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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11425 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.14578/2023 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 2/12/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.14578/2023 R.G. tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Bacoli (Na) alla Via Cupa della Torretta, 18, rappresentato e difeso - giusta procura su foglio separato che fa parte integrante del presente atto - dall' Avv. Giuseppe Davide (c.f.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bacoli (Na), al Viale C.F._2
UL AR n. 75 ATTORE
e
P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1 P.IVA_1
con sede in Milano, alla Piazza delle Tre Torri 3, rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'Avv. Micaela Ottomano (Cod. Fisc. ), presso il cui C.F._3
studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano, 215
CONVENUTA
Nonché
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 21 CONVENUTO CONTUMACE
Nonché ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO - INAIL - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI in persona del Direttore Regionale p.t. che agisce in virtù dei poteri spettantigli ex art. 16 e 17 DL
29/93 e successive modifiche e integrazioni e della delibera del C. di A. dell'INAIL del 25-2-98,
rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio ai rogiti del Distretto Persona_1
di Napoli rep.n.17701 raccolta n. 8545, dall'Avv. Rossella Del Sarto (cf. - C.F._4
Pec: ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - Email_1
ang. S. Lazzaro TERZO INTERVENTORE
oggetto: risarcimento danni conclusioni per tutte le parti costituite: come da atti costitutivi e successivi verbali e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , ha adito il giudice ex art 144 CdA nei confronti di Parte_1 CP_3
e dell' deducendo che il giorno 13/07/2015 alle ore 20:30 circa, mentre
[...] CP_1
percorreva la via Fusaro in Bacoli (Na), a bordo del proprio motociclo tipo Suzuky tg. DN 45520, in direzione “Cuma”, all'improvviso, giunto all'altezza del numero civico 302, un'auto tipo Fiat 500 tg. AA980CF, condotta e di proprietà di ed assicurata con l' , Controparte_3 CP_1
in spregio alle regole del CDS, si immetteva, da una strada privata laterale destra ed a velocità sostenuta, sulla Via Fusaro, andando a collidere con la parte anteriore alla parte laterale destra del motociclo Suzuky tg. DN 45520 facendolo finire al suolo in uno al conducente che subiva gravi lesioni;
tutto ciò premesso chiede in questa sede la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni;
previa costituzione della sola e previo intervento volontario dell'Inail che CP_1
non ha esperito alcuna domanda, depositata documentazione ed espletata la prova, è stata redatta
C.T.U. medica del 20/5/2025 a firma del dott . Persona_2 Quanto alla proponibilità della domanda, l'istante ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo di cui all'art. 145 Codice delle Assicurazioni, formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla ed CP_1
attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio;
va poi dichiarata l'ammissibilità della domanda atteso che l'istante ha compiutamente indicato la causa petendi ed il petitum formale e sostanziale nonché la sua procedibilità come da invito alla negoziazione del 2021
e 2022 in atti .
Nel merito, premesso che l'azione è stata, in modo chiaro ed inequivoco, esperita ai sensi dell'art
2054 cc e 144 CdA, la titolarità attiva e passiva non sono contestate in modo serio e specifico da nessuna delle parti in causa ed inoltre sono comprovate dagli accertamenti eseguiti dai CC di
Bacoli intervenuta sui luoghi dopo il sinistro e dal comportamento stragiudiziale dell'
[...]
che ha anche corrisposto una somma di €47.572,00 oltre €4.500,00 per compensi CP_4
professionali , trattenuta come acconto dal . Pt_1
Quanto alla dinamica, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., va rilevato che , come chiarito più volte dalla S.C., in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli , la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza;
qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico;
“In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” ( sent Cass n. 124/2016 e sent n.9528/2012 secondo cui: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”); “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (ord Cass n. 15736/2022); “In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione” (ord Cass. n. 1992/2024); “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito il quale, anzichè ricorrere al criterio sussidiario della presunzione di eguale concorso di colpa, aveva rigettato sia la domanda attorea che quella riconvenzionale sul presupposto che il tenore delle prove testimoniali non consentiva di ritenere provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria)” (ord Cass n. 9353/2019).
Se tale è la normativa vigente e l'orientamento della Suprema Corte, nel caso de quo ritiene questo giudice che vada dichiarata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro in quanto, se è vero che la teste escussa, all'udienza dell'1/10/2024 ha dichiarato: “Ero Testimone_1
vicina di casa di Il sinistro si è verificato vicino casa mia e quel giorno metà luglio 2015 Pt_1
verso le 20 ero con il mio cane e passeggiavo sua via Fusaro a doppio senso di marcia In quel
punto vi è una doppia curva, ad S . Ad un certo punto ho visto un ragazzo in moto con il casco
provenire da Fusaro verso Cuma e si stava immettendo nella seconda curva percorrendo la propria
corsia sul lato destro;
ad un certo punto , mentre percorreva la seconda curva all'altezza della
stradina privata che si immette da destra sua via Fusaro, è uscita una Fiat 500 senza rallentare e
senza verificare nulla e si è immessa su via Fusaro per immettersi sulla corsia opposta alla moto e
ha colpito la moto che sopraggiungeva, nella parte anteriore laterale destra con la parte anteriore
sinistra della Fiat. Lo scontro è stato terribile e il motociclista è volato dalla moto in avanti e l'auto
è rimasta sul punto di impatto. Ho capito che era e qualcuno ha chiamato Parte_1
l'ambulanza e sono andata a casa ad avvisare i familiari, i genitori e fratelli di La Fiat si è Pt_1
immessa sulla via Fusaro quando la moto stava passando e secondo me non avrebbe potuto frenare
La moto andava normale per quella strada All'epoca non vi era segnaletica stradale era Pt_1
chef e ha lavorato in ristoranti stellati So che lavora saltuariamente a causa dei ritmi serrati che
non riesce a sostenere Non riesce a stare in piedi e ha dolori alla gamba Circa 10 o 15 anni fa ho
fatto il testimone per un incidente stradale. Io ero sul marciapiede dal lato della moto ed ero a circa 5 o 6 metri dal punto ove si è verificato l'impatto”, è altresì vero che dal rapporto dei C.C.
intervenuti sui luoghi, emerge non solo che al momento del loro arrivo non vi erano testi presenti,
ma soprattutto che i punti d'urto dei due veicoli riscontrati dai CC sono stati la parte anteriore del
CP_ motociclo e la parte laterale sinistra della carrozzeria della ed inoltre non vi erano tracce di frenata del motociclo;
se si considera che era buio, tarda sera, la strada percorsa dal motociclo
Suzuki in quel punto presenta una doppia curva con scarsa visibilità, appare dubbio, e comunque non provato, che il realmente viaggiasse ad una velocità consona al luogo e al momento, di Pt_1
tal che a parere di questo giudice, non appare superata la presunzione di pari responsabilità sancita dal secondo comma dell'art 2054cc ed i convenuti sono tenuti al pagamento del 50% della somma spettante a titolo risarcitorio come qui di seguito determinata .
In ordine all'entità delle lesioni e con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva partendo da tali presupposti e dalla premessa che esistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata
(referto ASL , certificati medici), e dalla relazione del C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata (“esiti stabilizzati di frattura per-sotto trocanteriuca del femore sinistro
trattata con vite placca e viti. . Frattura dell'apice aceta bolare posteriore. Esiti stabilizzati di
frattura V^,VI e XII^ costa emitorace destro . Frattura del processo trasverso di L5 Cicatrice
traumatica regione glutea postero lombare per ferita traumatica esitata in sepsi) e stante la prova del danno morale del danno alla vita di relazione come desumibile dalle dichiarazioni del teste
(“So che lavora saltuariamente a causa dei ritmi serrati che non riesce a sostenere Non Tes_1
riesce a stare in piedi e ha dolori alla gamba”) , va liquidato sia il danno alla salute che le altre componenti, il tutto all'attualità sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024 ed in assenza di un più volte auspicato intervento del legislatore valido per il caso sub iudice , considerando il 17% di invalidità permanente e tenuto conto dell'anno di nascita (28/2/1985) e del tipo di lesioni subite,
in €85.000,00 ( valore base del punto all'attualità considerando il danno morale €4.589,80 e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,855 e poi ulteriore personalizzazione ) e a titolo di invalidità
temporanea totale ( 30 giorni) €3.450,00 e parziale (60 gg al 75%, 60 gg al 50%, 60 gg al 25%)
€10.350,00 per una somma complessiva di €98.800,00, di cui va posto a carico dei convenuti il 50% per €49.400,00 oltre interessi legali dall'1/1/2020 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 , n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno
da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce
una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito
dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data
dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del
metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente
rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre
sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in
modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e
che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto,
in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla
redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Se si considera però che a tale titolo il ha già percepito € 47.572,00 dall' e Pt_1 CP_1
riconosciuti dall'Inail € 40.409,00 a titolo di invalidità permanente ed € 10.146,94 a titolo di invalidità temporanea, come da prospetto depistato dall'attore il 26/2/2025, ne deriva che , dovendo operare anche d'ufficio il principio della compensatio lucri cum damno per poste omogenee ( cfr in tema ord Cass n. 30293/2023 e sent Cass n. 9112/2019 tra le tante) , nessun credito residua in capo a . Parte_1
Quanto alle altre voci di danno, quelle a titolo patrimoniale, il C.T.U. ha determinato in € 210,00 le spese mediche documentate ed il si è visto riconoscere dall'INAIL la maggiore somma di Pt_1
€304,74 di tal che nulla spetta per tale voce;
quanto al danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, nel corso dell' interrogatorio all'udienza dell'1/10/2024 il Pt_1
così si è espresso: “ IL 13 luglio del 2015 erano le 20 circa e tornavo dal lavoro Sono cuoco e
lavoravo al ristorante Casablanca a via Scalandrone ed ero sulla mia moto Vivevo a Bacoli via
Cupa della torretta 18 Ora vivo a Bacoli in via Tiberio 17 Ora non lavoro ma l'anno scorso ho lavorato sempre come cuoco in un altro ristorante in Bacoli. Prima di lavorare presso il ristorante
Casablanca ho lavorato a Bergamo al ristorante TT 3 stelle Michelin ed ero sceso per
trascorrere un'estate a casa Al Casablanca avevo un contratto a tempo determinato per tre mesi e
dopo volevo risalire a Bergamo ove ero stato assunto a tempo indeterminato presso il ristorante
TT . Dopo il sinistro, dopo un anno, nel 2016 ho ripreso a lavorare come chef ma lavoro per
qualche mese e non riesco a lavorare per troppo tempo perché il lavoro di chef è frenetico e non
riesco a tenere il ritmo di prima poiché a Bergamo lavoravo anche 12 ore di seguito ma ora, anche
per il dolore alla gamba, dopo 6 ore non riesco a continuare quindi non mi fanno il contratto a
tempo indeterminato Per fortuna a causa del mio curriculum trovo subito lavoro Ho lavorato fino a
settembre 2023 ma ora non lavoro perché nel apese piccolo dove abito sanno che dopo un poco
non riesco a tenere il ritmo Guadagnavano a Bergamo € 2.200,00 al mese Ora faccio più
consulenze ma non ce la faccio a lavorare 12 ore al giorno. L'incidente si è verificato quando
andando da via Fusaro verso Cupa della Torretta, ho percorso un tratto a doppia curva ad S di via
Fusaro che è a doppio senso di marcia , e nella seconda curva è uscita una Fiat 500 dalla mia
destra da una stradina privata senza rallentare né fermarsi prima di immettersi e ha cercato di
immettersi sulla corsia opposta alla mia L'ho vista quando ero a meno di 3 metri di distanza e non
ho potuto fare nulla ei punti di impatto sono stati la parte anteriore della mia moto e la ruota
CP_ sinistra anteriore e tutta la parte anteriore della;
sono volato oltre l'auto e la moto si è
fermata nell'auto o nel muro Non sono riuscito neppure a frenare eppure non correvo, forse a 30-
40 km/h Ho perso i sensi per un attimo e poi ho cercato di capire cosa mi era successo perché
avevo un dolore lancinante Ho avuto una fattura al femore, alla gamba, alle vertebre Ricordo
l'ambulanza ,ma non i carabinieri . Ora ho forti dolori alla gamba sinistra e alla schiena per cui
non posso più stare in piedi per troppe ore e non posso fare il cuoco Non riesco neppure a stare
seduto Dopo l'impatto ho visto l'auto ferma nell'altra corsia Come somme ho ricevuto circa
50.000,00 dall' e dall'INAIL percepisco circa 280 euro al mese dopo un anno dal sinistro e CP_1
mi hanno detto che li dovrei avere a vita. Ero uno chef e sono disposto a conciliare verso il corrispettivo di € 200.000,00. Avevo un contratto di lavoro scritto a Bergamo. Sul capo
dell'interrogatorio formale : Non è vero Ho lavoro al massimo 3 mesi all'anno dal 2016 ad oggi”
ma nessuna delle affermazioni e allegazioni è stata comprovata dall'attore in particolare se e in che termini le entrate economiche sono diminuite a causa del sinistro e ciò in quanto nulla può essere presunto e non è dato sapere se realmente con la sua nuova attività di consulenze il Pt_1
percepisca entrate economiche inferiori ( cfr in tema ord Cass n. 15737/2018 “Il danno
patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il
danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della
capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è
possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella
sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga
un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre,
ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi
dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c.,
perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso
ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre
reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito.”; sent Cass n. 17931/2019,
ord Cass n. 12605/2023); il tutto a prescindere dalla circostanza che al è stata riconosciuta Pt_1
a tale titolo, dall'INAIL, la somma di €62.961,66.
In definitiva le domande risarcitorie , dirette ad ottenere somme ulteriori a quelle già versate o riconosciute, vanno in toto rigettate .
Le spese tra l'attore e l'INAIL vanno compensate stante l'intervento volontario senza proposizione di alcuna domanda .
Le spese di CTU, liquidate in decreto e di lite dell' , liquidate come in dispositivo, CP_1
seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 , valore medio dello scaglione fino ad €260.000,00, ridotto per l'esiguità dell'istruttoria .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande attoree.
Pone le spese di C.T.U. liquidate in decreto, a carico di . Parte_1
Condanna i al pagamento delle spese processuali sopportate dall' Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi €7.000,00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Compensa le spese di lite tra l'attore e l'INAIL.
Napoli 5/12/2025 IL G.U.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 2/12/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.14578/2023 R.G. tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Bacoli (Na) alla Via Cupa della Torretta, 18, rappresentato e difeso - giusta procura su foglio separato che fa parte integrante del presente atto - dall' Avv. Giuseppe Davide (c.f.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bacoli (Na), al Viale C.F._2
UL AR n. 75 ATTORE
e
P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1 P.IVA_1
con sede in Milano, alla Piazza delle Tre Torri 3, rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'Avv. Micaela Ottomano (Cod. Fisc. ), presso il cui C.F._3
studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano, 215
CONVENUTA
Nonché
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 21 CONVENUTO CONTUMACE
Nonché ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO - INAIL - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI in persona del Direttore Regionale p.t. che agisce in virtù dei poteri spettantigli ex art. 16 e 17 DL
29/93 e successive modifiche e integrazioni e della delibera del C. di A. dell'INAIL del 25-2-98,
rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio ai rogiti del Distretto Persona_1
di Napoli rep.n.17701 raccolta n. 8545, dall'Avv. Rossella Del Sarto (cf. - C.F._4
Pec: ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - Email_1
ang. S. Lazzaro TERZO INTERVENTORE
oggetto: risarcimento danni conclusioni per tutte le parti costituite: come da atti costitutivi e successivi verbali e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , ha adito il giudice ex art 144 CdA nei confronti di Parte_1 CP_3
e dell' deducendo che il giorno 13/07/2015 alle ore 20:30 circa, mentre
[...] CP_1
percorreva la via Fusaro in Bacoli (Na), a bordo del proprio motociclo tipo Suzuky tg. DN 45520, in direzione “Cuma”, all'improvviso, giunto all'altezza del numero civico 302, un'auto tipo Fiat 500 tg. AA980CF, condotta e di proprietà di ed assicurata con l' , Controparte_3 CP_1
in spregio alle regole del CDS, si immetteva, da una strada privata laterale destra ed a velocità sostenuta, sulla Via Fusaro, andando a collidere con la parte anteriore alla parte laterale destra del motociclo Suzuky tg. DN 45520 facendolo finire al suolo in uno al conducente che subiva gravi lesioni;
tutto ciò premesso chiede in questa sede la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni;
previa costituzione della sola e previo intervento volontario dell'Inail che CP_1
non ha esperito alcuna domanda, depositata documentazione ed espletata la prova, è stata redatta
C.T.U. medica del 20/5/2025 a firma del dott . Persona_2 Quanto alla proponibilità della domanda, l'istante ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo di cui all'art. 145 Codice delle Assicurazioni, formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla ed CP_1
attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio;
va poi dichiarata l'ammissibilità della domanda atteso che l'istante ha compiutamente indicato la causa petendi ed il petitum formale e sostanziale nonché la sua procedibilità come da invito alla negoziazione del 2021
e 2022 in atti .
Nel merito, premesso che l'azione è stata, in modo chiaro ed inequivoco, esperita ai sensi dell'art
2054 cc e 144 CdA, la titolarità attiva e passiva non sono contestate in modo serio e specifico da nessuna delle parti in causa ed inoltre sono comprovate dagli accertamenti eseguiti dai CC di
Bacoli intervenuta sui luoghi dopo il sinistro e dal comportamento stragiudiziale dell'
[...]
che ha anche corrisposto una somma di €47.572,00 oltre €4.500,00 per compensi CP_4
professionali , trattenuta come acconto dal . Pt_1
Quanto alla dinamica, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., va rilevato che , come chiarito più volte dalla S.C., in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli , la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza;
qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico;
“In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” ( sent Cass n. 124/2016 e sent n.9528/2012 secondo cui: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”); “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (ord Cass n. 15736/2022); “In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione” (ord Cass. n. 1992/2024); “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito il quale, anzichè ricorrere al criterio sussidiario della presunzione di eguale concorso di colpa, aveva rigettato sia la domanda attorea che quella riconvenzionale sul presupposto che il tenore delle prove testimoniali non consentiva di ritenere provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria)” (ord Cass n. 9353/2019).
Se tale è la normativa vigente e l'orientamento della Suprema Corte, nel caso de quo ritiene questo giudice che vada dichiarata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro in quanto, se è vero che la teste escussa, all'udienza dell'1/10/2024 ha dichiarato: “Ero Testimone_1
vicina di casa di Il sinistro si è verificato vicino casa mia e quel giorno metà luglio 2015 Pt_1
verso le 20 ero con il mio cane e passeggiavo sua via Fusaro a doppio senso di marcia In quel
punto vi è una doppia curva, ad S . Ad un certo punto ho visto un ragazzo in moto con il casco
provenire da Fusaro verso Cuma e si stava immettendo nella seconda curva percorrendo la propria
corsia sul lato destro;
ad un certo punto , mentre percorreva la seconda curva all'altezza della
stradina privata che si immette da destra sua via Fusaro, è uscita una Fiat 500 senza rallentare e
senza verificare nulla e si è immessa su via Fusaro per immettersi sulla corsia opposta alla moto e
ha colpito la moto che sopraggiungeva, nella parte anteriore laterale destra con la parte anteriore
sinistra della Fiat. Lo scontro è stato terribile e il motociclista è volato dalla moto in avanti e l'auto
è rimasta sul punto di impatto. Ho capito che era e qualcuno ha chiamato Parte_1
l'ambulanza e sono andata a casa ad avvisare i familiari, i genitori e fratelli di La Fiat si è Pt_1
immessa sulla via Fusaro quando la moto stava passando e secondo me non avrebbe potuto frenare
La moto andava normale per quella strada All'epoca non vi era segnaletica stradale era Pt_1
chef e ha lavorato in ristoranti stellati So che lavora saltuariamente a causa dei ritmi serrati che
non riesce a sostenere Non riesce a stare in piedi e ha dolori alla gamba Circa 10 o 15 anni fa ho
fatto il testimone per un incidente stradale. Io ero sul marciapiede dal lato della moto ed ero a circa 5 o 6 metri dal punto ove si è verificato l'impatto”, è altresì vero che dal rapporto dei C.C.
intervenuti sui luoghi, emerge non solo che al momento del loro arrivo non vi erano testi presenti,
ma soprattutto che i punti d'urto dei due veicoli riscontrati dai CC sono stati la parte anteriore del
CP_ motociclo e la parte laterale sinistra della carrozzeria della ed inoltre non vi erano tracce di frenata del motociclo;
se si considera che era buio, tarda sera, la strada percorsa dal motociclo
Suzuki in quel punto presenta una doppia curva con scarsa visibilità, appare dubbio, e comunque non provato, che il realmente viaggiasse ad una velocità consona al luogo e al momento, di Pt_1
tal che a parere di questo giudice, non appare superata la presunzione di pari responsabilità sancita dal secondo comma dell'art 2054cc ed i convenuti sono tenuti al pagamento del 50% della somma spettante a titolo risarcitorio come qui di seguito determinata .
In ordine all'entità delle lesioni e con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva partendo da tali presupposti e dalla premessa che esistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata
(referto ASL , certificati medici), e dalla relazione del C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata (“esiti stabilizzati di frattura per-sotto trocanteriuca del femore sinistro
trattata con vite placca e viti. . Frattura dell'apice aceta bolare posteriore. Esiti stabilizzati di
frattura V^,VI e XII^ costa emitorace destro . Frattura del processo trasverso di L5 Cicatrice
traumatica regione glutea postero lombare per ferita traumatica esitata in sepsi) e stante la prova del danno morale del danno alla vita di relazione come desumibile dalle dichiarazioni del teste
(“So che lavora saltuariamente a causa dei ritmi serrati che non riesce a sostenere Non Tes_1
riesce a stare in piedi e ha dolori alla gamba”) , va liquidato sia il danno alla salute che le altre componenti, il tutto all'attualità sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024 ed in assenza di un più volte auspicato intervento del legislatore valido per il caso sub iudice , considerando il 17% di invalidità permanente e tenuto conto dell'anno di nascita (28/2/1985) e del tipo di lesioni subite,
in €85.000,00 ( valore base del punto all'attualità considerando il danno morale €4.589,80 e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,855 e poi ulteriore personalizzazione ) e a titolo di invalidità
temporanea totale ( 30 giorni) €3.450,00 e parziale (60 gg al 75%, 60 gg al 50%, 60 gg al 25%)
€10.350,00 per una somma complessiva di €98.800,00, di cui va posto a carico dei convenuti il 50% per €49.400,00 oltre interessi legali dall'1/1/2020 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 , n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno
da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce
una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito
dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data
dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del
metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente
rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre
sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in
modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e
che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto,
in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla
redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Se si considera però che a tale titolo il ha già percepito € 47.572,00 dall' e Pt_1 CP_1
riconosciuti dall'Inail € 40.409,00 a titolo di invalidità permanente ed € 10.146,94 a titolo di invalidità temporanea, come da prospetto depistato dall'attore il 26/2/2025, ne deriva che , dovendo operare anche d'ufficio il principio della compensatio lucri cum damno per poste omogenee ( cfr in tema ord Cass n. 30293/2023 e sent Cass n. 9112/2019 tra le tante) , nessun credito residua in capo a . Parte_1
Quanto alle altre voci di danno, quelle a titolo patrimoniale, il C.T.U. ha determinato in € 210,00 le spese mediche documentate ed il si è visto riconoscere dall'INAIL la maggiore somma di Pt_1
€304,74 di tal che nulla spetta per tale voce;
quanto al danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, nel corso dell' interrogatorio all'udienza dell'1/10/2024 il Pt_1
così si è espresso: “ IL 13 luglio del 2015 erano le 20 circa e tornavo dal lavoro Sono cuoco e
lavoravo al ristorante Casablanca a via Scalandrone ed ero sulla mia moto Vivevo a Bacoli via
Cupa della torretta 18 Ora vivo a Bacoli in via Tiberio 17 Ora non lavoro ma l'anno scorso ho lavorato sempre come cuoco in un altro ristorante in Bacoli. Prima di lavorare presso il ristorante
Casablanca ho lavorato a Bergamo al ristorante TT 3 stelle Michelin ed ero sceso per
trascorrere un'estate a casa Al Casablanca avevo un contratto a tempo determinato per tre mesi e
dopo volevo risalire a Bergamo ove ero stato assunto a tempo indeterminato presso il ristorante
TT . Dopo il sinistro, dopo un anno, nel 2016 ho ripreso a lavorare come chef ma lavoro per
qualche mese e non riesco a lavorare per troppo tempo perché il lavoro di chef è frenetico e non
riesco a tenere il ritmo di prima poiché a Bergamo lavoravo anche 12 ore di seguito ma ora, anche
per il dolore alla gamba, dopo 6 ore non riesco a continuare quindi non mi fanno il contratto a
tempo indeterminato Per fortuna a causa del mio curriculum trovo subito lavoro Ho lavorato fino a
settembre 2023 ma ora non lavoro perché nel apese piccolo dove abito sanno che dopo un poco
non riesco a tenere il ritmo Guadagnavano a Bergamo € 2.200,00 al mese Ora faccio più
consulenze ma non ce la faccio a lavorare 12 ore al giorno. L'incidente si è verificato quando
andando da via Fusaro verso Cupa della Torretta, ho percorso un tratto a doppia curva ad S di via
Fusaro che è a doppio senso di marcia , e nella seconda curva è uscita una Fiat 500 dalla mia
destra da una stradina privata senza rallentare né fermarsi prima di immettersi e ha cercato di
immettersi sulla corsia opposta alla mia L'ho vista quando ero a meno di 3 metri di distanza e non
ho potuto fare nulla ei punti di impatto sono stati la parte anteriore della mia moto e la ruota
CP_ sinistra anteriore e tutta la parte anteriore della;
sono volato oltre l'auto e la moto si è
fermata nell'auto o nel muro Non sono riuscito neppure a frenare eppure non correvo, forse a 30-
40 km/h Ho perso i sensi per un attimo e poi ho cercato di capire cosa mi era successo perché
avevo un dolore lancinante Ho avuto una fattura al femore, alla gamba, alle vertebre Ricordo
l'ambulanza ,ma non i carabinieri . Ora ho forti dolori alla gamba sinistra e alla schiena per cui
non posso più stare in piedi per troppe ore e non posso fare il cuoco Non riesco neppure a stare
seduto Dopo l'impatto ho visto l'auto ferma nell'altra corsia Come somme ho ricevuto circa
50.000,00 dall' e dall'INAIL percepisco circa 280 euro al mese dopo un anno dal sinistro e CP_1
mi hanno detto che li dovrei avere a vita. Ero uno chef e sono disposto a conciliare verso il corrispettivo di € 200.000,00. Avevo un contratto di lavoro scritto a Bergamo. Sul capo
dell'interrogatorio formale : Non è vero Ho lavoro al massimo 3 mesi all'anno dal 2016 ad oggi”
ma nessuna delle affermazioni e allegazioni è stata comprovata dall'attore in particolare se e in che termini le entrate economiche sono diminuite a causa del sinistro e ciò in quanto nulla può essere presunto e non è dato sapere se realmente con la sua nuova attività di consulenze il Pt_1
percepisca entrate economiche inferiori ( cfr in tema ord Cass n. 15737/2018 “Il danno
patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il
danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della
capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è
possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella
sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga
un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre,
ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi
dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c.,
perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso
ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre
reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito.”; sent Cass n. 17931/2019,
ord Cass n. 12605/2023); il tutto a prescindere dalla circostanza che al è stata riconosciuta Pt_1
a tale titolo, dall'INAIL, la somma di €62.961,66.
In definitiva le domande risarcitorie , dirette ad ottenere somme ulteriori a quelle già versate o riconosciute, vanno in toto rigettate .
Le spese tra l'attore e l'INAIL vanno compensate stante l'intervento volontario senza proposizione di alcuna domanda .
Le spese di CTU, liquidate in decreto e di lite dell' , liquidate come in dispositivo, CP_1
seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 , valore medio dello scaglione fino ad €260.000,00, ridotto per l'esiguità dell'istruttoria .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande attoree.
Pone le spese di C.T.U. liquidate in decreto, a carico di . Parte_1
Condanna i al pagamento delle spese processuali sopportate dall' Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi €7.000,00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Compensa le spese di lite tra l'attore e l'INAIL.
Napoli 5/12/2025 IL G.U.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In