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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4829/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.4.2025 da
Parte_1
nata a [...] il [...]
(C.F: ) C.F._1
residente in [...] rappresentata e difesa all'avv. Debora Baldoni (c.f. ), del foro di Milano, con C.F._2
studio in Viale Cirene n.7 Milano
e
CP_1
nato a [...] il [...]
(CF. ) C.F._3
residente in [...]
rappresentato e difesodall'Avv. Francesco Indelli ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato presso lo Studio della stesso sito in Bari in Corso Cavour n. 143 (
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bari in data 5 agosto 2005 atto n. 707, parte II,Serie A, anno 2005,
pagina 1 di 5 separati consensualmente con verbale del 13 febbraio 2023, omologato dal Tribunale di Milano in data
16 febbraio 2023,
con i seguenti figli: nato il 27/04/2013 in Cernusco Sul Naviglio (MI) cittadinanza Parte_2 italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Cernusco Sul Naviglio (MI), alla via M.T. di Calcutta n.1, é assegnata alla sig.ra la quale ivi abiterà con il figlio minore. Pt_1
2. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Pt_2
3. Il padre vedrà il figlio secondo un calendario da condividere ed orientativamente secondo il seguente schema:
a-a fine settimana alternati, dalla sera del venerdì ore 18.30 alla sera della domenica ore 21.00 - un giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola fino all'indomani mattina oltre ad altro giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola fino all'orario delle 19,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre per la cena b.- le vacanze natalizie saranno suddivise tra i genitori dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12, la settimana di
Pasqua sarà suddivisa in pari tempo tra i genitori, i “ponti” saranno suddivisi alternativamente tra i genitori, il figlio trascorrerà le vacanze di carnevale ad anni alterni con ciascun genitore c.- le vacanze estive saranno ripartite tra i genitori di modo che il figlio possa trascorrere almeno due settimane consecutive con ciascuno di essi. Tali periodi dovranno essere individuati d'accordo tra i coniugi, entro il 31 di maggio di ciascun anno e, sempre entro il medesimo termine di ciascun anno, i genitori si comunicheranno reciprocamente l'indirizzo ed il luogo di villeggiatura.
4) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando un assegno mensile pari ad € 400,00 rivalutabili Istat, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre;
5) le parti concordano a che la sig.ra percepirà la quota pari al 100% dell'assegno unico Pt_1
universale Inps;
pagina 2 di 5 6) il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017;
7) In merito alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si precisa che la signora Pt_1
restituirà le somme impiegate dal marito nell'acquisto della casa coniugale pari ad un importo complessivo di euro 50.000 (cinquantamila/00) a far data dal mese di gennaio 2027 nelle modalità che le parti concorderanno in tale data.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari in data 05/08/2005 tra e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo pagina 3 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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