso, non mass., Sez. 3 n. 30710 del 23.6.2022 , Progresso Srl, non massimata;
Sez.3, n.11630 del 2022 , non massimata).
Va evidenziato, inoltre, che Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022 , L'Angolana Srl ,Rv 283714 ha precisato che la confisca, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha sempre natura di confisca diretta in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte;
poi, Sez.3, n. 41589 del 16/05/2023 , Castelfer Srl Rv.285168 - 01 ha ribadito che la confisca, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha natura di confisca diretta in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte.
La tesi prospettata dalla ricorrente secondo cui non sarebbero confiscabili in via diretta, le somme di denaro accreditate sul conto corrente bancario in epoca successiva alla commissione del reato perchè non collegate da un nesso di pertinenzialità con il profitto del reato, non può essere condivisa a fronte del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 42415 del 2021 , applicabile anche in tema di reati tributari, come condivisibilmente già affermato da questa Corte nelle pronunce summenzionate.
La pronuncia richiamata in ricorso (Sez. 3, n. 11086 del 04/02/2022 , Pulvirenti, Rv. 283028) a sostegno della tesi del ricorrente, inoltre, attiene a fattispecie diversa da quella in esame (somme di denaro affluite sul conto corrente della gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla consumazione del delitto ad opera del suo amministratore) e, comunque, non può contrastare il dictum delle Sezioni Unite n. 42415 del 27/5/2021 ,
Sulla base di queste argomentazioni non v'è spazio per un ulteriore rimessione della decisione alle Sezioni Unite della Corte e il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell' art. 616 cod.proc.pen. , al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 novembre 2023.
Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2024.