Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Rg 9597 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.4.2025, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 9597 / 2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. BIONDI PASQUALE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.7.2024 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' , quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto CP_1
aereo e del sistema aeroportuale, al pagamento in suo favore della somma di € 1.990,14, o della diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, a titolo di prestazione integrativa spettante ai lavoratori di settore, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 294/2004 e al D.M. n. 95269/2016.
CP_ Si costituiva l' con memoria del 4.4.2025, deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio nei confronti del ricorrente della somma di cui è causa.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento da parte dell' della somma richiesta in ricorso, e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al CP_2
pagamento delle spese di lite.
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa. CP_ L' infatti non ha contestato il fondamento della domanda, né ha eccepito o dedotto l'esistenza di cause ostative rispetto al mancato tempestivo pagamento del dovuto alla parte, essendosi solo limitata a dare atto dell'intervenuto pagamento della somma dovuta nelle more del giudizio.
Pertanto, con riferimento alle spese di lite, non può che darsi atto della fondatezza della domanda attorea, e condannarsi l' al pagamento delle spese del giudizio, resosi necessario a CP_1 causa dell'inerzia dell' . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.970,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 18/04/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo