Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2024, n. 2566
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Sentenza 22 gennaio 2024

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Nel caso in cui il profitto consista in un risparmio di spesa e quindi nel conseguimento di un vantaggio, l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito si equivalgono e, di conseguenza, la confisca del denaro affluito sul conto corrente anche successivamente alla commissione del reato, ha natura di confisca diretta costituendo, lo stesso denaro, profitto del reato, in quanto il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte si risolve in un vantaggio per il suo autore. Pertanto, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000 , il giudice deve sempre ordinare la confisca del profitto ai sensi dell'articolo 12-bis, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo del profitto stesso, dal momento che l'adozione del sequestro non costituisce condizione di legittimità della confisca, sicché sarebbe illogico, da un lato, ritenere legittima la confisca diretta del profitto nella sua interezza anche in assenza di precedente sequestro (con conseguente legittimità della ablazione definitiva delle somme di denaro rinvenute sui conti correnti al momento dell'esecuzione della confisca stessa), dall'altro ritenere illegittimo il sequestro delle somme confluite sui conti correnti dopo la materiale esecuzione del sequestro stesso e prima della data di irrevocabilità della condanna e della confisca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2024, n. 2566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2566
    Data del deposito : 22 gennaio 2024
    Fonte ufficiale :

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