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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13084/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 14.03.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13084/2023 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
, nato negli Stati Uniti d'America il 04.11.1957, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Lorenzo Agnoloni, Francesco Mazza e Amalia Sprovieri, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 20.11.2023, , dopo Parte_1
aver allegato di essere discendente, in linea retta, di , cittadina italiana, nata a [...] Persona_1
1 di Bari (BA), il 13.11.1899, dall'unione tra e , ha chiesto il Persona_2 Controparte_3
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 12.12.2023, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 24.09.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, alla quale ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore delle ricorrenti, insistendo, come da verbale in atti, nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_1
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 18.09.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che è inapplicabile, ratione temporis, al presente giudizio l'art. 3 bis della Legge n.91/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.36, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.73 del 28.03.2025, entrato in vigore il 29.03.2025, a tenore del quale:
“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
2 e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...] atteso che, per un verso, come si evince dal preambolo, contenuto nel citato D.L., “è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali
e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto” e, per altro verso, che il ricorso è stato depositato in data
20.11.2023, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D. L. 36/2025.
II.
3-Tanto premesso, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'ava della ricorrente aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
4-Tale disposizione deve essere letta ed interpretata, alla luce della sentenza n.30 del
9.02.1930, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. A sostegno di tale decisone la Consulta ha, in particolare, osservato che tale disposizione “è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna.
II.
5-Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
II.
6-Sulla portata applicativa della citata pronuncia, sono, altresì, intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.4466/2009 chiarendo che “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio
3 con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
II.
7-Acclarata la possibilità di riconoscere la cittadinanza italiana per discendenza diretta, anche in linea materna, deve, innanzitutto, evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'ava cittadina italiana, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
8-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
9-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta dal ricorrente, non specificamente contestata dall'Amministrazione, si evince che lo stesse discende, in linea retta dall'ava, , cittadina italiana, nata a [...], il [...], dall'unione Persona_1
tra e . Persona_2 Controparte_3
II.10-Dagli atti di causa, si evince, in particolare, che
1) dopo aver sposato in data 18.02.1923, , Persona_1 Persona_3
generava il 03.08.1931, ; Persona_4
4 2) quest'ultimo, dopo essere emigrato negli Stati Uniti con i genitori, ove contraeva matrimonio in data 14.05.1995 con dava alla luce in data CP_4 Persona_5
04.11.1957, l'odierno ricorrente, Parte_1
II.11-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'ava, si siano successivamente stabiliti in Persona_1
Argentina, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione, rimasta contumace, allegare e provare.
II.12-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992,
l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo
e può perdersi solo per rinuncia”.
II.13-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N.
555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
II.14-In definitiva, avendo, per un verso, il ricorrente provato la discendenza in linea diretta dall'ava, cittadina italiana e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, Persona_1 allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte della ricorrente, della cittadinanza iure sanguinis, lo stesso deve essere dichiarato cittadino italiano.
5 III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur costituendosi in giudizio, non ha, tuttavia, resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, come eccepito dal , CP_1 dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della cittadina iure sanguinis, proposta dal ricorrente, con ricorso depositato il
20.11.2023, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che , nato negli Stati Parte_1
Uniti d'America il 04.11.1957, è cittadino italiano;
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, CP_5 Controparte_1
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 14.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 14.03.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13084/2023 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
, nato negli Stati Uniti d'America il 04.11.1957, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Lorenzo Agnoloni, Francesco Mazza e Amalia Sprovieri, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 20.11.2023, , dopo Parte_1
aver allegato di essere discendente, in linea retta, di , cittadina italiana, nata a [...] Persona_1
1 di Bari (BA), il 13.11.1899, dall'unione tra e , ha chiesto il Persona_2 Controparte_3
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 12.12.2023, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 24.09.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, alla quale ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore delle ricorrenti, insistendo, come da verbale in atti, nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_1
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 18.09.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che è inapplicabile, ratione temporis, al presente giudizio l'art. 3 bis della Legge n.91/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.36, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.73 del 28.03.2025, entrato in vigore il 29.03.2025, a tenore del quale:
“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
2 e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...] atteso che, per un verso, come si evince dal preambolo, contenuto nel citato D.L., “è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali
e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto” e, per altro verso, che il ricorso è stato depositato in data
20.11.2023, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D. L. 36/2025.
II.
3-Tanto premesso, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'ava della ricorrente aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
4-Tale disposizione deve essere letta ed interpretata, alla luce della sentenza n.30 del
9.02.1930, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. A sostegno di tale decisone la Consulta ha, in particolare, osservato che tale disposizione “è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna.
II.
5-Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
II.
6-Sulla portata applicativa della citata pronuncia, sono, altresì, intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.4466/2009 chiarendo che “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio
3 con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
II.
7-Acclarata la possibilità di riconoscere la cittadinanza italiana per discendenza diretta, anche in linea materna, deve, innanzitutto, evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'ava cittadina italiana, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
8-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
9-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta dal ricorrente, non specificamente contestata dall'Amministrazione, si evince che lo stesse discende, in linea retta dall'ava, , cittadina italiana, nata a [...], il [...], dall'unione Persona_1
tra e . Persona_2 Controparte_3
II.10-Dagli atti di causa, si evince, in particolare, che
1) dopo aver sposato in data 18.02.1923, , Persona_1 Persona_3
generava il 03.08.1931, ; Persona_4
4 2) quest'ultimo, dopo essere emigrato negli Stati Uniti con i genitori, ove contraeva matrimonio in data 14.05.1995 con dava alla luce in data CP_4 Persona_5
04.11.1957, l'odierno ricorrente, Parte_1
II.11-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'ava, si siano successivamente stabiliti in Persona_1
Argentina, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione, rimasta contumace, allegare e provare.
II.12-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992,
l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo
e può perdersi solo per rinuncia”.
II.13-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N.
555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
II.14-In definitiva, avendo, per un verso, il ricorrente provato la discendenza in linea diretta dall'ava, cittadina italiana e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, Persona_1 allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte della ricorrente, della cittadinanza iure sanguinis, lo stesso deve essere dichiarato cittadino italiano.
5 III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur costituendosi in giudizio, non ha, tuttavia, resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, come eccepito dal , CP_1 dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della cittadina iure sanguinis, proposta dal ricorrente, con ricorso depositato il
20.11.2023, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che , nato negli Stati Parte_1
Uniti d'America il 04.11.1957, è cittadino italiano;
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, CP_5 Controparte_1
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 14.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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