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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/07/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO MORO RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE- contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica condizioni – regolamentazione mantenimento figli
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: “Dichiarare non dovuto dal 07.09.2023 l'assegno di mantenimento da versare alla - Dichiarare tenuta la alla restituzione degli CP_1 CP_1 importi incamerati dal 07.09.23 con gli interessi di legge - Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 marzo 2015 chiedeva che, a modifica Parte_1 dell'ordinanza collegiale pronunciata da questo tribunale il 21 aprile 2022, fosse revocato l'obbligo a suo carico di corrispondere a il mantenimento dovuto per la figlia nata il 20 CP_1 Per_1 maggio 2003 dalla loro relazione.
Assumeva che la figlia, con cui i rapporti si erano progressivamente deteriorati, tanto che ella aveva chiesto di modificare il suo cognome sostituendovi quello del coniuge della madre, aveva Pt_1 conseguito la piena autonomia economica, essendo stata assunta a tempo indeterminato presso pagina 1 di 2 un'azienda. Domandava quindi la revisione della precedente statuizione sul mantenimento, concludendo come sopra trascritto.
La resistente restava contumace e all'udienza del 1° luglio 2025 alla quale compariva, anche personalmente, il solo ricorrente, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
***
Ritiene il collegio che il ricorso debba trovare accoglimento, avendo il adeguatamente Pt_1 documentato, nel silenzio della resistente, non costituitasi, la ricorrenza del sopravvenuto mutamento della situazione personale ed economica della figlia che, già maggiorenne all'epoca di adozione dell'ordinanza collegiale del 21 aprile 2022, che aveva posto a carico del datore di lavoro del il Pt_1 versamento diretto alla sig.ra del contributo dovutole, risulta aver attualmente conseguito CP_1
l'indipendenza economica.
Il ricorrente ha infatti documentato a sostegno del suo assunto l'esito di un'ispezione effettuata sul portale , inerente alla società FRES. il cui amministratore e legale rappresentante è CP_2 CP_3
l'attuale coniuge della sig.ra (v. visura camerale allegata), da cui risulta CP_1 Persona_2 che la figlia delle parti, è stata assunta dal 7 agosto 2023 con contratto a tempo CP_4 indeterminato presso la medesima società. Tale assunzione, in difetto di altri e contrari elementi di valutazione non emergenti dagli atti né forniti dalla resistente, non costituitasi, appare sufficiente a far presumere il conseguimento da parte della figlia maggiorenne delle parti di un'adeguata autonomia economica e giustifica, quindi, la revoca della statuizione che aveva posto a carico dell'odierno esponente il versamento del mantenimento in suo favore.
Detta revoca opererà dalla data della presente decisione, non essendovi un precedente accertamento che consenta di retrodatarne l'efficacia.
Nulla per le spese, la cui domanda è condizionata dal ricorrente all'opposizione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, a modifica dell'ordinanza pronunciata in data 21 aprile 2022, revoca il contributo dovuto dal ricorrente Parte_1
a per il mantenimento della figlia maggiorenne con decorrenza dalla
[...] CP_1 CP_4 data della presente sentenza. Nulla per le spese.
Sassari 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO MORO RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE- contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica condizioni – regolamentazione mantenimento figli
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: “Dichiarare non dovuto dal 07.09.2023 l'assegno di mantenimento da versare alla - Dichiarare tenuta la alla restituzione degli CP_1 CP_1 importi incamerati dal 07.09.23 con gli interessi di legge - Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 marzo 2015 chiedeva che, a modifica Parte_1 dell'ordinanza collegiale pronunciata da questo tribunale il 21 aprile 2022, fosse revocato l'obbligo a suo carico di corrispondere a il mantenimento dovuto per la figlia nata il 20 CP_1 Per_1 maggio 2003 dalla loro relazione.
Assumeva che la figlia, con cui i rapporti si erano progressivamente deteriorati, tanto che ella aveva chiesto di modificare il suo cognome sostituendovi quello del coniuge della madre, aveva Pt_1 conseguito la piena autonomia economica, essendo stata assunta a tempo indeterminato presso pagina 1 di 2 un'azienda. Domandava quindi la revisione della precedente statuizione sul mantenimento, concludendo come sopra trascritto.
La resistente restava contumace e all'udienza del 1° luglio 2025 alla quale compariva, anche personalmente, il solo ricorrente, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
***
Ritiene il collegio che il ricorso debba trovare accoglimento, avendo il adeguatamente Pt_1 documentato, nel silenzio della resistente, non costituitasi, la ricorrenza del sopravvenuto mutamento della situazione personale ed economica della figlia che, già maggiorenne all'epoca di adozione dell'ordinanza collegiale del 21 aprile 2022, che aveva posto a carico del datore di lavoro del il Pt_1 versamento diretto alla sig.ra del contributo dovutole, risulta aver attualmente conseguito CP_1
l'indipendenza economica.
Il ricorrente ha infatti documentato a sostegno del suo assunto l'esito di un'ispezione effettuata sul portale , inerente alla società FRES. il cui amministratore e legale rappresentante è CP_2 CP_3
l'attuale coniuge della sig.ra (v. visura camerale allegata), da cui risulta CP_1 Persona_2 che la figlia delle parti, è stata assunta dal 7 agosto 2023 con contratto a tempo CP_4 indeterminato presso la medesima società. Tale assunzione, in difetto di altri e contrari elementi di valutazione non emergenti dagli atti né forniti dalla resistente, non costituitasi, appare sufficiente a far presumere il conseguimento da parte della figlia maggiorenne delle parti di un'adeguata autonomia economica e giustifica, quindi, la revoca della statuizione che aveva posto a carico dell'odierno esponente il versamento del mantenimento in suo favore.
Detta revoca opererà dalla data della presente decisione, non essendovi un precedente accertamento che consenta di retrodatarne l'efficacia.
Nulla per le spese, la cui domanda è condizionata dal ricorrente all'opposizione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, a modifica dell'ordinanza pronunciata in data 21 aprile 2022, revoca il contributo dovuto dal ricorrente Parte_1
a per il mantenimento della figlia maggiorenne con decorrenza dalla
[...] CP_1 CP_4 data della presente sentenza. Nulla per le spese.
Sassari 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
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