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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4435 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 5.11.2024 e vertente
TRA in persona Parte_1
del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. FUSCO MOFFA
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura speciale alle liti in data 06.10.2021 da intendersi apposta in calce all'atto di opposizione;
opponente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. PRINCIPE GUIDO, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura del 5.7.2021, in calce al ricorso monitorio;
opposto
FATTO
Con il decreto ingiuntivo n. 793/2021 il commercialista dott. CP_1 ingiungeva all'odierna opponente il pagamento di € 7.551,89, oltre accessori, per le prestazioni professionali espletate per tutto il 2019 e per i primi tre trimestri dell'anno
2020, precisando di essersi occupato della tenuta della contabilità e delle dichiarazioni fiscali per la sin dal 2008, percependo la somma complessiva Parte_1 annua di € 3.000,00, oltre € 250,00 per l'utilizzo del software relativo alla fatturazione elettronica.
1 Con l'opposizione in esame la Parte_1
deduceva di aver pattuito un pagamento annuale di soli € 1.440,00
[...]
per la tenuta e la elaborazione dei dati contabili, depositando il contratto di
“INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA” stipulato in data 06.12.2008
(nel quale le parti avevano pattuito l'importo di € 120,00 mensili oltre IVA e CNPDC per la tenuta e l'elaborazione dei dati contabili, l'importo di € 100,00 oltre IVA e
CNPDC per ogni dichiarazione annuale, quali dichiarazione dei redditi, dichiarazione
IVA, comunicazione annuale IVA, dichiarazione IRAP, dichiarazione sostituto d'imposta, nonché € 10,00 oltre IVA e CNPDC per ogni F24 trasmesso per via telematica); parte opponente, inoltre, riferiva di aver già versato la somma di € 600,00 per l'attività professionale espleta per il 2019 (come già precisato nelle istanze stragiudiziali), deducendo di essere creditrice della complessiva somma di € 3.955,80 per lavori di manutenzione e riparazione su svariate autovetture portate in officina dal proprio commercialista e spiegando domanda riconvenzionale per vedersi riconoscere la citata somma, previa compensazione con la minor somma eventualmente dovuta a parte opposta;
a sostegno della propria tesi, l'opponente depositava anche una scrittura di transazione, inoltrata dal medesimo opposto, nel quale egli riconosceva il proprio debito, ma riteneva sussistente un proprio controcredito più elevato (specificamente contestato dall'opponente già stragiudizialmente).
Costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, quindi ed in ogni caso la sua infondatezza (evidenziando che la maggior parte della somma richiesta era relativa a lavori di manutenzione su autovetture che non erano di sua proprietà), insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 2.5.2022, il precedente G.I. affermata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata e ritenuta necessaria un'istruttoria sull'effettiva consistenza dei reciproci crediti, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Espletata la prova orale ammessa dalla sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo), quindi, all'udienza del 5.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 DIRITTO
Preliminarmente, occorre richiamare anche in questa sede le condivisibili argomentazioni già rese dal precedente G.I nell'ordinanza del 2.5.2022 a sostegno dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
Come ivi già chiarito, infatti, per giurisprudenza di legittimità che si condivide, è ammesso l'ampliamento del thema decidendum: «l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus"» (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2020, sent. n. 6091); nel caso in esame, “il collegamento obiettivo consiste nel fatto che la manutenzione dei veicoli, dedotta dalla stessa parte opponente, veniva eseguita in ragione dell'esistenza del rapporto professionale col (senza aggiungere che, in generale, «La compensazione CP_1
può assumere il carattere di eccezione riconvenzionale, qualora la deduzione del controcredito abbia il solo scopo di paralizzare l'avversa pretesa, ovvero quello di domanda riconvenzionale, allorché miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte»: Cass. civ., Sez. II, 2.3.2016, sent. n. 4133)” (cfr. ordinanza citata).
Parte opposta, pur ribadendo nei propri successivi atti l'eccezione di inammissibilità, non confutava specificamente dette argomentazioni, alle quali si ritiene solo di dover aggiungere che sin dalla propria costituzione in giudizio parte opponente depositava una scrittura di transazione, con tanto di PEC di trasmissione (spedita dal medesimo odierno Procuratore di parte opposta) nella quale proprio il dott. aveva proposto CP_1
una transazione tra il proprio credito per l'attività professionale ed il proprio debito dovuto ad “altro titolo”, ivi non meglio precisato, ma – alla luce dell'attività lavorativa dell'opponente – appare logicamente riconducibile proprio alla manutenzione e/o
3 revisione di autovetture nella disponibilità dell'opposto (cfr. doc. 19 allegato all'atto di citazione).
Nel merito, l'opposizione è solo parzialmente fondata, ragion per cui merita accoglimento solo nei termini che si vanno a precisare.
Preliminarmente, infatti, occorre rilevare che – come giustamente evidenziato da parte opposta – nel caso in esame non è in contestazione l'effettivo espletamento dell'attività professionale da parte del dott. in favore dell'opponente, ma CP_1
l'entità delle spettanze (eventualmente) ancora dovute.
Nel ricorso monitorio, infatti, il dott. deduceva di aver pattuito un compenso CP_1 annuo di complessivi € 3.000,00 per la tenuta della contabilità e le dichiarazioni fiscali, di cui si era occupato sin dal 2008, oltre € 250,00 per l'utilizzo del software relativo alla fatturazione elettronica, precisando – poi – che la società debitrice non aveva corrisposto solo le spettanze professionali riferite all'anno 2019 ed ai primi tre trimestri dell'anno 2020.
A fronte della specifiche contestazioni argomentate dall'opponente sul quantum, innanzitutto non ci si può esimere dall'evidenziare che parte opposta ben avrebbe potuto documentare i pagamenti regolarmente ricevuti fino al 2018 nell'entità dedotta nel proprio ricorso monitorio (cfr. sul punto anche interrogatorio formale nel corso del quale il dott. ribadiva di essere stato sempre regolarmente pagato fino al CP_1
periodo richiesto con il monitorio – cfr. verbale di udienza del 4.4.2023); nulla veniva
– invece – documentato in merito, né veniva articolata prova testimoniale sul punto.
Sin dalla propria costituzione in giudizio, invece, parte opponente depositava (tra l'altro) il contratto di “INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA” stipulato in data 06.12.2008, con il quale le parti avevano pattuito l'importo di € 120,00 mensili oltre IVA e CNPDC per la tenuta e l'elaborazione dei dati contabili, l'importo di €
100,00 oltre IVA e CNPDC per ogni dichiarazione annuale, quali dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA, comunicazione annuale IVA, dichiarazione IRAP, dichiarazione sostituto d'imposta, nonché € 10,00 oltre IVA e CNPDC per ogni F24 trasmesso per via telematica.
Orbene, come già evidenziato dal precedente G.I. in sede di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., l'opposto nei propri atti non si soffermava in alcun modo su detto contratto, in particolare non disconosceva la propria firma ivi apposta, né deduceva (né
4 tantomeno provava) che nel corso del pluriennale rapporto le parti avrebbero raggiunto diversi accordi modificativi di quello sottoscritto nel 2008, ragion per cui al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni professionali effettivamente espletate dal dott. per l'opponente (e da questi non contestate) occorre partire proprio dai CP_1
compensi pattuiti, apparendo – quindi – totalmente irrilevante, in questa sede, il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine (allegato al ricorso monitorio) in ordine ad una parcella che non veniva nemmeno allegata, ma che senza dubbio – alla luce della sua entità – veniva redatta prescindendo dagli importi pattuiti nel citato contratto.
Per giurisprudenza pacifica che si condivide, infatti, “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale” (Cass. n. 1900 del 25.1.2017, ex multis).
Nel caso in esame, quindi, l'attività professionale espletata nel 2019 e nei primi tre trimestri del 2020 dal dott. andrà liquidata tenendo conto dei compensi pattuiti CP_1
tra le parti;
in particolare, poiché nel proprio ricorso il dott. chiedeva il CP_1
pagamento per la tenuta della contabilità e le dichiarazioni fiscali, gli potrà essere riconosciuta la somma di € 120 mensili per la tenuta della contabilità per 21 mesi (tutto il 2019 ed i primi tre trimestri del 2020), per un totale di € 2.520,00, più € 100,00 per ogni dichiarazione annuale, quali dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA, comunicazione annuale IVA, dichiarazione IRAP, dichiarazione sostituto d'imposta, per un totale, quindi, di € 800,00 per le otto dichiarazioni elaborate nel periodo di interesse, come debitamente documentate in atti (cfr. allegati 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14 e 16
5 alla comparsa di costituzione e risposta) ed € 30,00 per ogni F24 trasmesso per via telematica, come pure debitamente documentato (cfr. allegati 5, 12 e 22 alla comparsa di costituzione e risposta), per un totale di € 3.350,00, oltre – naturalmente - IVA e
CNPDC.
Parte opposta/attrice in senso sostanziale non provava in alcun modo di aver pattuito un compenso ulteriore per la fatturazione elettronica, la cui elaborazione – quindi – deve ritenersi ricompresa nei compensi pattuiti.
Dalla citata somma, poi, occorre in primo luogo detrarre la somma di € 600,00 versata in contanti dall'opponente, come debitamente provata nel corso dell'istruttoria.
A sostegno della propria tesi del citato parziale pagamento, infatti, l'opponente non solo chiedeva di escutere il teste , che all'udienza del 31.10.2023 confermava Tes_1 di aver accompagnato - presso lo studio del dott. - con € CP_1 Persona_1
600,00 in contanti, che gli erano stati dati dalla rappresentante legale della società opponente (coniuge del predetto proprio per il pagamento delle competenze Per_1
professionali del dott. (cfr. verbale di udienza), ma soprattutto depositava la CP_1
propria risposta alla già citata PEC con la quale la controparte aveva inviato la propria proposta di transazione, nella quale l'opponente aveva già evidenziato l'intervenuto pagamento in contanti di € 600,00 (cfr. PEC del 21.12.2020 allegata sub 20 all'atto di opposizione), senza ricevere alcuna contestazione specifica da parte del dott. CP_1
(nella cui produzione documentale, infatti, non si rinviene alcuna risposta alla citata
PEC), elementi precisi e concordanti (dichiarazione testimoniale ed omessa risposta alla citata PEC) dai quali può desumersi l'effettivo versamento del citato acconto in contanti;
non ci si può esimere dall'evidenziare, del resto, che l'avvenuto riconoscimento dei precedenti pagamenti per un decennio, privo di corredo documentale, lascia chiaramente dedurre che anche in passato i pagamenti fossero avvenuti in contanti.
La somma spettante al dott. , quindi, decurtando quanto versato in contanti CP_1 scende ad € 2.750,00, sempre oltre accessori.
Da tale somma, poi, occorre detrarre in compensazione i crediti di parte opponente nei limiti in cui ne veniva fornita piena prova ed, in particolare, solo di quelli relativi agli interventi eseguiti sulla Mazda 5 tg. DH606FE di proprietà dell'odierna parte opposta;
nel corso dell'interrogatorio formale, infatti, il dott. ammetteva di aver CP_1
6 “fatto diverse manutenzioni ordinarie alla proprio presso l'officina Pt_2
, che è la mia officina di fiducia, la era del 2007 ed ha fatto circa Parte_1 Pt_2
200mila km, per cui queste schede lavoro che mi vengono esibite potrebbe riferirsi alle precedenti revisioni, giacchè non riportano alcuna data” (cfr. verbale di interrogatorio formale del 4.4.2023), pur precisando di aver regolarmente pagato tutti gli interventi, ammettendo solo di non ricordare il pagamento di € 90 per il carroattrezzi utilizzato per prelevare la nell'agosto 2017 in occasione della fusione del motore;
provata Pt_2
la sussistenza dell'obbligazione, però, come è noto sarebbe stato onere della parte debitrice (in questo caso il dott. ) fornire prova compiuto dell'intervenuto CP_1
pagamento, nel caso in esame – invece – non solo non veniva fornita alcuna prova in merito, ma nella transazione già citata era il medesimo dott. ad ammettere di CP_1
avere ancora dei debiti nei confronti dell'autofficina.
Dalla citata somma di € 2.750,00, quindi, occorrerà detrarre l'ulteriore somma di €
554,50 (di cui alla scheda lavoro allegata sub 3 all'atto di opposizione) e di € 180,00
(di cui alla scheda lavoro allegata sub 4 all'atto di opposizione), di talchè la somma spettante a parte opposta deve essere ricalcolata in € 2.015,50.
All'esito dell'istruttoria espletata, invece, non può ritenersi raggiunta la prova in merito all'assunzione da parte del dott. di obbligazioni chiaramente CP_1
riconducibili a terzi (la moglie e ), titolari delle altre due autovetture sulle CP_2
quali parte opponente eseguiva gli altri interventi, le cui riparazioni/manutenzioni chiedeva di portare in compensazione con il suo maggior debito.
Nel corso dell'interrogatorio formale, infatti, parte opposta negava fermamente di aver assunto l'impegno di pagare per altri ed i vari testimoni di parte opponente escussi o riferivano quanto loro riferito dalla medesima parte opponente, con l'ovvia conseguenza della sostanziale nullità di dette dichiarazioni rese de relato actoris in quanto vertenti non sul fatto oggetto dell'accertamento (fondamento storico della pretesa), ma su fatti e circostanze di cui sono stati informati dalla stesso soggetto che ha proposto il giudizio (cfr., ex multis, Cass. 4530 del 20.2.2025); oppure riferivano di aver sentito il dott. dire “poi facciamo tutto un conto” (cfr. dichiarazioni di CP_1
) o “poi paghiamo” (cfr. dichiarazioni di ), dichiarazioni – però - Tes_1 Per_2
eccessivamente generiche per potere fondare sulle stesse una obbligazione assunta dal dott. per conto di terzi. CP_1
7 L'unica dichiarazione più circostanziata appare essere quella di che Testimone_2
riferiva di aver ascoltato una volta il dott. dire che se la sarebbe vista lui con i CP_1
pagamenti relativi alla manutenzione della macchina della moglie, ma da sola non appare sufficiente.
In parziale accoglimento dell'opposizione, quindi, occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo, ma condannare comunque parte opponente al pagamento in favore del dott. della somma di € 2.015,50, oltre IVA, CNPDC ed interessi come per CP_1
legge dalla messa in mora al soddisfo.
Considerato che, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione, parte opponente rimane comunque debitrice e rilevato che – nonostante nel presente giudizio parte opponente non riuscisse a provare compiutamente il proprio credito – nella transazione proposta dal dott. egli riconosceva un proprio maggior debito, così CP_1
manifestando la volontà di assumersi anche impegni altrui (che, però, non gli possono essere giuridicamente imposti), si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 793/2021, ma CONDANNA l Parte_1
l pagamento in favore del dott. della somma di € 2.015,50,
[...] CP_1
oltre IVA, CNPDC ed interessi come per legge dalla messa in mora al soddisfo;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, 24/05/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
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