Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.r.g.l. 2189 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2189 /2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PICCI PAOLO Parte_1
RICORRENTE
Contro
con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. BAZZONI DANIELA
RESISTENTE
In punto a: reinserimento nelle graduatorie dopo depennamento e risarcimento danni
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La ricorrente indicata in epigrafe, precaria della scuola appartenente al personale A.T.A., ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato il 9.5.2024 al Tribunale di Bologna
Cont sezione delle controversie del Lavoro nei confronti del
2024, con conseguente revoca del contratto di assunzione stipulato per il periodo 26.1.2022-31.1.2022 presso l'Istituto Comprensivo n.
6 di Bologna, disposto all'esito dei controlli della dirigente di detto I.C. sulle dichiarazioni riportate nella domanda, essendo risultate non veritiere nella parte in cui ella aveva indicato di essere in possesso di una certificazione ECLD Specialised, mentre aveva conseguito esclusivamente quella CORE.
La ricorrente affermava che tale indicazione non era dovuta a dolo della stessa, ma a un errore materiale di compilazione da parte dell'addetto del sindacato al quale si era rivolta per la compilazione e l'invio della domanda, errore che era stato riconosciuto dall'addetto alla compilazione con assunzione di responsabilità dallo stesso sottoscritta (v. doc. n. 8 ric.).
Esponeva che aveva proposto reclamo avverso il depennamento, ma che l'amministrazione aveva confermato il provvedimento precedentemente adottato.
Chiedeva quindi di:
- disporre l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o al rilievo dell'illegittimità e/o inefficacia e/o procedere, in ogni caso, alla disapplicazione del provvedimento del 03.02.2023 Decreto di Depennamento prot. n. 2524 con il quale si disponeva la decadenza della Dott.ssa per tutti i profili e le graduatorie di Pt_1 riferimento ossia, assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica, e, dunque, il diritto della stessa ad essere re-inserita nelle graduatorie di provincia e
d'istituto per “assistente amministrativo” e “assistente tecnico” del personale ATA della Provincia di Bologna per il triennio
2021/2024;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione competente di procedere al reinserimento, nella posizione corrispondente al punteggio che effettivamente sarebbe spettato alla stessa qualora non fosse stata esclusa illegittimamente dalla graduatoria medesima, comunque computando il relativo punteggio per il periodo di lavoro svolto;
- condannare altresì l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno da perdita di chances lavorative, come determinato in narrativa del presente atto, quantomeno per la somma di € 8.408,82 e/o in ogni caso di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa.”
L'amministrazione convenuta si costituiva ritualmente eccependo la carenza di interesse della ricorrente a coltivare la domanda di reinserimento in quanto le graduatorie di terza fascia hanno validità triennale, nel caso in oggetto sino al 2024. Contestava le ulteriori pretese della lavoratrice, ivi compresa quella risarcitoria, ritenute infondate per le articolate ragioni dedotte nella memoria difensiva.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 10.12.2024 come da dispositivo, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante la complessità della controversia.
Si osserva che non è in contestazione il fatto che la ricorrente nella compilazione della domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio 2021-2024 ha indicato un titolo di cui non era in possesso, avendo ella stessa riconosciuto l'errore, pur ascrivendolo a una errata compilazione della domanda da parte del funzionario sindacale, che aveva delegato alla compilazione, il quale aveva riconosciuto la svista, come da dichiarazione depositata insieme al ricorso ( v. doc. N. 8 ric.). La ricorrente allega quindi la sua totale buofa fede e dunque l'assenza del dolo.
Secondo la convenuta, la sussistenza del dolo è irrilevante,in quanto la risoluzione del contratto e l'esclusione dalle graduatorie prevista dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 viene disposta prescindendo da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante: detta disposizione non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, ponendosi non come sanzione, bensì ma quale effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti per conseguire il beneficio. In base a quanto esposto, secondo l'amministrazione resistente, risulta quindi non conferente il richiamo della ricorrente alla normativa in materia di procedimento disciplinare contenuta nel
D.lgs n. 165/2001.
Si osserva che l'avere fornito dichiarazioni non veritiere (art. 75
D.P.R. 445/2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, se tali dichiarazioni mendaci comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la p.a..
Nelle altre ipotesi, “le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55 quater lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed
a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti” (v. ex multis Cass. n. 18866/2019 e successive conformi).
Dal suddetto principio discende che il depennamento dalle graduatorie può essere disposto soltanto qualora il lavoratore tragga beneficio dall'aver mendacemente allegato un titolo non veritiero. Dunque,la decadenza automatica ex art 75 dpr 445/2000 col decreto di depennamento avrebbe potuto applicarsi alla odierna ricorrente solo se il titolo su cui si è espressa la mendace dichiarazione fosse stato essenziale per l'accesso in graduatoria, così consentendole di conseguire indebitamente la posizione utile in graduatoria per la conclusione del contratto.
Nel caso di specie, non è contestato ed è stato documentato che la ricorrente, la quale ha richiesto per la prima volta di essere inserita entro le graduatorie ATA III fascia per la provincia di
Bologna nel triennio 2021/2024 e ha comunicato altresì di essere stata inserita, per il triennio precedente nelle stesse graduatorie per la provincia di Torino (doc. 9 ric. domanda di inserimento graduatorie III fascia personale ATA Torino 2014/2017 e doc. 5 domanda aggiornamento graduatorie anni 2017-2020), era risultata idonea all'inserimento in graduatoria, con un punteggio totale di
9,50 nel triennio 2014/2017 e 2017/2020 – ove 9 punti erano riconosciuti per il titolo di accesso e 0,50 per il titolo ECDL Core
(doc. 10 ric. scheda valutazione personale doc. 11 ric. Pt_1
Decreto Ministeriale n. 716 del 05.09.2014 e tabelle valutazione allegate), che le permetteva di risultare idonea all'inserimento entro le graduatorie, e le concedeva di essere convocata a ricoprire il ruolo di collaboratrice scolastica in diversi Istituti (doc. 12 ric. mail di convocazione triennio 2017/2020).
La ricorrente ha quindi dimostrato di essere in possesso di altro titolo di studio - certificazione ECLD CORE - che aveva già indicato nelle domande di inserimento dei due trienni precedenti nelle graduatorie di terza fascia e che le ha consentito, in passato, di conseguire l'impiego, come non è contestato.
Pertanto, non risultando priva di titolo, la ricorrente, qualora la graduatoria da cui è stata depennata fosse ancora vigente, avrebbe avuto diritto a esservi reinserita. La ricorrente ha dunque diritto, in gni caso, all'attribuzione del punteggio per il servizio effettivamente prestato nel triennio 2021/2024.
Non deve invece esserle riconosciuto il punteggio per il servizio non prestato stante la natura costitutiva, ai fini del punteggio, del servizio.
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, si osserva che, a tale titolo, alla ricorrente avrebbero dovuto essere riconosciute le retribuzioni non ancora percepite soltanto nel caso di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato in atto al momento del depennamento. Tuttavia, il depennamento dell'attrice è stato disposto in data 2.3.2022, quando il contratto era già cessato e le retribuzioni integralmente corrisposte, come è incontestato.
La domanda risarcitoria per la restante parte deve essere rigettata, essendo le allegazioni sul punto assolutamente generiche.
La novità della controversia e la reciproca soccombenza consentono di compensare integralmente le spese di lite. Si dà atto che per mero refuso nel capo primo del dispositivo della sentenza è stata trascritta l'espressione “a.s. 2021/2022” anziché quella “triennio 2021/2024”.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Luisa Pugliese, definitivamente decidendo, così giudica:
accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di provincia e d'istituto del personale ATA della provincia di Bologna per il triennio
2021/2024 e a riconoscerle il punteggio per il servizio effettivamente prestato nell'.a.s. 2021-2022;
rigetta ogni altra domanda proposta dalla ricorrente;
compensa le spese di lite.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Bologna, 10.12.2024
Il Giudice Unico
Dott.ssa Maria Luisa Pugliese