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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 334/2025
Udienza del 15/04/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice appresentato e difeso dall'avv. ORSI Parte_1
ALBERTO.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa, l'avv. Orsi insite per l'accoglimento della domanda.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 15/04/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 334/2025 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. ORSI ALBERTO;
Parte_1
- parte attrice –
Contro
contumace;
Controparte_1
- parte convenuta –
Oggetto: occupazione immobile.
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale aditonel merito in tesi accer- tare e dichiarare che la sig. ra , nata in [...] A Vico (CE) il Controparte_1 2.04.1973, codice fiscale e residente in [...] 291 lett. A, occupa senz in Pieve a Nievole alla Via G. Marconi n. 287 (ovvero, come da recente modifica della toponomastica a cura della amministrazione comu- nale, 285/B) di proprietà di come rappresentata dall'amministratore di Controparte_2 sostegno, sig. , e per l'effetto la condanni al rilascio immediato del pre- Parte_1 detto bene;
nonché, sempre in tesi, la condanni al pagamento, a titolo di indennità di occu- pazione senza titolo, della somma, come in parte narrativa meglio determinata, di euro 31.500,00, calcolata sino alla data dell'invio della diffida, oltre l'ulteriore somma dovuta sino all'effettivo rilascio. Ovvero in ipotesi la condanni al pagamento a titolo di indennità di occu- pazione senza titolo di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. quale amministratore Parte_1 di sostegno di ha dedotto che quest'ultima è proprietaria Controparte_2 dell'unità immobiliare sita in Pieve a Nievole alla Via G. Marconi n. 287 (ora n.
285/B) contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve a Nievole al Fo- Con glio 10, particella 231, sub 2, attualmente occupata senza titolo da Per_1
la quale aveva opposto di avere stipulato un contratto di comodato verbale
[...] con il sig. padre dell'amministrata. In virtù di tutto ciò ha Persona_2
2 chiesto che fosse ordinata la restituzione del bene e che l'occupante fosse condan- nata a [...] l'indennità per l'occupazione quantificata in € 300,00 mensili per 105 mesi ovvero dalla data del decesso del padre (23 dicembre 2015) alla data della diffida del 9 settembre 2024e quindi di € 31.500,00 e fino all'effettivo rilascio.
La convenuta pur ritualmente convenuta non si è costituita.
2.- La domanda merita sicuramente accoglimento dal momento che non è contestato che vi è occupazione alla luce della corrispondenza intercorsa (doc. 5) né è risultato provato l'esistenza di un comodato né che esso fosse a titolo gratuito.
Peraltro, il fatto di avere utilizzato il bene senza pagare un corrispettivo ed in virtù di contratto di comodato di cui non è stata data prova alcuna giustifica la richiesta di pagamento della indennità di occupazione in quanto si è sicuramente realizzato un arricchimento a favore della parte convenuta. Sul punto, la giuri- sprudenza ha evidenziato che “In caso di occupazione senza titolo di un immobile il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno implica, che il proprietario
è tenuto ad allegare, per il danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (in termini di man- cata vendita o locazione del bene a un prezzo superiore a quello di mercato); l'onere della prova spetta al proprietario che può ricorrere anche a presunzioni o richiamarsi alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. 26 gennaio 2024, n.
2500). Sul punto si osserva che si tratta di immobile urbano e, quindi, con chiara vocazione abitativa e ciò è confermato dalla convenuta che ha formulato proposta di conclusione di contratto di locazione o di acquisto.
La somma spettante alla ricorrente può essere prudenzialmente quantificata in € 250,00 mensili il che conduce a quantificare il dovuto in € 26.250,00. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, ordina a CP_3
di rilasciare nelle mani di e, in sia vece, di
[...] Controparte_2 Parte_1
l'immobile in Pescia via Marconi n. 285/B;
[...]
- condanna a pagare a , in sua vece Controparte_1 Controparte_2
, la somma di € 26.500,00, quelle dovuto fino al rilascio e le Parte_1 spese legali che si quantificano in € 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata al verbale di udienza del 15/04/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
3
RGN. N. 334/2025
Udienza del 15/04/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice appresentato e difeso dall'avv. ORSI Parte_1
ALBERTO.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa, l'avv. Orsi insite per l'accoglimento della domanda.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 15/04/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 334/2025 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. ORSI ALBERTO;
Parte_1
- parte attrice –
Contro
contumace;
Controparte_1
- parte convenuta –
Oggetto: occupazione immobile.
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale aditonel merito in tesi accer- tare e dichiarare che la sig. ra , nata in [...] A Vico (CE) il Controparte_1 2.04.1973, codice fiscale e residente in [...] 291 lett. A, occupa senz in Pieve a Nievole alla Via G. Marconi n. 287 (ovvero, come da recente modifica della toponomastica a cura della amministrazione comu- nale, 285/B) di proprietà di come rappresentata dall'amministratore di Controparte_2 sostegno, sig. , e per l'effetto la condanni al rilascio immediato del pre- Parte_1 detto bene;
nonché, sempre in tesi, la condanni al pagamento, a titolo di indennità di occu- pazione senza titolo, della somma, come in parte narrativa meglio determinata, di euro 31.500,00, calcolata sino alla data dell'invio della diffida, oltre l'ulteriore somma dovuta sino all'effettivo rilascio. Ovvero in ipotesi la condanni al pagamento a titolo di indennità di occu- pazione senza titolo di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. quale amministratore Parte_1 di sostegno di ha dedotto che quest'ultima è proprietaria Controparte_2 dell'unità immobiliare sita in Pieve a Nievole alla Via G. Marconi n. 287 (ora n.
285/B) contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve a Nievole al Fo- Con glio 10, particella 231, sub 2, attualmente occupata senza titolo da Per_1
la quale aveva opposto di avere stipulato un contratto di comodato verbale
[...] con il sig. padre dell'amministrata. In virtù di tutto ciò ha Persona_2
2 chiesto che fosse ordinata la restituzione del bene e che l'occupante fosse condan- nata a [...] l'indennità per l'occupazione quantificata in € 300,00 mensili per 105 mesi ovvero dalla data del decesso del padre (23 dicembre 2015) alla data della diffida del 9 settembre 2024e quindi di € 31.500,00 e fino all'effettivo rilascio.
La convenuta pur ritualmente convenuta non si è costituita.
2.- La domanda merita sicuramente accoglimento dal momento che non è contestato che vi è occupazione alla luce della corrispondenza intercorsa (doc. 5) né è risultato provato l'esistenza di un comodato né che esso fosse a titolo gratuito.
Peraltro, il fatto di avere utilizzato il bene senza pagare un corrispettivo ed in virtù di contratto di comodato di cui non è stata data prova alcuna giustifica la richiesta di pagamento della indennità di occupazione in quanto si è sicuramente realizzato un arricchimento a favore della parte convenuta. Sul punto, la giuri- sprudenza ha evidenziato che “In caso di occupazione senza titolo di un immobile il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno implica, che il proprietario
è tenuto ad allegare, per il danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (in termini di man- cata vendita o locazione del bene a un prezzo superiore a quello di mercato); l'onere della prova spetta al proprietario che può ricorrere anche a presunzioni o richiamarsi alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. 26 gennaio 2024, n.
2500). Sul punto si osserva che si tratta di immobile urbano e, quindi, con chiara vocazione abitativa e ciò è confermato dalla convenuta che ha formulato proposta di conclusione di contratto di locazione o di acquisto.
La somma spettante alla ricorrente può essere prudenzialmente quantificata in € 250,00 mensili il che conduce a quantificare il dovuto in € 26.250,00. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, ordina a CP_3
di rilasciare nelle mani di e, in sia vece, di
[...] Controparte_2 Parte_1
l'immobile in Pescia via Marconi n. 285/B;
[...]
- condanna a pagare a , in sua vece Controparte_1 Controparte_2
, la somma di € 26.500,00, quelle dovuto fino al rilascio e le Parte_1 spese legali che si quantificano in € 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata al verbale di udienza del 15/04/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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