Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 28/04/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
CO Guzzi Presidente TE ME RI Referendario ID TE RI Referendario relatore
S E N T E N Z A
Nel giudizio di opposizione ex art. 142 c.g.c. iscritto al n. 24446 del registro di Segreteria, promosso dal dott. Ernesto Pasquale Forte, nato a [...] il [...],
[...], ivi residente a[...],
elettivamente domiciliato in Gimigliano (CZ) alla Piazza Margherita n. 37, presso lo studio dell’avv. Antonio Chiarella
([...]– FAX: 0961-999163 P.E.C.:
antonio.chiarella@avvocaticatanzaro.legalmail.it), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, letta la relazione del magistrato relatore e uditi per la parte ricorrente l’avv. Chiarella e per la procura il S.P.G. dott. Pasquale Pedace.
AT
1. Con ricorso in opposizione del 13.2.2026, il sig. Forte Sentenza n. 125/2026 chiede l’annullamento del decreto per resa del conto n.
407/2025 emesso dal Giudice monocratico della Corte dei conti nei suoi confronti “nella sua qualità di agente contabile del conto del consegnatario dei beni mobili per la Regione Calabria – Giunta Regionale, esercizio finanziario 2023”, con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda contesta di essere agente contabile, considerato che:
- con delibera di giunta regionale n. 160 del 27.04.2017
(“Linee Guida in ordine al deposito alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali – D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 art. 137 ss.”) erano individuati gli agenti contabili della Regione Calabria e tra questi, al punto VI, il “consegnatario dei beni mobili presso il Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici”;
- con deliberazione n. 358 del 09 agosto 2019 e successiva deliberazione n. 301 della seduta del 20/06/2025 erano approvate, tra l’altro, modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 160 del 27 aprile 2017 in ordine all’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili della giunta regionale, rispettivamente espungendo l’Automobil Club D’Italia (ACI) ed aggiungendo all’elenco degli agenti contabili della giunta regionale anche “il Dirigente pro tempore del Settore "Controllo contabile bilanci e rendiconti enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società" del Dipartimento Economia e Finanze, quale responsabile del procedimento della resa dei conti giudiziali ai sensi dell'art.
139, D.Lgs. 174/2016, nonché quale soggetto deputato ad effettuare la parifica dei conti giudiziali del consegnatario delle quote societarie e dei titoli azionari di proprietà regionale”, ma non modificando in altro l’individuazione degli agenti contabili effettuata con d.g.r. 160/2017;
- con decreto del dirigente generale n. 13337 del 21/09/2023 veniva approvata la nuova struttura organizzativa del dipartimento economia e finanze in attuazione del regolamento regionale n. 12/2022 ed ascritta al settore n. 10 del dipartimento “Economato, Logistica e Servizi Tecnici, Provveditorato” la competenza sulla “Tenuta inventario generale dei beni mobili e mobili registrati degli Uffici della Giunta Regionale”, poi confermata anche con successivo decreto del dirigente generale n. 15765 dell’11.11.2024 in capo al riorganizzato settore n. 9 “Economato, Logistica e Servizi Tecnici, Provveditorato, Autoparco”.
Ciò premesso il ricorrente evidenzia che nell’esercizio finanziario 2023 non rivestiva la qualità di agente contabile del conto del consegnatario dei beni mobili per la Regione Calabria – giunta regionale, in quanto non era dirigente assegnato al dipartimento economia e finanze, ma ricopriva l’incarico di dirigente del settore n. 3 “Area Centrale – Controlli Consorzi di Bonifica – Uffici di KR e VV – Prevenzione calamità agricole” del dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione conferito con d.d.g. n. 4811 del 04/05/2022, poi prorogato con d.d.g n. 5818 del 26.04.2023 e successivamente conferito con d.d.g. n. 9428 del 03/07/2023.
Riferisce, altresì, che anche nell’esercizio finanziario 2024 non rivestiva tale qualità di agente contabile, ma l’incarico dirigenziale di reggenza del settore “Forestazione, Vigilanza e Controllo Azienda Calabria Verde – Controlli Consorzi di Bonifica”
conferito con decreto del dirigente generale n. 59 del 05/01/2024, nonché l’incarico ad interim del settore n. 3 “Area Centrale – Uffici di KR e VV – Prevenzione calamità agricole”
conferito con decreto del dirigente generale del dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari n. 58 del 05/01/2024 e l’incarico ad interim del settore “Gestione e valorizzazione Patrimonio Immobiliare” conferito con decreto del dirigente generale del dipartimento economia e finanze n. 15258 del 28/10/2024.
Il ricorrente specifica che con quest’ultimo decreto veniva conferito contestualmente alla “dottoressa Edith Macrì, dirigente di ruolo della Giunta regionale della Calabria, l’incarico ad interim del Settore “Economato, Logistica e Servizi Tecnici –
Provveditorato – Autoparco”, già dirigente ad interim del medesimo settore come da nomina effettuata con d.d.g. n. 9248 del 29.06.2023.
Quindi rappresenta che alla data dell’01 marzo 2024 egli non era agente contabile del conto del consegnatario dei beni mobili per la Regione Calabria – giunta regionale, e pertanto non gravava su di lui l’obbligo di resa del conto.
Infine, sarebbe fatto notorio per la dirigenza dell’amministrazione regionale che sia il settore “Economato” a doversi occupare della resa del conto dei beni mobili della giunta regionale della Regione Calabria, come da circolari (prot. n.
77885 del 20/02/2023 concernente “Sollecito trasmissione inventario di settore dei dirigenti consegnatari dei beni mobili” e circolare prot. n. 69119 dell’01/02/2024 concernente
“Predisposizione del rendiconto dell’anno 2023 – Aggiornamento dell’inventario regionale, Ricognizione dei beni mobili patrimoniali ad uso durevole e immobilizzazioni immateriali”).
2. Il decreto presidenziale n. 74/2026 di fissazione udienza per il giorno 25.3.2026 veniva comunicata al ricorrente e all’amministrazione.
3. All’udienza del 25.3.2026 l’avv. Chiarella si riportava agli atti e alla documentazione allegata e per la procura il S.P.G.
dott. Pasquale Pedace si rimetteva al Collegio.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DI
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, il ricorrente ha rappresentato, allegando documenti a supporto di tale difesa, che la nomina dell’agente contabile del conto del consegnatario dei beni mobili per la Regione Calabria
– Giunta Regionale, esercizio finanziario 2023 ha natura funzionale, essendo riferita – come da decreto del dirigente generale n. 13337 del 21/09/2023 con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa del dipartimento economia e finanze in attuazione del regolamento regionale n. 12/2022 – al settore n. 10 del dipartimento “Economato, Logistica e Servizi Tecnici, Provveditorato” la competenza sulla “Tenuta inventario generale dei beni mobili e mobili registrati degli Uffici della Giunta Regionale”; competenza, poi, confermata anche con successivo decreto del dirigente generale n. 15765 dell’11.11.2024 in capo al riorganizzato settore n. 9 “Economato, Logistica e Servizi Tecnici, Provveditorato, Autoparco”.
Rispetto dunque a tale assegnazione (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) il ricorrente ha evidenziato che egli ricopriva nell’anno 2023 l’incarico di dirigente del settore n. 3 “Area Centrale –
Controlli Consorzi di Bonifica – Uffici di KR e VV – Prevenzione calamità agricole” del dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione (conferito con d.d.g. n. 4811 del 04/05/2022, poi prorogato con d.d.g n. 5818 del 26.04.2023 e successivamente conferito con d.d.g. n. 9428 del 03/07/2023, cfr. docc. 5, 6 e 7).
Dunque, non essendo egli dirigente del settore n. 10 del dipartimento “Economato, Logistica e Servizi Tecnici, Provveditorato” non era agente contabile per l’esercizio in esame, né vi è alcuna evidenza, che deponga in senso contrario, nel decreto di resa del conto.
Si osserva, peraltro, che lo stesso decreto n. 13337 del 21.9.2023 (all. 3), tra i vari “visti”, richiamava atti pregressi nei quali era indicato quale Dirigente Generale del Dipartimento
“Economia e Finanze” un nominativo diverso dall’odierno ricorrente.
Pertanto, preso atto della tempestività del ricorso ai sensi dell’art. 142 comma 1° c.g.c. (essendo stato notificato il decreto di resa del conto in data 15.1.2026 a mezzo pec) nel merito –
allo stato degli atti e considerato anche che in udienza la procura regionale non ha sollevato alcun rilievo, né portato elementi a confutazione di tale tesi, e, comunque, che ad esito del successivo aggiornamento dell’anagrafe contabile sarà possibile effettuare ogni valutazione nei confronti dell’agente contabile che dovesse risultare effettivo titolare della posizione
– l’opposizione proposta è fondata.
Da ciò deriva che il decreto n. 407/2025 del 17.12.2025 emesso dall’intestata Sezione giurisdizionale deve essere annullato ad ogni effetto di legge.
Resta assorbita ogni ulteriore questione circa la concreta individuazione dei soggetti tenuti alla resa del conto, in quanto non rilevante ai fini del decidere e comunque non attinente al presente giudizio in opposizione.
5. La natura e l’esito del giudizio, e la circostanza che non è stata comunicato alla Corte la nomina del nuovo agente non consentono la pronunzia sulle spese di giudizio.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 24446 del Registro di Segreteria:
- accoglie il ricorso in opposizione e per l’effetto:
- annulla il decreto n. 407/2025 del 17.12.2025 emesso dal Giudice monocratico di questa Sezione giurisdizionale;
- nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito, oltre che per l’aggiornamento dell’anagrafe dei contabili con acquisizione del nominativo dell’agente contabile effettivamente tenuto alla presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione in esame.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente ID TE CO Guzzi Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 27/04/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente