Articolo 1 della Legge 18 aprile 1935, n. 588
Articolo 2
Versione
31 maggio 1935
Art. 1.

Il comune di Chiauci, aggregato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2474 , a quello di Pescolanciano, e' ricostituito nei limiti della circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto anzidetto.


Entrata in vigore il 31 maggio 1935