Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RG 420 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice relatore Dott.ssa Valentina Lisi Giudice Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 420/25 R.G. promossa congiuntamente da:
, nata a [...], Argentina, il 28.4.1981, c.f. , Controparte_1 C.F._1 cittadina italiana, residente in [...]; e nato a [...], il [...], c.f. Controparte_2 C.F._2 residente in [...]; entrambi elettivamente domiciliati in Siena, alla Strada Massetana Romana, 50/A, Scala A, Interno 11, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Bonomei, c.f. C.F._3 come da mandato in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 27.2.2025) avente ad oggetto: Divorzio congiunto CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 i ricorrenti assumevano : di aver contratto matrimonio in ET ( CE) in data 25.8.2025 -che dall'unione è nato, il 4.5.2006, a Montepulciano, il figlio , oggi maggiorenne, convivente con la madre in Persona_1 Torrita di Siena, che con decreto del Tribunale di Siena 9310/2018 del 19.9.2018 veniva omologata la separazione;
-che i coniugi , i quali non avevano ripreso la convivenza , avevano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Chiedevano quindi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.8.2005, alle seguenti condizioni
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2) il padre con riferimento e sulla base delle “Linee guida per la Controparte_2 regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017 e, ad ogni buon conto, secondo il Protocollo d'intesa in materia di diritto di famiglia approvato dal Tribunale di Siena, rimborserà alla madre il 50% delle spese di carattere straordinario Controparte_1 sostenute dalla stessa per il figlio, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle scolastiche, sportive e sanitarie e, comunque, per le dette spese straordinarie, in ogni caso viene concordato quanto segue: a) spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori e da rimborsare a chi le ha effettuate previa presentazione dei relativi giustificativi:
-scolastiche: tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali, libri di testo e materiale di corredo scolastico, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella programmazione didattica, dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento, abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
-extrascolastiche: spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo tra i genitori per essere utilizzati dal figlio;
-mediche: cure dentistiche ed ortodontiche presso strutture pubbliche e, se urgenti, anche presso strutture private, spese mediche coperte dal S.S.N. e relativi ticket, visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritte dal medico curante ed erogati dal S.S.N., spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto ove prescritte dallo specialista, farmaci prescritti non coperti dal S.S.N., esami, cure e visite specialistiche urgenti non coperte dal S.S.N.; b) spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori da rimborsare a chi le ha anticipate previa esibizione dei relativi giustificativi:
-scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché spese universitarie in caso di fuori corso, corsi di specializzazione o master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero o lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-extrascolastiche: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, comprese le spese di iscrizione a gare e tornei, viaggi e vacanze, soggiorni estivi di studio e sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione utilizzati dal figlio, spese per festeggiamenti e ricevimenti dedicati al figlio;
-medico sanitarie: sanitarie non urgenti presso strutture private, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non urgenti presso strutture private, farmaceutiche, trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. oppure erogati ma effettuati privatamente;
3) i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento, dandosi atto che entrambi sono economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altra, quindi rinunciando reciprocamente all'assegno divorzile, dichiarando, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra in dipendenza del rapporto di coniugio, né per qualsivoglia altro titolo o ragione economica. Può essere quindi dichiarata, la cessazione degli effetti civili del matrimonio , considerato che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza. Il Tribunale, può recepire le condizioni indicate nel ricorso che non presentano profili di
Pagina 2 contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 27.2.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
, e in ET (Ce) in data 25.8.2005 iscritto negli Atti
[...] Controparte_2 di detto Comune per l'anno 2005, alla Parte II, Serie A, n. 31, alle condizioni sopra riportate
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ET ( CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Spese di lite compensate
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 16.5.2025
La Presidente est Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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