TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 11447/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
17/10/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SAVINI PAOLA, presso il cui studio - sito in VIA MONTEVECCHI, 26, SANTARCANGELO
DI RO - è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita e Parte_2 C.F._2 difesa dall'avv. SAVINI PAOLA, presso il cui studio - sito in VIA MONTEVECCHI, 26,
SANTARCANGELO DI RO - è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nato il [...], e nato il [...] Per_1 Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 16/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5886/2017 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.5.2017 e pubblicata in data 24.5.2017; in particolare, dando atto che il figlio è divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente Per_1
e che il signor si è risposato e il 30.5.2019 ha avuto una figlia dalla nuova moglie, Parte_1 chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate: - verserà a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2 [...]
, studente, la somma di € 175,00, che sarà versata a entro il giorno 15 di Per_3 Parte_2 ogni mese, a decorrere dal mese di settembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- sarà tenuto a corrispondere il 50% delle spese extra assegno relative al figlio Parte_1 Per_2 da intendersi spese mediche, (visite, analisi, farmaci, cure dentistiche, etc..) scolastiche, parascolastiche, sportive, formative e ricreative.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5886/2017 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.5.2017 e pubblicata in data 24.5.2017:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
17/10/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SAVINI PAOLA, presso il cui studio - sito in VIA MONTEVECCHI, 26, SANTARCANGELO
DI RO - è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita e Parte_2 C.F._2 difesa dall'avv. SAVINI PAOLA, presso il cui studio - sito in VIA MONTEVECCHI, 26,
SANTARCANGELO DI RO - è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nato il [...], e nato il [...] Per_1 Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 16/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5886/2017 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.5.2017 e pubblicata in data 24.5.2017; in particolare, dando atto che il figlio è divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente Per_1
e che il signor si è risposato e il 30.5.2019 ha avuto una figlia dalla nuova moglie, Parte_1 chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate: - verserà a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2 [...]
, studente, la somma di € 175,00, che sarà versata a entro il giorno 15 di Per_3 Parte_2 ogni mese, a decorrere dal mese di settembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- sarà tenuto a corrispondere il 50% delle spese extra assegno relative al figlio Parte_1 Per_2 da intendersi spese mediche, (visite, analisi, farmaci, cure dentistiche, etc..) scolastiche, parascolastiche, sportive, formative e ricreative.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5886/2017 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.5.2017 e pubblicata in data 24.5.2017:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo