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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5062/2023 R.G. avente ad oggetto: “impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità”
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lima, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Frattamaggiore, alla via G. Leopardi n. 12
ATTORE
E appresentata e difesa dall'avv. Raffaele Maglione, presso il cui studio elett.mente CP_1
domicilia in Casavatore, al Corso Europa n. 96
CONVENUTA
E
AVV. , nella qualità di curatore speciale del minore , CP_2 Persona_1
procuratore di se stesso, elett.mente domiciliata presso il proprio studio sito in Caivano, alla via C.
Monteverdi n. 26
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con citava in giudizio le odierne parti convenute al fine di CP_1
sentire dichiarare di non essere il padre del minore (nato il [...]); con Persona_1
vittoria di spese e compensi di lite.
madre del minore, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a CP_1
mezzo della quale aderiva alla domanda attorea. L'avv. nella qualità di curatore speciale del minore, si costituiva in giudizio con CP_2
comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale aderiva alla domanda attorea.
All'udienza del 17.2.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Ed invero, risulta ritualmente depositato in giudizio il certificato dell'“Istituto Diagnostico Varelli”, presso il quale è stato effettuato il test del d.n.a., dal quale emerge la non corrispondenza allelica tra il profilo genetico dell'attore rispetto al profilo genetico del minore Parte_1 PE
, dovendo dunque concludersi nel senso che l'istante non è il padre biologico del minore.
[...]
Ne discende l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato.
Le spese di lite, considerato che le parti convenute, sulla base dei risultati del test del d.n.a., hanno aderito alla domanda attorea, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che (nato in [...], il Parte_1
22.11.2001) non è il padre biologico di (nato in [...], il [...]); Persona_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita del minore e di provvedere alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5062/2023 R.G. avente ad oggetto: “impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità”
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lima, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Frattamaggiore, alla via G. Leopardi n. 12
ATTORE
E appresentata e difesa dall'avv. Raffaele Maglione, presso il cui studio elett.mente CP_1
domicilia in Casavatore, al Corso Europa n. 96
CONVENUTA
E
AVV. , nella qualità di curatore speciale del minore , CP_2 Persona_1
procuratore di se stesso, elett.mente domiciliata presso il proprio studio sito in Caivano, alla via C.
Monteverdi n. 26
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con citava in giudizio le odierne parti convenute al fine di CP_1
sentire dichiarare di non essere il padre del minore (nato il [...]); con Persona_1
vittoria di spese e compensi di lite.
madre del minore, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a CP_1
mezzo della quale aderiva alla domanda attorea. L'avv. nella qualità di curatore speciale del minore, si costituiva in giudizio con CP_2
comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale aderiva alla domanda attorea.
All'udienza del 17.2.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Ed invero, risulta ritualmente depositato in giudizio il certificato dell'“Istituto Diagnostico Varelli”, presso il quale è stato effettuato il test del d.n.a., dal quale emerge la non corrispondenza allelica tra il profilo genetico dell'attore rispetto al profilo genetico del minore Parte_1 PE
, dovendo dunque concludersi nel senso che l'istante non è il padre biologico del minore.
[...]
Ne discende l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato.
Le spese di lite, considerato che le parti convenute, sulla base dei risultati del test del d.n.a., hanno aderito alla domanda attorea, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che (nato in [...], il Parte_1
22.11.2001) non è il padre biologico di (nato in [...], il [...]); Persona_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita del minore e di provvedere alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro