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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/10/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5681/2024 promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
, c.f. Parte_4 C.F._4 tutti ass. Avv. Bartolomeo Daniele, domiciliati come da ricorso introduttivo;
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O
, p. iva , in persona del legale r.te pro tempore, CP_1 P.IVA_1 ass. Avv.ti Paolo Tosi e Maria Giovanna Conti, domiciliata come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 28.6.2024, ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta ai ricorrenti durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
1 -per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS
2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati;
-accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
- “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto
2, CCNL 2012 e 2016);
- “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella
A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016;
- “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35 Contratto Integrativo 2003);
- “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” -controlleria (art.36.5
Contratto Integrativo FS 2012 e 2016; art.75.2 Ccnl 2003); calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, nei seguenti importi lordi, già detratto l'importo fisso giornaliero percepito:
-per la ricorrente € 7.119,14; Parte_1
-per il ricorrente € 7.521,16; Parte_2
-per il ricorrente € 5.353,27; Parte_3
-per il ricorrente 6.039,02, Parte_4
o nella diversa altra misura ritenuta dovuta, ivi comprese le incidenze di dette differenze retributive sugli istituti differiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. (…)”.
2 A fondamento delle domande i ricorrenti hanno esposto: di essere stati dipendenti della società resistente, con mansioni e qualifica di capo treno;
che durante i giorni di ferie, la Società non eroga l'indennità per assenza dalla residenza, le componenti variabili della indennità di utilizzazione professionale,
l'indennità di scorta per vetture eccedenti e le provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno, generando significative differenze fra la retribuzione percepita nei periodi di svolgimento del lavoro ordinario tipico del profilo di capo treno e quella percepita per ciascuna giornata di ferie annuali retribuite;
che l'indennità variabili in cui sopra rappresentano una parte significativa della retribuzione annua, tant'è che la sommatoria – intesa come media – della retribuzione variabile sopra indicata, costituisce circa un terzo della retribuzione mensile.
La società convenuta si è tempestivamente costituita in tutti i giudizi rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al
22.1.2015 (con riferimento ai sig.ri , e ) e per il periodo Pt_1 Parte_3 Pt_4 anteriore al 25.10.2016 (per il sig. ;”. Pt_2
Tentata invano la conciliazione delle parti, la causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria testimoniale.
Rilevato
è pacifico che i ricorrenti nel periodo dedotto hanno svolto le mansioni di capo treno e che durante i periodi di ferie: - l'indennità di utilizzazione/condotta professionale
3 giornaliera, disciplinata dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
FS, è stata riconosciuta loro nell'importo fisso di euro 12,80 (mentre è stato omesso il pagamento della parte variabile); - l'indennità per l'assenza dalla residenza, disciplinata dall'art. 77 dei CCNL Attività ferroviarie 2012 e 2016, l'indennità di scorta per vetture eccedenti, disciplinata dall'art. art. 32 Contratti Aziendali FS
2012 e 2016 e le provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno, disciplinata dall'art. 36.5 Contratti Aziendali cit., non sono state loro riconosciute.
La domanda è stata avanzata con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio
2012 (o dalla successiva data di assunzione) ed il 31.12.2021.
Di seguito la normativa applicabile alla fattispecie:
l'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro; il d.lgs. 66/03, con il quale l'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla disposizione europea, all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le questioni oggetto di ricorso sono state già decise dalla Suprema Corte di
Cassazione e dalla CGUE nel senso favorevole ai lavoratori: la CGUE pronunciatasi in merito alla citata direttiva n. 2003/ 88 in plurime pronunce ha espresso i seguenti principi: - il diritto alle ferie annuali e quello ad ottenere un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_1
350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, Per_2 punto 26, del 13 dicembre 2018); - l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
- il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (LT e altri, punto 58); - in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione
4 paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v LT e altri, punto
60); - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams
e altri, punto 21); - in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate “agli status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza
. Per_2
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 13425/2019 ha rilevato che: “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.
Con riferimento all'indennità di assenza dalla residenza, la S.C. a definizione del giudizio ex art. 420 bis c.p.c. proprio nei riguardi dell'odierna parte convenuta, dopo aver richiamato i suoi precedenti tutti favorevoli ai lavoratori (Cass. nn. 12008,
12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n. 19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024), ha enunciato i seguenti principi: “In sintesi estrema - ribadito che "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa
5 di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro". (cfr. Cass. 23/12/2024, n. 34088).
Con riferimento all'indennità di utilizzazione, può essere richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: “In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”
(Cass. civ. sez. lav., 20/05/2024, n. 13932).
Dunque, la S.C. in plurime pronunce ha dato puntuale applicazione ai principi enucleati dalla CGUE, affermando che una diminuzione retributiva in occasione delle ferie può produrre un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto, in contrasto con le finalità di tutela della salute e sicurezza perseguite dalla direttiva.
Pertanto, il lavoratore deve trovarsi, durante il riposo annuale, in una situazione economica paragonabile a quella del periodo lavorato.
Per le stesse ragioni anche l'indennità di scorta per vetture eccedenti - remunerativa dell'aggravio di responsabilità derivante dalla composizione del convoglio oltre lo standard e le provvigioni per la vendita dei titoli di viaggio a bordo treno - correlate alla concreta attività di controlleria e bigliettazione che accompagnano lo svolgimento ordinario del servizio viaggiante e che dunque presentano un collegamento funzionale immediato con le mansioni tipiche del capotreno, devono essere incluse nella media di riferimento, in quanto la loro esclusione dal computo feriale determinerebbe un abbattimento retributivo idoneo a dissuadere il lavoratore dal fruire del periodo di riposo (cfr. Cass. 13932/2024; Cass. 15361/2025).
Con riferimento alla questione riguardante l'accertamento dell'effetto dissuasivo della pacifica non inclusione nella retribuzione riconosciuta per i giorni di ferie delle componenti variabili sopra esaminate, si richiama quanto rilevato dalla Suprema
Corte nella sentenza 14089/2024: “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
6 Le parti ricorrenti hanno prodotto dei conteggi alla luce dei quali è possibile concludere che la retribuzione media riconosciuta nei giorni di ferie è stata inferiore, in misura apprezzabile, a quella che avrebbero percepito nel medesimo periodo se avessero prestato attività lavorativa;
il che impone di concludere che detta riduzione della retribuzione è oggettivamente idonea a produrre un effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, il che comporta una pronuncia di incompatibilità delle disposizioni contrattuali con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.
Per tutto quanto sopra argomentato, deve accertarsi la nullità delle disposizioni del
CCNL Mobilità 2012 e 2016 relative alla indennità assenza dalla residenza, alla IUP variabile, alla scorta vetture eccedenti e alle provvigioni per vendita titoli a bordo, nella parte in cui escludono il riconoscimento delle indennità sopra indicate durante i periodi di ferie, siccome in contrasto con l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
In merito alla questione posta dalla parte convenuta in ordine alla supposta inscindibilità delle clausole del CCNL, si richiama quanto condivisibilmente argomentato dalla S.C. di Cassazione: “(…). I giudici milanesi, con motivazione corretta ed esente di vizi logici e giuridici, hanno rigettato la proposta (dalla IG
Hotels s.p.a.) domanda riconvenzionale sul preminente rilievo - condiviso da questa
Corte - che la pattuizione di inscindibilità delle clausole contrattuali collettive diventa contra legem, allorché sia intesa a sottrarre i singoli istituti (o clausola) contrattuali al controllo di legalità rispetto alle norme imperative dell'ordinamento.
L'opinione del giudice di merito è, peraltro, conforme all'insegnamento di questa Corte, la quale ha stabilito che, quando la nullità investe singole clausole (del contratto collettivo, cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), per il principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola del sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. n. 5675-87)”;
(cfr. Cass. civ. sez. lav., 16/11/1996, n. 10050).
Si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto argomentato sul punto da altro giudice di questa sezione, dott. Tritta, nella sentenza che ha definito analogo
7 giudizio iscritto al n. RGL 5719/2021: “ (…). Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente
CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (sul punto si rimanda alla motivazione di cui alla sentenza ex art. 420 bis c.p.c. di questo Tribunale, 01/03/2023 n. 103, ritenuta “plausibile” dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.
34088/2024).”.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta per vetture eccedenti, delle provvigioni derivanti dalla vendita di titoli di viaggio a bordo treno, dell'indennità di assenza dalla residenza e della componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, trattandosi di emolumenti intrinsecamente connessi alle mansioni tipiche del personale viaggiante e corrisposti con regolarità nel corso del rapporto.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta è infondata per le condivisibili ragioni illustrate dalla S.C. nella sentenza n. 13932/2024: ”(…). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (…)”.
Atteso che la domanda formulata dai ricorrenti riguarda un periodo decorrente dal settembre 2012, nella fattispecie il credito rivendicato dalle parti ricorrenti non si è, neppure parzialmente, estinto.
La quantificazione dei crediti.
8 La questione posta dalla parte convenuta riguardante il divisore da applicare per la determinazione del valore medio delle voci variabili della retribuzione, è già stata decisa dalla Corte d'Appello di Torino con motivazione che si condivide e si riporta di seguito ai sensi dell'art. 117 disp. att. c.p.c.: “ ribadisce poi la Controparte_1 propria contestazione dei conteggi attorei, sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie.
La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità” (App. Torino, 09/12/2024, n. 463; nello stesso senso, più recentemente App. Milano, 17/03/2025 n. 51; App. Venezia,
03/02/2025 n. 26).
E' stata posta d'ufficio alle parti la questione riguardante l'estensione del periodo di ferie annuali retribuite oggetto di copertura comunitaria e quindi l'interpretazione da attribuire all'espressione “periodo minimo di ferie annuali retribuite di quattro settimane” di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
9 Le parti ricorrenti, pur insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in via principale, hanno prodotto in giudizio, in data 25.7.2025, un nuovo conteggio in cui, considerato che i ricorrenti hanno reso la propria prestazione lavorativa per cinque giorni alla settimana, la quota giornaliera calcolata a titolo di integrazione della retribuzione variabile è stata applicata ad un numero di giorni di ferie maturati per ciascun anno pari a 20 (ancorché possano essere stati in parte goduti in epoca successiva), utilizzando la quota corrispondente all'anno di effettivo godimento.
Si ritiene infatti del tutto condivisibile quanto rilevato in altro giudizio iscritto al n.
3597/2021 RGL dal tribunale di Torino, dott.ssa Pastore, la cui pronuncia si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. “.(…). 6.
Considerato che
, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, l'art. 7 della Direttiva si riferisce ad un periodo di 4 settimane, nell'ambito di tale periodo ad avviso di questa giudice devono prendersi in considerazione i soli giorni per i quali è dovuta la retribuzione, e cioè i soli giorni lavorativi, non spettando alcunché al lavoratore per i giorni di riposo: si tratta quindi di 20 giorni l'anno, in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa su
5 giorni a settimana, come previsto dall'art. 28 ccnl (che al paragrafo 1.5 stabilisce che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”). Nello stesso senso si espressa la CGUE, che ha ritenuto conforme all'articolo 7 della direttiva
2003/88 nei limiti del “minimo di quattro settimane, vale a dire 20 giorni” garantito da tale norma, lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea che aveva ridotto a 24 i giorni di ferie annuali (sentenza n. 119 dell'8/9/2020, n.119, causa 119/19).
Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato invece affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza
CGUE 3.5.2012, C337/10; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili.
(…) Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla retribuzione di ciascuno dei 20 giorni di annuali (anche se non interamente fruiti nell'anno di riferimento e fruiti in parte nell'anno successivo, come previsto dall'art. 10 d.lgs.
66/2003 e dall'art. 30 c.c.n.l., come precisato dalle parti all'odierna udienza), come previsto dal c.c.n.l.) comprensiva delle indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto), calcolate come sopra indicato, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 pacificamente riconosciuto dalla società convenuta.”.
10 Il nuovo conteggio delle parti ricorrenti è stato ritenuto contabilmente corretto dalla parte convenuta e, pertanto, la società convenuta deve essere condannata a pagare in favore di ciascun ricorrente l'importo desunto da detto conteggio e riportato in dispositivo, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione di un onorario pari alla media dei valori minimo e medio dello scaglione di riferimento (5.200/26.000), in considerazione della sostanziale serialità delle questioni proposte e trattate e liquidazione di un unico compenso, euro 3.162, aumentato del 30% per ciascun ricorrente successivo al primo ex art. 4 comma 2 del citato DM ed ulteriormente aumentato del 30 % ex art. art. 4, comma 1 bis, DM
55/14 e con la richiesta distrazione in favore del difensore delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta il diritto dei ricorrenti di percepire, in relazione a venti giorni di ferie maturati per ciascun anno, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale, del compenso per assenza dalla residenza, dell'indennità di scorta per vetture eccedenti e delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
condanna parte convenuta a pagare ai ricorrenti i seguenti Controparte_1 importi lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo: in favore di , l'importo di € 5.690,84 Parte_1 in favore di , l'importo di € 5.661,63 Parte_2 in favore di l'importo di € 4.563,04 Parte_3 in favore di , l'importo di € 4.707,69 Parte_4 condanna parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di causa liquidate in €
7.810,14, oltre rimborso forfettario 15%, Iva, Cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Daniele;
sentenza esecutiva;
Torino, 2.10.2025
La Giudice
IA AL
11
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
, c.f. Parte_4 C.F._4 tutti ass. Avv. Bartolomeo Daniele, domiciliati come da ricorso introduttivo;
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O
, p. iva , in persona del legale r.te pro tempore, CP_1 P.IVA_1 ass. Avv.ti Paolo Tosi e Maria Giovanna Conti, domiciliata come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 28.6.2024, ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta ai ricorrenti durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
1 -per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS
2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati;
-accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
- “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto
2, CCNL 2012 e 2016);
- “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella
A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016;
- “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35 Contratto Integrativo 2003);
- “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” -controlleria (art.36.5
Contratto Integrativo FS 2012 e 2016; art.75.2 Ccnl 2003); calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, nei seguenti importi lordi, già detratto l'importo fisso giornaliero percepito:
-per la ricorrente € 7.119,14; Parte_1
-per il ricorrente € 7.521,16; Parte_2
-per il ricorrente € 5.353,27; Parte_3
-per il ricorrente 6.039,02, Parte_4
o nella diversa altra misura ritenuta dovuta, ivi comprese le incidenze di dette differenze retributive sugli istituti differiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. (…)”.
2 A fondamento delle domande i ricorrenti hanno esposto: di essere stati dipendenti della società resistente, con mansioni e qualifica di capo treno;
che durante i giorni di ferie, la Società non eroga l'indennità per assenza dalla residenza, le componenti variabili della indennità di utilizzazione professionale,
l'indennità di scorta per vetture eccedenti e le provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno, generando significative differenze fra la retribuzione percepita nei periodi di svolgimento del lavoro ordinario tipico del profilo di capo treno e quella percepita per ciascuna giornata di ferie annuali retribuite;
che l'indennità variabili in cui sopra rappresentano una parte significativa della retribuzione annua, tant'è che la sommatoria – intesa come media – della retribuzione variabile sopra indicata, costituisce circa un terzo della retribuzione mensile.
La società convenuta si è tempestivamente costituita in tutti i giudizi rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al
22.1.2015 (con riferimento ai sig.ri , e ) e per il periodo Pt_1 Parte_3 Pt_4 anteriore al 25.10.2016 (per il sig. ;”. Pt_2
Tentata invano la conciliazione delle parti, la causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria testimoniale.
Rilevato
è pacifico che i ricorrenti nel periodo dedotto hanno svolto le mansioni di capo treno e che durante i periodi di ferie: - l'indennità di utilizzazione/condotta professionale
3 giornaliera, disciplinata dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
FS, è stata riconosciuta loro nell'importo fisso di euro 12,80 (mentre è stato omesso il pagamento della parte variabile); - l'indennità per l'assenza dalla residenza, disciplinata dall'art. 77 dei CCNL Attività ferroviarie 2012 e 2016, l'indennità di scorta per vetture eccedenti, disciplinata dall'art. art. 32 Contratti Aziendali FS
2012 e 2016 e le provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno, disciplinata dall'art. 36.5 Contratti Aziendali cit., non sono state loro riconosciute.
La domanda è stata avanzata con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio
2012 (o dalla successiva data di assunzione) ed il 31.12.2021.
Di seguito la normativa applicabile alla fattispecie:
l'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro; il d.lgs. 66/03, con il quale l'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla disposizione europea, all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le questioni oggetto di ricorso sono state già decise dalla Suprema Corte di
Cassazione e dalla CGUE nel senso favorevole ai lavoratori: la CGUE pronunciatasi in merito alla citata direttiva n. 2003/ 88 in plurime pronunce ha espresso i seguenti principi: - il diritto alle ferie annuali e quello ad ottenere un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_1
350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, Per_2 punto 26, del 13 dicembre 2018); - l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
- il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (LT e altri, punto 58); - in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione
4 paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v LT e altri, punto
60); - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams
e altri, punto 21); - in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate “agli status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza
. Per_2
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 13425/2019 ha rilevato che: “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.
Con riferimento all'indennità di assenza dalla residenza, la S.C. a definizione del giudizio ex art. 420 bis c.p.c. proprio nei riguardi dell'odierna parte convenuta, dopo aver richiamato i suoi precedenti tutti favorevoli ai lavoratori (Cass. nn. 12008,
12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n. 19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024), ha enunciato i seguenti principi: “In sintesi estrema - ribadito che "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa
5 di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro". (cfr. Cass. 23/12/2024, n. 34088).
Con riferimento all'indennità di utilizzazione, può essere richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: “In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”
(Cass. civ. sez. lav., 20/05/2024, n. 13932).
Dunque, la S.C. in plurime pronunce ha dato puntuale applicazione ai principi enucleati dalla CGUE, affermando che una diminuzione retributiva in occasione delle ferie può produrre un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto, in contrasto con le finalità di tutela della salute e sicurezza perseguite dalla direttiva.
Pertanto, il lavoratore deve trovarsi, durante il riposo annuale, in una situazione economica paragonabile a quella del periodo lavorato.
Per le stesse ragioni anche l'indennità di scorta per vetture eccedenti - remunerativa dell'aggravio di responsabilità derivante dalla composizione del convoglio oltre lo standard e le provvigioni per la vendita dei titoli di viaggio a bordo treno - correlate alla concreta attività di controlleria e bigliettazione che accompagnano lo svolgimento ordinario del servizio viaggiante e che dunque presentano un collegamento funzionale immediato con le mansioni tipiche del capotreno, devono essere incluse nella media di riferimento, in quanto la loro esclusione dal computo feriale determinerebbe un abbattimento retributivo idoneo a dissuadere il lavoratore dal fruire del periodo di riposo (cfr. Cass. 13932/2024; Cass. 15361/2025).
Con riferimento alla questione riguardante l'accertamento dell'effetto dissuasivo della pacifica non inclusione nella retribuzione riconosciuta per i giorni di ferie delle componenti variabili sopra esaminate, si richiama quanto rilevato dalla Suprema
Corte nella sentenza 14089/2024: “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
6 Le parti ricorrenti hanno prodotto dei conteggi alla luce dei quali è possibile concludere che la retribuzione media riconosciuta nei giorni di ferie è stata inferiore, in misura apprezzabile, a quella che avrebbero percepito nel medesimo periodo se avessero prestato attività lavorativa;
il che impone di concludere che detta riduzione della retribuzione è oggettivamente idonea a produrre un effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, il che comporta una pronuncia di incompatibilità delle disposizioni contrattuali con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.
Per tutto quanto sopra argomentato, deve accertarsi la nullità delle disposizioni del
CCNL Mobilità 2012 e 2016 relative alla indennità assenza dalla residenza, alla IUP variabile, alla scorta vetture eccedenti e alle provvigioni per vendita titoli a bordo, nella parte in cui escludono il riconoscimento delle indennità sopra indicate durante i periodi di ferie, siccome in contrasto con l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
In merito alla questione posta dalla parte convenuta in ordine alla supposta inscindibilità delle clausole del CCNL, si richiama quanto condivisibilmente argomentato dalla S.C. di Cassazione: “(…). I giudici milanesi, con motivazione corretta ed esente di vizi logici e giuridici, hanno rigettato la proposta (dalla IG
Hotels s.p.a.) domanda riconvenzionale sul preminente rilievo - condiviso da questa
Corte - che la pattuizione di inscindibilità delle clausole contrattuali collettive diventa contra legem, allorché sia intesa a sottrarre i singoli istituti (o clausola) contrattuali al controllo di legalità rispetto alle norme imperative dell'ordinamento.
L'opinione del giudice di merito è, peraltro, conforme all'insegnamento di questa Corte, la quale ha stabilito che, quando la nullità investe singole clausole (del contratto collettivo, cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), per il principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola del sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. n. 5675-87)”;
(cfr. Cass. civ. sez. lav., 16/11/1996, n. 10050).
Si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto argomentato sul punto da altro giudice di questa sezione, dott. Tritta, nella sentenza che ha definito analogo
7 giudizio iscritto al n. RGL 5719/2021: “ (…). Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente
CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (sul punto si rimanda alla motivazione di cui alla sentenza ex art. 420 bis c.p.c. di questo Tribunale, 01/03/2023 n. 103, ritenuta “plausibile” dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.
34088/2024).”.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta per vetture eccedenti, delle provvigioni derivanti dalla vendita di titoli di viaggio a bordo treno, dell'indennità di assenza dalla residenza e della componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, trattandosi di emolumenti intrinsecamente connessi alle mansioni tipiche del personale viaggiante e corrisposti con regolarità nel corso del rapporto.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta è infondata per le condivisibili ragioni illustrate dalla S.C. nella sentenza n. 13932/2024: ”(…). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (…)”.
Atteso che la domanda formulata dai ricorrenti riguarda un periodo decorrente dal settembre 2012, nella fattispecie il credito rivendicato dalle parti ricorrenti non si è, neppure parzialmente, estinto.
La quantificazione dei crediti.
8 La questione posta dalla parte convenuta riguardante il divisore da applicare per la determinazione del valore medio delle voci variabili della retribuzione, è già stata decisa dalla Corte d'Appello di Torino con motivazione che si condivide e si riporta di seguito ai sensi dell'art. 117 disp. att. c.p.c.: “ ribadisce poi la Controparte_1 propria contestazione dei conteggi attorei, sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie.
La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità” (App. Torino, 09/12/2024, n. 463; nello stesso senso, più recentemente App. Milano, 17/03/2025 n. 51; App. Venezia,
03/02/2025 n. 26).
E' stata posta d'ufficio alle parti la questione riguardante l'estensione del periodo di ferie annuali retribuite oggetto di copertura comunitaria e quindi l'interpretazione da attribuire all'espressione “periodo minimo di ferie annuali retribuite di quattro settimane” di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
9 Le parti ricorrenti, pur insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in via principale, hanno prodotto in giudizio, in data 25.7.2025, un nuovo conteggio in cui, considerato che i ricorrenti hanno reso la propria prestazione lavorativa per cinque giorni alla settimana, la quota giornaliera calcolata a titolo di integrazione della retribuzione variabile è stata applicata ad un numero di giorni di ferie maturati per ciascun anno pari a 20 (ancorché possano essere stati in parte goduti in epoca successiva), utilizzando la quota corrispondente all'anno di effettivo godimento.
Si ritiene infatti del tutto condivisibile quanto rilevato in altro giudizio iscritto al n.
3597/2021 RGL dal tribunale di Torino, dott.ssa Pastore, la cui pronuncia si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. “.(…). 6.
Considerato che
, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, l'art. 7 della Direttiva si riferisce ad un periodo di 4 settimane, nell'ambito di tale periodo ad avviso di questa giudice devono prendersi in considerazione i soli giorni per i quali è dovuta la retribuzione, e cioè i soli giorni lavorativi, non spettando alcunché al lavoratore per i giorni di riposo: si tratta quindi di 20 giorni l'anno, in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa su
5 giorni a settimana, come previsto dall'art. 28 ccnl (che al paragrafo 1.5 stabilisce che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”). Nello stesso senso si espressa la CGUE, che ha ritenuto conforme all'articolo 7 della direttiva
2003/88 nei limiti del “minimo di quattro settimane, vale a dire 20 giorni” garantito da tale norma, lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea che aveva ridotto a 24 i giorni di ferie annuali (sentenza n. 119 dell'8/9/2020, n.119, causa 119/19).
Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato invece affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza
CGUE 3.5.2012, C337/10; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili.
(…) Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla retribuzione di ciascuno dei 20 giorni di annuali (anche se non interamente fruiti nell'anno di riferimento e fruiti in parte nell'anno successivo, come previsto dall'art. 10 d.lgs.
66/2003 e dall'art. 30 c.c.n.l., come precisato dalle parti all'odierna udienza), come previsto dal c.c.n.l.) comprensiva delle indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto), calcolate come sopra indicato, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 pacificamente riconosciuto dalla società convenuta.”.
10 Il nuovo conteggio delle parti ricorrenti è stato ritenuto contabilmente corretto dalla parte convenuta e, pertanto, la società convenuta deve essere condannata a pagare in favore di ciascun ricorrente l'importo desunto da detto conteggio e riportato in dispositivo, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione di un onorario pari alla media dei valori minimo e medio dello scaglione di riferimento (5.200/26.000), in considerazione della sostanziale serialità delle questioni proposte e trattate e liquidazione di un unico compenso, euro 3.162, aumentato del 30% per ciascun ricorrente successivo al primo ex art. 4 comma 2 del citato DM ed ulteriormente aumentato del 30 % ex art. art. 4, comma 1 bis, DM
55/14 e con la richiesta distrazione in favore del difensore delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta il diritto dei ricorrenti di percepire, in relazione a venti giorni di ferie maturati per ciascun anno, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale, del compenso per assenza dalla residenza, dell'indennità di scorta per vetture eccedenti e delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
condanna parte convenuta a pagare ai ricorrenti i seguenti Controparte_1 importi lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo: in favore di , l'importo di € 5.690,84 Parte_1 in favore di , l'importo di € 5.661,63 Parte_2 in favore di l'importo di € 4.563,04 Parte_3 in favore di , l'importo di € 4.707,69 Parte_4 condanna parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di causa liquidate in €
7.810,14, oltre rimborso forfettario 15%, Iva, Cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Daniele;
sentenza esecutiva;
Torino, 2.10.2025
La Giudice
IA AL
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