Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 9678/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9678/2018 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Lavanga, presso il Parte_1 Parte_2
cui studio elett.te domiciliano in Mondragone (CE), alla via N. Sauro n. 5
-Attori- nei confronti di in persona del suo lr.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola, presso il cui CP_1
studio elegge è elett.te domiciliata in S. Maria C.V. (CE), alla via De Michele, 39, pal. Pinto
-convenuta-
e di
Dott. , rappresentato e difeso dell'Avv. Ida Romagnoli, presso il cui studio elett.te CP_2
domicilia in Francolise, alla Via S. Aniello n. 14
-convenuto- nonché di
, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Carmen Sirico, presso il cui studio elett.te domicilia in Curti (CE), alla via Manzoni, II tr., 6
-terza chiamata-
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 28.01.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i coniugi convenivano in giudizio il Parte_3
, l' ed il Dott. Controparte_4 Controparte_5
, al fine di accertare la piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione CP_2
del danno lamentato, con richiesta di condanna al pagamento, in favore degli istanti medesimi, della somma da quantificare in corso di causa, da riconoscersi a titolo di danno non patrimoniale iure proprio
patito, di danno da perdita parentale, di danno da perdita di chance subito dal feto e trasmesso iure
successionis agli eredi e di ogni altro danno ravvisabile, oltre danno morale e patrimoniale, con vittoria di spese.
Si costituiva l' contestando la fondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto. CP_1
Si costituiva altresì il dott. contestando la domanda e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata CP_2 in causa della compagnia assicurativa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la eccependo, preliminarmente, Controparte_3 il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando l'estraneità del dott. al rapporto CP_2 assicurativo e chiedendo l'estromissione dal giudizio, in subordine eccepiva l'infondatezza della domanda nel merito.
La causa, istruita attraverso l'escussione dei testi e l'espletamento di ctu medico legale, all'udienza del
28.01.2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**** Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
A sostegno delle proprie richieste, gli attori rappresentavano che la sig.ra prima Parte_1
gravida, veniva seguita durante la gestazione dal ginecologo dott. e che dagli inizi del CP_2
mese di marzo 2010, la stessa, avendo notato edemi e gonfiori agli arti inferiori ed accusando una sensazione di malessere generale, nonché cefalee continue, avrebbe deciso, in data 19.03.2010, di recarsi a visita di controllo presso lo studio del proprio ginecologo, il quale si sarebbe limitato a raccomandarle di assumere poco sale, di bere esclusivamente acqua naturale e di seguire uno schema dietetico, con prescrizione alla gestante di un farmaco a base di metildopa (Aldometcpr 250), indicato nel trattamento dell'ipertensione gestazionale, con la posologia di 1 cpr. al di per 10 gg., mentre non le avrebbe prescritto controlli pressori, né l'esecuzione di esami ematochimici. Deducevano, ancora, che pagina 2 di 6 in data 20.03.2010, a causa del persistere dei sintomi di malessere e dell'evidente gonfiore degli arti inferiori, la sig.ra si sarebbe recata nuovamente presso l'ambulatorio del Dott. il Pt_1 CP_2
quale le avrebbe prescritto CA cps (1cpr al di) e AM (1 flim al di per 5 gg).
Successivamente, a causa del peggioramento delle condizioni di salute, in data 27.03.2010, la sig.ra avrebbe praticato un ecocardiogramma presso l'Emergenza Cardiologica del Pt_1 [...]
ed effettuato una visita cardiologica, a seguito della quale le Controparte_4
avrebbero diagnosticato ipertensione e gestosi in gravidanza con condizione edemigena. Il 2 aprile successivo, a causa dell'aggravarsi delle condizioni fisiche, si sarebbe recava nuovamente dal dott.
il quale solo in pari data l'avrebbe informata dei sintomi di preeclampsia e, nell'occasione, le CP_2
avrebbe praticato ecografia ostetrica, dalla quale si sarebbe riscontrata la mancanza del battito cardiaco fetale, per cui le avrebbe consigliato di recarsi in ospedale, ove in data 03.04.2010 veniva sottoposta ad intervento di taglio cesareo d'urgenza per l'estrazione del feto morto.
Alla luce dei fatti sopra esposti, gli istanti hanno ritenuto che la morte intrauterina del feto sia stata conseguenza della imperizia e della negligenza del Dott. il quale non avrebbe correttamente CP_2
diagnosticato alla gestante la sindrome ipertensiva.
Così ricostruita la vicenda, la domanda si ritiene infondata per quanto si osserva.
Il giudizio ha ad oggetto la responsabilità in cui sarebbe incorso il dott. per non aver CP_2 tempestivamente diagnosticato l'ipertensione alla sig.ra e per non averla sottoposta ai necessari Pt_1
esami clinici e strumentali.
Secondo la prospettazione attorea, la ritardata diagnosi avrebbe cagionato il decesso del feto.
Ciò precisato, si osserva come, <In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. >> (Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 20812 del 20/08/2018).
Nel caso in esame, quindi, sarebbe stato onere della parte attrice provare il nesso tra la morte del feto e la condotta medica contestata, ma si ritiene che tale onere non sia stato assolto, in quanto dalla documentazione medica in atti e soprattutto dalla consulenza d'ufficio, a firma dei ccttuu dott.ri e , anche se il decesso può essere ricondotto, con alta probabilità, alla patologia sofferta Per_1 Per_2
dalla gestante, tuttavia, non viene riscontrata una tardiva diagnosi da parte del ginecologo curante.
pagina 3 di 6 In merito alla causa del decesso i consulenti riferivano: “Nel caso in discussione sebbene la causa di morte non sia assolutamente certa, poiché' manca l'esame autoptico, esiste una evidenza di morte, che
è rappresentata dalla patologia ipertensiva. Il peso fetale è nei limiti della norma per l'epoca gestazionale…. Ciò esclude una sofferenza fetale cronica di lungo periodo. E' possibile che il feto sia morto acutamente durante una crisi ipertensiva. L'epoca della morte è individuabile alcuni giorni prima del ricovero, poiché' il feto presentava segni di macerazione” (pagg. 19, 20 elaborato peritale).
In realtà, secondo i consulenti, il decesso del feto sarebbe collegabile non ad una omessa diagnosi, ma all'omesso ricovero. Sul punto riferivano: “In caso di preeclampsia, anche lieve (e quindi dal primo manifestarsi dell' ipertensione) è mandatorio un ricovero ospedaliero;
in particolare è necessario un ricovero in Ospedale dotato di Punto Nascita di II livello con annessa Terapia Intensiva Prenatale
(TIN) per l'assistenza alle gravide di epoca gestazionale inferiore a 34 settimane (Linee Guida
Regionali per l' ottimizzazione dell' assistenza in neonatologia ed in pediatria d' urgenza, B.U.R.C.
n.02 del 10.01.2005” e concludevano: “In sintesi, il punto chiave della vicenda sta nella necessità di ricovero della signora in attrezzato luogo di cura per le indagini diagnostiche e le cure del Pt_1 caso, poiché' – secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” – un tempestivo ricovero, fin dalla comparsa della sintomatologia ipertensiva e con idonea gestione del caso clinico, avrebbe evitato il decesso in utero del feto”
I ccttuu, quindi, ritenendo che l'accertamento di una condotta colposa da parte del ginecologo non possa prescindere dal preventivo accertamento dell'avvenuta prescrizione o meno, da parte del medico, del ricovero della paziente, essendo tale aspetto dirimente e avendo giustamente ritenuto che tale accertamento, dipendendo dalla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, esulasse dalla loro competenza, hanno rimesso al giudicante ogni valutazione.
Sul punto, le dichiarazioni delle parti sono contrastanti, infatti, mentre la sig.ra ha affermato Pt_1
che il dott. non le avrebbe mai consigliato il ricovero in occasione delle diverse visite a cui fu CP_2
sottoposta, ad eccezione della visita del 02.04.2010, al contrario, il dott. ha riferito di aver CP_2
ripetutamente suggerito alla paziente di ricoverarsi, fin dalla visita del 19.03.2010 e che fu sempre la paziente a rifiutare il ricovero.
Ciò precisato, si osserva che, mentre quanto dichiarato dalla non ha riscontro probatorio, in Pt_1 quanto l'unica teste escussa di parte attrice, al di là della sua attendibilità, nulla ha riferito di rilevante sul punto, invece, i testi escussi di parte convenuta, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno confermato di aver sentito personalmente il dott. consigliare alla gestante il ricovero, CP_2
che tuttavia veniva rifiutato.
pagina 4 di 6 In particolare, la teste escussa all'udienza del 17.05.2022 riferiva: “In mia Testimone_1
presenza sia il dott. sia il cardiologo di cui non ricordo il nome le intimarono di ricoverarsi CP_2 perché la pressione era troppo alta ma la sig.ra voleva fare la cura a casa”. Poi ha aggiunto: “ricordo che il dott. fu categorico nel dirle che il ricovero era necessario… ricordo che il dott. disse di CP_2 provare a richiamare la sig.ra per cercare di convincerla a ricoverarsi”. Tra l'altro, dalle dichiarazioni della è emerso che anche le infermiere consigliavano alla il ricovero, infatti la Tes_1 Pt_1 Tes_1 aggiungeva: “io e le infermiere, di cui non saprei dire le generalità, le consigliavamo di restare in modo da poterla monitorare e da controllare la pressione anche per verificare se il dosaggio di andava bene o se doveva essere aumentato o diminuito”. CP_6
Alla stessa udienza, l'altro teste, , riferiva: “…e in mia presenza le consigliò il Testimone_2 ricovero ma la donna si rifiutò… Ricordo che oltre a me e al dott. erano presenti anche CP_2
alcuni familiari della sig.ra tra cui il marito e ricordo che il marito rivolgendosi ai familiari diceva che la moglie non si era voluta ricoverare”.
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali richiamate, può ritenersi provato che il dott. CP_2
consigliò il ricovero alla , per cui alcun rimprovero può essere mosso rispetto al suo operato. Pt_1
In merito alla contestazione di parte attrice, relativa alla necessità di far sottoscrivere alla paziente il rifiuto del ricovero, si osserva, come evidenziato dagli stessi ccttuu in sede di risposta alle osservazioni di parte, che la gestante non fece accesso al pronto soccorso, ma fu sottoposta a visita ambulatoriale e in tali casi non è richiesta né la sottoscrizione di un verbale, con eventuale rifiuto del ricovero né tantomeno un “modulo di dimissione volontaria” (non sussistendo alcun ricovero).
Pertanto, all'esito delle risultanze istruttorie, considerato che <Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 29315 del 07/12/2017), rilevato che non vi è prova che il dott. non abbia CP_2
prescritto il necessario ricovero, la domanda andrà rigettata.
Il rigetto della domanda attorea nel merito risulta assorbente sia rispetto alle questioni relative al quantum risarcitorio sia rispetto alle eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa.
Per quanto riguarda le spese di lite, data la delicatezza della materia, si ritiene equo disporne la compensazione.
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PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese
S.M.C.V., 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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