Articolo 55 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 47 terArticolo 49
Versione
22 marzo 1913
Art. 55.

Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potra' tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sara' scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non puo' essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di cio' sara' fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera.
Se sanno o possono sottoscrivere, bastera' che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sara' scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovra' porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come e' disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovra' sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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