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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1838/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Anna Ferrari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1838/2023 promossa in grado di appello da:
(C.F. /P. Iva ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Luca Matteo Daffra e Cesare Alberto Mussi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via Mascheroni n. 31 nei confronti di
(P.Iva ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Beatrice Gori ed elettivamente domiciliato al seguente indirizzo di posta certificata: vvocati.prato.it Email_1
avente ad
Oggetto: CP_1
Provvedimento impugnato: sentenza del Tribunale di Milano numero 3866 del 2023 pubblicata il 12 maggio 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1 - Nel rito, in via preliminare, accertare, riconoscere e dichiarare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in luogo di quella del Tribunale di EN o del
Tribunale di Roma, e per gli effetti, revocare e dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n. 713/2022 del Tribunale di Milano, e quindi, individuare la competenza del
Tribunale di EN o del Tribunale di Roma, e adottare di tutti i provvedimenti del caso per consentire la riassunzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale competente, con ogni statuizione in punto spese legali;
- In rito, in via pregiudiziale, accertare, riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_1
gli effetti, revocare, annullare e dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n.
713/2022 del Tribunale di Milano opposto, e comunque accertare, riconoscere e dichiarare che non è tenuta a pagare la relativa somma di € 749.006,74, oltre interessi moratori come da domanda e spese liquidate in € 5.500,00 per compensi ed €
870,00 per esborsi, oltre spese generali, C.P.A., I.V.A. e successive occorrende, il tutto per carenza delle condizioni dell'azione;
- Nel merito, in via principale, revocare, annullare e dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n. 713/2022 del Tribunale di Milano opposto e, per l'effetto e comunque, accertare, riconoscere e dichiarare che non tenuta a pagare la relativa somma di € 749.006,74, oltre interessi moratori come da domanda e spese liquidate in €
5.500,00 per compensi ed € 870,00 per esborsi, oltre spese generali, C.P.A., I.V.A. e successive occorrende;
- In via subordinata (e salvo gravame): previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso proposte in sede, dichiarando in ogni caso che non è tenuta a effettuare i pagamenti richiesti da Controparte, ovvero in subordine ridurre il quantum richiesto in via monitoria da Controparte nella misura minima ritenuta di giustizia, anche in applicazione dell'art. 1384 c.c. e dei principi di equità,
- In via ulteriormente gradata (e sempre salvo gravame), per l'ipotesi denegata in cui le somme di cui al decreto opposto siano state corrisposte nelle more del giudizio di opposizione, in caso di accoglimento della presente opposizione dichiarare tenuto e
2 condannare il a restituire a tutte le somme di denaro, maggiorate degli CP_1
interessi di legge nel frattempo sulle somme stesse maturati e maturandi dal giorno della corresponsione a quello della restituzione integrale ed effettiva;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
In ogni caso, reitera la propria opposizione al deposito e alla produzione da parte del delle Convenzioni con scadenza al 31 dicembre 2023, ex adverso allegate CP_1
soltanto con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. sub 11-18, in quanto – come già rilevato in corso di causa – tese ad aggirare il difetto di allegazione originario e ad ampliare indebitamente il thema decidendum deducendo un fatto primario relativo al diritto di credito fatto valere in giudizio in corso di causa e non ab initio.
Per parte appellata
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rejetta, respingere l'appello proposto dalla società appellante, con ogni conseguente provvedimento in ordine alla sentenza impugnata. Con vittoria di competenze del presente procedimento, oltre CAP ed IVA come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
(di seguito anche soltanto: ) ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3866/2023 pubblicata in data
12/5/2023 chiedendo, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa con separato ricorso ex art. 351 c.p.c. (ricorso respinto con ordinanza resa in data 19 luglio
2023).
Con la sentenza suindicata il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 713/2022 resa l'11 gennaio 2022 e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 32.112,30, 3 oltre accessori. In particolare, il citato decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto dal nei confronti dell'ingiunta IMP per l'importo, Controparte_1
di euro 749.006,74 in linea capitale (quale credito vantato dal ricorrente per contributo ambientale (c.a.c.1) e interessi -come da domanda- sulla base:
- di una serie di fatture2 emesse da al 7/5/2020 al 7/9/2021, nonché CP_1
- di dichiarazioni periodiche del contributo ambientale trasmesse da a CP_1
L'appellante proponendo appello, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto, previa riforma della sentenza impugnata, criticando in sintesi:
- le valutazioni svolte dal giudice di primo grado sull'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Milano (primo motivo di appello);
- la circostanza che sia stata ritenuta la legittimazione del d incassare il c.a.c. CP_1
nonostante la tardiva produzione dei mandati conferiti da parte del
[...]
(secondo motivo di Controparte_2
appello);
- il fatto che sia stata attribuita rilevanza alle dichiarazioni periodiche rese da pur non essendo state inviate dal referente indicato da essa ma da un altro soggetto 1 Si tratta del contributo dovuto dai consorziati ai fini sia della copertura delle spese di gestione del
, sia della ripartizione dei costi di cui all'art. 3, comma 2, lett. h) dello Statuto CP_1 CP_1 secondo cui il “ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta CP_1 differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine è determinato e posto a carico dei consorziati, con le modalità individuate dal presente statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui all'art. 224, comma 8, del suddetto decreto legislativo, il contributo denominato “contributo ambientale ”. CP_1 2 Fatture: n. 24747,27093, 28543, 33378, 35789 del 2020, n. 682, 15787, 21791, 25245, 32817 del 2021
n. 1639, 6848, 10147, 13965, 17662, 20397, 22899, 27338, 30176, del 2020, n. 1787, 7065, CP_1
10520, 13928, 18413, 21926, 24730, 29235, 32327 del 2021 ( (allegate al fascicolo CP_2 monitorio l doc. 4). CP_1
4 (vale a dire il sig. che -come da visura storica di era procuratore Parte_2 Pt_1
speciale di dal 13 marzo 2019 ma “con poteri limitati”, cfr. pag. 48 appello); con la conseguenza che l'an debeatur non era da reputare provato (terzo motivo di appello);
- la legittimità ed entità degli interessi moratori ex adverso richiesti (quarto motivo di appello svolto in via subordinata).
Costituendosi nel grado, a chiesto la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'esito dell'udienza dell'8 novembre 2023, il nominato Consigliere fissava davanti a sé ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 4 dicembre 2024, nella qual sede la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte d'Appello di Milano
La Corte ritiene che l'appello non sia fondato per le ragioni di seguito espresse.
Il primo motivo di appello inerisce la ritenuta competenza territoriale del Tribunale di
Milano. ha invero concluso chiedendo di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in luogo di quella del Tribunale di EN (ivi essendo collocata la sede legale di o del Tribunale di Roma (ivi essendo collocata la sede legale del e, per CP_1
l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 713/2022 del Tribunale di Milano. In specie,
l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1341 c.c., comma 1 e 2, e la contraddittorietà ed erroneità della motivazione per aver ritenuta valida ed efficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta nel modulo di adesione al consorzio sottoscritto da IMP.
Secondo l'appellante, la previsione dell'elezione di domicilio in Milano contenuta in tale clausola, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione, ha natura di clausola vessatoria ed è, quindi, erronea la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che “la clausola
5 diretta a stabilire il luogo di pagamento non ha carattere vessatorio e, pertanto, non necessita della specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.”.
La doglianza non coglie nel segno.
Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, “la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, diretta a stabilire convenzionalmente il luogo di pagamento non ha carattere vessatorio e, pertanto, non necessita, per divenire operante, della specifica approvazione per iscritto prescritta dagli artt. 1341 e 1342 c.c.: né vale opporre che detta clausola determina indirettamente uno spostamento della competenza per territorio, dato che tale spostamento non dipende dall'arbitrio di una delle parti, ma consegue alla libera determinazione di entrambi i contraenti in ordine alla precisazione del luogo del pagamento” (cfr. Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2450 del 24/07/1971).
Orbene, nella domanda di adesione di IMP al Conai si legge: “il pagamento del Contributo
Ambientale dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato da e che il luogo del pagamento ai CP_1 CP_1
sensi dell'art. 1182 comma 1 è Milano” (doc. 2 rimo grado). CP_1
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio, rilevando che il radicamento della competenza territoriale in capo al
Tribunale di Milano si basa, ai sensi degli artt. 20 cpc e 1182 c.c., sul fatto che il domicilio eletto dal creditore per l'adempimento dell'obbligazione è Milano. In sede di contratto consortile, infatti, ha accettato lo Statuto consortile, il Regolamento consortile e gli atti deliberativi degli organi del , secondo cui il pagamento del Contributo CP_1
Ambientale Conai3 dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato da e che il luogo del CP_1
pagamento ai sensi dell'art. 1182 c.c. è Milano.
Né si fa questione alcuna sotto il profilo della disciplina del codice del consumo.
Con il secondo motivo di appello, si duole della parte della sentenza in cui non è stata ritenuta tardiva la produzione in giudizio del mandato del (allegato n. 1 CP_1 fascicolo primo grado denominato “Mandato in favore di . CP_1 CP_1
L'appellante evidenzia che tale documento è stato depositato da solo con la CP_1
prima memoria istruttoria e non con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per l'effetto, non vi sarebbe prova della legittimazione ad agire del CP_1
Anche tale doglianza non merita di essere accolta.
Osserva la Corte che le norme che prevedono preclusioni assertive e istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 16800 del 26/06/2018).
Nella fattispecie, invero, costituisce circostanza pacifica che la documentazione controversa è stata depositata da on la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c. CP_1
Non era, pertanto, ancora maturata alcuna preclusione.
Il terzo motivo di appello è afferente alle dichiarazioni periodiche inviate da Pt_1
L'appellante precisa che tali documenti rappresentano dichiarazioni del debitore ai fini dell'indicazione del quantitativo di imballaggio immesso nel mercato nazionale e, conseguentemente, della determinazione del contributo da versare al CP_1
L'appellante IMP contesta, tuttavia, la riconducibilità alla medesima delle dichiarazioni periodiche inviate in quanto le stesse sarebbero state inserite in via telematica (e comunicate a da soggetto non abilitato e non legittimato. Invero, CP_1
(sulla cui qualità di procuratore speciale di non vi è contestazione) Parte_2
era “munito dei poteri limitati, tra i quali non rientrano certo quelli utili a costituire obbligazioni verso enti e consorzi, tra cui il (pag. 48 citazione in appello . Secondo il sig. CP_1
non era abilitato all'inserimento delle dichiarazioni periodiche, al loro invio e Parte_2
all'assunzione del relativo impegno di pagamento.
7 Osserva la Corte che -come evidenziato anche dall'appellata risulta dalla CP_1
documentazione in atti che chiese al un'abilitazione all'invio delle Controparte_1
dichiarazioni periodiche online. La suddetta richiesta del 22/12/2016 contiene l'assunzione di responsabilità da parte di in ordine alla correttezza dei dati identificativi della persona delegata all'uso del sistema di invio delle dichiarazioni online, nonché un'espressa dichiarazione in base alla quale “tutti i contenuti della modulistica inviata mediante l'utilizzo di detta user e password non potranno essere in alcun modo disconosciuti da questa
Società che, di conseguenza si impegna a comunicare tempestivamente a l'eventuale CP_1
smarrimento o uso fraudolento di dette chiavi di accesso, per l'immediata interruzione del servizio attivato” (cfr. doc. 8 primo grado recante Richiesta abilitazione in data 22 dicembre CP_1
2016).
Anche questa doglianza, pertanto, non coglie nel segno.
Il quarto motivo di appello è afferente alla determinazione degli interessi moratori nel decreto ingiuntivo opposto che, in tesi dell'appellante, sarebbe errata ed eccessiva.
Nel decreto, invero, è ingiunto il pagamento degli “interessi come da domanda”; nel ricorso per decreto ingiuntivo recisava come segue: CP_1
- “che in caso di mancato e/o ritardato pagamento, il suddetto Regolamento all'art. 13 (già art.
12) prevede l'applicazione automatica degli interessi di mora nella misura pari al tasso Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti di maggiorazione
(v. fascicolo monitorio lla voce: Ricorso per decreto ingiuntivo). CP_1
Osserva la Corte che, a prescindere dalla genericità della doglianza, che non determina in che misura gli interessi moratori sarebbero stati quantificati in eccesso, l'art. 13 del
Regolamento consortile prevede espressamente che “in caso di mancato e/o ritardato pagamento, vengano applicati interessi di mora nella misura pari al tasso Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti di maggiorazione” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo del fascicolo monitorio CP_1
8 Orbene, come ha osservato anche l'appellata, le parti hanno contrattualmente pattuito, per il caso di omissione o di ritardo nel versamento delle somme dovute, l'applicazione di interessi moratori in una misura concordata, certa e indicata in dettaglio.
Di talché, la doglianza si palesa infondata.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza del Tribunale qui appellata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta nel giudizio di appello.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 3866 del 2023 pubblicata il 12 maggio
2023;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
18.511,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge;
9 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Domenico Bonaretti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Documenti tutti versati in atti da fin dal primo grado di giudizio, con la prima memoria di cui CP_1 all'art. 183 c.p.c.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Anna Ferrari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1838/2023 promossa in grado di appello da:
(C.F. /P. Iva ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Luca Matteo Daffra e Cesare Alberto Mussi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via Mascheroni n. 31 nei confronti di
(P.Iva ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Beatrice Gori ed elettivamente domiciliato al seguente indirizzo di posta certificata: vvocati.prato.it Email_1
avente ad
Oggetto: CP_1
Provvedimento impugnato: sentenza del Tribunale di Milano numero 3866 del 2023 pubblicata il 12 maggio 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
1 - Nel rito, in via preliminare, accertare, riconoscere e dichiarare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in luogo di quella del Tribunale di EN o del
Tribunale di Roma, e per gli effetti, revocare e dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n. 713/2022 del Tribunale di Milano, e quindi, individuare la competenza del
Tribunale di EN o del Tribunale di Roma, e adottare di tutti i provvedimenti del caso per consentire la riassunzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale competente, con ogni statuizione in punto spese legali;
- In rito, in via pregiudiziale, accertare, riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_1
gli effetti, revocare, annullare e dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n.
713/2022 del Tribunale di Milano opposto, e comunque accertare, riconoscere e dichiarare che non è tenuta a pagare la relativa somma di € 749.006,74, oltre interessi moratori come da domanda e spese liquidate in € 5.500,00 per compensi ed €
870,00 per esborsi, oltre spese generali, C.P.A., I.V.A. e successive occorrende, il tutto per carenza delle condizioni dell'azione;
- Nel merito, in via principale, revocare, annullare e dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n. 713/2022 del Tribunale di Milano opposto e, per l'effetto e comunque, accertare, riconoscere e dichiarare che non tenuta a pagare la relativa somma di € 749.006,74, oltre interessi moratori come da domanda e spese liquidate in €
5.500,00 per compensi ed € 870,00 per esborsi, oltre spese generali, C.P.A., I.V.A. e successive occorrende;
- In via subordinata (e salvo gravame): previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso proposte in sede, dichiarando in ogni caso che non è tenuta a effettuare i pagamenti richiesti da Controparte, ovvero in subordine ridurre il quantum richiesto in via monitoria da Controparte nella misura minima ritenuta di giustizia, anche in applicazione dell'art. 1384 c.c. e dei principi di equità,
- In via ulteriormente gradata (e sempre salvo gravame), per l'ipotesi denegata in cui le somme di cui al decreto opposto siano state corrisposte nelle more del giudizio di opposizione, in caso di accoglimento della presente opposizione dichiarare tenuto e
2 condannare il a restituire a tutte le somme di denaro, maggiorate degli CP_1
interessi di legge nel frattempo sulle somme stesse maturati e maturandi dal giorno della corresponsione a quello della restituzione integrale ed effettiva;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
In ogni caso, reitera la propria opposizione al deposito e alla produzione da parte del delle Convenzioni con scadenza al 31 dicembre 2023, ex adverso allegate CP_1
soltanto con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. sub 11-18, in quanto – come già rilevato in corso di causa – tese ad aggirare il difetto di allegazione originario e ad ampliare indebitamente il thema decidendum deducendo un fatto primario relativo al diritto di credito fatto valere in giudizio in corso di causa e non ab initio.
Per parte appellata
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rejetta, respingere l'appello proposto dalla società appellante, con ogni conseguente provvedimento in ordine alla sentenza impugnata. Con vittoria di competenze del presente procedimento, oltre CAP ed IVA come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
(di seguito anche soltanto: ) ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3866/2023 pubblicata in data
12/5/2023 chiedendo, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa con separato ricorso ex art. 351 c.p.c. (ricorso respinto con ordinanza resa in data 19 luglio
2023).
Con la sentenza suindicata il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 713/2022 resa l'11 gennaio 2022 e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 32.112,30, 3 oltre accessori. In particolare, il citato decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto dal nei confronti dell'ingiunta IMP per l'importo, Controparte_1
di euro 749.006,74 in linea capitale (quale credito vantato dal ricorrente per contributo ambientale (c.a.c.1) e interessi -come da domanda- sulla base:
- di una serie di fatture2 emesse da al 7/5/2020 al 7/9/2021, nonché CP_1
- di dichiarazioni periodiche del contributo ambientale trasmesse da a CP_1
L'appellante proponendo appello, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto, previa riforma della sentenza impugnata, criticando in sintesi:
- le valutazioni svolte dal giudice di primo grado sull'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Milano (primo motivo di appello);
- la circostanza che sia stata ritenuta la legittimazione del d incassare il c.a.c. CP_1
nonostante la tardiva produzione dei mandati conferiti da parte del
[...]
(secondo motivo di Controparte_2
appello);
- il fatto che sia stata attribuita rilevanza alle dichiarazioni periodiche rese da pur non essendo state inviate dal referente indicato da essa ma da un altro soggetto 1 Si tratta del contributo dovuto dai consorziati ai fini sia della copertura delle spese di gestione del
, sia della ripartizione dei costi di cui all'art. 3, comma 2, lett. h) dello Statuto CP_1 CP_1 secondo cui il “ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta CP_1 differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine è determinato e posto a carico dei consorziati, con le modalità individuate dal presente statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui all'art. 224, comma 8, del suddetto decreto legislativo, il contributo denominato “contributo ambientale ”. CP_1 2 Fatture: n. 24747,27093, 28543, 33378, 35789 del 2020, n. 682, 15787, 21791, 25245, 32817 del 2021
n. 1639, 6848, 10147, 13965, 17662, 20397, 22899, 27338, 30176, del 2020, n. 1787, 7065, CP_1
10520, 13928, 18413, 21926, 24730, 29235, 32327 del 2021 ( (allegate al fascicolo CP_2 monitorio l doc. 4). CP_1
4 (vale a dire il sig. che -come da visura storica di era procuratore Parte_2 Pt_1
speciale di dal 13 marzo 2019 ma “con poteri limitati”, cfr. pag. 48 appello); con la conseguenza che l'an debeatur non era da reputare provato (terzo motivo di appello);
- la legittimità ed entità degli interessi moratori ex adverso richiesti (quarto motivo di appello svolto in via subordinata).
Costituendosi nel grado, a chiesto la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'esito dell'udienza dell'8 novembre 2023, il nominato Consigliere fissava davanti a sé ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 4 dicembre 2024, nella qual sede la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte d'Appello di Milano
La Corte ritiene che l'appello non sia fondato per le ragioni di seguito espresse.
Il primo motivo di appello inerisce la ritenuta competenza territoriale del Tribunale di
Milano. ha invero concluso chiedendo di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in luogo di quella del Tribunale di EN (ivi essendo collocata la sede legale di o del Tribunale di Roma (ivi essendo collocata la sede legale del e, per CP_1
l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 713/2022 del Tribunale di Milano. In specie,
l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1341 c.c., comma 1 e 2, e la contraddittorietà ed erroneità della motivazione per aver ritenuta valida ed efficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta nel modulo di adesione al consorzio sottoscritto da IMP.
Secondo l'appellante, la previsione dell'elezione di domicilio in Milano contenuta in tale clausola, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione, ha natura di clausola vessatoria ed è, quindi, erronea la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che “la clausola
5 diretta a stabilire il luogo di pagamento non ha carattere vessatorio e, pertanto, non necessita della specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.”.
La doglianza non coglie nel segno.
Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, “la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, diretta a stabilire convenzionalmente il luogo di pagamento non ha carattere vessatorio e, pertanto, non necessita, per divenire operante, della specifica approvazione per iscritto prescritta dagli artt. 1341 e 1342 c.c.: né vale opporre che detta clausola determina indirettamente uno spostamento della competenza per territorio, dato che tale spostamento non dipende dall'arbitrio di una delle parti, ma consegue alla libera determinazione di entrambi i contraenti in ordine alla precisazione del luogo del pagamento” (cfr. Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2450 del 24/07/1971).
Orbene, nella domanda di adesione di IMP al Conai si legge: “il pagamento del Contributo
Ambientale dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato da e che il luogo del pagamento ai CP_1 CP_1
sensi dell'art. 1182 comma 1 è Milano” (doc. 2 rimo grado). CP_1
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio, rilevando che il radicamento della competenza territoriale in capo al
Tribunale di Milano si basa, ai sensi degli artt. 20 cpc e 1182 c.c., sul fatto che il domicilio eletto dal creditore per l'adempimento dell'obbligazione è Milano. In sede di contratto consortile, infatti, ha accettato lo Statuto consortile, il Regolamento consortile e gli atti deliberativi degli organi del , secondo cui il pagamento del Contributo CP_1
Ambientale Conai3 dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato da e che il luogo del CP_1
pagamento ai sensi dell'art. 1182 c.c. è Milano.
Né si fa questione alcuna sotto il profilo della disciplina del codice del consumo.
Con il secondo motivo di appello, si duole della parte della sentenza in cui non è stata ritenuta tardiva la produzione in giudizio del mandato del (allegato n. 1 CP_1 fascicolo primo grado denominato “Mandato in favore di . CP_1 CP_1
L'appellante evidenzia che tale documento è stato depositato da solo con la CP_1
prima memoria istruttoria e non con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per l'effetto, non vi sarebbe prova della legittimazione ad agire del CP_1
Anche tale doglianza non merita di essere accolta.
Osserva la Corte che le norme che prevedono preclusioni assertive e istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 16800 del 26/06/2018).
Nella fattispecie, invero, costituisce circostanza pacifica che la documentazione controversa è stata depositata da on la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c. CP_1
Non era, pertanto, ancora maturata alcuna preclusione.
Il terzo motivo di appello è afferente alle dichiarazioni periodiche inviate da Pt_1
L'appellante precisa che tali documenti rappresentano dichiarazioni del debitore ai fini dell'indicazione del quantitativo di imballaggio immesso nel mercato nazionale e, conseguentemente, della determinazione del contributo da versare al CP_1
L'appellante IMP contesta, tuttavia, la riconducibilità alla medesima delle dichiarazioni periodiche inviate in quanto le stesse sarebbero state inserite in via telematica (e comunicate a da soggetto non abilitato e non legittimato. Invero, CP_1
(sulla cui qualità di procuratore speciale di non vi è contestazione) Parte_2
era “munito dei poteri limitati, tra i quali non rientrano certo quelli utili a costituire obbligazioni verso enti e consorzi, tra cui il (pag. 48 citazione in appello . Secondo il sig. CP_1
non era abilitato all'inserimento delle dichiarazioni periodiche, al loro invio e Parte_2
all'assunzione del relativo impegno di pagamento.
7 Osserva la Corte che -come evidenziato anche dall'appellata risulta dalla CP_1
documentazione in atti che chiese al un'abilitazione all'invio delle Controparte_1
dichiarazioni periodiche online. La suddetta richiesta del 22/12/2016 contiene l'assunzione di responsabilità da parte di in ordine alla correttezza dei dati identificativi della persona delegata all'uso del sistema di invio delle dichiarazioni online, nonché un'espressa dichiarazione in base alla quale “tutti i contenuti della modulistica inviata mediante l'utilizzo di detta user e password non potranno essere in alcun modo disconosciuti da questa
Società che, di conseguenza si impegna a comunicare tempestivamente a l'eventuale CP_1
smarrimento o uso fraudolento di dette chiavi di accesso, per l'immediata interruzione del servizio attivato” (cfr. doc. 8 primo grado recante Richiesta abilitazione in data 22 dicembre CP_1
2016).
Anche questa doglianza, pertanto, non coglie nel segno.
Il quarto motivo di appello è afferente alla determinazione degli interessi moratori nel decreto ingiuntivo opposto che, in tesi dell'appellante, sarebbe errata ed eccessiva.
Nel decreto, invero, è ingiunto il pagamento degli “interessi come da domanda”; nel ricorso per decreto ingiuntivo recisava come segue: CP_1
- “che in caso di mancato e/o ritardato pagamento, il suddetto Regolamento all'art. 13 (già art.
12) prevede l'applicazione automatica degli interessi di mora nella misura pari al tasso Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti di maggiorazione
(v. fascicolo monitorio lla voce: Ricorso per decreto ingiuntivo). CP_1
Osserva la Corte che, a prescindere dalla genericità della doglianza, che non determina in che misura gli interessi moratori sarebbero stati quantificati in eccesso, l'art. 13 del
Regolamento consortile prevede espressamente che “in caso di mancato e/o ritardato pagamento, vengano applicati interessi di mora nella misura pari al tasso Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti di maggiorazione” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo del fascicolo monitorio CP_1
8 Orbene, come ha osservato anche l'appellata, le parti hanno contrattualmente pattuito, per il caso di omissione o di ritardo nel versamento delle somme dovute, l'applicazione di interessi moratori in una misura concordata, certa e indicata in dettaglio.
Di talché, la doglianza si palesa infondata.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza del Tribunale qui appellata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta nel giudizio di appello.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 3866 del 2023 pubblicata il 12 maggio
2023;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
18.511,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge;
9 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Domenico Bonaretti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Documenti tutti versati in atti da fin dal primo grado di giudizio, con la prima memoria di cui CP_1 all'art. 183 c.p.c.
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