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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 25 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 25/2025 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. VANIA Parte_1 C.F._1
BRACALETTI, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. FRANCESCA CP_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 20.10.2012 in Viterbo con rito concordatario,
[...] atto trascritto presso il Comune di Viterbo, n. 267, p.1,s.A. A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla proposta di seguito indicata avanzata dal magistrato istruttore, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. assegna la casa familiare sita Vitorchiano alla ricorrente che ivi potrà vivere unitamente alla figlia. Il sig di allontanerà dalla casa entro il 30 aprile 2025; CP_1
3. af figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_1 Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo, oltre all'intero importo dell'assegno familiare;
5 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 200,00 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, 6. spese compensate”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata a [...] il Parte_1
29/03/1980 e nato a VITERBO il [...] in [...] al matrimonio CP_1 celebrato in data 20.10.2012 in Viterbo con rito concordatario, atto trascritto presso il Comune di Viterbo, n. 267, p.1,s.A., ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09/04/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco