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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/07/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91000494/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91000494/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NARDIELLO ROSANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA RENATO COLETTA n. 32 70051 BARLETTA, presso il difensore Avv. NARDIELLO
ROSANNA, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRASCELLA EGLE PAOLA , elettivamente domiciliato in CORSO ROMA n. 2, FOGGIA, presso il difensore Avv.
FRASCELLA EGLE PAOLA
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 24.07.2024 depositavano note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 18.09.2024 , che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del
5. 02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 14.05.2013, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., affinché fosse ritenuta e dichiarata l'illegittimità dell'occupazione
[...] di un terreno, di sua proprietà, da parte del convenuto , con condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei CP_1 danni derivanti dall'occupazione illegittima, quantificati, in atti, nella somma complessiva di E. 76.428,50, , e dall'irreversibile trasformazione del fondo, con consequenziale acquisizione dello stesso terreno per irreversibile trasformazione per pubblica utilità e conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di giudizio e delle spese ed incombenze legate e conseguenti all'acquisizione illegittima del terreno.
pagina 1 di 6 L'attrice deduceva di essere proprietaria di un vasto appezzamento di terreno agricolo, sito in agro del Comune di
Cerignola, alla Contrada “Tavoletta”, della complessiva estensione di Ha 13 are 80 e centiare 78, censito nel Catasto
Terreni, Agenzia del Territorio di Foggia, alla Ditta ZI TE UL (C.F.: ) Foglio di mappa n. C.F._1
392, particelle nn. 1 – 235 – 233 – 231 e 228, confinante a Nord con la strada comunale Cerignola-Santuario Madonna di
Ripalta, a Sud con la particella 22 di proprietà a Est con le particelle 197 e 198 e a Ovest con la particella 199 su Per_1 cui era posizionato un vascone di raccolta acque per irrigazione di proprietà del convenuto Controparte_1 Controparte_1
. Su parte di tali terreni, rientranti nel distretto irriguo n. 12, a seguito di regolare procedura di esproprio, a suo
[...] tempo effettuata quando i terreni erano ancora in ditta al sig. , padre dell'attrice, era stata costruita una vasca Persona_2 di accumulo con relative condotte di carico e scarico, come risultante da documentazione allegata al fascicolo attoreo.
Esponeva l'attrice che, nel maggio del 2006, si verificava un improvviso allagamento del fondo di sua proprietà in conseguenza del quale si sollecitava l'intervento del che, successivamente, nell' anno 2007, provvedeva a lavori CP_1 di scavo e riparazione in occasione dei quali si constatava l'esistenza di una condotta del diametro di circa 60 cm., posizionata fuori dalle zone espropriate e, precisamente, a circa 20 metri di distanza rispetto alle condotte situate nell'area espropriata di cui innanzi e che, pertanto la detta condotta idrica risultava posizionata abusivamente nella particella 235 del
Foglio 392, di proprietà della , attraversandola per intero fino alla particella 198. Pt_1
L'attrice evidenziava, altresì, che fra le condotte regolarmente posizionate sul terreno a suo tempo espropriato e quelle posizionate in maniera illegittima ed abusiva vi è una fascia di terreno intermedia (c.d. relitto) completamente interclusa ed inutilizzabile, di cui il , di fatto, si era appropriato, in uno al terreno occupato abusivamente dalle condotte CP_1 posizionate in maniera illegittima e che con l'abusivo ed illegittimo posizionamento delle dette condotte il bene di proprietà dell'attrice era stato, quindi, modificato in modo economicamente irreversibile in totale assenza di un valido ed efficace provvedimento e, quindi, sine titulo.
L'attrice ha altresì esposto che, visto il persistere della occupazione abusiva e senza titolo, con raccomandata a. r. del
15.02.2012 (doc. n. 5 allegato al fascicolo attoreo) inviava all'Ente convenuto una richiesta di formale acquisizione del terreno occupato sine titulo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del Dpr 327/2001 e dell'art. 34 L. 111/2011. A seguito di CP_ tale richiesta l' convenuto, effettuato nuovo sopralluogo, con missiva datata 14.06.2012 (doc. n. 7 allegato al fascicolo attoreo), ammetteva l'esistenza di una condotta di scarico del diametro di 600 mm. posizionata all'interno della particella
235 del Foglio 392 di proprietà della e, quindi, fuori dalle particelle espropriate, e riconosceva che la suddetta Pt_1 condotta irrigua era stata posizionata durante i lavori eseguiti presumibilmente nel 1995, cioè all'epoca dell'esproprio delle particelle confinanti e di cui innanzi, che la stessa svolgeva una funzione di interesse pubblico e che, pertanto, non poteva essere rimossa, per cui si dichiarava pronto ad avviare un procedimento diretto alla costituzione di servitù pubblica di acquedotto ai sensi dell'art. 42 bis del Dpr 327/2001.
Nella richiamata missiva del 14.06.2012, precisava l'attrice, il aveva invitato la stessa a trasmettere una stima o CP_1 perizia tecnica del valore venale del terreno occupato sine titulo e, pertanto, l'attrice incaricava il Geom. di Per_3 redigere una perizia di stima (doc. n. 12 allegato al fascicolo attoreo) che veniva, quindi, inviata al con missiva CP_1 del 12.07.2012 (doc. n. 9 allegato al fascicolo attoreo).
Precisava ancora l'attrice che con una successiva missiva del 08.10.2012 (doc. n. 10 allegato al fascicolo attoreo), l'Ente aveva anche riconosciuto che l'occupazione de qua era effettivamente sine titulo ma contestava la valutazione del valore venale del terreno, occupato sine titulo, fornita dal tecnico di parte attrice, evidenziando che avrebbe avviato la procedura di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto, senza, in effetti, dare poi seguito a quanto dichiarato.
pagina 2 di 6 Il si costituiva regolarmente in giudizio a mezzo comparsa di costituzione e risposta con domanda CP_1 riconvenzionale in cui asseriva che le condotte di irrigazione per cui è causa erano state posizionate negli anni '80 in dipendenza della esecuzione di lavori assentiti al dalla ex e precisava che l'area CP_1 Parte_2 oggetto del presente giudizio è pari ad una estensione complessiva di mq 1410 (Ha 0.14).
Evidenziava che la per più di venti anni aveva continuato regolarmente a coltivare il fondo di sua proprietà ove Pt_1 insisteva la predetta condotta interrata che non ha mai ostacolato né ostacola in alcun modo le comuni pratiche agricole.
Alla luce dell'estensione della fascia di terreno, oggetto della controversia (Ha 0.14), evidenziava che la quantificazione del presunto danno richiesto da controparte appariva ictu oculi abnorme ed assolutamente fantasioso. Di fatto il deducente contestava la domanda attrice sia sull'an che in ordine al quantum.
Il , pertanto, eccepiva, in via pregiudiziale e riconvenzionale, l'intervenuta usucapione in favore dell'Ente del CP_1 diritto di servitù di acquedotto, in virtù di un possesso pacifico e continuato per oltre vent'anni su mq.
1.418 della p.lla 235 del foglio 392 dell' ed il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria adita per carenza di Parte_3 giurisdizione chiedendo, quindi, il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita documentalmente e con CTU.
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che le CP_1 domande proposte dall'attrice, e in particolare quella volta all'accertamento della trasformazione del fondo e alla conseguente acquisizione dello stesso, coinvolgerebbero valutazioni rimesse alla sfera di competenza della pubblica amministrazione e, dunque, alla giurisdizione del giudice amministrativo.
L'eccezione non merita accoglimento.
Come noto, in materia di esproprio per pubblica utilità, la giurisdizione è attribuita al giudice amministrativo solo quando sia in discussione la legittimità degli atti amministrativi , e quindi quando la posizione dedotta in giudizio sia quella dell'interesse legittimo.
Diversamente, qualora venga in rilievo un comportamento materiale dell'amministrazione ( come una occupazione sine titulo o una espropriazione non perfezionata) , e venga azionata una pretesa risarcitoria o una richiesta di controprestazione patrimoniale, la posizione giuridica è quella di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (
Cass.SS.UU. n. 30732/2022)
Nel caso in esame la domanda attorea non è volta a contestare la legittimità del decreto di esproprio né alcun atto amministrativo, ma è fondata sulla dedotta trasformazione irreversibile del fondo espropriato, e sulla conseguente richiesta di ottenere il trasferimento del bene ovvero il ristoro economico mediante il riconoscimento di somme o l'assunzione di obblighi di regolarizzazione formale ( frazionamento, accatastamento, ecc.)
La controversia ha, dunque a oggetto una pretesa indennitaria o restitutoria fondata su un comportamento della P.A. incidente su un diritto soggettivo, e non su atti amministrativi.
Pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario e l'eccezione deve essere rigettata.
Sulla domanda riconvenzionale di usucapione.
Il convenuto, con comparsa di risposta e in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare l'intervenuta usucapione a suo favore di una particella di terreno su cui insiste la condotta idrica, assumendo di averne avuto il possesso continuo, pacifico e ininterrotto per oltre venti anni.
La domanda è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 6 Va innanzi tutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'accoglimento di una domanda di usucapione, è necessario che il soggetto che la propone fornisca la prova rigorosa del possesso uti dominus, pacifico, continuo, pubblico e ininterrotto per il tempo previsto dalla legge ( art.1158 c.c.).
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta. In particolare difetta del tutto la dimostrazione dell'intenzione di possedere come proprietario, posto che: l'originario intervento del è avvenuto nell'ambito di un procedimento CP_1 espropriativo, sebbene limitato ad altre particelle;
la collocazione della condotta sulla particella non espropriata è avvenuta in forza di una attività materiale e non sorretta da un titolo legittimo, ma neppure con le modalità tipiche del possesso esclusivo e manifesto richiesto ai fini della usucapione;
la rottura della condotta nell'anno 2006 e l'emersione del tracciato non regolarizzato del manufatto confermano la natura non pubblica, né visibile, né pacifica, del preteso possesso.
Inoltre l'opera consiste in una condotta interrata, quindi non idonea a rendere manifesta e visibile l'intenzione di possedere uti dominus verso il proprietario del fondo, come richiesto dalla giurisprudenza per le opere sotterranee (
Cass.10523/2017; Cass. 25374/2019)
Anche la documentazione in atti ( corrispondenza, atti tecnici, nota del giugno 2012 del , ecc.) esclude CP_1
l'esercizio di un potere di fatto esclusivo, e anzi mostra l'intenzione dell'Ente di regolarizzare eventualmente la situazione, senza mai rivendicare il possesso pieno.
Ne deriva l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione.
Dagli atti di causa e, in particolare, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che il convenuto CP_1 ha realizzato un'infrastruttura idrica interrata (condotta del diametro Ø 600) insistente su una porzione di terreno di proprietà dell'attrice , in agro di Cerignola, località “Tavoletta ”. Parte_1
Il Ctu ha individuato con precisione due distinte fasce di terreno:
– la prima, di mq 1.413, sovrastante direttamente la condotta Ø 600 oggetto del presente giudizio,
– la seconda, di mq 3.061, situata tra la condotta Ø 600 e una condotta Ø 1200, quest'ultima non oggetto del presente giudizio, e definita come “fascia relitta”.
Sulle predette aree risultano essere coltivati complessivamente 38 alberi di olivo: 3 nella prima fascia e 35 nella seconda.
Il consulente ha ulteriormente precisato che non sono stati riscontrati impedimenti fisici sia all'accesso su dette aree sovrastanti le tubazioni interrate, sia alle normali operazioni colturali della coltura arborea ivi presente, né una irreversibile trasformazione del fondo così come attualmente coltivato.
Tali osservazioni sono condivise dal Tribunale e devono essere integralmente recepite.
Ne deriva che, pur essendo accertata l'occupazione sine titulo di parte del fondo da parte del , non si è verificata CP_1 una trasformazione irreversibile del suolo, né materiale né giuridica, nei termini richiesti dalla giurisprudenza per configurare l'equivalenza ad un'espropriazione di fatto.
Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ. n. 16188/2020), la trasformazione irreversibile si configura solo quando l'intervento pubblico comporti la perdita permanente e irreversibile della disponibilità e della destinazione del fondo, circostanza non ravvisabile nel caso di specie, ove la destinazione agricola è rimasta invariata,
l'accesso è garantito e la coltivazione prosegue regolarmente.
Pertanto, la domanda attorea volta all'accertamento della trasformazione irreversibile del fondo non può essere accolta.
Sebbene non sia configurabile una trasformazione irreversibile del fondo, è pacificamente accertato, anche sulla base delle risultanze della CTU, che il convenuto ha realizzato, sulla proprietà dell'attrice, un'opera pubblica interrata CP_1
(condotta Ø 600) in assenza di valido titolo giuridico.
pagina 4 di 6 Non risultano, infatti, né un decreto di esproprio riferito alla particella occupata, né una servitù legalmente costituita, né una convenzione o un accordo volontario tra le parti. Ne deriva che l'intervento ha determinato un'occupazione sine titulo, idonea a integrare una lesione del diritto di proprietà, tutelabile in base ai principi generali di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
In giurisprudenza è costante l'affermazione per cui anche la realizzazione di un'opera pubblica su fondo privato in assenza di titolo, pur senza privare il proprietario della piena disponibilità materiale, costituisce fatto illecito quando si traduce in un vincolo permanente e non consensuale (Cass. civ. SS.UU. n. 735/2015; n. 30732/2022).
In applicazione di tali principi, il deve ritenersi responsabile per i danni patrimoniali derivanti dall'asservimento CP_1 di fatto dell'area occupata e del vincolo che ne condiziona la piena fruibilità giuridica ed economica.
Quanto alla quantificazione del danno, la parte attrice ha depositato relazione di parte (CTP del Geom. ), dalla Per_3 quale risulta che il valore del fondo nel 1995 era pari a E. 39.000,00 per ettaro, con una rivalutazione annuale di E. 1.950,00 per 17 anni, giungendo ad un valore complessivo di E. 72.150, 00 per ettaro, pari a E. 7,215/mq.
Tale valore è stato proposto anche per la determinazione del danno non patrimoniale.
Tali criteri, pur fondati su logica coerente, non sono interamente applicabili, in quanto non è stata dimostrata la perdita economica integrale né la compromissione funzionale totale del fondo.
Il Tribunale ritiene pertanto di procedere a una liquidazione equitativa, tenendo conto:
– della durata dell'occupazione (dal 2007, in cui furono operati gli scavi per la riparazione, a oggi);
– della sua permanenza e non consensualità;
– del vincolo fisso e limitante che grava sul fondo;
– dell'assenza di impedimenti materiali alla coltivazione, ma con potenziale pregiudizio in termini di disponibilità e valore di mercato.
Alla luce di ciò, si determina:
– per la fascia direttamente occupata (mq 1.413): E. 4.00/mq, pari a E.5.652,00;
– per la fascia relitta (mq 3.061), assoggettata a condizionamento ambientale tra due condotte, ma non direttamente oggetto di occupazione, E. 2.00/mq, pari a E. 6.122,00.
Il danno patrimoniale complessivo viene quindi determinato in E. 11.774,00.
Quanto al danno non patrimoniale, non risultano allegazioni o elementi probatori sufficienti a comprovare un pregiudizio alla persona, alla qualità della vita o a interessi inviolabili, tale da giustificare la liquidazione ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Pertanto, nessun importo ulteriore può essere riconosciuto a tale titolo.
In conclusione, il danno risarcibile a carico del viene determinato nella somma di E. 11.774,00, oltre interessi CP_1 legali dalla data della sentenza al saldo.
In base al principio della soccombenza reciproca, il Tribunale ritiene di dover procedere a una parziale compensazione delle spese di lite, in considerazione degli esiti del giudizio.
L'attrice ha visto rigettata la domanda principale relativa all'accertamento della trasformazione irreversibile del fondo mentre il convenuto ha visto rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione ed è stato condannato, sia pure in misura contenuta, per responsabilità extracontrattuale.
Il risarcimento accordato di E. 11.774,00 è sensibilmente inferiore rispetto all'importo richiesto di E. 76.428,50.
Pertanto, tenuto conto del decisum ( DM.147/2022 - scaglione da E.
5.201 a E.26.000 – valori medi ) delle rispettive posizioni di soccombenza e della natura tecnico-fattuale della controversia, si ritiene equo disporre la compensazione pagina 5 di 6 integrale delle spese di lite tra le parti nella misura del 50% e la ripartizione delle spese di consulenza tecnica di ufficio nella stessa misura del 50%.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio saranno quindi sopportate da ciascuna parte , tenendo conto della reciproca utilità della perizia e della parziale fondatezza delle rispettive domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto;
2. Rigetta la domanda attorea volta all'accertamento della trasformazione irreversibile del fondo;
3. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accerta l'occupazione sine titulo da parte del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. , di una porzione di terreno di proprietà dell'attrice pari a Controparte_1 mq 1.413, nonché la limitazione funzionale di ulteriori mq 3.061;
4. Condanna il , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di E. 11.774,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
5. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. , per intervenuta usucapione;
6. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e per l'effetto condanna il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'attrice il restante 50% , che liquida in E. 2.538,50 ( 50%
[...] di E. 5.077, 00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) , oltre al rimborso delle spese pari a E.
668,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge;
7. Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico delle parti in parti uguali ( 50% ciascuna) tenuto conto della reciproca soccombenza e del valore del decisum, come da separato provvedimento di liquidazione già reso.
Foggia, 20.07.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91000494/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NARDIELLO ROSANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA RENATO COLETTA n. 32 70051 BARLETTA, presso il difensore Avv. NARDIELLO
ROSANNA, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRASCELLA EGLE PAOLA , elettivamente domiciliato in CORSO ROMA n. 2, FOGGIA, presso il difensore Avv.
FRASCELLA EGLE PAOLA
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 24.07.2024 depositavano note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 18.09.2024 , che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del
5. 02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 14.05.2013, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., affinché fosse ritenuta e dichiarata l'illegittimità dell'occupazione
[...] di un terreno, di sua proprietà, da parte del convenuto , con condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei CP_1 danni derivanti dall'occupazione illegittima, quantificati, in atti, nella somma complessiva di E. 76.428,50, , e dall'irreversibile trasformazione del fondo, con consequenziale acquisizione dello stesso terreno per irreversibile trasformazione per pubblica utilità e conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di giudizio e delle spese ed incombenze legate e conseguenti all'acquisizione illegittima del terreno.
pagina 1 di 6 L'attrice deduceva di essere proprietaria di un vasto appezzamento di terreno agricolo, sito in agro del Comune di
Cerignola, alla Contrada “Tavoletta”, della complessiva estensione di Ha 13 are 80 e centiare 78, censito nel Catasto
Terreni, Agenzia del Territorio di Foggia, alla Ditta ZI TE UL (C.F.: ) Foglio di mappa n. C.F._1
392, particelle nn. 1 – 235 – 233 – 231 e 228, confinante a Nord con la strada comunale Cerignola-Santuario Madonna di
Ripalta, a Sud con la particella 22 di proprietà a Est con le particelle 197 e 198 e a Ovest con la particella 199 su Per_1 cui era posizionato un vascone di raccolta acque per irrigazione di proprietà del convenuto Controparte_1 Controparte_1
. Su parte di tali terreni, rientranti nel distretto irriguo n. 12, a seguito di regolare procedura di esproprio, a suo
[...] tempo effettuata quando i terreni erano ancora in ditta al sig. , padre dell'attrice, era stata costruita una vasca Persona_2 di accumulo con relative condotte di carico e scarico, come risultante da documentazione allegata al fascicolo attoreo.
Esponeva l'attrice che, nel maggio del 2006, si verificava un improvviso allagamento del fondo di sua proprietà in conseguenza del quale si sollecitava l'intervento del che, successivamente, nell' anno 2007, provvedeva a lavori CP_1 di scavo e riparazione in occasione dei quali si constatava l'esistenza di una condotta del diametro di circa 60 cm., posizionata fuori dalle zone espropriate e, precisamente, a circa 20 metri di distanza rispetto alle condotte situate nell'area espropriata di cui innanzi e che, pertanto la detta condotta idrica risultava posizionata abusivamente nella particella 235 del
Foglio 392, di proprietà della , attraversandola per intero fino alla particella 198. Pt_1
L'attrice evidenziava, altresì, che fra le condotte regolarmente posizionate sul terreno a suo tempo espropriato e quelle posizionate in maniera illegittima ed abusiva vi è una fascia di terreno intermedia (c.d. relitto) completamente interclusa ed inutilizzabile, di cui il , di fatto, si era appropriato, in uno al terreno occupato abusivamente dalle condotte CP_1 posizionate in maniera illegittima e che con l'abusivo ed illegittimo posizionamento delle dette condotte il bene di proprietà dell'attrice era stato, quindi, modificato in modo economicamente irreversibile in totale assenza di un valido ed efficace provvedimento e, quindi, sine titulo.
L'attrice ha altresì esposto che, visto il persistere della occupazione abusiva e senza titolo, con raccomandata a. r. del
15.02.2012 (doc. n. 5 allegato al fascicolo attoreo) inviava all'Ente convenuto una richiesta di formale acquisizione del terreno occupato sine titulo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del Dpr 327/2001 e dell'art. 34 L. 111/2011. A seguito di CP_ tale richiesta l' convenuto, effettuato nuovo sopralluogo, con missiva datata 14.06.2012 (doc. n. 7 allegato al fascicolo attoreo), ammetteva l'esistenza di una condotta di scarico del diametro di 600 mm. posizionata all'interno della particella
235 del Foglio 392 di proprietà della e, quindi, fuori dalle particelle espropriate, e riconosceva che la suddetta Pt_1 condotta irrigua era stata posizionata durante i lavori eseguiti presumibilmente nel 1995, cioè all'epoca dell'esproprio delle particelle confinanti e di cui innanzi, che la stessa svolgeva una funzione di interesse pubblico e che, pertanto, non poteva essere rimossa, per cui si dichiarava pronto ad avviare un procedimento diretto alla costituzione di servitù pubblica di acquedotto ai sensi dell'art. 42 bis del Dpr 327/2001.
Nella richiamata missiva del 14.06.2012, precisava l'attrice, il aveva invitato la stessa a trasmettere una stima o CP_1 perizia tecnica del valore venale del terreno occupato sine titulo e, pertanto, l'attrice incaricava il Geom. di Per_3 redigere una perizia di stima (doc. n. 12 allegato al fascicolo attoreo) che veniva, quindi, inviata al con missiva CP_1 del 12.07.2012 (doc. n. 9 allegato al fascicolo attoreo).
Precisava ancora l'attrice che con una successiva missiva del 08.10.2012 (doc. n. 10 allegato al fascicolo attoreo), l'Ente aveva anche riconosciuto che l'occupazione de qua era effettivamente sine titulo ma contestava la valutazione del valore venale del terreno, occupato sine titulo, fornita dal tecnico di parte attrice, evidenziando che avrebbe avviato la procedura di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto, senza, in effetti, dare poi seguito a quanto dichiarato.
pagina 2 di 6 Il si costituiva regolarmente in giudizio a mezzo comparsa di costituzione e risposta con domanda CP_1 riconvenzionale in cui asseriva che le condotte di irrigazione per cui è causa erano state posizionate negli anni '80 in dipendenza della esecuzione di lavori assentiti al dalla ex e precisava che l'area CP_1 Parte_2 oggetto del presente giudizio è pari ad una estensione complessiva di mq 1410 (Ha 0.14).
Evidenziava che la per più di venti anni aveva continuato regolarmente a coltivare il fondo di sua proprietà ove Pt_1 insisteva la predetta condotta interrata che non ha mai ostacolato né ostacola in alcun modo le comuni pratiche agricole.
Alla luce dell'estensione della fascia di terreno, oggetto della controversia (Ha 0.14), evidenziava che la quantificazione del presunto danno richiesto da controparte appariva ictu oculi abnorme ed assolutamente fantasioso. Di fatto il deducente contestava la domanda attrice sia sull'an che in ordine al quantum.
Il , pertanto, eccepiva, in via pregiudiziale e riconvenzionale, l'intervenuta usucapione in favore dell'Ente del CP_1 diritto di servitù di acquedotto, in virtù di un possesso pacifico e continuato per oltre vent'anni su mq.
1.418 della p.lla 235 del foglio 392 dell' ed il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria adita per carenza di Parte_3 giurisdizione chiedendo, quindi, il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita documentalmente e con CTU.
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che le CP_1 domande proposte dall'attrice, e in particolare quella volta all'accertamento della trasformazione del fondo e alla conseguente acquisizione dello stesso, coinvolgerebbero valutazioni rimesse alla sfera di competenza della pubblica amministrazione e, dunque, alla giurisdizione del giudice amministrativo.
L'eccezione non merita accoglimento.
Come noto, in materia di esproprio per pubblica utilità, la giurisdizione è attribuita al giudice amministrativo solo quando sia in discussione la legittimità degli atti amministrativi , e quindi quando la posizione dedotta in giudizio sia quella dell'interesse legittimo.
Diversamente, qualora venga in rilievo un comportamento materiale dell'amministrazione ( come una occupazione sine titulo o una espropriazione non perfezionata) , e venga azionata una pretesa risarcitoria o una richiesta di controprestazione patrimoniale, la posizione giuridica è quella di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (
Cass.SS.UU. n. 30732/2022)
Nel caso in esame la domanda attorea non è volta a contestare la legittimità del decreto di esproprio né alcun atto amministrativo, ma è fondata sulla dedotta trasformazione irreversibile del fondo espropriato, e sulla conseguente richiesta di ottenere il trasferimento del bene ovvero il ristoro economico mediante il riconoscimento di somme o l'assunzione di obblighi di regolarizzazione formale ( frazionamento, accatastamento, ecc.)
La controversia ha, dunque a oggetto una pretesa indennitaria o restitutoria fondata su un comportamento della P.A. incidente su un diritto soggettivo, e non su atti amministrativi.
Pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario e l'eccezione deve essere rigettata.
Sulla domanda riconvenzionale di usucapione.
Il convenuto, con comparsa di risposta e in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare l'intervenuta usucapione a suo favore di una particella di terreno su cui insiste la condotta idrica, assumendo di averne avuto il possesso continuo, pacifico e ininterrotto per oltre venti anni.
La domanda è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 6 Va innanzi tutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'accoglimento di una domanda di usucapione, è necessario che il soggetto che la propone fornisca la prova rigorosa del possesso uti dominus, pacifico, continuo, pubblico e ininterrotto per il tempo previsto dalla legge ( art.1158 c.c.).
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta. In particolare difetta del tutto la dimostrazione dell'intenzione di possedere come proprietario, posto che: l'originario intervento del è avvenuto nell'ambito di un procedimento CP_1 espropriativo, sebbene limitato ad altre particelle;
la collocazione della condotta sulla particella non espropriata è avvenuta in forza di una attività materiale e non sorretta da un titolo legittimo, ma neppure con le modalità tipiche del possesso esclusivo e manifesto richiesto ai fini della usucapione;
la rottura della condotta nell'anno 2006 e l'emersione del tracciato non regolarizzato del manufatto confermano la natura non pubblica, né visibile, né pacifica, del preteso possesso.
Inoltre l'opera consiste in una condotta interrata, quindi non idonea a rendere manifesta e visibile l'intenzione di possedere uti dominus verso il proprietario del fondo, come richiesto dalla giurisprudenza per le opere sotterranee (
Cass.10523/2017; Cass. 25374/2019)
Anche la documentazione in atti ( corrispondenza, atti tecnici, nota del giugno 2012 del , ecc.) esclude CP_1
l'esercizio di un potere di fatto esclusivo, e anzi mostra l'intenzione dell'Ente di regolarizzare eventualmente la situazione, senza mai rivendicare il possesso pieno.
Ne deriva l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione.
Dagli atti di causa e, in particolare, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che il convenuto CP_1 ha realizzato un'infrastruttura idrica interrata (condotta del diametro Ø 600) insistente su una porzione di terreno di proprietà dell'attrice , in agro di Cerignola, località “Tavoletta ”. Parte_1
Il Ctu ha individuato con precisione due distinte fasce di terreno:
– la prima, di mq 1.413, sovrastante direttamente la condotta Ø 600 oggetto del presente giudizio,
– la seconda, di mq 3.061, situata tra la condotta Ø 600 e una condotta Ø 1200, quest'ultima non oggetto del presente giudizio, e definita come “fascia relitta”.
Sulle predette aree risultano essere coltivati complessivamente 38 alberi di olivo: 3 nella prima fascia e 35 nella seconda.
Il consulente ha ulteriormente precisato che non sono stati riscontrati impedimenti fisici sia all'accesso su dette aree sovrastanti le tubazioni interrate, sia alle normali operazioni colturali della coltura arborea ivi presente, né una irreversibile trasformazione del fondo così come attualmente coltivato.
Tali osservazioni sono condivise dal Tribunale e devono essere integralmente recepite.
Ne deriva che, pur essendo accertata l'occupazione sine titulo di parte del fondo da parte del , non si è verificata CP_1 una trasformazione irreversibile del suolo, né materiale né giuridica, nei termini richiesti dalla giurisprudenza per configurare l'equivalenza ad un'espropriazione di fatto.
Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ. n. 16188/2020), la trasformazione irreversibile si configura solo quando l'intervento pubblico comporti la perdita permanente e irreversibile della disponibilità e della destinazione del fondo, circostanza non ravvisabile nel caso di specie, ove la destinazione agricola è rimasta invariata,
l'accesso è garantito e la coltivazione prosegue regolarmente.
Pertanto, la domanda attorea volta all'accertamento della trasformazione irreversibile del fondo non può essere accolta.
Sebbene non sia configurabile una trasformazione irreversibile del fondo, è pacificamente accertato, anche sulla base delle risultanze della CTU, che il convenuto ha realizzato, sulla proprietà dell'attrice, un'opera pubblica interrata CP_1
(condotta Ø 600) in assenza di valido titolo giuridico.
pagina 4 di 6 Non risultano, infatti, né un decreto di esproprio riferito alla particella occupata, né una servitù legalmente costituita, né una convenzione o un accordo volontario tra le parti. Ne deriva che l'intervento ha determinato un'occupazione sine titulo, idonea a integrare una lesione del diritto di proprietà, tutelabile in base ai principi generali di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
In giurisprudenza è costante l'affermazione per cui anche la realizzazione di un'opera pubblica su fondo privato in assenza di titolo, pur senza privare il proprietario della piena disponibilità materiale, costituisce fatto illecito quando si traduce in un vincolo permanente e non consensuale (Cass. civ. SS.UU. n. 735/2015; n. 30732/2022).
In applicazione di tali principi, il deve ritenersi responsabile per i danni patrimoniali derivanti dall'asservimento CP_1 di fatto dell'area occupata e del vincolo che ne condiziona la piena fruibilità giuridica ed economica.
Quanto alla quantificazione del danno, la parte attrice ha depositato relazione di parte (CTP del Geom. ), dalla Per_3 quale risulta che il valore del fondo nel 1995 era pari a E. 39.000,00 per ettaro, con una rivalutazione annuale di E. 1.950,00 per 17 anni, giungendo ad un valore complessivo di E. 72.150, 00 per ettaro, pari a E. 7,215/mq.
Tale valore è stato proposto anche per la determinazione del danno non patrimoniale.
Tali criteri, pur fondati su logica coerente, non sono interamente applicabili, in quanto non è stata dimostrata la perdita economica integrale né la compromissione funzionale totale del fondo.
Il Tribunale ritiene pertanto di procedere a una liquidazione equitativa, tenendo conto:
– della durata dell'occupazione (dal 2007, in cui furono operati gli scavi per la riparazione, a oggi);
– della sua permanenza e non consensualità;
– del vincolo fisso e limitante che grava sul fondo;
– dell'assenza di impedimenti materiali alla coltivazione, ma con potenziale pregiudizio in termini di disponibilità e valore di mercato.
Alla luce di ciò, si determina:
– per la fascia direttamente occupata (mq 1.413): E. 4.00/mq, pari a E.5.652,00;
– per la fascia relitta (mq 3.061), assoggettata a condizionamento ambientale tra due condotte, ma non direttamente oggetto di occupazione, E. 2.00/mq, pari a E. 6.122,00.
Il danno patrimoniale complessivo viene quindi determinato in E. 11.774,00.
Quanto al danno non patrimoniale, non risultano allegazioni o elementi probatori sufficienti a comprovare un pregiudizio alla persona, alla qualità della vita o a interessi inviolabili, tale da giustificare la liquidazione ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Pertanto, nessun importo ulteriore può essere riconosciuto a tale titolo.
In conclusione, il danno risarcibile a carico del viene determinato nella somma di E. 11.774,00, oltre interessi CP_1 legali dalla data della sentenza al saldo.
In base al principio della soccombenza reciproca, il Tribunale ritiene di dover procedere a una parziale compensazione delle spese di lite, in considerazione degli esiti del giudizio.
L'attrice ha visto rigettata la domanda principale relativa all'accertamento della trasformazione irreversibile del fondo mentre il convenuto ha visto rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione ed è stato condannato, sia pure in misura contenuta, per responsabilità extracontrattuale.
Il risarcimento accordato di E. 11.774,00 è sensibilmente inferiore rispetto all'importo richiesto di E. 76.428,50.
Pertanto, tenuto conto del decisum ( DM.147/2022 - scaglione da E.
5.201 a E.26.000 – valori medi ) delle rispettive posizioni di soccombenza e della natura tecnico-fattuale della controversia, si ritiene equo disporre la compensazione pagina 5 di 6 integrale delle spese di lite tra le parti nella misura del 50% e la ripartizione delle spese di consulenza tecnica di ufficio nella stessa misura del 50%.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio saranno quindi sopportate da ciascuna parte , tenendo conto della reciproca utilità della perizia e della parziale fondatezza delle rispettive domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto;
2. Rigetta la domanda attorea volta all'accertamento della trasformazione irreversibile del fondo;
3. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accerta l'occupazione sine titulo da parte del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. , di una porzione di terreno di proprietà dell'attrice pari a Controparte_1 mq 1.413, nonché la limitazione funzionale di ulteriori mq 3.061;
4. Condanna il , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di E. 11.774,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
5. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. , per intervenuta usucapione;
6. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e per l'effetto condanna il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'attrice il restante 50% , che liquida in E. 2.538,50 ( 50%
[...] di E. 5.077, 00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) , oltre al rimborso delle spese pari a E.
668,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge;
7. Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico delle parti in parti uguali ( 50% ciascuna) tenuto conto della reciproca soccombenza e del valore del decisum, come da separato provvedimento di liquidazione già reso.
Foggia, 20.07.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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