Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 389/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 721/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce al decreto ingiuntivo notificato, dall'avv. Guglielmo Ara, unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura aziendale, sita in
Frattamaggiore, alla via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam)
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Marcello Brancaccio, presso il cui studio, sito in Casoria, alla via Iacopo Torello n 42, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 31.10.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dinanzi all'intestato
Tribunale, la società deduceva: di essere impegnata Controparte_1
nell'erogazione di prestazioni di medicina di laboratorio, in regime di accreditamento con l;
di aver stipulato, per gli anni 2012 e 2013, Controparte_2 contratti aventi ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Patologia Clinica”; di aver emesso fatture, per gli anni 2012 e 2013 che erano state solo parzialmente pagate Parte dall che aveva trattenuto importi corrispondenti allo sconto tariffario previsto dalla
L. n. 296/2006 ed indebitamente applicato;
che, pertanto, residuava un credito impagato pari ad € 120.924,71, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002.
In accoglimento della domanda monitoria, questo stesso Tribunale emetteva, in data
17.12.2021, il decreto ingiuntivo n. 5286/2021.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava tempestiva opposizione la , la quale evidenziava l'infondatezza della pretesa Parte_2 fatta valere dalla società ricorrente anche in considerazione dell'applicazione - alla remunerazione delle pretese sanitarie da questa erogate - dello sconto tariffario previsto dalla L. n. 296/2006.
Richiamando numerosi interventi della giurisprudenza di merito, chiariva che la questione di diritto aveva trovato definitiva soluzione giurisprudenziale nelle stesse pronunce della Suprema
Corte che, pur sancendo la mera validità triennale dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006, ne avevano, in ogni caso, riconosciuto la piena Part contrattualizzazione nelle convenzioni private stipulate tra Centri accreditati ed . Rilevava altresì che la mancata applicazione dello sconto alle tariffe applicate, e previsto dall'art.1 comma
796 lett. o) della L. n. 296 del 2006, e limitato al triennio 2007 – 2009, ed in ogni caso previsto dalle disposizioni contrattuali, avrebbe determinato, automaticamente, lo sforamento del tetto di spesa, per cui l'importo richiesto non era dovuto. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la società che, contestando le ragioni poste a Controparte_1
fondamento nella spiegata opposizione, assumeva: che lo sconto tariffario non poteva essere applicato perché né più previsto dalla legge, né dai contratti stipulati tra le parti;
che l'applicazione della detta decurtazione era da reputarsi illegittima, in quanto intervenuta per prestazioni rese oltre il termine di efficacia temporale della richiamata
Legge, da individuarsi nel triennio 2007-2009; che tale interpretazione aveva trovato
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avallo, da ultimo, anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;
che,
d'altra parte, neppure si poteva ipotizzare la legittimità della decurtazione scontistica in discorso, oltre il suddetto limite temporale, sulla scorta delle mere previsioni pattizie Parte contenute nei contratti conclusi con l'opponente che indimostrato era inoltre il superamento dei tetti di spesa, non avendo l'opponente dimostrato di aver tempestivamente provveduto al monitoraggio ed alle comunicazioni cui era contrattualmente onerata.
Tanto premesso concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Stante la natura documentale della controversia, in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con ordinanza del 4.11.2024.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Occorre rilevare che la presente controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett. c, del D. Lgs.
104/2010, essendo questi tipi di rapporti qualificabili come concessioni di pubblico servizio e quindi qualora venga in contestazione il quantum dei corrispettivi in favore dei concessionari non è in discussione anche la verifica dell'azione autoritativa della P.A.
(cfr. Cass. SS.UU. 10149/2012 e conforme anche Cass. N. 28053/2018), per cui la giurisdizione del diritto di credito azionato dal Centro appartiene al Giudice Ordinario.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità in materia sanitaria è ferma nel ritenere che la Parte controversia promossa nei confronti della per ottenere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del SSN, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario se la pretesa riguarda le prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto (cfr. Cass. 9251/2014, Cass. 1771/2011, Cass, 372/2021).
Passando al merito, è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima
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questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti , ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167
c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto
(originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
Riguardo al merito della controversia e, in particolare, alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di pagamento azionato dall'opposta, deve ritenersi che la società
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opposta ha dedotto l'accreditamento presso il SSN e l'esecuzione delle prestazioni in adempimento dei due contratti sottoscritti tra le parti rispettivamente per le annualità 2012
e 2013, rivendicando la validità delle prestazioni sanitarie di cui alle fatture parzialmente Parte non pagate dall'
L'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture deve ritenersi circostanza non Parte specificamente contestata dall' e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non ha sollevato alcuna obiezione specifica in ordine alle prestazioni sanitarie fatturate dalla società Peraltro, Controparte_1
il credito azionato in via monitoria riguarda fatture che sono state parzialmente pagate e Parte le ragioni per cui l' si rifiuta di pagare il saldo non si fondano sull'esecuzione di prestazioni non rientranti nelle previsioni contrattuali o sulla fatturazione di prestazioni non eseguite, bensì: a) sull'applicazione, a tutte le fatture azionate in via monitoria, dello sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 27.12.2006; b) sull'avvenuto esaurimento del tetto di spesa. Parte Come principale motivo di opposizione l' ha invero dedotto la non debenza del credito in ragione della vincolatività tra le parti del regolamento contrattuale che aveva previsto l'applicazione dello sconto tariffario originariamente introdotto dalla L. n.
296/2006.
Tale argomentazione difensiva non può essere condivisa dal Tribunale.
Occorre preliminarmente ricordare che la materia è regolata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 796, lett. o), che riprende le tariffe stabilite con il D.M. 22.7.1996, fissa una riduzione delle stesse, prevedendo che “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”, prevedendo dunque, di fatto, l'applicazione del cosiddetto sconto tariffario.
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Ciò sino ad arrivare alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 10582/2018, che, evidenziando l'assoluta temporaneità dello sconto, ha escluso l'applicabilità dello stesso, alle tariffe per prestazioni rese successivamente all'anno 2009, in quanto limitato al triennio 2007-2009.
Recentemente, con ordinanza n. 18790 del 2.7.2021, i giudici di legittimità hanno ribadito: “La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla pronuncia della Sez. 3, n. 10582 del 04/05/2018 si
è consolidata nell'affermazione che in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, è limitato al solo triennio 2007-2009
e non vale quindi per gli anni successivi a partire dal 2010. (...) Tale conclusione è inoltre coerente ai rilievi formulati dalla sentenza della Corte cost. del 2/4/2009, n. 94, dichiarando infondata la relativa questione di costituzionalità, a proposito del carattere temporalmente limitato della disciplina di cui alla legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o)”.
Chiarito questo preliminare presupposto, va ora analizzato se lo sconto di cui si è detto di cui alla
L. n. 296/2006 debba ritenersi contrattualizzato, ossia recepito pattiziamente dalle parti nel contratto sottoscritto per le annualità 2012 e 2013, oggetto di causa, con espresso riferimento agli artt. 4 e 5 dei contratti di cui si discute.
Sulla natura transitoria della disposizione e sulle conseguenze, il dibattito giurisprudenziale è stato frastagliato da innumerevoli pronunce di segno non univoco. In proposito, lo scrivente non ignora il convincimento affermato in altre pronunce anche di questo Tribunale, secondo le quali le richiamate clausole contrattuali sarebbero espressione della volontà delle parti di recepire nel contratto lo sconto di cui alla L. n. 296/2006.
Tuttavia, anche aderendo all'indirizzo interpretativo adottato in varie pronunce dalla Corte
d'Appello di Napoli (cfr. ex multis, le sentenze nn. 272/18, 2983/17, 673/17, 2470/16), va detto che le richiamate clausole contrattuali non si ritiene esprimano la volontà delle parti di introdurre nel contratto lo sconto di cui alla richiamata legge n. 296 del 2006. Queste, vagliate nella loro formulazione, non consentono di individuare una volontà delle parti diretta ad applicare lo sconto tariffario, bensì soltanto alla determinazione dei tetti di spesa annuali della branca di riferimento.
In particolare, l'art. 4 di ambo i contratti statuisce “il rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, e stabilisce che l'invalicabilità del limite di spesa per l'anno a cui fa riferimento il contratto è calcolata al netto dello sconto di cui si è detto. La conseguenza è che tale clausola del contratto non va a toccare la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese ma, invece, va a toccare il limite massimo di spesa annuale determinato per ciascun settore facendo sì che gli importi indicati come limite massimo sono calcolati al netto dello sconto previsto dalla legge n.
296 del 2006, dunque vigente almeno per le parti di quel contratto.
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La conseguenza di questo ragionamento sta nel fatto che le parti non hanno inteso dare una forza pattizia allo sconto ai fini della determinazione del corrispettivo.
Tale assunto è ribadito da una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, la n. 2740 del 2016, ove si può leggere che: “...dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege 296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006. Appare evidente che il richiamo allo sconto ex lege 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe (...) ma certo non quello di cui alla legge 296/2006. Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale...”.
Nel caso in esame la parte opposta lamenta l'attribuzione di un importo inferiore a quello Part effettivamente spettantele, a fronte della illegittima applicazione da parte dell' di una decurtazione a titolo di sconto tariffario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 796, lett. o) d ella L. 296 del 2006 e ciò, dunque, anche per delle annualità successive al triennio 2007-2009.
Ciò sta a significare che, non essendo più attuale lo sconto di cui alla legge n. 296 del 2006, il Part modello contrattuale dell' è stato predisposto sull'erroneo convincimento che tale norma fosse ancora in vigore;
da ciò si deduce che l' non abbia mai inteso recepire Controparte_2 pattiziamente lo sconto tariffario, ritenendo erroneamente ancora operativa la norma. Ed invero, Part l' (in accordo con l'altra parte) avrebbe potuto recepire nel contratto, come volontà pattizia, il meccanismo dello sconto tariffario per la remunerazione delle prestazioni, e in tal caso, atteso che la norma non era più vigente al momento della stipula, avrebbe dovuto esprimere tale volontà con clausole dall'inequivoco significato, indicative del fatto che lo sconto era il frutto di una volontà comune e non discendente da una impositiva “esterna” norma di legge.
Ebbene ciò non traspare assolutamente dal dettato pattizio. Anzi, la norma viene precisamente richiamata nella scrittura tanto da sancirne l'operatività quale elemento non certo discendente dalla volontà pattizia. Il richiamo alla legge n. 296 del 2006 è un preciso richiamo ad una norma
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di legge tanto da influire con efficacia sulla volontà delle parti. Norma, però, che non può considerarsi in vigore al momento della stipula contrattuale.
Sul punto, pare opportuno richiamare anche quanto deciso dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 5433 del 2019 ovvero: “… il contratto, pur muovendo dall'erroneo presupposto che operi lo sconto in forza di legge (…) non stabilisce, tuttavia, che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia delle legge venga (o sia già venuta) meno, come si desume dalla previsione dell'art. 5, in cui, nell'ipotizzare la modifica delle tariffe nel corso dell'anno, mantiene fermo il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. Ed infatti, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito dalla legge 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche nel caso in cui le tariffe subissero modifiche sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Dunque, lo sconto non può essere applicato neanche su base pattizia, (…) atteso che (…) non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti…”.
Dunque, sulla base del tenore letterale della clausola, può ritenersi che le parti probabilmente al momento della stipula del contratto consideravano operante lo sconto in forza della legge, ma che non lo abbiano “contrattualizzato”, posto che anziché prevedere espressamente che lo stesso avrebbe continuato ad applicarsi, pur nel caso di sua futura eliminazione (o venir meno della sua efficacia), si sono limitate a ribadire il principio per cui eventuali modifiche normative in materia non avrebbero potuto comportare un aumento dei limiti di spesa prefissati per l'anno in corso.
Per quanto sopra detto, deve ritenersi che lo sconto ex lege 296/06 non sia applicabile alle prestazioni oggetto di causa, né in virtù della normativa – da ritenersi non più in vigore per le annualità 2012 e 2013 –, né in virtù delle previsioni contrattuali.
Quanto all'eccezione di superamento del tetto di spesa annuale la prova sul punto è stata manchevole.
Con riferimento al riparto dell'onere della prova, va infatti ribadito che la giurisprudenza ha ritenuto che in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del SSN, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge, non integra un fatto costitutivo della pretesa, la cui prova deve essere a carico della parte creditrice, ma rileva come fatto impeditivo, nel senso come per l'avvenuto superamento, con la conseguenza che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. resta a carico della parte debitrice (cfr. Cass. 5661/2021 e conformi anche sentenze Cass. del
13.02.2018 n. 3403, nonché Cass. n. 826/2015Cass. n.13884/2020).
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Parte Orbene, l' ha eccepito, come fatto impeditivo, il superamento dei tetti di spesa che si determinerebbe a fronte della disapplicazione dello sconto tariffario, senza tuttavia contestare – si ribadisce - in modo specifico l'esecuzione delle prestazioni rese dal centro ed allegate nel ricorso monitorio. Part L' non ha dato prova, pur risultando gravata dal relativo onere, di aver effettuato quella periodica attività di monitoraggio sul raggiungimento del tetto di spesa che era prevista in contratto, né ha allegato o dimostrato di aver tempestivamente adempiuto ai doveri di comunicazione secondo le tempistiche fissate all'art. 5 dei contratti, relativi al concreto superamento del tetto di spesa per la relativa branca che, essendo una circostanza estranea alla struttura del credito, rientrava tra gli oneri probatori della parte opponente, quale elemento impeditivo alla prestazione.
D'altronde, la distribuzione degli oneri probatori si esplica in ossequio al principio della vicinanza Part della prova e alle clausole contrattuali secondo cui all spetta il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (artt. 5 e 6) per cui deve essere l'ente pubblico che, essendo in possesso dei dati generali delle prestazioni rese per la branca di interesse, risulta essere in grado di verificare eventuale superamento dei budget annuali e trimestrali.
D'altronde, il singolo centro accreditato, in mancanza di comunicazioni preventive (di cui l'opponente non ha dato adeguata prova) non sarebbe stato in grado di verificare il raggiungimento dei limiti e sospendere le prestazioni a carico del SSN in caso del raggiungimento del limite. Part Pertanto, deve rilevarsi che l' non ha assolto all'onere cui era tenuta non avendo fornito idonea prova né del superamento dei limiti di spesa – da calcolarsi previa disapplicazione dello sconto tariffario - prefissati per la branca di Patologia Clinica in relazione ai periodi cui si riferiscono le fatture (non risultando documentata l'attività di monitoraggio effettuata), né di avere prospettato specificatamente al centro il monitoraggio con preventive e singole comunicazioni riguardanti il superamento del tetto di spesa. Part Né tanto meno dalle delibere dirigenziali depositate dall' risulta evincibile la circostanza che la mancata decurtazione dello sconto tariffario avrebbe comportato l'automatico superamento del tetto di spesa in relazione ai diversi periodi considerati. Part L' ha invero provato che il tetto di spesa si è esaurito – in relazione alle due annualità 2012 e
2013 – rispettivamente, in data 31.10.2012 e 30.11.2013, mediante le delibere n. 573 del Part 14.6.2013 e n. 930 del 3.10.2014, con cui il direttore generale dell' ha individuato le date di superamento del tetto per la branca e ha stabilito di non remunerare le prestazioni Parte_3 Part eseguite dopo le suddette date (doc. prodotti dall' unitamente all'atto di opposizione).
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Tuttavia, le suddette delibere non sono ostative alla remunerazione delle prestazioni oggetto di Part causa, atteso che, per paralizzare il diritto al pagamento dei corrispettivi delle fatture in atti, l' avrebbe dovuto dare prova sia di aver effettuato l'attività di monitoraggio prevista e di averne dato tempestiva comunicazione al centro opposto, sia di aver adottato un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria unica, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, lett.
a) del contratto in atti, in linea con la giurisprudenza amministrativa in materia (vedi, ex multis,
Cons. Stato 17/09/2010, n. 6967).
Il suddetto provvedimento non risulta adottato con riferimento ai corrispettivi di cui si discute, anche perché le delibere sopra menzionate, lungi dal costituire un provvedimento applicativo della regressione in relazione alla branca specifica, si sono limitate a stabilire, solo nel corso dell'annualità successiva a quella in esame, il limite temporale alle prestazioni di specialistica ambulatoriale rimborsabili.
Alla luce di quanto precede, le riscontrate carenze in punto di allegazione e di prova devono indurre a reputare infondata l'eccezione sull'esaurimento del tetto di spesa, che non è quindi idonea a paralizzare il credito vantato dalla controparte.
In conclusione, tutte le ragioni poste a fondamento dell'opposizione sono risultate infondate. Dal rigetto dell'opposizione deriva la conferma del decreto ingiuntivo, di cui va dichiarata l'esecutorietà.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dello sconto tariffario giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5286/2021, dichiarandolo esecutivo;
• compensa le spese processuali.
Così deciso in Aversa in data 14.2.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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