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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2024, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. N. 913/2020
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice del Lavoro di 2° grado composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Piero LEANZA Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 17.12.2020
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Pt_1
Guarino e Gloria Ferrighi, giusta procura speciale per notaio di Roma rep 80974 del Per_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura della sede di Venezia, Dorsoduro 3500/d
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Michele Rosa, giusta mandato a margine del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Lung'Adige Catena 13
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 216/2020 pubblicata in data 17.6.2020
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo/indennità di trasferta
Conclusioni: Per parte appellante: “”In parziale riforma della sentenza di primo grado, respingersi il ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi la soc. Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell' della diversa
[...] Pt_1 somma che risulterà in corso di causa. Spese e compensi di avvocato rifusi””.
Per parte appellata: “”Nel rito ed in via preliminare: dichiararsi la nullità della sentenza di 1° grado per omessa integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario l'appaltatore
[...] Nel rito ed in via ulteriormente preliminare: Dichiararsi l'incompetenza ratione loci Org_1 del Tribunale adito, e ciò in quanto l'azione avrebbe dovuto introdursi nei confronti anche dell'altro litisconsorte necessario, l'obbligato principale , avente sede in Mestrino Controparte_2 (PD), di modo che Giudice competente, ai sensi dell'art. 444 III co Cpc, dovevasi individuare nel Tribunale si del Lavoro ma di Padova. Nel merito: rigettarsi l'atto di appello proposto dall' Pt_1 perchè infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza di 1° grado.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il 15% rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, per il presente grado del giudizio””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Verona ha revocato il decreto ingiuntivo opposto (n.893/2018) per € 18.897,91 oltre accessori di legge, emesso nei confronti della
[...] nella qualità di obbligato solidale di a titolo di CP_1 OP contributi previdenziali, ha accertato la legittimità dell'addebito per € 13.121,62 e la illegittimità dell'addebito stesso per l'importo di € 5.776,29, ha compensato le spese di lite nella misura di un terzo ed ha condannato parte opponente alla rifusione in favore dell' dei residui due terzi liquidati Pt_1 nella misura di € 1.924,00.
2. Il decreto ingiuntivo traeva origine dal verbale unico di accertamento del 26.10.2016 redatto a seguito di un accesso ispettivo presso in occasione del quale erano state riscontrate Org_1 irregolarità relative all'omesso versamento della contribuzione sugli importi erogati a titolo di trasferta italia, la applicazione di imponibili inferiori a quelli previsti dal Ccnl di settore, l'omesso versamento della contribuzione dovuta al fondo di solidarietà e la natura autonoma del rapporto di lavoro del sig. . Parte_2
3. Il Tribunale, rispetto alla eccezioni inerenti il litisconsorzio necessario con la e la CP_4 competenza territoriale, ha precisato, quanto al primo rilievo, che non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio ai sensi dell'art 29 legge Biagi in quanto la disposizione non era applicabile alla fattispecie in virtù del principio tempus regit actum, mentre sussisteva la competenza del Tribunale di Verona essendo competente a riceversi i contributi previdenziali la sede di Verona, Pt_1 espressamente indicata quale sede nella quale era stata richiesta la apertura della posizione. Quanto alle pretese dell'Ente previdenziale riferite al mancato versamento dei contributi di cui ai DM insoluti della obbligata principale la società , quale Organizzazione_2 Controparte_1 obbligato solidale, nulla aveva contestato o eccepito al riguardo;
nel verbale di accertamento ispettivo, peraltro, erano state circoscritte in termini precisi le contestazioni derivanti dalle omissioni di cui ai DM insoluti così che l'addebito contributivo per € 13.121,62 risultava correttamente formulato. Quanto, invece, all'importo di € 5.776,29, relativo alla indebita esenzione contributiva applicata alle somme erogate a titolo di “trasferta esente”, il primo giudice ha evidenziato come dal verbale di accertamento non era dato comprendere né la base di calcolo contabile di tale importo né era dato ricavare gli elementi minimali della contestazione, non comprendendosi, in particolare, quali lavoratori e per quali periodi erano stati considerati addetti ai servizi oggetto di appalto fra CP_4
e quali importi riferiti a ciascuno di essi era stato assoggettato a
[...] Controparte_1 contribuzione, se e perché non era stata applicata l'esenzione al 50% e se e perché non era stata applicata l'esenzione contributiva fino ad € 46,00. Né tali elementi erano desumibili dal ricorso per decreto ingiuntivo nel quali l'Ente si era limitato a trascrivere la sintesi del verbale di accertamento redatto nei confronti di Org_3 Solo con la comparsa di risposta l' aveva prodotto un prospetto (allegato sub 5) contenente Pt_1 l'elenco dei lavoratori impiegati presso ciascun committente (ottenuto a seguito di richiesta inoltrata in sede ispettiva al consulente della società) senza che tale documento fosse adeguato ad integrare la prova che tali lavoratori per i periodi ivi indicati percepirono una serie di importi a titolo di indennità di trasferta, senza, peraltro, alcuno specifico accertamento compiuto in sede ispettiva sul tema.
4. L' ha censurato la sentenza con un unico articolato motivo. Pt_1 La ha insistito per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
5. La causa, alla udienza dell'8 febbraio 2024, veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l'unico motivo l' ha denunziato la incongrua motivazione per omessa ed Controparte_5 errata valutazione delle prove.
Ha evidenziato come il verbale di accertamento redatto a carico della società indicava, a CP_4 pag 5, gli allegati F e G (costituenti parte integrale del verbale stesso) dove erano riportati i lavoratori occupati presso la nei periodi in contestazione e gli imponibili CP_4 Controparte_1 relativi alle somme corrisposte per trasferta specificate mese per mese da intendersi redditi da lavoro dipendente e quindi imponibili ai fini previdenziali;
parimenti il verbale notificato alla società
[...] rinviava agli allegati che costituivano parte integrante del verbale notificato alla Controparte_1 cooperativa dove sono riportati l'elenco dei lavoratori interessati, gli imponibili estrapolati CP_4 dal LUL corrispondenti alle somme corrisposte a titolo di trasferta esente mese per mese e disconosciute come tali dall' : Pt_1 Quanto alla circostanza che l'elenco dei dipendenti occupati presso la Org_1 [...]
fosse stato consegnato dal consulente di agli ispettori , poco rilevava ai CP_1 CP_4 CP_6 fini del decidere atteso che controparte, non aveva mai contestato che i lavoratori indicati nel predetto elenco avessero lavorato presso la sede della CP_1 Ha richiamato, in punto ripartizione degli oneri probatori, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che pone a carico del soggetto che intende beneficiare dell'esonero dall'obbligo contributivo l'onere di provare il possesso dei requisiti che danno diritto a tale agevolazione (cass. 21898/2010, 16351/2017), e nel caso di specie la non aveva mai fornito Parte_3 alcuna documentazione giustificativa delle trasferte presuntivamente effettuate dal personale occupato.
7. La società appellata ha contestato le ragioni di impugnazione eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio con la obbligata principale, ossia il datore di lavoro infatti, prima della novella del 2017 l'art. 29 l. Org_1
29/2003 stabiliva non solo la necessità della preventiva escussione del debitore principale ma anche il litisconsorzio necessario tra il debitore solidale ed il committente debitore principale
[...]
Parte_3 Nella fattispecie l'appalto tra la e la risaliva al gennaio 2015 Org_1 CP_1 CP_1 ed il periodo attenzionato dall'Ente previdenziale era ricompreso tra aprile 2014 e settembre 2015 Sempre in via preliminare ha eccepito la incompetenza territoriale del Tribunale di Verona risultando, invece, competente quello di Padova, dove aveva la propria sede legale la OP
.
[...]
Nel merito ha evidenziato come dal verbale di accertamento non era possibile individuare quali somme erano riportate all'obbligato in solido a quale distinto titolo, se per Controparte_1 omesso versamento dei DM 10, se per recupero dei minimi contributivi o per indennità di trasferte recuperate. Anche prendendo a riferimento i lavoratori che secondo l' avrebbero prestato la loro attività in Pt_1 appalto presso l'odierna appellata, e sommando gli importi ivi riportati, comunque gli stessi non trovavano alcuna coincidenza con i prospetti allegati al verbale notificato alla Controparte_1
[...] L' avrebbe dovuto fornire prova dettagliata sulla identità di quai lavoratori avevano Pt_1 effettivamente prestato la propria attività lavorativa presso questo o quel committente.
Ha inoltre evidenziato che tra la sede della cooperativa datrice di lavoro e la sede di lavoro della
[...] vi era una considerevole distanza, superiore ai 60 Km, che i soci lavoratori Controparte_1 dovevano coprire le volte che vi si recavano;
i testi escussi (ex dipendenti di , peraltro, CP_4 avevano confermato di spostarsi, loro come gli altri colleghi, in ragione delle esigenze dei diversi clienti/committenti con mezzi propri ed a proprie spese.
Risultava pertanto perfettamente lecito, oltrechè comprensibile, che i vari associati avessero sostenuto dei costi per recarsi presso la sede della e si fossero sobbarcati dei disagi nella CP_1 esecuzione della loro prestazione lavorative, voci queste indennizzate con ricorso all'indennità di trasferte esente. Ha richiamato, inoltre l'art 51 del DPR 917/86, comma 5, che ha riconosciuto l'esenzione dall'imponibile reddituale delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale per la parte eccedente € 46,40 al giorno Ha richiamato, infine, la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione 27093/2017 che ha riconosciuto il diritto all'esenzione delle indennità di trasferta nelle predette misure anche ai c.d trasfertisti abituali ovvero a quei lavoratori che continuativamente e abitualmente svolgano la loro attività al di fuori dalla sede aziendale.
Ha insistito nella eccezione della preventiva escussione del patrimonio dell'obbligato principale
Organizzazione_1
8. L'appello proposto dall' merita accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate. Pt_1
9. Va evidenziato che l'appellante ha impugnato (e devoluto) il solo capo della sentenza Pt_1 relativo alla contribuzione dovuta sulle indennità di trasferta, restando le altre questioni decise dal Tribunale con la sentenza gravata (integrazione del contraddittorio con la Parte_3
[...
competenza territoriale, contribuzione dovuta in ragione di DM insoluti da parte della datrice di lavoro) cosa giudicata non essendo state oggetto di gravame incidentale da parte della
[...]
CP_1
10. Ciò posto, sebbene la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale risulti fondata in ragione del fatto che la disposizione normativa Organizzazione_1 vigente al momento in cui si è verificata l'inadempienza contributiva (art 29 d.l. 296/2003 come novellato dalla legge n. 92/2012) prevedeva espressamente un litisconsorzio necessario tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori ed individuava il complesso meccanismo per eccepire il beneficio di escussione già introdotto dalla L. n. 35 del 2012 (mentre prima di tale riforma del mercato del lavoro l'obbligazione del committente prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, pur avendo carattere accessorio, era solidale con quella del debitore principale e pertanto - in mancanza di previsione legale o negoziale del "beneficium excussionis" - non poteva essere considerata nè sussidiaria nè eventuale ma solo obbligazione solidale in senso stretto per cui il creditore il creditore poteva rivolgersi indifferentemente a uno o all'altro debitore), nel caso di specie non vi è stata una omessa pronuncia sul punto da parte del primo giudice con violazione del principio del contraddittorio e conseguente nullità di tutti gli atti e provvedimenti successivi, ai sensi degli artt.
101, 102, 162 e 354 c.p.c., in quanto il Tribunale ha esaminato e respinto la eccezione proposta sul punto dalla società opponente, ritenendo la inapplicabilità/infondatezza della integrazione richiesta e rispetto a tale pronuncia la avrebbe dovuto proporre uno specifico motivo Controparte_1 di impugnazione. 11. Analogo rilievo va formulato riguardo alla dedotta incompetenza territoriale del giudice veronese, questione affrontata e decisa dal Tribunale senza che sia stata impugnata dalla società odierna appellata.
Ad ogni buon conto va evidenziato che nel verbale ispettivo viene dato atto della specifica richiesta avanzata dalla società datrice di lavoro di apertura della posizione per il versamento dei contributi previdenziali dovuti presso la sede di Verona, dove la aveva la sua sede operativa. Pt_1 CP_3 La competenza territoriale, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., va individuata nel Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente competente a riceversi la contribuzione da parte dell'obbligato principale e, nel caso di specie, l' di Verona presso la quale la società aveva richiesto al apertura Pt_1 della posizione previdenziale.
12. Quanto all'unico motivo di appello dell'Ente previdenziale, si precisa che nel verbale di accertamento ispettivo (a pag 3) da cui ha tratto origine la ingiunzione di pagamento, si fa espresso riferimento, avuto riguardo alla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, al prospetto riepilogativo fornito dalla Azienda ispezionata ai funzionari riportante i luoghi di svolgimento CP_6 della attività lavorativa da gennaio a giugno 2015 da parte dei soci della OP in esecuzione dei contratti di appalto stipulati con i vari destinatari dei servizi (tra cui la
[...]
ed ai LUL relativi al periodo da maggio 2014 a luglio 2016 (forniti dal consulente CP_1 incaricato). Nello stesso verbale si da atto che per i lavoratori indicati nell'allegato A (ricomprendenti i lavoratori impiegati nei diversi appalti) erano state riscontrate somme erogate a titolo di trasferte esenti rispetto alle quali non era stata fornita alcuna documentazione giustificativa in ordine al rimborso forfettario delle trasferte sebbene richiesta tramite mail al consulente dell'azienda. Inoltre, alla pagina 6 del verbale di accertamento, viene precisato che la contribuzione complessivamente omessa per il periodo aprile 2014-luglio 2016 in relazione ai lavoratori utilizzati nella esecuzione dei contratti di appalto, tenuto conto degli esiti delle ricerche effettuate nonché delle dichiarazioni e dei documenti acquisiti, era stata mensilmente indicata negli allegati al verbale F, G, H e I e comunicata agli obbligati in solido con la cooperativa esecutrice dei lavori e, quanto alla puntualmente indicati in € 5.776,29 per addebiti accertati con Parte_4 il verbale (indennità di trasferte) ed € 13.122,62 per contributi da denunce mensili insolute. La società cooperativa non ha mai contestato il contenuto del prospetto Parte_3 individuante i soggetti per i quali erano state accertate le somme erogate a titolo di indennità di trasferta esente senza titolo giustificativi né il prospetto indicante i luoghi di lavoro in cui era stata svolta della attività lavorativa da gennaio a giugno 2015 da parte dei soci della OP
in esecuzione dei contratti di appalto stipulati.
[...] Le pretese previdenziali dell' risultano, pertanto, puntualmente indicate nel verbale di Pt_1 accertamento quanto ai titoli, ai soggetti interessati ed al calcolo della contribuzione omessa pur se l'importo di € 5.776,29 potrebbe non risultare immediatamente desumibile dai prospetti allegati al verbale di accertamento.
13. Ad ogni buon conto va rimarcato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti delle trasferte ed alla spettanza del beneficio della decontribuzione grava sul datore di lavoro mentre, nella fattispecie, non risulta prodotta in sede ispettiva dalla né tantomeno nell'ambito del Parte_3 presente giudizio, documentazione idonea a comprovare le trasferte effettivamente svolte dai lavoratori e le specifiche esigenze transitorie e contingenti nonché le ragioni aziendali che le giustificavano (in termini Cass. 13011/2017, 16351/2017 e 16033/2018). In mancanza di tali elementi l'azienda non può usufruire delle agevolazioni contributive su tali voci che vanno conseguentemente considerate nell'ammontare retributivo secondo i criteri evidenziati nel verbale ispettivo. 13.1 L'Ente previdenziale, peraltro, nella memoria di costituzione svolta nel giudizio di opposizione in primo grado, aveva evidenziato i fatti e le ragioni dirette a contestare il diritto alla decontribuzione delle indennità di trasferte (già evidenziate in sede ispettiva), e la società opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), aveva l'onere di contestare le avverse deduzioni facendo valere e comprovando i presupposti fattuali posti a fondamento della decontribuzione usufruita (effettività delle trasferte e ragioni giustificatrici delle stesse).
14. L'omesso versamento della contribuzione contestato alla rende legittima la Org_3 richiesta avanzata in sede monitoria dall' nei confronti dell'obbligato solidale Pt_1 [...]
CP_1
15. All'accoglimento dell'appello consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, che l'appellato va condannato alla rifusione in favore dell' appellante Controparte_1 Pt_5 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014
e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (sino ad € 26.000,00) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione e riproposte in sede di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dalla società e conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
893/2018 reso dal Tribunale del Lavoro di Verona;
2) condanna l'appellato alla rifusione alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio liquidate quanto al primo grado in € 2886,00 e quanto al presente giudizio in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%. Venezia, 8 febbraio 2024
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice del Lavoro di 2° grado composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Piero LEANZA Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 17.12.2020
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Pt_1
Guarino e Gloria Ferrighi, giusta procura speciale per notaio di Roma rep 80974 del Per_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura della sede di Venezia, Dorsoduro 3500/d
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Michele Rosa, giusta mandato a margine del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Lung'Adige Catena 13
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 216/2020 pubblicata in data 17.6.2020
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo/indennità di trasferta
Conclusioni: Per parte appellante: “”In parziale riforma della sentenza di primo grado, respingersi il ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi la soc. Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell' della diversa
[...] Pt_1 somma che risulterà in corso di causa. Spese e compensi di avvocato rifusi””.
Per parte appellata: “”Nel rito ed in via preliminare: dichiararsi la nullità della sentenza di 1° grado per omessa integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario l'appaltatore
[...] Nel rito ed in via ulteriormente preliminare: Dichiararsi l'incompetenza ratione loci Org_1 del Tribunale adito, e ciò in quanto l'azione avrebbe dovuto introdursi nei confronti anche dell'altro litisconsorte necessario, l'obbligato principale , avente sede in Mestrino Controparte_2 (PD), di modo che Giudice competente, ai sensi dell'art. 444 III co Cpc, dovevasi individuare nel Tribunale si del Lavoro ma di Padova. Nel merito: rigettarsi l'atto di appello proposto dall' Pt_1 perchè infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza di 1° grado.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il 15% rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, per il presente grado del giudizio””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Verona ha revocato il decreto ingiuntivo opposto (n.893/2018) per € 18.897,91 oltre accessori di legge, emesso nei confronti della
[...] nella qualità di obbligato solidale di a titolo di CP_1 OP contributi previdenziali, ha accertato la legittimità dell'addebito per € 13.121,62 e la illegittimità dell'addebito stesso per l'importo di € 5.776,29, ha compensato le spese di lite nella misura di un terzo ed ha condannato parte opponente alla rifusione in favore dell' dei residui due terzi liquidati Pt_1 nella misura di € 1.924,00.
2. Il decreto ingiuntivo traeva origine dal verbale unico di accertamento del 26.10.2016 redatto a seguito di un accesso ispettivo presso in occasione del quale erano state riscontrate Org_1 irregolarità relative all'omesso versamento della contribuzione sugli importi erogati a titolo di trasferta italia, la applicazione di imponibili inferiori a quelli previsti dal Ccnl di settore, l'omesso versamento della contribuzione dovuta al fondo di solidarietà e la natura autonoma del rapporto di lavoro del sig. . Parte_2
3. Il Tribunale, rispetto alla eccezioni inerenti il litisconsorzio necessario con la e la CP_4 competenza territoriale, ha precisato, quanto al primo rilievo, che non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio ai sensi dell'art 29 legge Biagi in quanto la disposizione non era applicabile alla fattispecie in virtù del principio tempus regit actum, mentre sussisteva la competenza del Tribunale di Verona essendo competente a riceversi i contributi previdenziali la sede di Verona, Pt_1 espressamente indicata quale sede nella quale era stata richiesta la apertura della posizione. Quanto alle pretese dell'Ente previdenziale riferite al mancato versamento dei contributi di cui ai DM insoluti della obbligata principale la società , quale Organizzazione_2 Controparte_1 obbligato solidale, nulla aveva contestato o eccepito al riguardo;
nel verbale di accertamento ispettivo, peraltro, erano state circoscritte in termini precisi le contestazioni derivanti dalle omissioni di cui ai DM insoluti così che l'addebito contributivo per € 13.121,62 risultava correttamente formulato. Quanto, invece, all'importo di € 5.776,29, relativo alla indebita esenzione contributiva applicata alle somme erogate a titolo di “trasferta esente”, il primo giudice ha evidenziato come dal verbale di accertamento non era dato comprendere né la base di calcolo contabile di tale importo né era dato ricavare gli elementi minimali della contestazione, non comprendendosi, in particolare, quali lavoratori e per quali periodi erano stati considerati addetti ai servizi oggetto di appalto fra CP_4
e quali importi riferiti a ciascuno di essi era stato assoggettato a
[...] Controparte_1 contribuzione, se e perché non era stata applicata l'esenzione al 50% e se e perché non era stata applicata l'esenzione contributiva fino ad € 46,00. Né tali elementi erano desumibili dal ricorso per decreto ingiuntivo nel quali l'Ente si era limitato a trascrivere la sintesi del verbale di accertamento redatto nei confronti di Org_3 Solo con la comparsa di risposta l' aveva prodotto un prospetto (allegato sub 5) contenente Pt_1 l'elenco dei lavoratori impiegati presso ciascun committente (ottenuto a seguito di richiesta inoltrata in sede ispettiva al consulente della società) senza che tale documento fosse adeguato ad integrare la prova che tali lavoratori per i periodi ivi indicati percepirono una serie di importi a titolo di indennità di trasferta, senza, peraltro, alcuno specifico accertamento compiuto in sede ispettiva sul tema.
4. L' ha censurato la sentenza con un unico articolato motivo. Pt_1 La ha insistito per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
5. La causa, alla udienza dell'8 febbraio 2024, veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l'unico motivo l' ha denunziato la incongrua motivazione per omessa ed Controparte_5 errata valutazione delle prove.
Ha evidenziato come il verbale di accertamento redatto a carico della società indicava, a CP_4 pag 5, gli allegati F e G (costituenti parte integrale del verbale stesso) dove erano riportati i lavoratori occupati presso la nei periodi in contestazione e gli imponibili CP_4 Controparte_1 relativi alle somme corrisposte per trasferta specificate mese per mese da intendersi redditi da lavoro dipendente e quindi imponibili ai fini previdenziali;
parimenti il verbale notificato alla società
[...] rinviava agli allegati che costituivano parte integrante del verbale notificato alla Controparte_1 cooperativa dove sono riportati l'elenco dei lavoratori interessati, gli imponibili estrapolati CP_4 dal LUL corrispondenti alle somme corrisposte a titolo di trasferta esente mese per mese e disconosciute come tali dall' : Pt_1 Quanto alla circostanza che l'elenco dei dipendenti occupati presso la Org_1 [...]
fosse stato consegnato dal consulente di agli ispettori , poco rilevava ai CP_1 CP_4 CP_6 fini del decidere atteso che controparte, non aveva mai contestato che i lavoratori indicati nel predetto elenco avessero lavorato presso la sede della CP_1 Ha richiamato, in punto ripartizione degli oneri probatori, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che pone a carico del soggetto che intende beneficiare dell'esonero dall'obbligo contributivo l'onere di provare il possesso dei requisiti che danno diritto a tale agevolazione (cass. 21898/2010, 16351/2017), e nel caso di specie la non aveva mai fornito Parte_3 alcuna documentazione giustificativa delle trasferte presuntivamente effettuate dal personale occupato.
7. La società appellata ha contestato le ragioni di impugnazione eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio con la obbligata principale, ossia il datore di lavoro infatti, prima della novella del 2017 l'art. 29 l. Org_1
29/2003 stabiliva non solo la necessità della preventiva escussione del debitore principale ma anche il litisconsorzio necessario tra il debitore solidale ed il committente debitore principale
[...]
Parte_3 Nella fattispecie l'appalto tra la e la risaliva al gennaio 2015 Org_1 CP_1 CP_1 ed il periodo attenzionato dall'Ente previdenziale era ricompreso tra aprile 2014 e settembre 2015 Sempre in via preliminare ha eccepito la incompetenza territoriale del Tribunale di Verona risultando, invece, competente quello di Padova, dove aveva la propria sede legale la OP
.
[...]
Nel merito ha evidenziato come dal verbale di accertamento non era possibile individuare quali somme erano riportate all'obbligato in solido a quale distinto titolo, se per Controparte_1 omesso versamento dei DM 10, se per recupero dei minimi contributivi o per indennità di trasferte recuperate. Anche prendendo a riferimento i lavoratori che secondo l' avrebbero prestato la loro attività in Pt_1 appalto presso l'odierna appellata, e sommando gli importi ivi riportati, comunque gli stessi non trovavano alcuna coincidenza con i prospetti allegati al verbale notificato alla Controparte_1
[...] L' avrebbe dovuto fornire prova dettagliata sulla identità di quai lavoratori avevano Pt_1 effettivamente prestato la propria attività lavorativa presso questo o quel committente.
Ha inoltre evidenziato che tra la sede della cooperativa datrice di lavoro e la sede di lavoro della
[...] vi era una considerevole distanza, superiore ai 60 Km, che i soci lavoratori Controparte_1 dovevano coprire le volte che vi si recavano;
i testi escussi (ex dipendenti di , peraltro, CP_4 avevano confermato di spostarsi, loro come gli altri colleghi, in ragione delle esigenze dei diversi clienti/committenti con mezzi propri ed a proprie spese.
Risultava pertanto perfettamente lecito, oltrechè comprensibile, che i vari associati avessero sostenuto dei costi per recarsi presso la sede della e si fossero sobbarcati dei disagi nella CP_1 esecuzione della loro prestazione lavorative, voci queste indennizzate con ricorso all'indennità di trasferte esente. Ha richiamato, inoltre l'art 51 del DPR 917/86, comma 5, che ha riconosciuto l'esenzione dall'imponibile reddituale delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale per la parte eccedente € 46,40 al giorno Ha richiamato, infine, la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione 27093/2017 che ha riconosciuto il diritto all'esenzione delle indennità di trasferta nelle predette misure anche ai c.d trasfertisti abituali ovvero a quei lavoratori che continuativamente e abitualmente svolgano la loro attività al di fuori dalla sede aziendale.
Ha insistito nella eccezione della preventiva escussione del patrimonio dell'obbligato principale
Organizzazione_1
8. L'appello proposto dall' merita accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate. Pt_1
9. Va evidenziato che l'appellante ha impugnato (e devoluto) il solo capo della sentenza Pt_1 relativo alla contribuzione dovuta sulle indennità di trasferta, restando le altre questioni decise dal Tribunale con la sentenza gravata (integrazione del contraddittorio con la Parte_3
[...
competenza territoriale, contribuzione dovuta in ragione di DM insoluti da parte della datrice di lavoro) cosa giudicata non essendo state oggetto di gravame incidentale da parte della
[...]
CP_1
10. Ciò posto, sebbene la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale risulti fondata in ragione del fatto che la disposizione normativa Organizzazione_1 vigente al momento in cui si è verificata l'inadempienza contributiva (art 29 d.l. 296/2003 come novellato dalla legge n. 92/2012) prevedeva espressamente un litisconsorzio necessario tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori ed individuava il complesso meccanismo per eccepire il beneficio di escussione già introdotto dalla L. n. 35 del 2012 (mentre prima di tale riforma del mercato del lavoro l'obbligazione del committente prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, pur avendo carattere accessorio, era solidale con quella del debitore principale e pertanto - in mancanza di previsione legale o negoziale del "beneficium excussionis" - non poteva essere considerata nè sussidiaria nè eventuale ma solo obbligazione solidale in senso stretto per cui il creditore il creditore poteva rivolgersi indifferentemente a uno o all'altro debitore), nel caso di specie non vi è stata una omessa pronuncia sul punto da parte del primo giudice con violazione del principio del contraddittorio e conseguente nullità di tutti gli atti e provvedimenti successivi, ai sensi degli artt.
101, 102, 162 e 354 c.p.c., in quanto il Tribunale ha esaminato e respinto la eccezione proposta sul punto dalla società opponente, ritenendo la inapplicabilità/infondatezza della integrazione richiesta e rispetto a tale pronuncia la avrebbe dovuto proporre uno specifico motivo Controparte_1 di impugnazione. 11. Analogo rilievo va formulato riguardo alla dedotta incompetenza territoriale del giudice veronese, questione affrontata e decisa dal Tribunale senza che sia stata impugnata dalla società odierna appellata.
Ad ogni buon conto va evidenziato che nel verbale ispettivo viene dato atto della specifica richiesta avanzata dalla società datrice di lavoro di apertura della posizione per il versamento dei contributi previdenziali dovuti presso la sede di Verona, dove la aveva la sua sede operativa. Pt_1 CP_3 La competenza territoriale, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., va individuata nel Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente competente a riceversi la contribuzione da parte dell'obbligato principale e, nel caso di specie, l' di Verona presso la quale la società aveva richiesto al apertura Pt_1 della posizione previdenziale.
12. Quanto all'unico motivo di appello dell'Ente previdenziale, si precisa che nel verbale di accertamento ispettivo (a pag 3) da cui ha tratto origine la ingiunzione di pagamento, si fa espresso riferimento, avuto riguardo alla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, al prospetto riepilogativo fornito dalla Azienda ispezionata ai funzionari riportante i luoghi di svolgimento CP_6 della attività lavorativa da gennaio a giugno 2015 da parte dei soci della OP in esecuzione dei contratti di appalto stipulati con i vari destinatari dei servizi (tra cui la
[...]
ed ai LUL relativi al periodo da maggio 2014 a luglio 2016 (forniti dal consulente CP_1 incaricato). Nello stesso verbale si da atto che per i lavoratori indicati nell'allegato A (ricomprendenti i lavoratori impiegati nei diversi appalti) erano state riscontrate somme erogate a titolo di trasferte esenti rispetto alle quali non era stata fornita alcuna documentazione giustificativa in ordine al rimborso forfettario delle trasferte sebbene richiesta tramite mail al consulente dell'azienda. Inoltre, alla pagina 6 del verbale di accertamento, viene precisato che la contribuzione complessivamente omessa per il periodo aprile 2014-luglio 2016 in relazione ai lavoratori utilizzati nella esecuzione dei contratti di appalto, tenuto conto degli esiti delle ricerche effettuate nonché delle dichiarazioni e dei documenti acquisiti, era stata mensilmente indicata negli allegati al verbale F, G, H e I e comunicata agli obbligati in solido con la cooperativa esecutrice dei lavori e, quanto alla puntualmente indicati in € 5.776,29 per addebiti accertati con Parte_4 il verbale (indennità di trasferte) ed € 13.122,62 per contributi da denunce mensili insolute. La società cooperativa non ha mai contestato il contenuto del prospetto Parte_3 individuante i soggetti per i quali erano state accertate le somme erogate a titolo di indennità di trasferta esente senza titolo giustificativi né il prospetto indicante i luoghi di lavoro in cui era stata svolta della attività lavorativa da gennaio a giugno 2015 da parte dei soci della OP
in esecuzione dei contratti di appalto stipulati.
[...] Le pretese previdenziali dell' risultano, pertanto, puntualmente indicate nel verbale di Pt_1 accertamento quanto ai titoli, ai soggetti interessati ed al calcolo della contribuzione omessa pur se l'importo di € 5.776,29 potrebbe non risultare immediatamente desumibile dai prospetti allegati al verbale di accertamento.
13. Ad ogni buon conto va rimarcato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti delle trasferte ed alla spettanza del beneficio della decontribuzione grava sul datore di lavoro mentre, nella fattispecie, non risulta prodotta in sede ispettiva dalla né tantomeno nell'ambito del Parte_3 presente giudizio, documentazione idonea a comprovare le trasferte effettivamente svolte dai lavoratori e le specifiche esigenze transitorie e contingenti nonché le ragioni aziendali che le giustificavano (in termini Cass. 13011/2017, 16351/2017 e 16033/2018). In mancanza di tali elementi l'azienda non può usufruire delle agevolazioni contributive su tali voci che vanno conseguentemente considerate nell'ammontare retributivo secondo i criteri evidenziati nel verbale ispettivo. 13.1 L'Ente previdenziale, peraltro, nella memoria di costituzione svolta nel giudizio di opposizione in primo grado, aveva evidenziato i fatti e le ragioni dirette a contestare il diritto alla decontribuzione delle indennità di trasferte (già evidenziate in sede ispettiva), e la società opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), aveva l'onere di contestare le avverse deduzioni facendo valere e comprovando i presupposti fattuali posti a fondamento della decontribuzione usufruita (effettività delle trasferte e ragioni giustificatrici delle stesse).
14. L'omesso versamento della contribuzione contestato alla rende legittima la Org_3 richiesta avanzata in sede monitoria dall' nei confronti dell'obbligato solidale Pt_1 [...]
CP_1
15. All'accoglimento dell'appello consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, che l'appellato va condannato alla rifusione in favore dell' appellante Controparte_1 Pt_5 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014
e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (sino ad € 26.000,00) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione e riproposte in sede di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dalla società e conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
893/2018 reso dal Tribunale del Lavoro di Verona;
2) condanna l'appellato alla rifusione alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio liquidate quanto al primo grado in € 2886,00 e quanto al presente giudizio in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%. Venezia, 8 febbraio 2024
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio