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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/10/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 3810/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MI ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. AR RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3810/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PERVILLI REBECCA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Paolo Borsellino n. 2 è elettivamente domiciliato e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BALUGANI GIULIA presso il cui studio sito in Modena, via Pietro Giardini n. 25 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento IG minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 07.10.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Reggio Emilia in [...] Persona_1
08.04.2013
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 21.08.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. Le parti hanno già interrotto la convivenza e vivono separate continuando a serbarsi reciproco rispetto;
esse potranno stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno, in caso di modifica le parti si impegnano a darne tempestivo avviso all'altro genitore e ciò nell'esclusivo interesse della prole minore.
2. La IG viene affidata ad entrambi i genitori in modo che la potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi della minore. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IG.
3. manterrà la residenza e collocazione prevalente presso la madre, con Per_1 facoltà del padre di vederla quando vorrà, compatibilmente con le esigenze della bambina, previo avviso alla madre, in ogni caso:
- due giornate infrasettimanali quale il lunedì e il venerdì dall'uscita da scuola sino al mattino seguente quando la accompagnerà a scuola ovvero a casa della madre in periodo non scolastico;
- nei fine settimana alternati dal venerdì sera e sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola ovvero a casa della madre in periodo non scolastico;
I genitori, per le festività, regoleranno le visite come segue:
- Vacanze estive: trascorrerà con ciascuno dei due genitori 3 (tre) settimane Per_1 di cui solo due consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
- altre festività: trascorrerà con ciascuno dei genitori sei giorni durante le Per_1 vacanze invernali e tre giorni durante le vacanze pasquali (con alternanza dei giorni della Vigilia, Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo); trascorrerà il giorno del compleanno a pranzo o cena con ciascun genitore, ad anni alterni.
Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora si obbliga a comunicare prima della partenza, luogo, indirizzo e recapito telefonico ove la IG sarà reperibile.
L'indicazione delle giornate che la IG trascorrerà con uno o l'altro dei genitori potrà subire variazioni in base a esigenze lavorative e/o eventuali giorni di riposo e/o permessi che i genitori dovessero eventualmente osservare, e ciò al fine di permettere ad entrambi di avere un concreto e soddisfacente rapporto con , Per_1 nel preminente interesse della stessa. Ogni variazione in merito al piano di visite dovrà essere concordata dai genitori tramite sms/whatsapp/email.
4. Il sig. provvederà al mantenimento della IG, in via indiretta Parte_1 mediante versamento alla sig.ra dell'importo di Euro 1.000,00 Parte_2 mensili (per 12 mensilità), sino a che la IG frequenterà Istituti d'istruzione Per_1 di metodo steineriano, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle già note coordinate. Detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dall'anno successivo dell'omologa dei presenti accordi;
5. Quando la minore cesserà di frequentare Istituti d'istruzione steineriani il contributo per il mantenimento della IG, ferme le modalità di versamento e l'applicazione della rivalutazione secondo gli indici ISTAT, sarà d'importo pari ad € 1.200,00 mensili;
6. si obbliga a provvedere nella misura del 100% alle spese Parte_1 straordinarie necessarie per la IG come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, qui di seguito specificate:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. Quale spesa straordinaria preventivamente concordata fra le parti,
[...] si impegna a provvedere integralmente ad ogni costo, onere o spesa Parte_1 relativa al corso di danza frequentato dalla IG , sino a quando quest'ultima Per_1 non si determinerà a terminare detta disciplina;
8. La casa famigliare viene assegnata a che vi risiederà unitamente Parte_2 alla IG . Del pagamento delle spese condominiali della casa famigliare si Per_1 onera il sig. ad eccezione delle utenze relative ad acqua e Parte_1 teleriscaldamento, che restano interamente a carico di Parte_2
9. il sig. provvederà all'integrale pagamento delle spese Parte_1 straordinarie (in particolare veterinarie) relative ai due gatti di proprietà della famiglia;
10. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale sia percepito al 100% dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra i Parte_2 genitori.
11. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di avere già regolato prima d'ora ogni loro questione economica derivante dal rapporto di convivenza pertanto rinunciano, ora e per sempre, a pretendere alcunché l'uno dall'altra.
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IG con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore. In caso di contrasti le parti si impegnano a coltivare percorsi di mediazione familiare e/o sostegno alla genitorialità, onde ridurre ed eliminare ogni forma di conflitto dovesse insorgere tra loro. I contatti diretti tra i genitori dovranno essere limitati e condizionati ad argomenti/necessità che riguarderanno esclusivamente la IG.
13. Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ed il passaporto propri e della IG
[...]
espletando, a semplice richiesta, ogni incombente a ciò necessario. Per_1
14. Le spese legali e processuali si intendono compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della IG minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte da 1) a 10) e da 12) a 13)
- Prende atto della condizione 11)
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
AR RI MI ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MI ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. AR RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3810/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PERVILLI REBECCA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Paolo Borsellino n. 2 è elettivamente domiciliato e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BALUGANI GIULIA presso il cui studio sito in Modena, via Pietro Giardini n. 25 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento IG minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 07.10.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Reggio Emilia in [...] Persona_1
08.04.2013
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 21.08.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. Le parti hanno già interrotto la convivenza e vivono separate continuando a serbarsi reciproco rispetto;
esse potranno stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno, in caso di modifica le parti si impegnano a darne tempestivo avviso all'altro genitore e ciò nell'esclusivo interesse della prole minore.
2. La IG viene affidata ad entrambi i genitori in modo che la potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi della minore. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IG.
3. manterrà la residenza e collocazione prevalente presso la madre, con Per_1 facoltà del padre di vederla quando vorrà, compatibilmente con le esigenze della bambina, previo avviso alla madre, in ogni caso:
- due giornate infrasettimanali quale il lunedì e il venerdì dall'uscita da scuola sino al mattino seguente quando la accompagnerà a scuola ovvero a casa della madre in periodo non scolastico;
- nei fine settimana alternati dal venerdì sera e sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola ovvero a casa della madre in periodo non scolastico;
I genitori, per le festività, regoleranno le visite come segue:
- Vacanze estive: trascorrerà con ciascuno dei due genitori 3 (tre) settimane Per_1 di cui solo due consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
- altre festività: trascorrerà con ciascuno dei genitori sei giorni durante le Per_1 vacanze invernali e tre giorni durante le vacanze pasquali (con alternanza dei giorni della Vigilia, Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo); trascorrerà il giorno del compleanno a pranzo o cena con ciascun genitore, ad anni alterni.
Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora si obbliga a comunicare prima della partenza, luogo, indirizzo e recapito telefonico ove la IG sarà reperibile.
L'indicazione delle giornate che la IG trascorrerà con uno o l'altro dei genitori potrà subire variazioni in base a esigenze lavorative e/o eventuali giorni di riposo e/o permessi che i genitori dovessero eventualmente osservare, e ciò al fine di permettere ad entrambi di avere un concreto e soddisfacente rapporto con , Per_1 nel preminente interesse della stessa. Ogni variazione in merito al piano di visite dovrà essere concordata dai genitori tramite sms/whatsapp/email.
4. Il sig. provvederà al mantenimento della IG, in via indiretta Parte_1 mediante versamento alla sig.ra dell'importo di Euro 1.000,00 Parte_2 mensili (per 12 mensilità), sino a che la IG frequenterà Istituti d'istruzione Per_1 di metodo steineriano, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle già note coordinate. Detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dall'anno successivo dell'omologa dei presenti accordi;
5. Quando la minore cesserà di frequentare Istituti d'istruzione steineriani il contributo per il mantenimento della IG, ferme le modalità di versamento e l'applicazione della rivalutazione secondo gli indici ISTAT, sarà d'importo pari ad € 1.200,00 mensili;
6. si obbliga a provvedere nella misura del 100% alle spese Parte_1 straordinarie necessarie per la IG come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, qui di seguito specificate:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. Quale spesa straordinaria preventivamente concordata fra le parti,
[...] si impegna a provvedere integralmente ad ogni costo, onere o spesa Parte_1 relativa al corso di danza frequentato dalla IG , sino a quando quest'ultima Per_1 non si determinerà a terminare detta disciplina;
8. La casa famigliare viene assegnata a che vi risiederà unitamente Parte_2 alla IG . Del pagamento delle spese condominiali della casa famigliare si Per_1 onera il sig. ad eccezione delle utenze relative ad acqua e Parte_1 teleriscaldamento, che restano interamente a carico di Parte_2
9. il sig. provvederà all'integrale pagamento delle spese Parte_1 straordinarie (in particolare veterinarie) relative ai due gatti di proprietà della famiglia;
10. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale sia percepito al 100% dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra i Parte_2 genitori.
11. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di avere già regolato prima d'ora ogni loro questione economica derivante dal rapporto di convivenza pertanto rinunciano, ora e per sempre, a pretendere alcunché l'uno dall'altra.
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IG con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore. In caso di contrasti le parti si impegnano a coltivare percorsi di mediazione familiare e/o sostegno alla genitorialità, onde ridurre ed eliminare ogni forma di conflitto dovesse insorgere tra loro. I contatti diretti tra i genitori dovranno essere limitati e condizionati ad argomenti/necessità che riguarderanno esclusivamente la IG.
13. Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ed il passaporto propri e della IG
[...]
espletando, a semplice richiesta, ogni incombente a ciò necessario. Per_1
14. Le spese legali e processuali si intendono compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della IG minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte da 1) a 10) e da 12) a 13)
- Prende atto della condizione 11)
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
AR RI MI ZI