Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2025, proposto dai sigg.ri -OMISSIS- quale procuratore distrattario di spese legali, rappresentati e difesi dall’avv.to Alberto Cutaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sez. Lavoro, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Padova, sezione lavoro, con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS- 2024, ha:
-accertato il diritto del sig. -OMISSIS- al beneficio di cui all’art. 1, comma 121°, della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
-condannato il Ministero dell’Istruzione a costituire, in favore del ricorrente -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121°, della L. n. 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
-condannato il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 1.000,00, per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell’avv.to Alberto Cutaia dichiaratosi antistatario.
2. La predetta sentenza:
-non è stata oggetto di impugnazioni;
-è stata notificata in forma esecutiva il 13 ottobre 2024 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’avvocatura di Stato (urp@postacert.istruzione.it; usppd@postacert.istruzione.it; dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it; ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it).
3. I sigg.ri -OMISSIS- hanno quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di:
-ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. -OMISSIS-/2024, mediante la costituzione in favore del ricorrente -OMISSIS- della carta elettronica del docente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, quindi, con l’accredito sulla detta carta del complessivo importo di €1.500,00;
-ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. -OMISSIS-/2024, mediante la corresponsione, in favore dell’avv. Alberto Cutaia, nella qualità di procuratore distrattario delle spese processuali liquidate nella detta sentenza n. -OMISSIS-/2024, dell’importo di €.1.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
-nominare sin d’ora, per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
-condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, somme tutte da distrarsi in favore dell’avv.to Alberto Cutaia dichiaratosi antistatario, con rimborso del contributo unificato.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. Con note d’udienza depositate il 4.6.2025 l’avv. Alberto Cutaia ha precisato di avere ricevuto, in data 29.05.2025, l’accredito, mediante bonifico, delle spese di lite relative alla domanda di condanna proposta nel ricorso introduttivo.
6. All’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2025 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
7. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla certificazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Padova il 21 febbraio 2025;
-all’avvenuta notifica, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 13.10.2024, della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30.
8. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm.. Infatti quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
9. Ciò statuito, il Tribunale deve preliminarmente prendere atto della circostanza segnalata dalla parte ricorrente in ordine all’intervenuto pagamento, in favore dell’avv. Cutaia, quale legale distrattario, delle spese legali portate dal titolo messo in esecuzione nel presente giudizio. La domanda di condanna al relativo pagamento è dunque divenuta improcedibile per cessazione della materia del contendere.
10. Quanto invece alla domanda di condanna formulata dal sig. -OMISSIS- essa è fondata, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole a questo titolo dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe e in particolare di provvedere a costituire, in favore del sig. -OMISSIS-, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, con accredito/assegnazione sulla detta carta della somma pari a complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
11. In conformità alle richieste del ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dell’avv.to Alberto Cutaia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1)dichiara l’improcedibilità, per le ragioni di cui in motivazione, della domanda dell’avv. Alberto Cutaia di condanna al rimborso delle spese processuali liquidate nella sentenza del Tribunale di Padova, sez. lavoro, n. -OMISSIS-/2024;
2)accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda del sig. -OMISSIS- e, per l’effetto:
-ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS- 2024, provvedendo a costituire in favore del sig. -OMISSIS-, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, con accredito/assegnazione sulla detta carta della somma pari a complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o il dirigente dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
3)condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in € 800,00, oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge, spese tutte distratte in favore dell’avv.to Alberto Cutaia, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO