TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1793/2024 R.G.V.G
Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria OS Barbato presidente dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1793/2024 R.G.V.G, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] ed elettivamente domiciliato Parte_1
in CA di IA (NA) alla Via Carrese n. 16, presso lo studio dell'avvocato Mauro
D'Alessandro, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce del ricorso introduttivo, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2024/1834/GP del
25/07/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Torre Annunziata.
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...] ed elettivamente domiciliata in Controparte_1
CA di IA (NA) alla Via Cosenza n. 77, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe
Ingenito, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2024/758/GP del 19/03/2024 del
Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Torre Annunziata. RICORRENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni:
Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate, come rettificate nelle note congiunte depositate in data 6.02.2025 dalle stesse sottoscritte e dai rispettivi difensori per autentica.
PM: Il P.M. all'udienza dell'11.03.2025 ha espresso parere favorevole alla pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti, così come successivamente modificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/09/2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in CA di IA
(NA) il 31/08/1998.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 31.08.1998 in CA di IA i due avevano contratto matrimonio concordatario iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di CA di IA, anno 1998, parte II, serie A, n.360.
2. che dalla loro unione erano nati i figli OS (in data 23.01.1999) e (in data Per_1
12.02.2005), allo stato maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3. che erano separati sin dal 06/03/2019, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi con decreto di omologa n. cronol.
2262/2019 del 6/03/2019, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
30/01/2019;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
All'udienza cartolare del 15.10.2024, i coniugi ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, con parziale modifica relativamente al mantenimento dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, con dichiarazione congiunta del 8.10.2024, nonché con la ulteriore modifica, come da note sottoscritte in data 14.10.2024 dalle parti e dal difensore per autentica, relativamente alle pattuizioni concernenti affido, collocazione e visite dell'allora figlio minore della coppia, , oggetto si espunzione in ragione della raggiunta maggiore età dello Persona_2
stesso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 16/10/2024 ed il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione al collegio con ordinanza del 15.11.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024.
Con ordinanza del 18.12.2024, depositata in data 19.01.2025, il collegio rilevava che nel ricorso introduttivo le parti avevano chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto il giorno 31.08.1998 in CA di IA, alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto di questo tribunale n.
2262/2019 del 6/03/2019 e che, con successive note congiunte depositate in data 14.10.2024, debitamente sottoscritte da entrambe le parti e dai rispettivi difensori per autentica, le stesse a parziale modifica delle ricorso avevano dichiarato di rinunciare alle condizioni di cui ai numeri 3),
4), e 7) della separazione consensuale, nonché con note depositate in data 8.10.2024, anch'esse debitamente sottoscritte da entrambe le parti e dai rispettivi difensori per autentica , dato atto della raggiunta indipendenza economica di entrambi i figli della coppia, e Controparte_2 Persona_2
, oramai maggiorenni, avevano altresì specificato che nulla dovrà essere versato dal
[...]
a titolo di concorso al mantenimento di questi ultimi. Tuttavia, nei patti della Parte_1
separazione omologata, espressamente richiamati in ricorso dalle parti, era prevista al punto 1)
l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, al punto 2) l'assegnazione della casa coniugale in favore della ed al punto 6) l'obbligo del di rimborso della quota del 50% delle CP_1 Parte_1
spese straordinarie da sostenersi per i figli;
pattuizioni, queste ultime, che non potevano essere recepite dal Tribunale nella sentenza di divorzio atteso che, quanto alla previsione sub 1) la stessa si palesava incompatibile con la pronuncia di divorzio, essendo i coniugi già separati e non necessitando in questa sede di alcuna autorizzazione in tal senso;
quanto alla previsione sub 2) in mancanza di figli minori o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti della coppia, difettavano i presupposti per dar luogo all'assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei coniugi, potendo al più le parti convenire soltanto che il cespite rimanesse nel godimento dell'uno o dell'altro coniuge, diversamente dovendo seguire la disciplina generale di diritto comune;
quanto alla previsione sub 3) in quanto in contrasto con la dichiarata autonomia economica dei figli della coppia. In ragione di tanto, quindi, rimetteva la causa sul ruolo ai sensi dell'art 473-bis.51, comma
4, c.p.c., disponendo al comparizione delle parti innanzi al collegio per l'udienza camerale dell'11.03.2025. Le parti, con note congiunte del depositate in data 6.02.2025 e dalle stesse sottoscritte, nonché per autentica dai rispettivi difensori, dichiaravano di rinunciare ai punti 1), 2) e
6) del ricorso per separazione, di talchè in mancanza di pattuizioni accessorie la presente pronuncia concerne il solo status. Ribadivano la volontà di non conciliarsi e chiedevano emettersi sentenza di divorzio.
All'udienza dell'11.03.2025, quindi, i procuratori delle parti si riportavano agli atti e chiedevano riservarsi la causa in decisione. Il PM esprimeva parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il collegio riservava la decisione.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione (30/01/2019) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 2262/2019 reso da questo tribunale in data 6.03.2019, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
3. In mancanza di previsioni di carattere economico fra i coniugi ed essendo entrambi i figli della coppia oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, alcuna statuizione accessoria deve essere adottata rispetto alla sola pronuncia di status.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70
4. In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e così Parte_1 Controparte_1
provvede:
A. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 31.08.1998 in
CA di IA (NA) da , nato a Ohringen (Germania) in [...] Parte_1
10/12/1972 e da , nata a [...] in data [...] (atto n. 360, Parte Controparte_1
II, Serie A - registri atti matrimonio anno 1998);
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C. Nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 11.03.2025
il giudice estensore il presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Maria OS Barbato