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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2024, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 15.05.2023, sostituita dal deposito di note ex art. 127 tec c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3922/2022 R.G. e vertente
TRA
, cod fisc in persona del Commissario Parte_1 P.IVA_1
Straordinario di Liquidazione del dissesto dr. , nominato con Decreto del Parte_2
Presidente della Repubblica del 23 maggio 2019 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n.
267 ed insediato presso il Comune di per la gestione del dissesto finanziario dell'Ente Parte_1
relativamente a tutti i rapporti di credito-debito intercorsi e/o sussistenti fino alla data del 31 dicembre 2018, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Puglisi del Foro di Messina (Cod. Fisc.
, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE - Opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a [...], c.f. Controparte_1 Parte_1
elettivamente domiciliato in S. Agata Militello, via Medici 358/b, presso lo C.F._2
Studio dell'Avv. Salvatore Ricca, C.F. , che lo rappresenta e difende giusta C.F._3
procura in atti.
RESISTENTE – Opposto
Part OGGETTO: opposizione a
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.11.2022, il , in persona del Commissario Parte_1
di Liquidazione del , proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n° Parte_3 Pt_4
2502/2022, emesso dal Tribunale del Lavoro di Patti in data 26/09/2022, con cui veniva ingiunto all'amministrazione opponente di pagare, in favore di , la somma di € 4.500,00, Controparte_1
a titolo di indennità di funzione ex art. 70-quinquies del CCNL del 21/05/2018, per l'anno 2017 e parte del 2018, oltre accessori di legge e spese del procedimento.
Rilevava che l'indennità di cui all'art. 70-quinquies non rappresenterebbe un compenso fisso da riconoscere ai dipendenti che esercitino compiti di particolare responsabilità, ma consisterebbe in un'eventuale indennità da graduare e rapportare a specifici criteri di pesatura.
Precisava, infatti, che l'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01/04/1999 consente agli Enti Locali di “compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C” evidenziando, però, che la misura dell'eventuale compenso, entro i limiti previsti dal CCNL, spetterebbe al tavolo di contrattazione sindacale.
Tanto premesso, sosteneva che la pretesa indennità di responsabilità, richiesta dal dipendente opposto, non fosse dovuta per gli anni 2017 e 2018, atteso che, per tali annualità, le parti contrattuali, in sede di contrattazione decentrata, avevano concordato la concreta impossibilità di procedere al pagamento di tale compenso a causa dell'esiguità del Fondo di contrattazione.
Lamentava, pertanto, l'infondatezza delle pretese creditorie azionate con il ricorso monitorio e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva in giudizio con memoria del 11/04/2023, con la quale ribadiva la Controparte_1 sussistenza del credito fatto valere nella fase monitoria.
Sosteneva, infatti, l'infondatezza delle deduzioni avversarie, rilevando che i presupposti per l'erogazione dell'indennità in questione, conseguenti all'attribuzione di specifica responsabilità del servizio, erano stati indicati nella determinazione di nomina quale responsabile del servizio, precisando che il rimando alla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CCNL, riguarderebbe la mera quantificazione del detto compenso.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione come sopra formulata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare fondata in ragione delle seguenti motivazioni. Preliminarmente, occorre rammentare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, ove ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto, nella veste di attore sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore, nella veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione.
Tanto premesso, nel caso in esame, , con il decreto ingiuntivo oggetto di Controparte_1 opposizione, ha richiesto il pagamento dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 2018, per l'anno 2017 e parte del 2018, in relazione allo svolgimento dell'incarico di responsabile del corpo di Polizia Locale del Comune di . Parte_1
Occorre, pertanto, chiarire il campo di applicazione, la natura di tale istituto retributivo e il ruolo della contrattazione decentrata.
Il fondamento normativo, di natura pattizia, cui si fa riferimento, va individuato nell'art. 70 quinquies Ccnl 2016/2018 del personale degli Enti Locali, rubricato “Indennità per specifiche responsabilità”, secondo cui: “1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.
2. Un'indennità di importo massimo non superiore a €
350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.”
Tuttavia, tale disposizione, come integrata dall'art. 7 c. 4 lettera F, del CCNL 16/18, demanda alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei “criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70- quinquies comma 1”.
Tale compenso, pertanto, va attribuito secondo le previsioni concordate nell'ambito del contratto collettivo decentrato integrativo, da stipularsi presso la singola amministrazione, nei termini indicati dall'articolo 8, del medesimo CCNL. Dunque, con la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, sarà proprio la contrattazione decentrata ad individuare, in sede pattizia, gli incarichi che comportano specifiche responsabilità e le risorse del detto fondo da destinare alle specifiche voci retributive accessorie.
Logico corollario di siffatta impostazione è che, nel caso in cui manca l'intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e contrattuali, non potrà procedersi all'effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato.
Sulla scorta di tali premesse, va rilevato che, nel caso di specie, la contrattazione collettiva decentrata ha espressamente concordato sull'impossibilità di procedere alla corresponsione dell'indennità di particolare responsabilità i sensi dell'art. 17, coma 2, lett. f) e lett. i) del CCNL per gli anni 2017 e 2018.
Invero, come emerge dalla lettura dei verbali di contrattazione decentrata in atti, le parti contrattuali
(tra cui anche lo stesso nella sua qualità di rappresentante sindacale), in Controparte_1 relazione agli anni 2017 e 2018, hanno preso atto dell'“omessa destinazione al Fondo di contrattazione di risorse finanziarie per gli istituti di responsabilità previsti dall'art. 70 quinquies
CCNL 21.05.2018”.
Pertanto, nel caso in questione, la corresponsione dell'indennità di responsabilità, per gli anni 2017
e 2018 è stata esclusa, non essendo state previste e destinate risorse finanziare nel Fondo di contrattazione di cui all'art. 68 del vigente CCNL. E ciò, conformemente al dettato normativo prima richiamato, secondo cui il tavolo negoziale “può” compensare eventuali compiti che si assumono comportanti “particolari responsabilità” e, successivamente, individuare le risorse necessarie.
A fronte di ciò, dal momento che la contrattazione integrativa decentrata ha escluso la possibilità di corrispondere al personale interessato l'indennità di particolare responsabilità per gli anni 2017 e
2018, non avendo individuato le risorse necessarie nel Fondo di contrattazione, il credito rivendicato a tale titolo da parte opposta non può ritenersi certo, liquido ed esigibile.
Conseguentemente, l'opposizione come sopra formulata va accolta e il decreto ingiuntivo n.
2502/2022, emesso dal Tribunale del Lavoro di Patti in data 26/09/2022, deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal , così provvede: Parte_1 1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 2502/2022, emesso dal Tribunale del Lavoro di Patti in data 26/09/2022.
2) Condanna a pagare al le spese di lite, che liquida, ex Controparte_1 Parte_1
D.M. 147/22, in complessivi € 49 per contributo unificato e in € 1100,00, per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 16/12/2024.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata