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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5232/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
T R A
(c.f: ), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Aria (c.f.: C.F._2
), in forza di procura in calce al ricorso introduttivo (per le comunicazioni: fax
[...]
n.081/19257859; indirizzo p.e.c.: , ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Corso Novara n. 43
Ricorrente
E
(c.f.: , nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(NA) alla Via Capone n. 7
Resistente contumace
NONCHE' Il Pubblico presso il Tribunale di Torre Annunziata CP_2
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc per l'udienza cartolare del 26/02/2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni.
Parte ricorrente: “si riporta a tutti gli scritti difensivi prodotti e anche considerando la contumacia di parte convenuta chiede assegnarsi la causa in decisione dichiarando di rinunciare ai termini ex art 190 c.p.c.”.
Il PM, in data 8.1.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 06/10/2021, chiedeva che fosse dichiarato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in Napoli con in data 13/07/1987 e da cui Controparte_1
era nati due figli ( , nato a [...] il [...] e nato a [...] il 10/011997), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e disporsi l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale di esclusiva proprietà della ricorrente, sita in Caserta alla via F. Marchesiello n.
40, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Roberta
Aria.
A fondamento della domanda la ricorrente allegava che con decreto in data 4.11.2010 il Tribunale di
Napoli aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate
(assegno a carico del di complessivi euro 700,00, di cui euro 450,00 a titolo di mantenimento CP_1 del figlio minore ed euro 250,00 per mantenimento dell'istante, all'epoca inoccupata Per_2
nonché assegnazione della casa coniugale alla stessa moglie) e dal coniuge mai adempiute (ragione per cui in data 28/12/2010 sporgeva denuncia per violazione dell'art. 570, commi 1 e 2 c.p., cui era seguita sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Caserta, n.
1425/13 depositata il 14.10.2013, di condanna del alla pena di 6 mesi di reclusione e al CP_1
pagamento di euro 600,00 di multa); allegava altresì di convivere con entrambi i figli, ormai maggiorenni, in Caserta nella casa coniugale, di lavorare regolarmente alle dipendenze di una casa editrice e di essere economicamente autosufficiente al pari dei due figli.
1.2- All'esito dell'udienza del 27/04/2022, svoltasi in contumacia del resistente, con ordinanza in data 13.5.2022 il Presidente revocava le disposizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi relative al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente, e della ricorrente e rimetteva le parti dinanzi all'istruttore all'udienza del 11/07/2022, poi rinviata d'ufficio al 12/07/2022 e sostituita dal deposito telematico di note scritte.
1.3- Disposta dall'istruttore la rinotifica al resistente dell'ordinanza presidenziale e del verbale di trattazione cartolare relativo all'udienza del 12.7.2022 per violazione dei termini di comparizione spettanti al resistente (notifica eseguita in data 10.10.2022 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per l'udienza del 19.12.2022 poi differita al 13.6.2023), nessuna attività istruttoria veniva svolta e , con ordinanza in data 27.10.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con assegnazione alla ricorrente del termine di giorni 60 ai sensi dell'art. 190 c.p.c. decorrente dal 4.11.2024.
2.- Preliminarmente va rilevato che, sebbene parte ricorrente abbia domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la pronuncia da assumere in questa sede è quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito concordatario, come emerge dall'estratto dell'atto di matrimonio recante l'annotazione dello stesso nella parte seconda serie A del Registro degli atti di Matrimonio.
3.- Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza del 22.10.2010 innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione consensuale poi omologato dal medesimo tribunale con decreto n. cron. 11451/2010 in data 4.11.2010, e da tale data essendo perdurato ininterrotto (come è dato desumere in assenza di eccezioni al riguardo) lo stato di separazione.
Del resto, avendo la ricorrente ribadito la volontà di divorziare, nella contumacia del resistente, è ragionevole presumere che la comunione morale e materiale tra i coniugi, che del matrimonio costituisce l'essenza, sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostruirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- In ordine alle statuizioni accessorie alla domanda relativa allo status, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti e stante la propria autosufficienza economica, la ricorrente ha chiesto esclusivamente l'assegnazione in proprio favore della casa familiare in Caserta, di cui ha affermato di essere esclusiva proprietaria.
La domanda va tuttavia rigettata poiché infondata. Al riguardo giova considerare che la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile
2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della
L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti. Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. civ. Sez. I, 01/08/2013, n. 18440, rv. 627494).
In altri termini, in assenza di figli da tutelare, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Di conseguenza, la concessione del beneficio in parola, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in questo senso, resta subordinata all'imprescindibile presupposto sopra indicato.
Tanto premesso, il Tribunale in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti da tutelare, reputa insussistenti nella fattispecie le condizioni per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, la cui domanda va pertanto rigettata. 5.- La peculiare materia del giudizio, finalizzato ad un mutamento dello status realizzabile mediante l'intervento dell'organo giurisdizionale, e la contumacia della resistente costituiscono validi motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 6.10.2021 nei confronti di così provvede: Controparte_1
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/07/1987 in Napoli da (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
25/09/1963;
b. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 300, parte II, s. A, sez.
D Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987);
c. rigetta la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale;
d. dichiara le spese irripetibili.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano