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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/10/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2189/2017 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2189/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14.03.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
, p. iva. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. COLUCCI VINCENZO EUSTACHIO AMERIGO, presso il cui studio elettivamente domicilia alla VIA SPINE BIANCHE 19/21 75100 MATERA, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
ATTRICE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MU FAUSTINA, presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via Vincenzo
Verrastro 4 85100 Potenza, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
, c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distruttuale dello PartitaIVA_3
Stato, presso cui domicilia alla Via Corso XVIII Agosto 46 Potenza;
CONVENUTA
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo;
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 1 Conclusioni: all'udienza cartolare del 14.03.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 conveniva in giudizio la e l' Controparte_1 Controparte_2 per l'accertamento dell'illegittimità della revoca del provvedimento della
[...] [...]
, n. 2/PIFO/2011, di concessione del contributo pubblico erogato per il CP_1 finanziamento del programma di investimento con utilizzo dei FEASR nel settore della politica Agricola comune – misura 123 Azione A PIF “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, previo eventuale annullamento/disapplicazione degli atti presupposti adottati.
A tal fine ha dedotto:
- Di aver partecipato, in data 09.11.2011, al “Bando per la Presentazione dei Progetti
Integrati di Filiera”, approvato con D.G.R. n. n. 2200 del 16.12.2009, presentando domanda d'aiuto n. 94751052096 Reg. Ce n. 1698/2005 (doc. 3) per le Misure 123
A nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2007-2013;
- Che Con D.GR. n. 1076/2010 la accreditava la proposta Controparte_1 presentata dalla ditta, quale partner dell'Organizzazione di Produttori Fruit Italia nell'ambito del “Progetto PIFO Basilicata”;
- Che approvato in via provvisoria con D.G.R. n. 602 del 29.4.2011 (doc. 4) ed in via definitiva con D.G.R. n. 1208 dell'08.08.2011 (doc. n. 5) il progetto PIFO Basilicata, veniva ammessa nell'elenco dei beneficiari indicati in elenco per la Misura Parte_2
123 A;
- Che, con provvedimento di concessione di contributi n. 2/PIFO/2011 del
18/25.11.2011, rimodulato a seguito di variante autorizzata senza aumento di costi, veniva determinata la spesa finale dell'investimento in complessivi € 2.014.980,00, dei quali € 1.007.490,00 a titolo di contributo pubblico, ed € 1.007.490,00 a titolo di capitale privato (50% dell'intero investimento), come da Business plan — Progetti integrati di Filiera (doc. n. 6);
- Che la concessione (art. 2) - doc, n. 7; doc. n.
8 - descrive le “Tipologie di investimento della iniziativa e Categorie di spesa”, cosi schematizzate: a) costruzione, adeguamento e/o ristrutturazione dei fabbricati per le attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti, stoccaggio: € 653.490,00 (50% della spesa
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 2 di € 1.306.980,00); b) acquisto, adeguamento tecnologico di impianti, macchinari ed attrezzature: € 304.000,00 (50% della spesa di € 608.000,00); c) spese generali: €
50.000,00 (50% della spesa di € 100.000,00);
- percepiva il contributo pubblico erogato in tre tranches ed apportava la Parte_2 quota di capitale privato a proprio carico, così realizzando per intero il progetto approvato (nuovo capannone per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con celle frigorifero, impianti elettrici, idrici, fognanti, etc.; linee di confezionamento frutta - fragole e macchinari utili alla movimentazione), regolarmente rendicontato (cfr. all. n. 11-12 del doc. 1n.3);
- Che la puntuale e regolare esecuzione dell'investimento veniva accertata nel corso dei controlli amministrativi e in loco (12.03.2013), avendo cura di descrivere CP_2 nella sua relazione che “dall'accertamento svolto e dal controllo dei documenti contabili di cui agli allegati risulta che gli investimenti e gli acquisti descritti sono conformi con quanto previsto nel piano degli investimenti approvato ed ammesso a finanziamento” (doc. n. 9);
- Che a seguito di un'attività di controllo ex post per la verifica degli adempimenti connessi alla erogazione dei contributi, la AR di NZ contestava alla cooperativa la violazione del vincolo di inalienabilità previsto dall'art. 72 del Reg.
Ce n. 1698/2005 per non aver mantenuto la destinazione d'uso di un macchinario per impacchettare i cestini di fragole (Macchina confezionatrice orizzontale Tipo Flow
Pack GD MA, Mod. VR6 Genio Matr. 2940/10) ed averlo venduto prima del previsto periodo di utilizzo di cinque anni;
- Che, in particolare, il verbale ispettivo del 5.12.2016 segnalava (pag. 9 e segg.) che la Macchina Tipo Flow Pack costituente una “parte” della più ampia linea di confezionatrice acquistata da (composta da diversi macchinari: Flow Parte_3 pack, pesa, quadro elettrico, etichettatrice e nastri trasportatori con scambiatore – prezzo di vendita € 110.000,00, come da fattura n. 20/2011, all.
2. del doc. n. 1 3) non era in uso presso l'azienda ed era stato svenduta alla ditta Persona_1
(prezzo di vendita € 8.000,00, cfr. fattura 1922 dell'8.6.2013 Nicofruit/OC, all. n. 3 del doc. n. 13);
- Che, al contempo, gli agenti verbalizzanti segnalavano (pag. 2 del verbale) con riferimento alla concessione di due contributi di cui l'investimento aveva beneficiato:
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 3 “Questo reparto ha provveduto a riscontrare la corretta esecuzione, contabilizzazione e correttezza dell'investimento per entrambi i finanziamenti”;
- Che, ciononostante, così concludeva il verbale di contestazione amministrativa ex lege n. 689/1991 (pg. 12 e segg.), in pretesa applicazione dell'art. 72 e 18, comma 3, del Reg. CE n. 1975/2006: “Per quanto sopra, la In rubrica Controparte_3 indicata ha indebitamente ottenuto finanziamenti comunitari a carico del FEASR”, da qui l'obbligo di restituire tutto il contributo percepito pari a € 1.007.490,00, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00, nella misura più elevata ex art. 3, comma I, lett. d), 1. n. 898/1986;
- Che, con scritti difensivi del 4.1.2017, chiedeva l'archiviazione del Parte_2 procedimento, allegando una descrizione dei fatti con documentazione a corredo
(doc. n. 12). Con successiva nota integrativa del 2232017 trasmetteva un ulteriore documento riassuntivo composto di n. 14 allegati (doc. n. 13) nel quale venivano analiticamente descritte: i) sia le motivazioni fondanti l'anticipata dismissione del macchinario, dovute a gravi difetti e a cattivo funzionamento;
ii) sia gli effetti nulli e/o irrilevanti della dismissione sull'operazione nel suo insieme sull'obiettivo di progetto (circostanza, come detto, riscontrata dai medesimi verbalizzanti).
- Che con determinazione n. 14AE.2017/D.00121 del 15.03.2017, comunicata il
5.4.2017, la , acriticamente recependo le conclusioni contenute nel Controparte_1 verbale e senza altro e autonomo doveroso apprezzamento, disponeva la revoca dell'intero contributo erogato;
- Che la dismissione della macchina filmatrice (Flow Pack marca GD MA Mod.
VR6 Genio, acquistata per un importo di €49.000,00 come documentato dalla fattura di vendita GD MA Laviola, doc. n. 14) era avvenuta nell'anno 2013 perché la stessa non era più funzionante;
- Che, come riferito nel verbale, la dismissione aveva riguardato solo questo macchinario parte di una più ampia linea confezionatrice (composta, di nastri trasportatori, di pesoprezzatrice, stampante per etichette, applicatore automatico) il cui valore complessivo di acquisto era stato di € 110.000,00 (cfr. fattura n. 20/15
allegata al n. 2 del doc. 13; cfr. altresì rendiconti allegati ai nn. 11- Parte_4
12-13 del doc. n. 13);
- come rappresentato negli scritti inviati alla Regione, la macchina aveva manifestato sin dall'installazione, avvenuta nell'anno 2011, gravi difetti di funzionamento, che
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 4 la rendevano inidonea allo scopo ed ostacolavano la regolare attività di impacchettamento del prodotto (fragole), causando così rallentamenti (se non blocchi) nella produzione;
- che Nonostante le plurime ed assillanti richieste di intervento rivolte al venditore
( ) e al produttore GD MA (cfr. mail allegate), il problema non era Parte_3 mai stato risolto in quasi tre anni di utilizzo, di qui la decisione di dismetterlo dalla produzione, sostituendola con macchine omologhe in capo a (cfr. Parte_2 corrispondenza intercorsa - GD PE - anni 2011 — 2013, all. Parte_2 Pt_3 nn. 6-9-10 del doc. n. 13; doc. n. 15);
- che aveva poi venduto nel giugno 2013 il macchinario non funzionante a Parte_2
con fattura n. 1922/2013, per un importo di € 8.000,00 Persona_1
(descrizione fattura: “Confezionatrice Flow Pack Usata — Prezzo a corpo come vista e piaciuta non funzionante con riparazioni a Vs. carico”, all. n. 3 del doc. 13);
- che l'investimento globale realizzato da con i due progetti finanziati, la cui Parte_2 correttezza è accertata dalla AR di NZ (il secondo progetto ammesso a contributo, e di completamento, con D.D. 727/2015 PSR 2007), ammonta complessivamente ad € 2.941.238,00, la metà del quale finanziato con capitale privato;
- che la dismissione del macchinario esclude ogni finalità speculativa;
dall'altro non può costituire una modifica sostanziale – se non altro in termini oggettivi - tale da alterare le condizioni di esecuzione dell'investimento (comprensive anche di opere murarie e capannoni, macchinari, impianti tecnologici, etc.). Infatti, per acquistare la macchina filmatrice Flow Pack, la cooperativa ha contribuito con capitale proprio pari a € 24.500,00 (meta del valore di acquisto: € 49.000,00 / 2 = € 24.500,00), mentre la vendita è avvenuta per un importo di € 8.000,00, ricevuti solo nell'anno 2016 (cfr. reversali di pagamento - mesi giugno/ dicembre 2016, allegato n. 5 al doc. n. 13). Il che, se da un lato costituisce ragione oggettiva che esclude ipotesi speculative;
dall'altro - stante lo scostamento del 2,44% rispetto al contributo erogato di €
1.007.490,00; e dell'1,5% se si considera il contributo complessivamente percepito per i due investimenti tutti regolarmente accertati (€ 1.468.618,00) - rappresenta indice presuntivo e fortemente sintomatico della insussistenza di modifica sostanziale del progetto;
2189/2017 r.g.a.c. Pag.
5 - Che la revoca regionale è dunque invalida ed illegittima, oltre che ingiusta, adottata in carenza dei presupposti di legge per un investimento in pieno esercizio con una media mensile di lavoratori assunti di circa 174 unità (cfr. prospetto allegato, doc.
n.10);
- Che non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per invocare la risoluzione
(revoca) ex art. 72 del Reg. CE 1968/2005 ed il recupero delle somme erogate.
Sulla base di tali premesse in fatto ha denunciato:
a) la violazione di legge per carenza di motivazione e di istruttoria;
la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte dell'amministrazione; la carenza di contraddittorio;
la violazione dell'art. 7 della legge 241/1990;
b) La violazione dei principi comunitari in materia di contributi pubblici;
la violazione e falsa applicazione delle norme comunitarie e statali di recepimento (Regolamento
CE n. 1698/2005 – Regolamento CE 1975/2006 e DM 30125/1999);
c) Violazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ.; violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.; assenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale;
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, preliminarmente, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Giudice Ordinario;
nel merito ha contestato le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda con conferma della pretesa restitutoria di cui alle D.D.
121/2017 e 294/2017 con conseguente condanna della alla restituzione Parte_2 dell'importo di €. 1.007.490,00.
Si è costituita, infine, l' chiedendo il Controparte_2 rigetto della domanda nonché, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice alla restituzione della somma di € 1.007.490,00 oltre interessi dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo ex art. 2033 cod. civ.
La causa, istruita documentalmente (atteso il rigetto delle prove orali articolate dall'attrice con ordinanza dell'08.10.2019), dopo numerosi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termii di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
*******
§1. Inquadramento della fattispecie.
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 6 La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della legittimità o meno della pretesa restitutoria dell'Amministrazione del contributo erogato in favore della società attrice (disposta con determinazione dirigenziale n. 14AE.2017/D.00121 del 15.03.2017), concesso nell'ambito dei piani comunitari di sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), per € 1.007.490,00 (mentre non è oggetto di causa il secondo finanziamento ottenuto dalla stessa società per ulteriori
€ 461.128,00).
La domanda avanzata dall'attrice, dunque, può essere qualificata in termini di domanda di accertamento negativo del diritto dell'Amministrazione a ripetere le somme percepite
(ovvero di trattenere quelle ancora dovute). Dall'unitario accertamento della legittimità o meno della revoca dipendono il diritto dell'attrice alla conservazione dell'attribuzione patrimoniale conseguita ovvero il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la restituzione
(espressamente fatto valere in via riconvenzionale dall' quale ente destinatario CP_2 finale della procedura di recupero).
§2. La giurisdizione.
Secondo il granitico orientamento della giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al G.O., anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, delle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del G.A., se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr., ex plurimis,
T.A.R. Lazio sez. V, 05/12/2023, n.18206; T.A.R. , Perugia , sez. I , 01/03/2024 , n. 137).
Di recente la Suprema Corte ha chiarito che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 7 cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18/01/2024 , n. 1946).
Va osservato, infatti, che – secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte – in materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio, deve essere operato considerando che l'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle somme erogate assume consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino fondamento (non già in una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma) nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo (cfr. Cass. S.U.
288/1999; 66/2001; 6489/2002; 5617/2003; 15867/2011; 15941/2014; 3057/2016).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario atteso che il giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità o meno della pretesa restitutoria dell'Amministrazione in ragione dell'asserito inadempimento dell'attrice rispetto agli obblighi assunti.
§3. Le questioni controverse.
Dalla disamina dei fatti così come descritti e documentati dalle parti, non risulta oggetto di contestazione la circostanza che la società attrice abbia dismesso un macchinario, oggetto di finanziamento, prima della scadenza del termine di cinque anni del vincolo di destinazione e l'inalienabilità a terzi.
Invero, l'art. 18 del Bando Misura 123, Azione A, così come approvato dalla DGR 2202 del 16/12/2009 (cfr. all. n. 9 di , imponeva ai beneficiari ammessi all'aiuto di CP_2 impegnarsi “a rispettare gli obblighi derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005) pari a 5 anni a far data dalla decisione di finanziamento” per cui, conseguentemente, “non è consentito, per il restante periodo sottoposto a vincolo, modificare la destinazione del bene”.
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 8 L'inadempimento lamentato, posto a fondamento del provvedimento di revoca, riguarda, dunque, l'alienazione da parte della società attrice della macchina filmatrice Flow Pack marca GD MA Mod. VR6 Genio prima del termine di inalienabilità suddetto, come risulta dalla fattura n. 1922 dell'8.06.2013 che documenta la vendita del macchinario da parte della per € 8.000,00, alla ditta prima del termine di Parte_2 Persona_1 cinque anni scadente il 25.11.2016.
Secondo la prospettazione di parte attrice l'evento – pur ammesso nella sua materialità – non costituirebbe giusta causa di revoca in quanto non qualificabile in termini di inadempimento, sia perché la macchina veniva venduta perché difettosa, sia per l'assenza di modifiche sostanziali rispetto all'operazione complessivamente realizzata.
In ogni caso, l'alienazione in commento non potrebbe comunque giustificare la revoca totale dell'aiuto in considerazione della rilevanza marginale rispetto al complessivo investimento realizzato, potendo al massimo comportare una riduzione proporzionale dell'aiuto percepito.
La tesi è stata avversata dalle amministrazioni convenute.
In particolare, la ha sostenuto la legittimità della revoca ritenendo Controparte_1 integrate le condizioni di cui all'art. 72 del Regolamento CE 1698/2005 avendo comportato l'alienazione del macchinario modifiche sostanziali tali da alterare la natura dell'investimento nonché il conseguimento per l'impresa di un indebito vantaggio.
L ha inoltre evidenziato come le condotte tenute dal legale rappresentante CP_2 dell'azienda, , e dal consigliere del cda aziendale, Controparte_4 [...]
, durante i controlli operati dagli ispettori della AR di NZ – con cui Parte_5 essi hanno cercato, invano, di occultare l'alienazione del macchinario, sussumibili addirittura in fattispecie di reato – integrano una giusta causa di decadenza dall'intero contributo percepito, precludendo l'applicabilità della disciplina della riduzione proporzionale del contributo pur invocata da controparte.
§3.1. L'accertamento ispettivo.
Ai sensi dell'art. 30 della legge 21/12/1999 n. 526 per il controllo degli esatti adempimenti connessi alla regolare percezione e utilizzo dei FEASR nel settore della
Politica Agricola Comune (PAC), di cui al Reg. Ce 1290/2005, e della misura 123 Azione
A PIF “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, i militari della
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 9 AR di NZ hanno compiuto controlli sulla società attrice beneficiaria dei contributi.
In sede di accesso (iniziato in data 05.02.2016 e proseguito successivamente) i militari procedevano alla rilevazione materiale dei beni sulla scorta dell'elenco fatture presentate e rendicontate alla , riscontrando la presenza della macchina CP_1 CP_1 confezionatrice tipo flow-pack GDPE Mod. RM4000 VR.6 Genio, solamente in data 12.02.2016 (il macchinario, invece, non risultava presente gli altri giorni di accesso).
Il macchinario oggetto di finanziamento era stato acquistato presso la ditta , Parte_3 con sede in Policoro (MT) così come rileva dalle fatture nr. 28 del 22.12.2010 per €
60.000, nr. 12 dell'11.07.2011 per € 40.000 e nr. 20 del 30.11.2011 per € 10.000 per un prezzo di acquisto totale pari a € 110.000,00.
Il rappresentante legale, , dichiarava che il macchinario – non Controparte_4 rinvenuto durante il controllo – non era presente materialmente presso la sede della ma era conservato per motivi logistici presso alcuni capannoni siti in San Parte_2
TE di TI (MT), non meglio specificati, contattando nell'immediatezza il consigliere del cda per accompagnare i militari presso il luogo di Parte_5 ricovero del macchinario.
Sopraggiunto, dunque, il comunicava che il macchinario non era presente presso Pt_5
l'azienda agricola sita in TI – comunicata dal – bensì presso altra società, CP_4 la Assofruit Soc. Coop. Agr. Con sed in Scanzano Jonico (MT), via Tagliamento n. 31, rappresentata sempre dallo stesso . Controparte_4
I militari, dunque, recandosi presso l'indicata società rinvenivano il predetto macchinario e, in proposito, dichiarava, contraddicendosi con quanto prima riferito, che lo CP_4 stesso si trovava presso la sede dell'Assofruit per la necessità di “ripristinare il pavimento presso la . Parte_2
Dalle successive attività investigative compiute dagli agenti è, tuttavia, emerso che il ed il avevano reso false dichiarazioni e tentato di occultare, mediante CP_4 Pt_5 artifizi e raggiri, l'alienazione del macchinario prima del decorso del termine di inalienabilità fissato dalla normativa regionale.
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 10 In particolare, gli agenti hanno accertato che il giorno 21.06.2016 il si recava Pt_5 presso l'azienda agricola di al fine di ottenere in prestito la macchina Controparte_5
Flowpack oggetto di controllo, per poi trasportarla presso l'Assofruit.
Difatti, in data 07.07.2016, recandosi presso l'azienda agricola , rinvenivano CP_5 la documentazione contabile afferente il predetto macchinario che risultava acquistato, dalla documentazione esibita, dal Sig. dalla VA OC Controparte_5 automazioni.
Alla richiesta dei militari di poterlo visionare, il rispondeva “non è presente CP_5 nella mia azienda poiché l'ho prestato all'azienda agricola denominata Controparte_3 gricola, sita in Scanzano Jonico. Preciso che il macchinario completo è composto
[...] da flow-pack, etichettatrice, caldaia, nastro trasportatore, bilance e tavolo rotante, come si evince dai documenti esibiti;
la ha prelevato solo la flow-pack recante Parte_2 matricola 2940/10, come si evince dalla documentazione che vi ho fornito” aggiungendo che “posso riferire che il trasporto è avvenuto a loro carico, con un camion frigorifero nella mattina del 21 giugno”
Ad eccezione della flow-pack e caldaia (dati in prestito alla i militari ne Parte_2 rinvenivano, invece, le restanti componenti (etichettatrice e bilance presso l'azienda agricola;
il tavolo rotante, la linea di lavorazione a nastro e l'applicatore flow- CP_5 pack presso il deposito della predetta azienda).
Al fine di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, in data 12.09.2016 i militari sentivano il sig. il quale confermava di aver acquistato il Persona_1 macchinario “flow pack”, matricola 2940/10, dalla società e di averlo Parte_2 successivamente rivenduto all'azienda agricola di LA OC.
Ascoltato nuovamente , si apprendeva che il macchinario era stato Controparte_5 prelevato su specifica richiesta del che ne aveva curato il trasporto Parte_5 in data 21.06.2016, ma che già precedentemente era stato prestato alla per altre Parte_2 due volte, nel periodo gennaio-febbraio 2016, con un intervallo di circa un mese.
Escusso nuovamente in data 12.11.2015 il Sig. i militari cercavano Persona_1 di chiarire l'oggetto delle varie alienazioni, apprendendo inoltre che la – Parte_2 contestualmente all'alienazione del macchinario in contestazione – acquistava dallo stesso ltra confezionatrice flow-pack marca Ulma mod. Florida S.N. 141919 Per_1
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 11 nuova di fabbrica per un totale di 100.380,00 oltre iva per il cui acquisto la Parte_2 usufruiva del secondo finanziamento ricevuto.
§3.2. La valutazione delle risultanze documentali.
Gli accertamenti compiuti dalla guardia di finanza non sono oggetto di specifica contestazione della società attrice che si è limitata a significare che “alcuna rilevanza nel presente giudizio civile può avere (neppure in astratto) la condotta dei responsabili aziendali nel corso del controllo accertata dai verbalizzanti che – secondo la tesi – sarebbe stata tesa a procurare alla cooperativa in indebito vantaggio (né vi è falso né è stato accertato), trattandosi di ipotesi che esula evidentemente dalla materia del contendere qui discussa”, oltre ad essere ampiamente comprovati dalla documentazione in atti.
In disparte la rilevanza penale delle condotte tenute dal e dal , ai fini CP_4 Pt_5 che qui interessano è necessario stabilire se tali condotte possano giustificare la revoca totale dell'aiuto percepito, come sostenuto dall' integrando false dichiarazioni ai CP_2 sensi dell'art. 31 par. 2 del Reg. Ce 1975/2006 e art. 32 del Bando regionale Misura 123,
Azione A.
In particolare, ai sensi dell'art. 31 par. 2 del citato regolamento (richiamato dall'art. 22 del bando) “Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio
FEASR e per l'esercizio FEASR successivo”.
Dal dato letterale della disposizione non è rinvenibile l'interpretazione fornita dalla società attrice secondo cui il recupero dell'intero importo versato sarebbe conseguente solamente alle false dichiarazioni rese nella fase genetica, giacché funzionali al conseguimento del contributo e non anche, come accaduto nella fattispecie in esame, a quelle rese in epoca successiva.
L'interpretazione prospettata, d'altronde, appare teleologicamente e sistematicamente non sostenibile alla luce degli obiettivi dei controlli eseguiti ex post e, cioè, successivamente alla erogazione del contributo, di cui all'art. 31 citato.
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 12 Invero, la fattispecie in esame – se si considera che l'oggetto dei controlli effettuati ex post non è limitato alla verifica della sussistenza dei requisiti per il conseguimento del beneficio all'atto di presentazione della domanda, ma si estende all'accertamento dell'adempimento, da parte dei beneficiari, degli impegni assunti – assume una dimensione dinamica, protratta nel tempo, per cui deve confutarsi la tesi prospettata secondo cui la falsità delle dichiarazioni rilevi solamente nella fase genetica, anteriore al conseguimento del contributo, e non anche in quella successiva in cui continuano a sussistere gli impegni ai sensi dell'art. 72 par. 1 del Reg. Ce 1698/2005, richiamato dall'art. 30 del Reg. CE 1975/2006 dedicato ai controlli ex post.
Non è revocabile in dubbio che le false dichiarazioni rese durante la permanenza degli impegni, per occultare l'inadempimento degli stessi, siano sussumibili nella previsione di cui all'art. 31 par. 2.
Parimenti, non può negarsi che le dichiarazioni rese e le condotte tenute dal legale rappresentante della società, , e dal consigliere di amministrazione, Controparte_4
, fossero funzionali all'occultamento della vendita del macchinario Parte_5 di cui si discute, il cui mancato rinvenimento in loco da parte degli agenti veniva falsamente giustificato.
A fronte dei successivi accertamenti compiuti dagli ispettori e dalla prova documentale dell'avvenuta alienazione del macchinario alla ditta e da questa alla ditta Per_1
, in uno alla prova che all'alienazione abbia fatto seguito l'acquisto di analogo CP_5 macchinario finanziato col successivo contributo percepito, la società attrice ha tentato di giustificare la vicenda deducendo il cattivo funzionamento del macchinario, ragione che ne avrebbe giustificato la dismissione.
Trattasi di tesi poco credibile, evidentemente in contrasto con il comportamento tenuto durante le operazioni investigative, e comunque in contrasto con la disciplina comunitaria, nazionale e regionale che impone di dare tempestiva comunicazione all'amministrazione di ogni variazione che può comportare un mancato rispetto degli impegni presi al fine di consentire all'amministrazione stessa di valutarne l'eventuale non imputabilità al beneficiario.
La tesi sostenuta dall'Avvocatura, dunque, secondo cui le false dichiarazioni rese dai responsabili aziendali comporterebbe la perdita totale del beneficio e precluderebbe, al
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 13 contempo, l'applicabilità della riduzione proporzionale parrebbe trovare espressa conferma nella disposizione comunitaria richiamata.
Senonché siffatta interpretazione, a parere della scrivente, si pone in contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità propri del diritto eurounitario e che presiedono all'esercizio dei poteri di vigilanza, recuperatori e sanzionatori riconosciuti agli Stati membri nella materia oggetto di indagine.
Trattasi di tematica di particolare attualità che ha interessato tanto la giurisprudenza nazionale che quella comunitaria, ponendo numerosi quesiti sulla valutazione della legittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati in sede amministrativa e sulla necessità della loro proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni riscontrate.
La revoca del contributo pubblico – sebbene ricondotta nel campo privatistico della risoluzione per inadempimento degli impegni assunti – assume connotati ampiamente afflittivi se solo si considerano le conseguenze che dalla stessa possono scaturire (basti pensare alla possibilità, tutt'altro che remota, che la revoca di un finanziamento concesso ad una società, a notevole distanza di tempo dalla sua erogazione, ne potrebbe facilmente comportare il definitivo fallimento).
Sul punto si richiama quella giurisprudenza amministrativa che ha qualificato in termini sanzionatori la revoca dei finanziamenti pubblici osservando come la revoca del beneficio economico è “sanzione” del comportamento illecito posto in essere dal beneficiario.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha individuato una categoria concettuale, quella della “revoca sanzionatoria” (talvolta indicata anche come “decadenza sanzionatoria” o anche “decadenza accertativa”), quale misura che la pubblica amministrazione deve porre in essere qualora ravvisi comportamenti ascrivibili ad illecito da parte del beneficiario di una misura economica.
Dal carattere sanzionatorio della revoca discende, dunque, la necessità di adeguare, in ragione del principio di proporzionalità, la misura della stessa alla gravità del comportamento tenuto, dovendosi di contro ritenere illegittima la decadenza totale dall'aiuto senza alcuna possibilità di graduazione delle conseguenze.
Trattasi, del resto, di principi espressi anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui “al fine di determinare la rettifica finanziaria applicabile, di procedere a una valutazione caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendendo
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 14 segnatamente in considerazione la natura e la gravità delle irregolarità constatate nonché la loro incidenza finanziaria per il fondo interessato”, sentenza 8 giugno 2023 della sezione III, C-545/2021, resa sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tar Lazio (cfr.
T.A.R., Lazio, sez. I, 04/08/2021, n. 9204).
Principi sicuramente estensibili alla fattispecie in esame, in ossequio ai quali è doveroso procedere ad una valutazione in concreto della proporzionalità della revoca sanzionatoria rispetto al comportamento illecito posto in essere dalla beneficiaria.
§3.3. La valutazione dell'inadempimento.
Da quanto già chiarito, l'unico inadempimento riscontrato da parte della Parte_2 riguarda la vendita, in pendenza del vincolo di inalienabilità, del macchinario Flow Pack marca GD MA Mod. VR6 Genio, acquistato dalla ditta . Pt_3
L'attrice sostiene che il prezzo di acquisto del macchinario ceduto sia di soli 49.000,00, come risulterebbe documentato dalla fattura di vendita GD MA/Laviola (doc. n. 14).
La dismissione aveva riguardato solo questa componente, facente parte di una più ampia confezionatrice composta da nastri trasportatori, peso-prezzatrice, stampante per etichette, applicatore automatico, il cui complessivo valore di acquisto era stato di
110.000,00 euro.
Che oggetto dell'indebita alienazione sia solo parte della fornitura acquistata dalla
è circostanza confermata anche dagli ispettori della guardia di finanza i quali, Parte_2 nel verbale di contestazione, a pagina 9, rilevano come “la linea di confezionamento venduta dalla ditta individuale alla era Parte_3 Controparte_3 composta da più macchinari (flow pack, pesa, quadro elettrico, etichettatrice, nastri trasportatori con scambiatore) – prezzo i vendita € 110.000,00 iva non imp. Art. 8 D.P.R.
633/72; parte della predetta linea confezionatrice (flow pack GD MA, modello VR-6 genio matricola 2940/10) e non l'intera linea veniva svenduta alla ditta Per_1 ad un prezzo di vendita di € 8.000,00 oltre iva (successivamente rivenduta, con
[...] aggiunta di altri macchinari, all'azienda agricola ). Controparte_5
Considerato che le circostanze dedotte dall'attrice in citazione, circa il valore del bene alienato e la partecipazione di capitale privato nella misura del 50% all'investimento complessivamente considerato, non risultano contestate dalle amministrazioni, deve
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 15 concludersi che l'inadempimento abbia un'incidenza pari al 2,44% del complessivo investimento realizzato con il contributo erogato di € 1.007.490,00.
Invero, la società con DGR n. 1208 dell'08.08.2011 – PSR 2007/2013 e con Parte_2
DD n. 727 del 21.07.2015 – PSR 2007-2013 Mis. 123, beneficiava della concessione di due contributi: il primo per l'ammontare € 1.007.490,00 – erogato in tre tranches;
il secondo per € 461.128,00 erogato in un'unica soluzione (non oggetto, quest'ultimo, del presente giudizio)
Con il primo investimento la società costruiva un nuovo capannone (compreso di impianti elettrici, idrici, fognanti, etc.) utilizzato per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con annesse celle frigorifero, linee di confezionamento frutta (fragole) e macchinari utili alla movimentazione interna ed esterna dei prodotti.
Con il secondo investimento, al fine di completare gli impianti, l'azienda ha proceduto alla costruzione, annesso al capannone, di un ulteriore corpo di fabbrica utilizzato quale laboratorio per il controllo qualità (ivi compresa l'attrezzatura di laboratorio), locali servizi (spogliatoi e servizi igienici), l'acquisto di una nuova linea di produzione per la pesa, calibratura e confezionamento delle albicocche e di una nuova confezionatrice del tipo Flow Pack.
In merito, gli agenti della guardia di finanza riscontravano “la corretta esecuzione, contabilizzazione e correttezza dell'investimento per entrambi i finanziamenti” (cfr. pag.
2 del verbale di accertamento).
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, dei principi richiamati, non è revocabile in dubbio che l'inadempimento riscontrato sia scarsamente rilevante rispetto al complessivo investimento realizzato, in conformità agli impegni assunti, dalla società attrice, con conseguente illegittimità della revoca totale del beneficio, misura che si porrebbe in netto contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza dapprima richiamati e che si impongono nella fattispecie in esame, come riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria pronunciatasi su questioni analoghe (cfr. ad esempio T.A.R. Lazio Roma,
Sez. III ter, 20/01/2014, n. 679 secondo cui il principio di proporzionalità deve trovare applicazione anche in ipotesi di revoca dei contributi pubblici dovuta alla falsità delle dichiarazioni allegate in sede di rilascio, pronunciata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, quando la dichiarazione non veritiera non risulta determinante nella concessione del contributo ma comporti solo il conseguimento di un beneficio maggiore).
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 16 §3. Conclusioni.
Aderendo alla prospettiva sostanzialistica soprarichiamata, che impone di interpretare la normativa comunitaria e quella di recepimento alla luce dei superiori principi che governano l'ordinamento complessivamente inteso, non può che concludersi per l'accoglimento della domanda attorea con conseguente illegittimità dei provvedimenti di revoca totale degli aiuti adottati dall'amministrazione regionale.
Non è invece possibile procedere all'accertamento dell'eventuale riduzione proporzionale del finanziamento ricevuto dalla società attrice, in mancanza di espressa domanda in tal senso.
§4. Il riparto delle spese.
La complessità della materia trattata, l'assenza di precedenti giurisprudenziali analoghi,
l'accertamento della condotta inadempiente tenuta dalla società attrice inducono la scrivente a ritenere integrate le gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 co. 2 cod. proc. civ., come risultante dall'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda avanzata dalla e per l'effetto dichiara Controparte_3 non dovuta la somma di € 1.007.490,00 di cui alla determinazione dirigenziale della n. 14AE.2017/D.00121 del 15.03.2017 e alla successiva Controparte_1 nota regionale n. 0058934 del 04.04.2017;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall' CP_2
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Potenza, il 23/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 17
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2189/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14.03.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
, p. iva. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. COLUCCI VINCENZO EUSTACHIO AMERIGO, presso il cui studio elettivamente domicilia alla VIA SPINE BIANCHE 19/21 75100 MATERA, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
ATTRICE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MU FAUSTINA, presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via Vincenzo
Verrastro 4 85100 Potenza, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
, c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distruttuale dello PartitaIVA_3
Stato, presso cui domicilia alla Via Corso XVIII Agosto 46 Potenza;
CONVENUTA
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo;
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 1 Conclusioni: all'udienza cartolare del 14.03.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 conveniva in giudizio la e l' Controparte_1 Controparte_2 per l'accertamento dell'illegittimità della revoca del provvedimento della
[...] [...]
, n. 2/PIFO/2011, di concessione del contributo pubblico erogato per il CP_1 finanziamento del programma di investimento con utilizzo dei FEASR nel settore della politica Agricola comune – misura 123 Azione A PIF “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, previo eventuale annullamento/disapplicazione degli atti presupposti adottati.
A tal fine ha dedotto:
- Di aver partecipato, in data 09.11.2011, al “Bando per la Presentazione dei Progetti
Integrati di Filiera”, approvato con D.G.R. n. n. 2200 del 16.12.2009, presentando domanda d'aiuto n. 94751052096 Reg. Ce n. 1698/2005 (doc. 3) per le Misure 123
A nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2007-2013;
- Che Con D.GR. n. 1076/2010 la accreditava la proposta Controparte_1 presentata dalla ditta, quale partner dell'Organizzazione di Produttori Fruit Italia nell'ambito del “Progetto PIFO Basilicata”;
- Che approvato in via provvisoria con D.G.R. n. 602 del 29.4.2011 (doc. 4) ed in via definitiva con D.G.R. n. 1208 dell'08.08.2011 (doc. n. 5) il progetto PIFO Basilicata, veniva ammessa nell'elenco dei beneficiari indicati in elenco per la Misura Parte_2
123 A;
- Che, con provvedimento di concessione di contributi n. 2/PIFO/2011 del
18/25.11.2011, rimodulato a seguito di variante autorizzata senza aumento di costi, veniva determinata la spesa finale dell'investimento in complessivi € 2.014.980,00, dei quali € 1.007.490,00 a titolo di contributo pubblico, ed € 1.007.490,00 a titolo di capitale privato (50% dell'intero investimento), come da Business plan — Progetti integrati di Filiera (doc. n. 6);
- Che la concessione (art. 2) - doc, n. 7; doc. n.
8 - descrive le “Tipologie di investimento della iniziativa e Categorie di spesa”, cosi schematizzate: a) costruzione, adeguamento e/o ristrutturazione dei fabbricati per le attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti, stoccaggio: € 653.490,00 (50% della spesa
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 2 di € 1.306.980,00); b) acquisto, adeguamento tecnologico di impianti, macchinari ed attrezzature: € 304.000,00 (50% della spesa di € 608.000,00); c) spese generali: €
50.000,00 (50% della spesa di € 100.000,00);
- percepiva il contributo pubblico erogato in tre tranches ed apportava la Parte_2 quota di capitale privato a proprio carico, così realizzando per intero il progetto approvato (nuovo capannone per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con celle frigorifero, impianti elettrici, idrici, fognanti, etc.; linee di confezionamento frutta - fragole e macchinari utili alla movimentazione), regolarmente rendicontato (cfr. all. n. 11-12 del doc. 1n.3);
- Che la puntuale e regolare esecuzione dell'investimento veniva accertata nel corso dei controlli amministrativi e in loco (12.03.2013), avendo cura di descrivere CP_2 nella sua relazione che “dall'accertamento svolto e dal controllo dei documenti contabili di cui agli allegati risulta che gli investimenti e gli acquisti descritti sono conformi con quanto previsto nel piano degli investimenti approvato ed ammesso a finanziamento” (doc. n. 9);
- Che a seguito di un'attività di controllo ex post per la verifica degli adempimenti connessi alla erogazione dei contributi, la AR di NZ contestava alla cooperativa la violazione del vincolo di inalienabilità previsto dall'art. 72 del Reg.
Ce n. 1698/2005 per non aver mantenuto la destinazione d'uso di un macchinario per impacchettare i cestini di fragole (Macchina confezionatrice orizzontale Tipo Flow
Pack GD MA, Mod. VR6 Genio Matr. 2940/10) ed averlo venduto prima del previsto periodo di utilizzo di cinque anni;
- Che, in particolare, il verbale ispettivo del 5.12.2016 segnalava (pag. 9 e segg.) che la Macchina Tipo Flow Pack costituente una “parte” della più ampia linea di confezionatrice acquistata da (composta da diversi macchinari: Flow Parte_3 pack, pesa, quadro elettrico, etichettatrice e nastri trasportatori con scambiatore – prezzo di vendita € 110.000,00, come da fattura n. 20/2011, all.
2. del doc. n. 1 3) non era in uso presso l'azienda ed era stato svenduta alla ditta Persona_1
(prezzo di vendita € 8.000,00, cfr. fattura 1922 dell'8.6.2013 Nicofruit/OC, all. n. 3 del doc. n. 13);
- Che, al contempo, gli agenti verbalizzanti segnalavano (pag. 2 del verbale) con riferimento alla concessione di due contributi di cui l'investimento aveva beneficiato:
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 3 “Questo reparto ha provveduto a riscontrare la corretta esecuzione, contabilizzazione e correttezza dell'investimento per entrambi i finanziamenti”;
- Che, ciononostante, così concludeva il verbale di contestazione amministrativa ex lege n. 689/1991 (pg. 12 e segg.), in pretesa applicazione dell'art. 72 e 18, comma 3, del Reg. CE n. 1975/2006: “Per quanto sopra, la In rubrica Controparte_3 indicata ha indebitamente ottenuto finanziamenti comunitari a carico del FEASR”, da qui l'obbligo di restituire tutto il contributo percepito pari a € 1.007.490,00, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00, nella misura più elevata ex art. 3, comma I, lett. d), 1. n. 898/1986;
- Che, con scritti difensivi del 4.1.2017, chiedeva l'archiviazione del Parte_2 procedimento, allegando una descrizione dei fatti con documentazione a corredo
(doc. n. 12). Con successiva nota integrativa del 2232017 trasmetteva un ulteriore documento riassuntivo composto di n. 14 allegati (doc. n. 13) nel quale venivano analiticamente descritte: i) sia le motivazioni fondanti l'anticipata dismissione del macchinario, dovute a gravi difetti e a cattivo funzionamento;
ii) sia gli effetti nulli e/o irrilevanti della dismissione sull'operazione nel suo insieme sull'obiettivo di progetto (circostanza, come detto, riscontrata dai medesimi verbalizzanti).
- Che con determinazione n. 14AE.2017/D.00121 del 15.03.2017, comunicata il
5.4.2017, la , acriticamente recependo le conclusioni contenute nel Controparte_1 verbale e senza altro e autonomo doveroso apprezzamento, disponeva la revoca dell'intero contributo erogato;
- Che la dismissione della macchina filmatrice (Flow Pack marca GD MA Mod.
VR6 Genio, acquistata per un importo di €49.000,00 come documentato dalla fattura di vendita GD MA Laviola, doc. n. 14) era avvenuta nell'anno 2013 perché la stessa non era più funzionante;
- Che, come riferito nel verbale, la dismissione aveva riguardato solo questo macchinario parte di una più ampia linea confezionatrice (composta, di nastri trasportatori, di pesoprezzatrice, stampante per etichette, applicatore automatico) il cui valore complessivo di acquisto era stato di € 110.000,00 (cfr. fattura n. 20/15
allegata al n. 2 del doc. 13; cfr. altresì rendiconti allegati ai nn. 11- Parte_4
12-13 del doc. n. 13);
- come rappresentato negli scritti inviati alla Regione, la macchina aveva manifestato sin dall'installazione, avvenuta nell'anno 2011, gravi difetti di funzionamento, che
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 4 la rendevano inidonea allo scopo ed ostacolavano la regolare attività di impacchettamento del prodotto (fragole), causando così rallentamenti (se non blocchi) nella produzione;
- che Nonostante le plurime ed assillanti richieste di intervento rivolte al venditore
( ) e al produttore GD MA (cfr. mail allegate), il problema non era Parte_3 mai stato risolto in quasi tre anni di utilizzo, di qui la decisione di dismetterlo dalla produzione, sostituendola con macchine omologhe in capo a (cfr. Parte_2 corrispondenza intercorsa - GD PE - anni 2011 — 2013, all. Parte_2 Pt_3 nn. 6-9-10 del doc. n. 13; doc. n. 15);
- che aveva poi venduto nel giugno 2013 il macchinario non funzionante a Parte_2
con fattura n. 1922/2013, per un importo di € 8.000,00 Persona_1
(descrizione fattura: “Confezionatrice Flow Pack Usata — Prezzo a corpo come vista e piaciuta non funzionante con riparazioni a Vs. carico”, all. n. 3 del doc. 13);
- che l'investimento globale realizzato da con i due progetti finanziati, la cui Parte_2 correttezza è accertata dalla AR di NZ (il secondo progetto ammesso a contributo, e di completamento, con D.D. 727/2015 PSR 2007), ammonta complessivamente ad € 2.941.238,00, la metà del quale finanziato con capitale privato;
- che la dismissione del macchinario esclude ogni finalità speculativa;
dall'altro non può costituire una modifica sostanziale – se non altro in termini oggettivi - tale da alterare le condizioni di esecuzione dell'investimento (comprensive anche di opere murarie e capannoni, macchinari, impianti tecnologici, etc.). Infatti, per acquistare la macchina filmatrice Flow Pack, la cooperativa ha contribuito con capitale proprio pari a € 24.500,00 (meta del valore di acquisto: € 49.000,00 / 2 = € 24.500,00), mentre la vendita è avvenuta per un importo di € 8.000,00, ricevuti solo nell'anno 2016 (cfr. reversali di pagamento - mesi giugno/ dicembre 2016, allegato n. 5 al doc. n. 13). Il che, se da un lato costituisce ragione oggettiva che esclude ipotesi speculative;
dall'altro - stante lo scostamento del 2,44% rispetto al contributo erogato di €
1.007.490,00; e dell'1,5% se si considera il contributo complessivamente percepito per i due investimenti tutti regolarmente accertati (€ 1.468.618,00) - rappresenta indice presuntivo e fortemente sintomatico della insussistenza di modifica sostanziale del progetto;
2189/2017 r.g.a.c. Pag.
5 - Che la revoca regionale è dunque invalida ed illegittima, oltre che ingiusta, adottata in carenza dei presupposti di legge per un investimento in pieno esercizio con una media mensile di lavoratori assunti di circa 174 unità (cfr. prospetto allegato, doc.
n.10);
- Che non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per invocare la risoluzione
(revoca) ex art. 72 del Reg. CE 1968/2005 ed il recupero delle somme erogate.
Sulla base di tali premesse in fatto ha denunciato:
a) la violazione di legge per carenza di motivazione e di istruttoria;
la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte dell'amministrazione; la carenza di contraddittorio;
la violazione dell'art. 7 della legge 241/1990;
b) La violazione dei principi comunitari in materia di contributi pubblici;
la violazione e falsa applicazione delle norme comunitarie e statali di recepimento (Regolamento
CE n. 1698/2005 – Regolamento CE 1975/2006 e DM 30125/1999);
c) Violazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ.; violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.; assenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale;
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, preliminarmente, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Giudice Ordinario;
nel merito ha contestato le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda con conferma della pretesa restitutoria di cui alle D.D.
121/2017 e 294/2017 con conseguente condanna della alla restituzione Parte_2 dell'importo di €. 1.007.490,00.
Si è costituita, infine, l' chiedendo il Controparte_2 rigetto della domanda nonché, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice alla restituzione della somma di € 1.007.490,00 oltre interessi dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo ex art. 2033 cod. civ.
La causa, istruita documentalmente (atteso il rigetto delle prove orali articolate dall'attrice con ordinanza dell'08.10.2019), dopo numerosi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termii di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
*******
§1. Inquadramento della fattispecie.
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 6 La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della legittimità o meno della pretesa restitutoria dell'Amministrazione del contributo erogato in favore della società attrice (disposta con determinazione dirigenziale n. 14AE.2017/D.00121 del 15.03.2017), concesso nell'ambito dei piani comunitari di sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), per € 1.007.490,00 (mentre non è oggetto di causa il secondo finanziamento ottenuto dalla stessa società per ulteriori
€ 461.128,00).
La domanda avanzata dall'attrice, dunque, può essere qualificata in termini di domanda di accertamento negativo del diritto dell'Amministrazione a ripetere le somme percepite
(ovvero di trattenere quelle ancora dovute). Dall'unitario accertamento della legittimità o meno della revoca dipendono il diritto dell'attrice alla conservazione dell'attribuzione patrimoniale conseguita ovvero il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la restituzione
(espressamente fatto valere in via riconvenzionale dall' quale ente destinatario CP_2 finale della procedura di recupero).
§2. La giurisdizione.
Secondo il granitico orientamento della giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al G.O., anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, delle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del G.A., se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr., ex plurimis,
T.A.R. Lazio sez. V, 05/12/2023, n.18206; T.A.R. , Perugia , sez. I , 01/03/2024 , n. 137).
Di recente la Suprema Corte ha chiarito che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 7 cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18/01/2024 , n. 1946).
Va osservato, infatti, che – secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte – in materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio, deve essere operato considerando che l'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle somme erogate assume consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino fondamento (non già in una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma) nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo (cfr. Cass. S.U.
288/1999; 66/2001; 6489/2002; 5617/2003; 15867/2011; 15941/2014; 3057/2016).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario atteso che il giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità o meno della pretesa restitutoria dell'Amministrazione in ragione dell'asserito inadempimento dell'attrice rispetto agli obblighi assunti.
§3. Le questioni controverse.
Dalla disamina dei fatti così come descritti e documentati dalle parti, non risulta oggetto di contestazione la circostanza che la società attrice abbia dismesso un macchinario, oggetto di finanziamento, prima della scadenza del termine di cinque anni del vincolo di destinazione e l'inalienabilità a terzi.
Invero, l'art. 18 del Bando Misura 123, Azione A, così come approvato dalla DGR 2202 del 16/12/2009 (cfr. all. n. 9 di , imponeva ai beneficiari ammessi all'aiuto di CP_2 impegnarsi “a rispettare gli obblighi derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005) pari a 5 anni a far data dalla decisione di finanziamento” per cui, conseguentemente, “non è consentito, per il restante periodo sottoposto a vincolo, modificare la destinazione del bene”.
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 8 L'inadempimento lamentato, posto a fondamento del provvedimento di revoca, riguarda, dunque, l'alienazione da parte della società attrice della macchina filmatrice Flow Pack marca GD MA Mod. VR6 Genio prima del termine di inalienabilità suddetto, come risulta dalla fattura n. 1922 dell'8.06.2013 che documenta la vendita del macchinario da parte della per € 8.000,00, alla ditta prima del termine di Parte_2 Persona_1 cinque anni scadente il 25.11.2016.
Secondo la prospettazione di parte attrice l'evento – pur ammesso nella sua materialità – non costituirebbe giusta causa di revoca in quanto non qualificabile in termini di inadempimento, sia perché la macchina veniva venduta perché difettosa, sia per l'assenza di modifiche sostanziali rispetto all'operazione complessivamente realizzata.
In ogni caso, l'alienazione in commento non potrebbe comunque giustificare la revoca totale dell'aiuto in considerazione della rilevanza marginale rispetto al complessivo investimento realizzato, potendo al massimo comportare una riduzione proporzionale dell'aiuto percepito.
La tesi è stata avversata dalle amministrazioni convenute.
In particolare, la ha sostenuto la legittimità della revoca ritenendo Controparte_1 integrate le condizioni di cui all'art. 72 del Regolamento CE 1698/2005 avendo comportato l'alienazione del macchinario modifiche sostanziali tali da alterare la natura dell'investimento nonché il conseguimento per l'impresa di un indebito vantaggio.
L ha inoltre evidenziato come le condotte tenute dal legale rappresentante CP_2 dell'azienda, , e dal consigliere del cda aziendale, Controparte_4 [...]
, durante i controlli operati dagli ispettori della AR di NZ – con cui Parte_5 essi hanno cercato, invano, di occultare l'alienazione del macchinario, sussumibili addirittura in fattispecie di reato – integrano una giusta causa di decadenza dall'intero contributo percepito, precludendo l'applicabilità della disciplina della riduzione proporzionale del contributo pur invocata da controparte.
§3.1. L'accertamento ispettivo.
Ai sensi dell'art. 30 della legge 21/12/1999 n. 526 per il controllo degli esatti adempimenti connessi alla regolare percezione e utilizzo dei FEASR nel settore della
Politica Agricola Comune (PAC), di cui al Reg. Ce 1290/2005, e della misura 123 Azione
A PIF “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, i militari della
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 9 AR di NZ hanno compiuto controlli sulla società attrice beneficiaria dei contributi.
In sede di accesso (iniziato in data 05.02.2016 e proseguito successivamente) i militari procedevano alla rilevazione materiale dei beni sulla scorta dell'elenco fatture presentate e rendicontate alla , riscontrando la presenza della macchina CP_1 CP_1 confezionatrice tipo flow-pack GDPE Mod. RM4000 VR.6 Genio, solamente in data 12.02.2016 (il macchinario, invece, non risultava presente gli altri giorni di accesso).
Il macchinario oggetto di finanziamento era stato acquistato presso la ditta , Parte_3 con sede in Policoro (MT) così come rileva dalle fatture nr. 28 del 22.12.2010 per €
60.000, nr. 12 dell'11.07.2011 per € 40.000 e nr. 20 del 30.11.2011 per € 10.000 per un prezzo di acquisto totale pari a € 110.000,00.
Il rappresentante legale, , dichiarava che il macchinario – non Controparte_4 rinvenuto durante il controllo – non era presente materialmente presso la sede della ma era conservato per motivi logistici presso alcuni capannoni siti in San Parte_2
TE di TI (MT), non meglio specificati, contattando nell'immediatezza il consigliere del cda per accompagnare i militari presso il luogo di Parte_5 ricovero del macchinario.
Sopraggiunto, dunque, il comunicava che il macchinario non era presente presso Pt_5
l'azienda agricola sita in TI – comunicata dal – bensì presso altra società, CP_4 la Assofruit Soc. Coop. Agr. Con sed in Scanzano Jonico (MT), via Tagliamento n. 31, rappresentata sempre dallo stesso . Controparte_4
I militari, dunque, recandosi presso l'indicata società rinvenivano il predetto macchinario e, in proposito, dichiarava, contraddicendosi con quanto prima riferito, che lo CP_4 stesso si trovava presso la sede dell'Assofruit per la necessità di “ripristinare il pavimento presso la . Parte_2
Dalle successive attività investigative compiute dagli agenti è, tuttavia, emerso che il ed il avevano reso false dichiarazioni e tentato di occultare, mediante CP_4 Pt_5 artifizi e raggiri, l'alienazione del macchinario prima del decorso del termine di inalienabilità fissato dalla normativa regionale.
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 10 In particolare, gli agenti hanno accertato che il giorno 21.06.2016 il si recava Pt_5 presso l'azienda agricola di al fine di ottenere in prestito la macchina Controparte_5
Flowpack oggetto di controllo, per poi trasportarla presso l'Assofruit.
Difatti, in data 07.07.2016, recandosi presso l'azienda agricola , rinvenivano CP_5 la documentazione contabile afferente il predetto macchinario che risultava acquistato, dalla documentazione esibita, dal Sig. dalla VA OC Controparte_5 automazioni.
Alla richiesta dei militari di poterlo visionare, il rispondeva “non è presente CP_5 nella mia azienda poiché l'ho prestato all'azienda agricola denominata Controparte_3 gricola, sita in Scanzano Jonico. Preciso che il macchinario completo è composto
[...] da flow-pack, etichettatrice, caldaia, nastro trasportatore, bilance e tavolo rotante, come si evince dai documenti esibiti;
la ha prelevato solo la flow-pack recante Parte_2 matricola 2940/10, come si evince dalla documentazione che vi ho fornito” aggiungendo che “posso riferire che il trasporto è avvenuto a loro carico, con un camion frigorifero nella mattina del 21 giugno”
Ad eccezione della flow-pack e caldaia (dati in prestito alla i militari ne Parte_2 rinvenivano, invece, le restanti componenti (etichettatrice e bilance presso l'azienda agricola;
il tavolo rotante, la linea di lavorazione a nastro e l'applicatore flow- CP_5 pack presso il deposito della predetta azienda).
Al fine di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, in data 12.09.2016 i militari sentivano il sig. il quale confermava di aver acquistato il Persona_1 macchinario “flow pack”, matricola 2940/10, dalla società e di averlo Parte_2 successivamente rivenduto all'azienda agricola di LA OC.
Ascoltato nuovamente , si apprendeva che il macchinario era stato Controparte_5 prelevato su specifica richiesta del che ne aveva curato il trasporto Parte_5 in data 21.06.2016, ma che già precedentemente era stato prestato alla per altre Parte_2 due volte, nel periodo gennaio-febbraio 2016, con un intervallo di circa un mese.
Escusso nuovamente in data 12.11.2015 il Sig. i militari cercavano Persona_1 di chiarire l'oggetto delle varie alienazioni, apprendendo inoltre che la – Parte_2 contestualmente all'alienazione del macchinario in contestazione – acquistava dallo stesso ltra confezionatrice flow-pack marca Ulma mod. Florida S.N. 141919 Per_1
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 11 nuova di fabbrica per un totale di 100.380,00 oltre iva per il cui acquisto la Parte_2 usufruiva del secondo finanziamento ricevuto.
§3.2. La valutazione delle risultanze documentali.
Gli accertamenti compiuti dalla guardia di finanza non sono oggetto di specifica contestazione della società attrice che si è limitata a significare che “alcuna rilevanza nel presente giudizio civile può avere (neppure in astratto) la condotta dei responsabili aziendali nel corso del controllo accertata dai verbalizzanti che – secondo la tesi – sarebbe stata tesa a procurare alla cooperativa in indebito vantaggio (né vi è falso né è stato accertato), trattandosi di ipotesi che esula evidentemente dalla materia del contendere qui discussa”, oltre ad essere ampiamente comprovati dalla documentazione in atti.
In disparte la rilevanza penale delle condotte tenute dal e dal , ai fini CP_4 Pt_5 che qui interessano è necessario stabilire se tali condotte possano giustificare la revoca totale dell'aiuto percepito, come sostenuto dall' integrando false dichiarazioni ai CP_2 sensi dell'art. 31 par. 2 del Reg. Ce 1975/2006 e art. 32 del Bando regionale Misura 123,
Azione A.
In particolare, ai sensi dell'art. 31 par. 2 del citato regolamento (richiamato dall'art. 22 del bando) “Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio
FEASR e per l'esercizio FEASR successivo”.
Dal dato letterale della disposizione non è rinvenibile l'interpretazione fornita dalla società attrice secondo cui il recupero dell'intero importo versato sarebbe conseguente solamente alle false dichiarazioni rese nella fase genetica, giacché funzionali al conseguimento del contributo e non anche, come accaduto nella fattispecie in esame, a quelle rese in epoca successiva.
L'interpretazione prospettata, d'altronde, appare teleologicamente e sistematicamente non sostenibile alla luce degli obiettivi dei controlli eseguiti ex post e, cioè, successivamente alla erogazione del contributo, di cui all'art. 31 citato.
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 12 Invero, la fattispecie in esame – se si considera che l'oggetto dei controlli effettuati ex post non è limitato alla verifica della sussistenza dei requisiti per il conseguimento del beneficio all'atto di presentazione della domanda, ma si estende all'accertamento dell'adempimento, da parte dei beneficiari, degli impegni assunti – assume una dimensione dinamica, protratta nel tempo, per cui deve confutarsi la tesi prospettata secondo cui la falsità delle dichiarazioni rilevi solamente nella fase genetica, anteriore al conseguimento del contributo, e non anche in quella successiva in cui continuano a sussistere gli impegni ai sensi dell'art. 72 par. 1 del Reg. Ce 1698/2005, richiamato dall'art. 30 del Reg. CE 1975/2006 dedicato ai controlli ex post.
Non è revocabile in dubbio che le false dichiarazioni rese durante la permanenza degli impegni, per occultare l'inadempimento degli stessi, siano sussumibili nella previsione di cui all'art. 31 par. 2.
Parimenti, non può negarsi che le dichiarazioni rese e le condotte tenute dal legale rappresentante della società, , e dal consigliere di amministrazione, Controparte_4
, fossero funzionali all'occultamento della vendita del macchinario Parte_5 di cui si discute, il cui mancato rinvenimento in loco da parte degli agenti veniva falsamente giustificato.
A fronte dei successivi accertamenti compiuti dagli ispettori e dalla prova documentale dell'avvenuta alienazione del macchinario alla ditta e da questa alla ditta Per_1
, in uno alla prova che all'alienazione abbia fatto seguito l'acquisto di analogo CP_5 macchinario finanziato col successivo contributo percepito, la società attrice ha tentato di giustificare la vicenda deducendo il cattivo funzionamento del macchinario, ragione che ne avrebbe giustificato la dismissione.
Trattasi di tesi poco credibile, evidentemente in contrasto con il comportamento tenuto durante le operazioni investigative, e comunque in contrasto con la disciplina comunitaria, nazionale e regionale che impone di dare tempestiva comunicazione all'amministrazione di ogni variazione che può comportare un mancato rispetto degli impegni presi al fine di consentire all'amministrazione stessa di valutarne l'eventuale non imputabilità al beneficiario.
La tesi sostenuta dall'Avvocatura, dunque, secondo cui le false dichiarazioni rese dai responsabili aziendali comporterebbe la perdita totale del beneficio e precluderebbe, al
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 13 contempo, l'applicabilità della riduzione proporzionale parrebbe trovare espressa conferma nella disposizione comunitaria richiamata.
Senonché siffatta interpretazione, a parere della scrivente, si pone in contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità propri del diritto eurounitario e che presiedono all'esercizio dei poteri di vigilanza, recuperatori e sanzionatori riconosciuti agli Stati membri nella materia oggetto di indagine.
Trattasi di tematica di particolare attualità che ha interessato tanto la giurisprudenza nazionale che quella comunitaria, ponendo numerosi quesiti sulla valutazione della legittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati in sede amministrativa e sulla necessità della loro proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni riscontrate.
La revoca del contributo pubblico – sebbene ricondotta nel campo privatistico della risoluzione per inadempimento degli impegni assunti – assume connotati ampiamente afflittivi se solo si considerano le conseguenze che dalla stessa possono scaturire (basti pensare alla possibilità, tutt'altro che remota, che la revoca di un finanziamento concesso ad una società, a notevole distanza di tempo dalla sua erogazione, ne potrebbe facilmente comportare il definitivo fallimento).
Sul punto si richiama quella giurisprudenza amministrativa che ha qualificato in termini sanzionatori la revoca dei finanziamenti pubblici osservando come la revoca del beneficio economico è “sanzione” del comportamento illecito posto in essere dal beneficiario.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha individuato una categoria concettuale, quella della “revoca sanzionatoria” (talvolta indicata anche come “decadenza sanzionatoria” o anche “decadenza accertativa”), quale misura che la pubblica amministrazione deve porre in essere qualora ravvisi comportamenti ascrivibili ad illecito da parte del beneficiario di una misura economica.
Dal carattere sanzionatorio della revoca discende, dunque, la necessità di adeguare, in ragione del principio di proporzionalità, la misura della stessa alla gravità del comportamento tenuto, dovendosi di contro ritenere illegittima la decadenza totale dall'aiuto senza alcuna possibilità di graduazione delle conseguenze.
Trattasi, del resto, di principi espressi anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui “al fine di determinare la rettifica finanziaria applicabile, di procedere a una valutazione caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendendo
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 14 segnatamente in considerazione la natura e la gravità delle irregolarità constatate nonché la loro incidenza finanziaria per il fondo interessato”, sentenza 8 giugno 2023 della sezione III, C-545/2021, resa sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tar Lazio (cfr.
T.A.R., Lazio, sez. I, 04/08/2021, n. 9204).
Principi sicuramente estensibili alla fattispecie in esame, in ossequio ai quali è doveroso procedere ad una valutazione in concreto della proporzionalità della revoca sanzionatoria rispetto al comportamento illecito posto in essere dalla beneficiaria.
§3.3. La valutazione dell'inadempimento.
Da quanto già chiarito, l'unico inadempimento riscontrato da parte della Parte_2 riguarda la vendita, in pendenza del vincolo di inalienabilità, del macchinario Flow Pack marca GD MA Mod. VR6 Genio, acquistato dalla ditta . Pt_3
L'attrice sostiene che il prezzo di acquisto del macchinario ceduto sia di soli 49.000,00, come risulterebbe documentato dalla fattura di vendita GD MA/Laviola (doc. n. 14).
La dismissione aveva riguardato solo questa componente, facente parte di una più ampia confezionatrice composta da nastri trasportatori, peso-prezzatrice, stampante per etichette, applicatore automatico, il cui complessivo valore di acquisto era stato di
110.000,00 euro.
Che oggetto dell'indebita alienazione sia solo parte della fornitura acquistata dalla
è circostanza confermata anche dagli ispettori della guardia di finanza i quali, Parte_2 nel verbale di contestazione, a pagina 9, rilevano come “la linea di confezionamento venduta dalla ditta individuale alla era Parte_3 Controparte_3 composta da più macchinari (flow pack, pesa, quadro elettrico, etichettatrice, nastri trasportatori con scambiatore) – prezzo i vendita € 110.000,00 iva non imp. Art. 8 D.P.R.
633/72; parte della predetta linea confezionatrice (flow pack GD MA, modello VR-6 genio matricola 2940/10) e non l'intera linea veniva svenduta alla ditta Per_1 ad un prezzo di vendita di € 8.000,00 oltre iva (successivamente rivenduta, con
[...] aggiunta di altri macchinari, all'azienda agricola ). Controparte_5
Considerato che le circostanze dedotte dall'attrice in citazione, circa il valore del bene alienato e la partecipazione di capitale privato nella misura del 50% all'investimento complessivamente considerato, non risultano contestate dalle amministrazioni, deve
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 15 concludersi che l'inadempimento abbia un'incidenza pari al 2,44% del complessivo investimento realizzato con il contributo erogato di € 1.007.490,00.
Invero, la società con DGR n. 1208 dell'08.08.2011 – PSR 2007/2013 e con Parte_2
DD n. 727 del 21.07.2015 – PSR 2007-2013 Mis. 123, beneficiava della concessione di due contributi: il primo per l'ammontare € 1.007.490,00 – erogato in tre tranches;
il secondo per € 461.128,00 erogato in un'unica soluzione (non oggetto, quest'ultimo, del presente giudizio)
Con il primo investimento la società costruiva un nuovo capannone (compreso di impianti elettrici, idrici, fognanti, etc.) utilizzato per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con annesse celle frigorifero, linee di confezionamento frutta (fragole) e macchinari utili alla movimentazione interna ed esterna dei prodotti.
Con il secondo investimento, al fine di completare gli impianti, l'azienda ha proceduto alla costruzione, annesso al capannone, di un ulteriore corpo di fabbrica utilizzato quale laboratorio per il controllo qualità (ivi compresa l'attrezzatura di laboratorio), locali servizi (spogliatoi e servizi igienici), l'acquisto di una nuova linea di produzione per la pesa, calibratura e confezionamento delle albicocche e di una nuova confezionatrice del tipo Flow Pack.
In merito, gli agenti della guardia di finanza riscontravano “la corretta esecuzione, contabilizzazione e correttezza dell'investimento per entrambi i finanziamenti” (cfr. pag.
2 del verbale di accertamento).
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, dei principi richiamati, non è revocabile in dubbio che l'inadempimento riscontrato sia scarsamente rilevante rispetto al complessivo investimento realizzato, in conformità agli impegni assunti, dalla società attrice, con conseguente illegittimità della revoca totale del beneficio, misura che si porrebbe in netto contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza dapprima richiamati e che si impongono nella fattispecie in esame, come riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria pronunciatasi su questioni analoghe (cfr. ad esempio T.A.R. Lazio Roma,
Sez. III ter, 20/01/2014, n. 679 secondo cui il principio di proporzionalità deve trovare applicazione anche in ipotesi di revoca dei contributi pubblici dovuta alla falsità delle dichiarazioni allegate in sede di rilascio, pronunciata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, quando la dichiarazione non veritiera non risulta determinante nella concessione del contributo ma comporti solo il conseguimento di un beneficio maggiore).
2189/2017 r.g.a.c. Pag. 16 §3. Conclusioni.
Aderendo alla prospettiva sostanzialistica soprarichiamata, che impone di interpretare la normativa comunitaria e quella di recepimento alla luce dei superiori principi che governano l'ordinamento complessivamente inteso, non può che concludersi per l'accoglimento della domanda attorea con conseguente illegittimità dei provvedimenti di revoca totale degli aiuti adottati dall'amministrazione regionale.
Non è invece possibile procedere all'accertamento dell'eventuale riduzione proporzionale del finanziamento ricevuto dalla società attrice, in mancanza di espressa domanda in tal senso.
§4. Il riparto delle spese.
La complessità della materia trattata, l'assenza di precedenti giurisprudenziali analoghi,
l'accertamento della condotta inadempiente tenuta dalla società attrice inducono la scrivente a ritenere integrate le gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 co. 2 cod. proc. civ., come risultante dall'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda avanzata dalla e per l'effetto dichiara Controparte_3 non dovuta la somma di € 1.007.490,00 di cui alla determinazione dirigenziale della n. 14AE.2017/D.00121 del 15.03.2017 e alla successiva Controparte_1 nota regionale n. 0058934 del 04.04.2017;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall' CP_2
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Potenza, il 23/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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