Art. 3. 1. All'onere derivante della presente legge, valutato in lire 20.000 milioni annue a regime a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Articolo 2Articolo 4
- Legge 2 gennaio 1995, n. 18
Articolo 3 della Legge 2 gennaio 1995, n. 18
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19 gennaio 1995
19 gennaio 1995
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