Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con proprio decreto, la variazione occorrente per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con proprio decreto, la variazione occorrente per l'attuazione della presente legge.