CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2962/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4491/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820249001415837000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249001415837000 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6807/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CGT di Caserta n. 4491/08/2024 che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02820130019016191000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione notificata in data 14/06/2013 concernente il presunto omesso versamento di Irpef e relative addizionali per l'anno 2006. Il contribuente ha affermato che la cartella era stata notificata per la prima volta in data 22.2.2024 sotto forma di intimazione di pagamento n. 02820249001415837000, con richiesta dell'importo complessivo di euro
1.863,52 per imposta, sanzioni, interessi e accessori e ha chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e l'Agenzia delle Entrate.
La CGT ha dato conto del fatto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva depositato la ricevuta di ritorno consegnata a familiare convivente, la Cad che però riguardava la comunicazione n.
02820179017470188000 che non era agli atti e non atteneva all'atto contestato dal ricorrente, e aveva fatto riferimento a delle procedure esecutive il cui oggetto non era chiaro. In considerazione della documentazione prodotta e della mancanza della prova della corretta notifica, ha dunque accolto il ricorso e ha annullato la cartella n. 02820130019016191000.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello e ha sostenuto la correttezza del suo operato, perché risultava che l'avviso di intimazione n. 02820179017470188000 era relativo a quella cartella ed era stato notificato il 28 luglio 2018.
Il contribuente ha richiamato, invece, in suo favore la sentenza di primo grado.
All'udienza del 12 novembre 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nel corpo dell'atto, l'Agenzia delle Entrate ha riprodotto uno schema informale del certificato dell'istruttoria e gli atti impugnati da cui sembrerebbe evincersi l'esistenza del citato atto interruttivo del
2018. Sennonché, a tacer del fatto che in primo grado non è stato documentato alcunché e non è possibile il recupero in appello per il divieto di cui all'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, oggi corrispondente all'art. 112 d.lgs. n. 175 del 2024, non vi è neanche certezza dell'esistenza di quest'atto di intimazione e della sua sicura riferibilità alla cartella di pagamento impugnata, perché non sono stati prodotti né l'atto né la notifica.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in euro 700 per competenze oltre accessori di legge, con attribuzione
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2962/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4491/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820249001415837000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249001415837000 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6807/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CGT di Caserta n. 4491/08/2024 che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02820130019016191000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione notificata in data 14/06/2013 concernente il presunto omesso versamento di Irpef e relative addizionali per l'anno 2006. Il contribuente ha affermato che la cartella era stata notificata per la prima volta in data 22.2.2024 sotto forma di intimazione di pagamento n. 02820249001415837000, con richiesta dell'importo complessivo di euro
1.863,52 per imposta, sanzioni, interessi e accessori e ha chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e l'Agenzia delle Entrate.
La CGT ha dato conto del fatto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva depositato la ricevuta di ritorno consegnata a familiare convivente, la Cad che però riguardava la comunicazione n.
02820179017470188000 che non era agli atti e non atteneva all'atto contestato dal ricorrente, e aveva fatto riferimento a delle procedure esecutive il cui oggetto non era chiaro. In considerazione della documentazione prodotta e della mancanza della prova della corretta notifica, ha dunque accolto il ricorso e ha annullato la cartella n. 02820130019016191000.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello e ha sostenuto la correttezza del suo operato, perché risultava che l'avviso di intimazione n. 02820179017470188000 era relativo a quella cartella ed era stato notificato il 28 luglio 2018.
Il contribuente ha richiamato, invece, in suo favore la sentenza di primo grado.
All'udienza del 12 novembre 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nel corpo dell'atto, l'Agenzia delle Entrate ha riprodotto uno schema informale del certificato dell'istruttoria e gli atti impugnati da cui sembrerebbe evincersi l'esistenza del citato atto interruttivo del
2018. Sennonché, a tacer del fatto che in primo grado non è stato documentato alcunché e non è possibile il recupero in appello per il divieto di cui all'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, oggi corrispondente all'art. 112 d.lgs. n. 175 del 2024, non vi è neanche certezza dell'esistenza di quest'atto di intimazione e della sua sicura riferibilità alla cartella di pagamento impugnata, perché non sono stati prodotti né l'atto né la notifica.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in euro 700 per competenze oltre accessori di legge, con attribuzione