Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1118/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato ARENOSTO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA e PORATI JESSICA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato ERBA Controparte_1 C.F._2
ELEONORA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Controparte_1
depositato in data 24/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra le parti in data 13.03.1993 in Codogno (LO), ordinando al Comune di Codogno e al Comune di pagina 1 di 4
2) A decorrere dal mese di sottoscrizione dell'accordo di divorzio, il signor verserà alla signora Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato CP_1
alla stessa, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di assegno divorzile (in luogo dell'assegno di mantenimento stabilito nell'importo di euro 370,00); tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
3) Tenuto conto che il signor a settembre-ottobre 2026 maturerà i requisiti per la pensione e Pt_1
percepirà, a titolo di trattamento pensionistico, euro 996,00 netti (come da prospetto del patronato allegato, doc. 11), diminuendo dunque drasticamente la sua attuale remunerazione e disponibilità economica, lo stesso verserà in favore della signora entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla stessa, la minor somma di euro
150,00, a titolo di assegno divorzile, a decorrere dalla mensilità successiva al suo pensionamento
(indicativamente novembre-dicembre 2026); tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat..
4) Nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi concordano di revocare l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà, sita in Codogno, Vicolo Bezzecca n.
1, in capo al signor e di mettere in vendita detto immobile, entro 10 giorni dalla sottoscrizione Pt_1 dell'accordo divorzile, dando mandato ad una agenzia immobiliare, con suddivisione dei proventi della vendita, delle spese e di tutti gli oneri al 50%.
Le parti si impegnano a vendere l'immobile entro il 31.12.2025, compatibilmente con le proposte di acquisto ricevute, ad un prezzo non inferiore al 10% del valore minimo periziato, salvo diverso accordo.
Sino alla vendita e comunque non oltre il 31.12.2025, il signor e la figlia potranno abitare Pt_1
l'immobile a titolo gratuito.
Nel caso in cui l'immobile non venga venduto entro il 31.12.2025: da gennaio 2026, le parti potranno concedere in locazione l'immobile, con suddivisione dei proventi, delle spese e di tutti gli oneri al 50%, ferma restando la possibilità per le parti di mantenere in vendita l'immobile alle condizioni di cui al punto 4.
5) Le parti dichiarano di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, nulla hanno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
pagina 2 di 4 6) Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma,
L.P.
7) Con rinuncia all'impugnazione della sentenza di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Codogno (LO) in Parte_1 Controparte_1
data 13.3.1993 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno
1993) e dalla loro unione è nata la figlia ES in data 8.9.1993.
Il Tribunale di Lodi, con decreto n. cron. 8143/2005, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in Codogno in data 13.3.1993 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Controparte_1
Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1993);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 3 di 4 5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codogno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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