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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/10/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 426 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
-Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in C.SO MAZZINI 70 47100 FORLÌ, presso lo studio dell'avv.
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 Parte_2
C.F. , C.F._1
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO CORRIDONI 25 ROMA,
presso lo studio dell'avv. CIARALLI MARCO, rappresentato e difeso dall'avv. CIARALLI MARCO (cod. fisc. C.F._2
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
1 Per parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Forlì, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e respinta,
- In via principale e di merito, per tutte le ragioni sporte in parte narrativa,
condannare a titolo di responsabilità Controparte_1
contrattuale da inadempimento, ad indennizzare la società attrice, a termini di polizza assicurativa furto totale, in atti, per il furto subito dell'autovettura
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE, Tg. FV387WE, avvenuto in data 10
dicembre 2020, condannandola al versamento a favore della Parte_3
del valore commerciale posseduto dal veicolo al momento del
[...]
sinistro, pari ad euro #77.200,00#, ovvero con condanna della convenuta al pagamento della diversa, maggiore o minor somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi di mora se concedibili, ovvero interessi di Legge, dal giorno di inadempimento a quello di saldo effettivo.
- In ogni caso con assoluta vittoria di spese e compenso professionale, 15%
spese generali, 4% c.p.a. e 22% Iva come per Legge.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Per parte convenuta:
si riportano le note dep. 27.5.2025:
insiste affinché il G.I. convochi a chiarimenti il CTU nominato al fine di rendere spiegazioni circa le eccezioni sollevate dal CTP della Compagnia
alla bozza di CTU e reiterate all'udienza del 17.7.2024; nello specifico, a parere della scrivente difesa, il CTU ha erroneamente preso a riferimento,
per l'indicazione del valore commerciale del veicolo, la colonna anno 2020
2 anziché il primo semestre anno 2019.
In subordine, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Si riporta la prima memoria ex art. 183 c.p.c.:
precisa le proprie conclusioni chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito, in via principale, di voler accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della a resistere nel presente giudizio restando ferme le Controparte_2
altre conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice nei confronti della in luogo della che Controparte_2 Controparte_3
l'aveva accettata in possesso;
- accertare e dichiarare la parte attrice decaduta dal diritto a ricevere l'indennizzo dell'autovettura Range Rover tg. FV387WE, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e per l'effetto rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata nel fatto storico.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, limitare al valore commerciale del mezzo al momento del furto, l'indennizzo del furto parziale applicando lo scoperto
3 del 20% come contrattualmente previsto.
Con vittoria di spese e onorari di giustizia oltre agli oneri di legge.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La società (di seguito anche “l'attrice” o “la Società”) Parte_4
citava in giudizio la compagnia assicuratrice (di Controparte_1
seguito anche “la Compagnia” o “la convenuta”) per sentirla condannata al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 77.200,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal giorno dell'inadempimento al saldo, e con vittoria di spese.
Allegava l'attrice di essere titolare di polizza assicurativa contratta con la convenuta per la copertura del rischio di furto, in relazione alla vettura
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE, Tg. FV387WE di cui era utilizzatrice.
Quest'ultima vettura era consegnata alla concessionaria in data 07/12/2020
perché l'officina procedesse ad una verifica generale del suo stato d'uso e fossero nel frattempo evase le procedure di riscatto dal leasing.
L'autovettura in questione veniva fatta oggetto di furto.
In particolare, in data 10 dicembre 2020, l'autovettura in parola si trovava ricoverata presso il deposito autovetture di corrente in Controparte_3
Forlì, via Ravegnana n. 403. Trattasi di capannone commerciale recintato,
provvisto di cancello automatico con timer di auto-chiusura, settato a soli 30
secondi. La concessionaria, prima di ogni chiusura serale, movimenta e parcheggia le vetture (nuove, usate, o in corso di riparazione che siano)
all'interno di tale capannone per proteggerle durante la notte, di modo che ogni mattina, in funzione delle attività previste per l'una o per l'altra vengano nuovamente smistate verso l'officina, la pre-consegna, la vendita, etc..
4 Durante la notte, le chiavi di tutte le autovetture vengono raccolte e riposte in una scatola ricoverata all'interno di una cassaforte di sicurezza (in genere sono circa 30-40 chiavi). La mattina seguente, all'apertura della concessionaria, il personale addetto allo smistamento delle vetture apre la cassaforte, preleva la scatola, distribuisce le chiavi delle automobili da movimentare, e procede ai singoli spostamenti. Trattasi di un'operazione della durata massima di 15 minuti, che avviene all'interno di un capannone privato, recintato, a cui si accede solo tramite un cancello automatico dotato di timer di autochiusura. Alle ore 8.30 del citato 10 dicembre 2020, un malintenzionato, evidentemente a conoscenza del fatto che, proprio in quel momento, sarebbe stata in corso la movimentazione dei veicoli, attendeva l'uscita del primo veicolo, manometteva il cancello automatico esterno,
frapponendo una barra di ferro tra le sbarre, davanti alla fotocellula. sì da impedirne la richiusura automatica, si introduceva nel capannone privato della concessionaria, si impossessava delle chiavi dell'autovettura Range
Rover Tg. FV387WE e si metteva alla guida della medesima, dileguandosi ad altissima velocità, peraltro urtando in retromarcia un altro mezzo parcheggiato all'interno, proprio a cagione della velocità con cui era compiuta la manovra di uscita.
Veniva così sporta immediata denuncia penale oltre che denuncia assicurativa alla Compagnia, la quale, del tutto inopinatamente, riteneva di non dar corso all'indennizzo contestando la colpa grave dell'assicurato per il fatto che le chiavi della vettura erano nelle vicinanze della medesima.
Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso dell'attrice il diritto all'indennizzo sussiste in quanto, pur trovandosi le chiavi in prossimità del veicolo,
5 quest'ultimo si trovava all'interno di una proprietà privata, ed il furto avveniva con effrazione, conseguente violazione della proprietà privata e particolare destrezza di modi e tempi, essendo il tutto avvenuto nell'arco di
15 minuti. Ad avviso della Società, dunque, la convenuta è tenuta ad indennizzare il sinistro a termini di polizza, corrispondendo all'attrice il valore commerciale posseduto dal mezzo al giorno del furto, di euro
77.200,00.
Si costituiva in giudizio la Compagnia con comparsa di risposta non tempestivamente depositata, nella quale concludeva per il rigetto della domanda attorea e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, limitare al valore commerciale del mezzo al momento del furto, l'indennizzo del furto parziale applicando lo scoperto del 20% come contrattualmente previsto. Con vittoria di spese e onorari di giustizia oltre agli oneri di legge.
Eccepiva in particolare la convenuta quanto segue:
1) Violazione del contratto di leasing tra FCA e la CP_4 [...]
giacchè l'attrice, in qualità di utilizzatore, avrebbe Parte_4
potuto cedere il contratto di leasing, ma previo consenso scritto del concedente, cosa che nel caso in esame non è mai avvenuta;
2) Obbligo di custodia della e carenza di interesse ad Controparte_3
agire della ad avviso della convenuta, l'attrice Parte_4
avrebbe dovuto presentare le proprie istanze e richieste nei confronti della Concessionaria che aveva preso in carico il mezzo;
3) Inoperatività della garanzia del furto prestata dalla Compagnia, giacchè l'attrice non avrebbe dovuto lasciare l'autovettura Range
6 Rover tg. FV387WE alla senza il consenso scritto Controparte_3
della e la , non avrebbe dovuto Controparte_5 CP_3
lasciare le chiavi di accensione nell'abitacolo del veicolo.
Con riferimento al quantum debeatur, la Compagnia eccepiva che la polizza prevede al punto 3.1. – Sezione Furto e Incendio delle c.g.c. un'applicazione di una franchigia pari al 20% del valore indennizzabile ai sensi di polizza,
eccepiva che la vettura interessata al furto aveva subito un sinistro, dovendo l'attrice dimostrare l'effettivo valore del mezzo, che comunque non potrebbe superare l'importo di euro 56.600,00 e non 77.200,00 come da pretesa attorea. Contestava inoltre gli interessi richiesti dall'attrice.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova orale per testi e mediante c.t.u. estimativa.
In via preliminare occorre evidenziare che la vigenza della polizza assicurativa ai tempi dei fatti, stipulata fra le parti ed avente ad oggetto la vettura in questione (doc. 3 fascicolo parte attrice) non costituiscono oggetto di effettiva contestazione fra le parti.
Pertanto, prescindendo da ogni questione relativa alla tempestività di tali eccezioni, l'eccezione di carenza di legittimazione o di violazione del contratto di leasing appaiono inconferenti non essendo in discussione la validità ed efficacia della polizza, ed essendo la domanda svolta nel presente giudizio azionata in forza del titolo contrattuale esistente fra attrice e convenuta.
Per quanto concerne l'eccezione concernente l'omessa o negligente custodia del veicolo, ad avviso della convenuta l'attrice non avrebbe adottato le misure ragionevolmente necessarie per evitare il furto, con conseguente
7 operatività dell'esclusione di cui al punto 3.10 delle condizioni generali di polizza (doc. 4 fascicolo parte attrice); esclusa, non essendo neppure allegata o ipotizzata, ogni ipotesi di dolo o collusione dell'attrice, resta il tema della negligente custodia.
Nella fattispecie, sono stati sentiti dei testi, in ordine ai fatti di causa.
Si riportano e si evidenziano nel prosieguo gli esiti testimoniali, sulle domande di seguito riportate:
“4. Vero che in data 10 dicembre 2020 l'autovettura in parola si trovava ricoverata presso il deposito autovetture d corrente in Controparte_3
Forlì, via Ravegnana n. 403.
5. Vero che il deposito in parola è un capannone commerciale recintato sul lato di accesso delle autovetture, e provvisto di cancello automatico con timer di auto-chiusura, settato a 30 secondi;
6. Vero che prima di ogni chiusura serale, gli addetti della concessionaria movimentano e parcheggiano le vetture (nuove, usate, o in corso di riparazione che siano) all'interno di tale capannone;
7. Vero che durante ogni notte, le chiavi di tutte le autovetture ricoverate nel capannone, vengono raccolte e riposte in una scatola posta all'interno di una cassaforte di sicurezza;
8. Vero che ogni mattina lavorativa, alle ore 8.30, all'apertura della concessionaria, il personale addetto apre la cassaforte, preleva la scatola,
distribuisce le chiavi delle automobili da movimentare, e procede ai singoli spostamenti, indirizzando le auto alla rispettiva destinazione: l'officina, la zona di pre-consegna, la zona di vendita, lo showroom, il parcheggio esterno etc.;
8 9. Vero che alle ore 8.30 del 10 dicembre 2020 un malintenzionato attendeva l'uscita del primo veicolo dal capannone, manometteva il cancello automatico esterno - in particolare frapponendo una barra di ferro tra le sbarre, davanti alla fotocellula - si introduceva nel capannone della concessionaria, si impossessava delle chiavi dell'autovettura Range Rover
Tg. FV387WE e si metteva alla guida della medesima, dileguandosi;
”.
Il teste sentito alla udienza del 16.11.2023, ha così Testimone_1
risposto:
“cap. 4) sì è vero. Io lavoro presso la dal 1991, posso CP_3
confermare la presenza della vettura e che alla mattina era parcheggiata all'interno della concessionaria cap. 5) sì è vero, non ricordo esattamente se il timer è a 15 o 30 secondi comunque c'era e c'è tuttora cap. 6) sì è vero, esatto, tutte le auto che abbiamo fuori solitamente vengono messe all'interno cap. 7) sì è vero, prima di chiudere togliamo le chiavi e le mettiamo in cassaforte
cap. 8) sì è vero cap. 9) di quella mattina ricordo che abbiamo trovato il cancello aperto, con un fermo davanti alla fotocellula e l'auto era sparita. Non ho visto altro.
Saranno state le 9 – 9,10 di mattina, ci siamo confrontati con gli addetti rendendoci conto che l'auto non era stata presa da nessuno di noi ma era sparita”.
Il teste , sentito alla medesima udienza, ha dichiarato quanto Tes_2
segue:
9 “cap. 4) sì confermo, è vero, lo ricordo cap. 5) sì è vero cap. 6) sì è vero cap. 7) sì è vero cap. 8) sì è vero cap. 9) sì è vero il malintenzionato è entrato, ha manomesso la fotocellula,
ha preso la chiavi e molto velocemente si è messo alla guida dell'auto e si è
dileguato. Io non ho visto il malintenzionato;
mi sono accorto che la vettura mancava e confrontandomi con i colleghi ci accorgemmo ben presto che la
Testi vettura non c'era più. giudice: preciso che il contenitore delle chiavi viene posizionato in una zona comune del capannone dopo essere stato tolto dalla cassaforte, e ciascun addetto prende una chiave per spostare le auto.
l'ingresso del capannone nella zona retrostante è delimitato Tes_4
da delle porte;
presumibilmente il malintenzionato è entrato dal portone posto nel lato posteriore del capannone;
quando movimentiamo le auto alla mattina, apriamo anche il portone e poi lo richiudiamo una volta che abbiamo finito di movimentare le auto. Posso dire che dall'ingresso davanti non può essere entrato nessuno essendo presente un addetto;
presumo che il malintenzionato sia entrato dall'ingresso posteriore. Preciso che il capannone non è aperto al pubblico serve come deposito”.
Il teste , sentito alla medesima udienza, ha dichiarato quanto Testimone_5
segue:
“cap. 4) sì è vero, io lavoro nella sede staccata dell'officina; si trova a 200 mt dal capannone deposito cap. 5) c'è un cancello automatico, non so dire se si chiuda in 30 secondi
10 esattamente, si tratta di un cancello automatico. C'è poi una porta che mette in comunicazione il deposito con lo show room che ha oltre all'ingresso principale una porticina pedonale e un portone per l'ingresso all'area Land
Rover dello showroom, posso confermare che lo show room e il deposito comunicano internamente tramite una porta. Sono normalmente presenti un addetto all'ingresso Volvo e uno all'ingresso Land Rover, questo in base a quanto ricordo. Non sono dire quando vengono aperte le porte.
Sicuramente l'ingresso principale è aperto negli orari di apertura. Non so dire se e quando sia aperta la porta di comunicazione fra show room e deposito. Non so dire se il deposito sia aperto al pubblico.
cap. 6) sì è vero, la procedura è quella cap. 7) sì è vero, la procedura è quella che adottiamo anche in officina cap. 8) sì è vero, la procedura è quella cap. 9) non ho visto nulla perché non ero presente essendo in officina nella sede distaccata. Ho solo saputo tramite altro personale che era stata rubata una vettura”.
I testi hanno, essenzialmente, confermato i fatti come delineati dalla attrice:
il furto si verificò, ad opera di un malintenzionato, approfittando dello spazio temporale nel quale le chiavi veniva estratte dalla cassaforte per movimentare le auto, agevolandosi l'autore con la manomissione della fotocellula del cancello automatico.
Ad avviso dell'attrice, tali elementi dimostrerebbero come il furto si fosse connotato per particolare insidiosità e destrezza;
ad avviso della convenuta, il furto sarebbe letteralmente avvenuto “sotto il naso” del personale addetto alla custodia del mezzo.
11 Come si evince dalla analisi della giurisprudenza, di legittimità e di merito,
prodottasi negli anni sul punto, la risposta al quesito che ci si pone (se sussistenza negligente custodia come causa di esclusione della operatività
della polizza) dipende in primo luogo da un ragionamento che affonda le sue radici in una analisi di tipo eziologico causalistico: occorre, in particolare, interrogarsi se la condotta del ladro si sia inserita nella fattispecie di fatto in modo tale da costituire una causa autonoma del fatto, ovvero se le omissioni imputabili all'assicurato abbiano quanto meno concorso (anche non in via esclusiva) alla verificazione dei fatti. In particolare, nella giurisprudenza di merito, si è ritenuto sussistere il diritto all'indennizzo assicurativo quando “…solo la condotta estranea caratterizzata dalla spregiudicatezza e destrezza del ladro ha permesso di superare tale barriera”,
barriera costituita dal fatto che “le chiavi…non sono state lasciate in alcun modo incustodite, ma anzi sono rimaste nell'ambito della sfera di controllo dello stesso attore” (Tribunale di Monza, sez. 1, 08.07.2019 n. 1672,
DeJure). Analogamente, nel caso di specie, come emerge dai fatti sopra ricostruiti, le chiavi non sono mai uscite dalla sfera di pertinenza dell'attrice ed il furto è avvenuto, presumibilmente, ad opera di una persona che aveva preventivamente e dolosamente sottoposto a osservazione la concessionaria,
per poi agire, con particolare destrezza e velocità (come si evince dalle parole dei testi), manomettendo, per potere porre in essere il furto, le strutture della concessionaria finalizzate alla delimitazione degli spazi privati della struttura stessa, peraltro non aperti al pubblico ma finalizzati al deposito. Del resto, è vero che la Compagnia eccepisce la colpa nell'attività
di custodia, ma la deduzione rimane generica, non viene indicata quale
12 condotta o omissione, imputabile al custode, si sarebbe posta come causa efficiente, seppure concorrente, del sinistro, non si identifica il comportamento alternativo diligente che, qualora posto in essere, avrebbe evitato o contribuito ad evitare il sinistro, così penalizzando anche l'attrice,
pure onerata della prova della diligente custodia. Il diritto all'indennizzo,
sotto questo profilo, deve essere riconosciuto.
La convenuta, sotto il profilo dell'operatività della polizza, contesta anche alla attrice di non avere provveduto alla consegna di tutte le chiavi in originale come previsto dalla polizza sottoscritta. La circostanza non è
contestata, ma la Società sottolinea che tale omissione non è sanzionata mediante l'esclusione della copertura, non essendo prevista tale esclusione dall'art.
3.10. L'osservazione dell'attrice coglie nel segno, stante che certamente, trattandosi le esclusioni di previsioni eccezionali, non potrebbero essere integrate in via analogica reputando sussistere esclusioni non tassativamente indicate in contratto come tali.
Costituisce oggetto di contestazione fra le parti anche il quantum debeatur.
Nella prospettazione della convenuta, il valore del veicolo sarebbe dall'attrice sovrastimato (il veicolo avrebbe anche subito un sinistro) e dovrebbe comunque essere applicata una franchigia.
Sul punto, è stata disposta una c.t.u. nella quale il perito, con valutazione argomentata e motivata – anche con riferimento alle osservazioni della convenuta alle quali il c.t.u. ha risposto – ha stimato un valore ante sinistro del veicolo di euro 68.400,00. Per quanto concerne la tematica del sinistro,
non vi è prova alcuna che esso possa avere inciso sul valore né la questione è
stata fatta oggetto di contraddittorio tecnico nel corso della c.t.u..
13 Per quanto concerne la franchigia, ad avviso dell'attrice essa non è operativa.
La convenuta sul punto invoca il punto 3.1. delle condizioni di assicurazione, il quale prevede detta franchigia nell'ipotesi di non riacquisto entro 7 mesi presso l'Ente di vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il contraente, nel caso di specie la CP_5
nel caso di specie, tuttavia, la Società allega e documenta (doc. 7
[...]
attoreo) detto riacquisto il 22.12.2020, poco tempo dopo il sinistro;
pertanto,
non si applica la franchigia e va preso in considerazione l'intero importo di euro 68.400,00.
Per quanto concerne gli interessi, l'attrice rivendica l'applicazione degli interessi di mora, ovvero in subordine degli interessi di legge, sulla somma in oggetto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che in tema di indennizzo assicurativo sono dovuti gli interessi compensativi dalla data del fatto (cfr.,
Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 11237 del 29.04.2025) ma il saggio applicato sarà quello legale dalla data dei fatti alla data della domanda giudiziale (cfr.,
Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 7966 del 20.04.2020); mentre dalla data della domanda giudiziale al saldo saranno applicati gli interessi ex art. 1284
comma 4 c.c..
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la convenuta va condannata, per i titoli di cui in narrativa, al pagamento all'attrice dell'importo di euro 68.400,00, oltre interessi al saggio legale dalla data dei fatti (10.12.2020) alla data della domanda giudiziale e al saggio ex art. 1284
comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
14 come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri medi per tutte le fasi,
minimi per fase decisoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 426 del 2022 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) condanna per i titoli di cui in narrativa, ad Controparte_1
indennizzare la società attrice a termini di polizza Parte_3
assicurativa furto totale in atti, per il furto subito dell'autovettura
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE, Tg. FV387WE, avvenuto in data
10 dicembre 2020, condannandola al versamento a favore della
[...]
dell'importo di euro 68.400,00, oltre interessi al Parte_3
saggio legale dalla data dei fatti (10.12.2020) alla data della domanda giudiziale e al saggio ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna alla integrale refusione a Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Parte_3
complessivi euro 11.977,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 786,00 per anticipazioni.
Forlì, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 426 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
-Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in C.SO MAZZINI 70 47100 FORLÌ, presso lo studio dell'avv.
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 Parte_2
C.F. , C.F._1
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO CORRIDONI 25 ROMA,
presso lo studio dell'avv. CIARALLI MARCO, rappresentato e difeso dall'avv. CIARALLI MARCO (cod. fisc. C.F._2
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
1 Per parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Forlì, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e respinta,
- In via principale e di merito, per tutte le ragioni sporte in parte narrativa,
condannare a titolo di responsabilità Controparte_1
contrattuale da inadempimento, ad indennizzare la società attrice, a termini di polizza assicurativa furto totale, in atti, per il furto subito dell'autovettura
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE, Tg. FV387WE, avvenuto in data 10
dicembre 2020, condannandola al versamento a favore della Parte_3
del valore commerciale posseduto dal veicolo al momento del
[...]
sinistro, pari ad euro #77.200,00#, ovvero con condanna della convenuta al pagamento della diversa, maggiore o minor somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi di mora se concedibili, ovvero interessi di Legge, dal giorno di inadempimento a quello di saldo effettivo.
- In ogni caso con assoluta vittoria di spese e compenso professionale, 15%
spese generali, 4% c.p.a. e 22% Iva come per Legge.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Per parte convenuta:
si riportano le note dep. 27.5.2025:
insiste affinché il G.I. convochi a chiarimenti il CTU nominato al fine di rendere spiegazioni circa le eccezioni sollevate dal CTP della Compagnia
alla bozza di CTU e reiterate all'udienza del 17.7.2024; nello specifico, a parere della scrivente difesa, il CTU ha erroneamente preso a riferimento,
per l'indicazione del valore commerciale del veicolo, la colonna anno 2020
2 anziché il primo semestre anno 2019.
In subordine, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Si riporta la prima memoria ex art. 183 c.p.c.:
precisa le proprie conclusioni chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito, in via principale, di voler accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della a resistere nel presente giudizio restando ferme le Controparte_2
altre conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice nei confronti della in luogo della che Controparte_2 Controparte_3
l'aveva accettata in possesso;
- accertare e dichiarare la parte attrice decaduta dal diritto a ricevere l'indennizzo dell'autovettura Range Rover tg. FV387WE, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e per l'effetto rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata nel fatto storico.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, limitare al valore commerciale del mezzo al momento del furto, l'indennizzo del furto parziale applicando lo scoperto
3 del 20% come contrattualmente previsto.
Con vittoria di spese e onorari di giustizia oltre agli oneri di legge.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La società (di seguito anche “l'attrice” o “la Società”) Parte_4
citava in giudizio la compagnia assicuratrice (di Controparte_1
seguito anche “la Compagnia” o “la convenuta”) per sentirla condannata al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 77.200,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal giorno dell'inadempimento al saldo, e con vittoria di spese.
Allegava l'attrice di essere titolare di polizza assicurativa contratta con la convenuta per la copertura del rischio di furto, in relazione alla vettura
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE, Tg. FV387WE di cui era utilizzatrice.
Quest'ultima vettura era consegnata alla concessionaria in data 07/12/2020
perché l'officina procedesse ad una verifica generale del suo stato d'uso e fossero nel frattempo evase le procedure di riscatto dal leasing.
L'autovettura in questione veniva fatta oggetto di furto.
In particolare, in data 10 dicembre 2020, l'autovettura in parola si trovava ricoverata presso il deposito autovetture di corrente in Controparte_3
Forlì, via Ravegnana n. 403. Trattasi di capannone commerciale recintato,
provvisto di cancello automatico con timer di auto-chiusura, settato a soli 30
secondi. La concessionaria, prima di ogni chiusura serale, movimenta e parcheggia le vetture (nuove, usate, o in corso di riparazione che siano)
all'interno di tale capannone per proteggerle durante la notte, di modo che ogni mattina, in funzione delle attività previste per l'una o per l'altra vengano nuovamente smistate verso l'officina, la pre-consegna, la vendita, etc..
4 Durante la notte, le chiavi di tutte le autovetture vengono raccolte e riposte in una scatola ricoverata all'interno di una cassaforte di sicurezza (in genere sono circa 30-40 chiavi). La mattina seguente, all'apertura della concessionaria, il personale addetto allo smistamento delle vetture apre la cassaforte, preleva la scatola, distribuisce le chiavi delle automobili da movimentare, e procede ai singoli spostamenti. Trattasi di un'operazione della durata massima di 15 minuti, che avviene all'interno di un capannone privato, recintato, a cui si accede solo tramite un cancello automatico dotato di timer di autochiusura. Alle ore 8.30 del citato 10 dicembre 2020, un malintenzionato, evidentemente a conoscenza del fatto che, proprio in quel momento, sarebbe stata in corso la movimentazione dei veicoli, attendeva l'uscita del primo veicolo, manometteva il cancello automatico esterno,
frapponendo una barra di ferro tra le sbarre, davanti alla fotocellula. sì da impedirne la richiusura automatica, si introduceva nel capannone privato della concessionaria, si impossessava delle chiavi dell'autovettura Range
Rover Tg. FV387WE e si metteva alla guida della medesima, dileguandosi ad altissima velocità, peraltro urtando in retromarcia un altro mezzo parcheggiato all'interno, proprio a cagione della velocità con cui era compiuta la manovra di uscita.
Veniva così sporta immediata denuncia penale oltre che denuncia assicurativa alla Compagnia, la quale, del tutto inopinatamente, riteneva di non dar corso all'indennizzo contestando la colpa grave dell'assicurato per il fatto che le chiavi della vettura erano nelle vicinanze della medesima.
Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso dell'attrice il diritto all'indennizzo sussiste in quanto, pur trovandosi le chiavi in prossimità del veicolo,
5 quest'ultimo si trovava all'interno di una proprietà privata, ed il furto avveniva con effrazione, conseguente violazione della proprietà privata e particolare destrezza di modi e tempi, essendo il tutto avvenuto nell'arco di
15 minuti. Ad avviso della Società, dunque, la convenuta è tenuta ad indennizzare il sinistro a termini di polizza, corrispondendo all'attrice il valore commerciale posseduto dal mezzo al giorno del furto, di euro
77.200,00.
Si costituiva in giudizio la Compagnia con comparsa di risposta non tempestivamente depositata, nella quale concludeva per il rigetto della domanda attorea e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, limitare al valore commerciale del mezzo al momento del furto, l'indennizzo del furto parziale applicando lo scoperto del 20% come contrattualmente previsto. Con vittoria di spese e onorari di giustizia oltre agli oneri di legge.
Eccepiva in particolare la convenuta quanto segue:
1) Violazione del contratto di leasing tra FCA e la CP_4 [...]
giacchè l'attrice, in qualità di utilizzatore, avrebbe Parte_4
potuto cedere il contratto di leasing, ma previo consenso scritto del concedente, cosa che nel caso in esame non è mai avvenuta;
2) Obbligo di custodia della e carenza di interesse ad Controparte_3
agire della ad avviso della convenuta, l'attrice Parte_4
avrebbe dovuto presentare le proprie istanze e richieste nei confronti della Concessionaria che aveva preso in carico il mezzo;
3) Inoperatività della garanzia del furto prestata dalla Compagnia, giacchè l'attrice non avrebbe dovuto lasciare l'autovettura Range
6 Rover tg. FV387WE alla senza il consenso scritto Controparte_3
della e la , non avrebbe dovuto Controparte_5 CP_3
lasciare le chiavi di accensione nell'abitacolo del veicolo.
Con riferimento al quantum debeatur, la Compagnia eccepiva che la polizza prevede al punto 3.1. – Sezione Furto e Incendio delle c.g.c. un'applicazione di una franchigia pari al 20% del valore indennizzabile ai sensi di polizza,
eccepiva che la vettura interessata al furto aveva subito un sinistro, dovendo l'attrice dimostrare l'effettivo valore del mezzo, che comunque non potrebbe superare l'importo di euro 56.600,00 e non 77.200,00 come da pretesa attorea. Contestava inoltre gli interessi richiesti dall'attrice.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova orale per testi e mediante c.t.u. estimativa.
In via preliminare occorre evidenziare che la vigenza della polizza assicurativa ai tempi dei fatti, stipulata fra le parti ed avente ad oggetto la vettura in questione (doc. 3 fascicolo parte attrice) non costituiscono oggetto di effettiva contestazione fra le parti.
Pertanto, prescindendo da ogni questione relativa alla tempestività di tali eccezioni, l'eccezione di carenza di legittimazione o di violazione del contratto di leasing appaiono inconferenti non essendo in discussione la validità ed efficacia della polizza, ed essendo la domanda svolta nel presente giudizio azionata in forza del titolo contrattuale esistente fra attrice e convenuta.
Per quanto concerne l'eccezione concernente l'omessa o negligente custodia del veicolo, ad avviso della convenuta l'attrice non avrebbe adottato le misure ragionevolmente necessarie per evitare il furto, con conseguente
7 operatività dell'esclusione di cui al punto 3.10 delle condizioni generali di polizza (doc. 4 fascicolo parte attrice); esclusa, non essendo neppure allegata o ipotizzata, ogni ipotesi di dolo o collusione dell'attrice, resta il tema della negligente custodia.
Nella fattispecie, sono stati sentiti dei testi, in ordine ai fatti di causa.
Si riportano e si evidenziano nel prosieguo gli esiti testimoniali, sulle domande di seguito riportate:
“4. Vero che in data 10 dicembre 2020 l'autovettura in parola si trovava ricoverata presso il deposito autovetture d corrente in Controparte_3
Forlì, via Ravegnana n. 403.
5. Vero che il deposito in parola è un capannone commerciale recintato sul lato di accesso delle autovetture, e provvisto di cancello automatico con timer di auto-chiusura, settato a 30 secondi;
6. Vero che prima di ogni chiusura serale, gli addetti della concessionaria movimentano e parcheggiano le vetture (nuove, usate, o in corso di riparazione che siano) all'interno di tale capannone;
7. Vero che durante ogni notte, le chiavi di tutte le autovetture ricoverate nel capannone, vengono raccolte e riposte in una scatola posta all'interno di una cassaforte di sicurezza;
8. Vero che ogni mattina lavorativa, alle ore 8.30, all'apertura della concessionaria, il personale addetto apre la cassaforte, preleva la scatola,
distribuisce le chiavi delle automobili da movimentare, e procede ai singoli spostamenti, indirizzando le auto alla rispettiva destinazione: l'officina, la zona di pre-consegna, la zona di vendita, lo showroom, il parcheggio esterno etc.;
8 9. Vero che alle ore 8.30 del 10 dicembre 2020 un malintenzionato attendeva l'uscita del primo veicolo dal capannone, manometteva il cancello automatico esterno - in particolare frapponendo una barra di ferro tra le sbarre, davanti alla fotocellula - si introduceva nel capannone della concessionaria, si impossessava delle chiavi dell'autovettura Range Rover
Tg. FV387WE e si metteva alla guida della medesima, dileguandosi;
”.
Il teste sentito alla udienza del 16.11.2023, ha così Testimone_1
risposto:
“cap. 4) sì è vero. Io lavoro presso la dal 1991, posso CP_3
confermare la presenza della vettura e che alla mattina era parcheggiata all'interno della concessionaria cap. 5) sì è vero, non ricordo esattamente se il timer è a 15 o 30 secondi comunque c'era e c'è tuttora cap. 6) sì è vero, esatto, tutte le auto che abbiamo fuori solitamente vengono messe all'interno cap. 7) sì è vero, prima di chiudere togliamo le chiavi e le mettiamo in cassaforte
cap. 8) sì è vero cap. 9) di quella mattina ricordo che abbiamo trovato il cancello aperto, con un fermo davanti alla fotocellula e l'auto era sparita. Non ho visto altro.
Saranno state le 9 – 9,10 di mattina, ci siamo confrontati con gli addetti rendendoci conto che l'auto non era stata presa da nessuno di noi ma era sparita”.
Il teste , sentito alla medesima udienza, ha dichiarato quanto Tes_2
segue:
9 “cap. 4) sì confermo, è vero, lo ricordo cap. 5) sì è vero cap. 6) sì è vero cap. 7) sì è vero cap. 8) sì è vero cap. 9) sì è vero il malintenzionato è entrato, ha manomesso la fotocellula,
ha preso la chiavi e molto velocemente si è messo alla guida dell'auto e si è
dileguato. Io non ho visto il malintenzionato;
mi sono accorto che la vettura mancava e confrontandomi con i colleghi ci accorgemmo ben presto che la
Testi vettura non c'era più. giudice: preciso che il contenitore delle chiavi viene posizionato in una zona comune del capannone dopo essere stato tolto dalla cassaforte, e ciascun addetto prende una chiave per spostare le auto.
l'ingresso del capannone nella zona retrostante è delimitato Tes_4
da delle porte;
presumibilmente il malintenzionato è entrato dal portone posto nel lato posteriore del capannone;
quando movimentiamo le auto alla mattina, apriamo anche il portone e poi lo richiudiamo una volta che abbiamo finito di movimentare le auto. Posso dire che dall'ingresso davanti non può essere entrato nessuno essendo presente un addetto;
presumo che il malintenzionato sia entrato dall'ingresso posteriore. Preciso che il capannone non è aperto al pubblico serve come deposito”.
Il teste , sentito alla medesima udienza, ha dichiarato quanto Testimone_5
segue:
“cap. 4) sì è vero, io lavoro nella sede staccata dell'officina; si trova a 200 mt dal capannone deposito cap. 5) c'è un cancello automatico, non so dire se si chiuda in 30 secondi
10 esattamente, si tratta di un cancello automatico. C'è poi una porta che mette in comunicazione il deposito con lo show room che ha oltre all'ingresso principale una porticina pedonale e un portone per l'ingresso all'area Land
Rover dello showroom, posso confermare che lo show room e il deposito comunicano internamente tramite una porta. Sono normalmente presenti un addetto all'ingresso Volvo e uno all'ingresso Land Rover, questo in base a quanto ricordo. Non sono dire quando vengono aperte le porte.
Sicuramente l'ingresso principale è aperto negli orari di apertura. Non so dire se e quando sia aperta la porta di comunicazione fra show room e deposito. Non so dire se il deposito sia aperto al pubblico.
cap. 6) sì è vero, la procedura è quella cap. 7) sì è vero, la procedura è quella che adottiamo anche in officina cap. 8) sì è vero, la procedura è quella cap. 9) non ho visto nulla perché non ero presente essendo in officina nella sede distaccata. Ho solo saputo tramite altro personale che era stata rubata una vettura”.
I testi hanno, essenzialmente, confermato i fatti come delineati dalla attrice:
il furto si verificò, ad opera di un malintenzionato, approfittando dello spazio temporale nel quale le chiavi veniva estratte dalla cassaforte per movimentare le auto, agevolandosi l'autore con la manomissione della fotocellula del cancello automatico.
Ad avviso dell'attrice, tali elementi dimostrerebbero come il furto si fosse connotato per particolare insidiosità e destrezza;
ad avviso della convenuta, il furto sarebbe letteralmente avvenuto “sotto il naso” del personale addetto alla custodia del mezzo.
11 Come si evince dalla analisi della giurisprudenza, di legittimità e di merito,
prodottasi negli anni sul punto, la risposta al quesito che ci si pone (se sussistenza negligente custodia come causa di esclusione della operatività
della polizza) dipende in primo luogo da un ragionamento che affonda le sue radici in una analisi di tipo eziologico causalistico: occorre, in particolare, interrogarsi se la condotta del ladro si sia inserita nella fattispecie di fatto in modo tale da costituire una causa autonoma del fatto, ovvero se le omissioni imputabili all'assicurato abbiano quanto meno concorso (anche non in via esclusiva) alla verificazione dei fatti. In particolare, nella giurisprudenza di merito, si è ritenuto sussistere il diritto all'indennizzo assicurativo quando “…solo la condotta estranea caratterizzata dalla spregiudicatezza e destrezza del ladro ha permesso di superare tale barriera”,
barriera costituita dal fatto che “le chiavi…non sono state lasciate in alcun modo incustodite, ma anzi sono rimaste nell'ambito della sfera di controllo dello stesso attore” (Tribunale di Monza, sez. 1, 08.07.2019 n. 1672,
DeJure). Analogamente, nel caso di specie, come emerge dai fatti sopra ricostruiti, le chiavi non sono mai uscite dalla sfera di pertinenza dell'attrice ed il furto è avvenuto, presumibilmente, ad opera di una persona che aveva preventivamente e dolosamente sottoposto a osservazione la concessionaria,
per poi agire, con particolare destrezza e velocità (come si evince dalle parole dei testi), manomettendo, per potere porre in essere il furto, le strutture della concessionaria finalizzate alla delimitazione degli spazi privati della struttura stessa, peraltro non aperti al pubblico ma finalizzati al deposito. Del resto, è vero che la Compagnia eccepisce la colpa nell'attività
di custodia, ma la deduzione rimane generica, non viene indicata quale
12 condotta o omissione, imputabile al custode, si sarebbe posta come causa efficiente, seppure concorrente, del sinistro, non si identifica il comportamento alternativo diligente che, qualora posto in essere, avrebbe evitato o contribuito ad evitare il sinistro, così penalizzando anche l'attrice,
pure onerata della prova della diligente custodia. Il diritto all'indennizzo,
sotto questo profilo, deve essere riconosciuto.
La convenuta, sotto il profilo dell'operatività della polizza, contesta anche alla attrice di non avere provveduto alla consegna di tutte le chiavi in originale come previsto dalla polizza sottoscritta. La circostanza non è
contestata, ma la Società sottolinea che tale omissione non è sanzionata mediante l'esclusione della copertura, non essendo prevista tale esclusione dall'art.
3.10. L'osservazione dell'attrice coglie nel segno, stante che certamente, trattandosi le esclusioni di previsioni eccezionali, non potrebbero essere integrate in via analogica reputando sussistere esclusioni non tassativamente indicate in contratto come tali.
Costituisce oggetto di contestazione fra le parti anche il quantum debeatur.
Nella prospettazione della convenuta, il valore del veicolo sarebbe dall'attrice sovrastimato (il veicolo avrebbe anche subito un sinistro) e dovrebbe comunque essere applicata una franchigia.
Sul punto, è stata disposta una c.t.u. nella quale il perito, con valutazione argomentata e motivata – anche con riferimento alle osservazioni della convenuta alle quali il c.t.u. ha risposto – ha stimato un valore ante sinistro del veicolo di euro 68.400,00. Per quanto concerne la tematica del sinistro,
non vi è prova alcuna che esso possa avere inciso sul valore né la questione è
stata fatta oggetto di contraddittorio tecnico nel corso della c.t.u..
13 Per quanto concerne la franchigia, ad avviso dell'attrice essa non è operativa.
La convenuta sul punto invoca il punto 3.1. delle condizioni di assicurazione, il quale prevede detta franchigia nell'ipotesi di non riacquisto entro 7 mesi presso l'Ente di vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il contraente, nel caso di specie la CP_5
nel caso di specie, tuttavia, la Società allega e documenta (doc. 7
[...]
attoreo) detto riacquisto il 22.12.2020, poco tempo dopo il sinistro;
pertanto,
non si applica la franchigia e va preso in considerazione l'intero importo di euro 68.400,00.
Per quanto concerne gli interessi, l'attrice rivendica l'applicazione degli interessi di mora, ovvero in subordine degli interessi di legge, sulla somma in oggetto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che in tema di indennizzo assicurativo sono dovuti gli interessi compensativi dalla data del fatto (cfr.,
Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 11237 del 29.04.2025) ma il saggio applicato sarà quello legale dalla data dei fatti alla data della domanda giudiziale (cfr.,
Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 7966 del 20.04.2020); mentre dalla data della domanda giudiziale al saldo saranno applicati gli interessi ex art. 1284
comma 4 c.c..
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la convenuta va condannata, per i titoli di cui in narrativa, al pagamento all'attrice dell'importo di euro 68.400,00, oltre interessi al saggio legale dalla data dei fatti (10.12.2020) alla data della domanda giudiziale e al saggio ex art. 1284
comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
14 come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri medi per tutte le fasi,
minimi per fase decisoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 426 del 2022 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) condanna per i titoli di cui in narrativa, ad Controparte_1
indennizzare la società attrice a termini di polizza Parte_3
assicurativa furto totale in atti, per il furto subito dell'autovettura
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE, Tg. FV387WE, avvenuto in data
10 dicembre 2020, condannandola al versamento a favore della
[...]
dell'importo di euro 68.400,00, oltre interessi al Parte_3
saggio legale dalla data dei fatti (10.12.2020) alla data della domanda giudiziale e al saggio ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna alla integrale refusione a Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Parte_3
complessivi euro 11.977,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 786,00 per anticipazioni.
Forlì, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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