Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente della Sezione civile, dott.ssa Mariapia Parisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2255/2024, promossa da
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione a decreto di liquidazione ex artt. 82, 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 e 281 decies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 l'avv. ha proposto opposizione contro il decreto Parte_1 di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso in data 7/09/2023 dal Tribunale di Ravenna, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, nella persona del Giudice dott. Andrea Galanti, reso nel procedimento R.G.N.R.
n. 4015/2014, R.G. G.I.P. n. 1074/2015 e R.G. D.P. n. 649/2016.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
complessiva di € 586,50 (euro cinquecentoottantasei/50), oltre IVA, se dovuta, e CPA, come da richiesta di liquidazione dei compensi ai sensi del D.P.R. N. 115/2002 del 10.01.2020 e nota spese e compensi professionali del 10.01.2020 (doc. 5 e 6), o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di lite”
Deduceva, a sostegno delle proprie domande, le seguenti circostanze di fatto:
1. che l'avv. assisteva, in qualità di suo difensore di fiducia, nel Pt_1 Parte_2
procedimento penale R.G.N.R. n. 4015/2014, R.G. G.I.P. n. 1074/2015 e R.G. D.P. n.
649/2016;
2. che con decreto emesso in data 24/02/2017 dal Tribunale di Ravenna, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, nella persona del Giudice Piervittorio Farinella Muscolino
Natalina veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
3. che, con istanza depositata in data 10/01/2020, l'avv. chiedeva al Tribunale di Pt_1
Ravenna la liquidazione dei propri compensi per l'attività difensiva svolta nell'interesse di dinnanzi al Giudice per le Indagini Preliminari;
Parte_2
4. che, con provvedimento del 12/08/2024, il Tribunale, nella persona del Giudice dott.
Andrea Galanti, emetteva decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione, rilevando che il
Tribunale di Ravenna, Sezione Penale, in composizione monocratica liquidava in data
20/11/2020 in favore del ricorrente l'importo pari ad euro 1.104,00, e che tale somma fosse comprensiva anche degli onorari relativi alla proposizione dell'atto di opposizione a decreto penale, quale atto introduttivo del giudizio proseguito nella forma ordinaria.
In sostanza, l'avv. ritiene che il provvedimento del Tribunale sia censurabile sotto i seguenti profili: Pt_1
1. quanto liquidato dal Tribunale di Ravenna, Sezione Penale, in composizione monocratica in data 20/11/2020 riguardava prestazioni professionali ulteriori effettuate dal ricorrente dinnanzi ad un'autorità giudiziaria diversa da quella svolta dinnanzi al Giudice per le
Indagini Preliminari;
2. che, invero, il Tribunale di Ravenna, Sezione Penale, in composizione monocratica nel liquidare il compenso professionale ha richiamato la scheda n. 6 del protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Ravenna sottoscritto in data 19/12/2018, il quale prevede che le singole fasi da liquidare siano la fase di studio, istruttoria e decisoria, non contemplando la fase introduttiva poiché relativa alla fase precedente del processo effettuata dinnanzi al
GIP per la quale il suindicato protocollo prevede valori diversi da liquidare;
3. che, comunque, la somma così come quantificata e richiesta dal ricorrente, nell'ottica di contenimento dei compensi e delle spese dei difensori, si discosta significativamente dai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 previsti per i giudizi penali avanti al “GIP e GUP”.
Nessuno si è costituito nell'interesse del , nonostante l'avvenuta notificazione a Controparte_1 mezzo PEC del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
A seguito del deposito di note scritte la causa veniva trattenuta in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, . In data 12/10/2024, Controparte_1
con note di trattazione scritta, la parte ricorrente ha depositato prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte.
Con provvedimento del 12/08/2024, il Tribunale di Ravenna, nella persona del Giudice dott. Andrea Galanti, ha rigettato l'istanza di liquidazione depositata dall'avv. per i propri compensi professionali Parte_1 per l'attività prestata avanti al GIP a favore di Controparte_2
Nel caso in esame, le attività svolte dal difensore dinnanzi al GIP si sono estrinsecate nell'esame e nello studio degli atti del procedimento e nella redazione e nel deposito dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna n. 649/2016 (doc. 2).
Si ritiene quindi congruo, avuto riguardo ai criteri del protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di
Ravenna sottoscritto in data 19/12/2018, e segnatamente alla tabella n. 18 (opposizione a decreto penale e applicazione della pena o abbreviato semplice) determinare il compenso nella seguente misura, senza liquidare la fase decisoria (in quanto, a seguito della redazione e del deposito dell'atto di opposizione a decreto penale di condanna avanti al GIP, la causa è stata decisa con successivo giudizio immediato avanti ad un'autorità giudiziaria diversa): euro 350,00 per la fase di studio;
euro 300,00 per la fase istruttoria, con successiva riduzione di 1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/02 e quindi in complessivi euro 433,70, oltre alle spese generali ed oltre accessori come per legge e se dovuti.
Quanto alle spese del presente procedimento, tenuto conto della sostanziale soccombenza del resistente contumace, vanno poste a carico del e sono liquidate, come in dispositivo, secondo Controparte_1
i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche (causa di valore fino 1.101,00, fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in persona del Giudice Mariapia Parisi, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2255/2024, in riforma del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi emesso il 12/08/2024 dal Giudice dott. Andrea Galanti: - liquida per l'attività svolta dall'avv. nella causa indicata in premessa, quale difensore di Parte_1
, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la somma di € 433,70, oltre Parte_2 alle spese generali ed oltre accessori come per legge e se dovuti;
- dà atto che il presente provvedimento costituisce titolo di pagamento nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 171, D.P.R. n. 115/2002;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al suddetto avvocato, alle parti ed al
P.M. (art. 82, comma 3, D.P.R. n. 115/2002).
- condanna il al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio che liquida in euro 332,00 per compenso professionale e in euro 70,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge e se dovute.
Si comunichi.
Ravenna, 22/01/2025
Il Presidente della Sezione civile dott.ssa Mariapia Parisi