Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4685/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4685/2024, promossa con ricorso depositato il 11/11/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Mottola il 18 aprile 1979
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]piazza Degli Alpini n. 6/D con l'Avv. Maria Cristina Fiori
e
2) Parte_2
Nato a Moncalieri il 3 febbraio 1976
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Antonella Martignoni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Taranto in data il 23 aprile 2005
(anno 2005 atto n. 9 parte II serie A)
separati consensualmente con sentenza a verbale n. 1334/2023 pubblicata il 2 dicembre 2023, passata in giudicato il 20.04.2024;
con i seguenti figli minorenni:
nato il [...] in [...], Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.11.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_1 Persona_2 dell'affido condiviso ed avranno prevalente collocamento e residenza presso l'abitazione della madre.
2) La casa famigliare sita in Cittiglio – piazza degli Alpini n. 6/D rimarrà assegnata alla NO Parte_1
Per_ che vi coabiterà insieme ai figli e . Per_1
Con l'autosufficienza economica dei figli e/o in ogni in cui dovessero venire meno i presupposti dell'assegnazione della casa coniugale, i coniugi provvederanno a sciogliere la comunione relativa all'immobile con la vendita dello stesso e suddivisione del ricavato al 50% ovvero con la liquidazione della quota al comproprietario da parte dell'altro che vorrà diventare proprietario del 100% dell'immobile.
3) Il NO corrisponderà alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 Per_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei figli annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT.
Il NO corrisponderà alla NO altresì il 50% delle c.d. spese straordinarie per i figli Per_1 Parte_1
secondo le indicazioni delle Linee Guida in uso al Tribunale di Varese.
Si precisa che le lezioni di chitarra che il figlio sta frequentando saranno pagate dalla sola NO Per_1
. Parte_1
I ricorrenti concordano che il c.d. assegno unico e universale per i figli sarà percepito integralmente dalla NO . Parte_1
4) Il NO vedrà e terrà con sé i figli, a fine settimana alternati, dalle ore 18.00 del venerdì Parte_2 alle ore 21.00 della domenica, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna. Per_ Nella settimana in cui il padre non vedrà i figli nel week end, vedrà e terrà con sé e dalle Per_1
ore 7.30 del giovedì sino alle 18.00 del venerdì con l'accompagnamento presso l'abitazione della madre, avuto riguardo e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, soprattutto per quanto riguarda il figlio ormai quasi maggiorenne. Per_1
Per_ Entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con i figli e tre settimane, anche non Per_1
consecutive, durante le vacanze estive (da metà giugno a metà settembre), il cui periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante il periodo natalizio, ad anni alterni, i figli resteranno con il padre un periodo di sette giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (le festività natalizie verranno ripartiti tra i genitori facendo ricorso al criterio dell'alternanza (ad esempio la Vigilia di Natale con la madre, il Natale con il padre). Durante il periodo pasquale, ad anni alterni, i figli resteranno con il padre la domenica di Pasqua ovvero il lunedì di Pasqua.
Tutte le restanti festività e/o ponti che prevedano la sospensione dell'attività didattica verranno trascorsi dai figli con l'uno o l'atro genitore secondo il principio dell'alternanza.
Restano in ogni caso fatti salvi i diversi e migliori accordi che di volta in volta i genitori dovessero raggiungere.
5) I ricorrenti pagheranno nella misura della metà per ciascuno le rate del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa famigliare.
Il mutuo chirografario contratto dal NO per i lavori di ampliamento dell'immobile, e per il quale Per_1
viene operata la ritenuta mensile direttamente sul suo stipendio per € 365,00, verrà integralmente pagato dal NO a partire dal deposito del presente ricorso, con rinuncia ad ogni rivalsa nei confronti della Per_1
moglie la quale da parte sua rinuncia ad ogni pretesa avente ad oggetto i rimborsi che il sig. Per_1
riceverà per le detrazioni fiscali legate alla ristrutturazione di cui al sopra citato mutuo chirografario con trattenuta del quinto.
In ogni caso, al momento della vendita dell'immobile a terzi o della liquidazione della quota del 50% da parte dell'uno all'atro coniuge la quota della NO sarà sempre considerata pari al 50% del Parte_1 valore dell'intero immobile.
In ordine alle detrazioni ricevute a seguito della dichiarazione dei redditi presentata nel corrente anno 2024, il NO corrisponderà alla NO alla data di deposito del presente ricorso l'importo di Per_1 Parte_1
€ 900,00 a definizione di ogni pretesa sul punto.
Quanto invece alle detrazioni legate al c.d. bonus mobili, queste verranno percepite dal NO e Per_1
gli arredi per il quale il bonus è stato concesso (le due camere dei figli, un divano, la vetrina del soggiorno) diverranno di proprietà esclusiva della NO . Parte_1
6) I coniugi esprimono sin da ora il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
7) Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 23 aprile
2005, in Taranto, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taranto (anno 2005, atto n. 9, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.