Articolo 5 della Legge 22 dicembre 1980, n. 932
Articolo 4
Versione
27 gennaio 1981
Art. 5.
All'onere di lire 850 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 gennaio 1981
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