Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 730/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 gennaio 2024 e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.06.1974, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via De Nava n. 116/E, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Murolo (p.e.c.: – Email_1 fax: 0965/811618), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.04.1938, (C.F.: ), nato a [...] Controparte_2 C.F._3
Calabria il 28.11.1976, (C.F.: Controparte_3
nato a [...] il [...] e CodiceFiscale_4 Parte_2
(C.F.: ), nata a [...] il [...], tutti
[...] C.F._5 nella loro qualità di eredi legittimi di;
Persona_1
APPELLATI/CONTUMACI
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 662/2018 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 26.04.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 3567/2016 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 08.01.2024, svoltasi in modalità telematica, parte appellante ha precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti tutti eredi legittimi>Persona_1
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 12/12/96), il Sig. ha chiesto che Parte_1 venisse dichiarata l'usucapione di alcuni beni immobili (due appartamenti ed un magazzino allo stato rustico) ivi analiticamente indicati, oggetto di una scrittura priv ata di compravendita del 12/4/1993, intercorsa tra l'attore
(al tempo diciottenne) ed il de cuius dei convenuti e versata in atti.
L'attore ha riferito che le parti non avevano proceduto al rogito notarile per l'intervenuto decesso del promittente venditore ed ha dedotto di aver posseduto pubblicamente e pacificamente gli immobili per oltre un ventennio.
I convenuti, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, c. VI, c .p.c., ed è stata esperita prova orale, come richiesto dall'attore.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il
Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile. in composizione monocratica (…), definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (N. 3567/16 R.G.), ogni Parte_1 contraria domanda, istanza, eccezione disattesa:
1) Rigetta le domande del Sig Parte_1
2) Nulla sulle spese.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
18.09.2018, esponendo due motivi di gravame. Parte_1
Con la prima censura deduceva il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il
Tribunale nella valutazione delle testimonianze rese da e Testimone_1 Tes_2
all'udienza istruttoria del 15.02.2018 - ritenendo del tutto insufficienti le loro
[...] dichiarazioni poiché asseritamente inidonee a dimostrare il possesso ultraventennale del bene dedotto in giudizio - laddove, di contro, le stesse avrebbero contribuito a dimostrare sia il possesso ultraventennale sia l'animus possidendi in capo all'appellante. La seconda critica atteneva alla inspiegabile mancata considerazione, in motivazione, della scrittura privata di compravendita dell'immobile, benché ritualmente prodotta in atti.
Chiedeva, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata, nel senso di vedersi dichiarata l'avvenuta usucapione del fabbricato sito in Reggio Calabria alla Via Sbarre
Centrali, riportato in catasto al foglio 105, particella 734, sub. 24, 22-20-4-23-25, e la condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, solo in caso di opposizione.
Benché ritualmente citati, Controparte_1 Controparte_2
e non si Controparte_3 Parte_2 costituivano in giudizio.
Con ordinanza della Corte del 15.12.2023 veniva rigettata l'istanza istruttoria formulata dall'appellante, volta all'acquisizione di una fattura relativa ai lavori di completamento del bene dedotto in giudizio, non prodotta in prime cure.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.01.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta del solo procuratore di parte appellante, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale di Reggio Calabria ha erroneamente ritenuto che l'attore non avesse provato il possesso ultraventennale del bene per cui è causa ai fini dell'usucapione.
Va innanzitutto ribadito il rigetto dell'istanza istruttoria relativa alla produzione documentale effettuata dall'appellante solo in questa fase, poiché non ricorrono i presupposti di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, c.p.c., che prevede che: ”Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (…)”, non essendo stato dimostrata, da parte dell'appellante, l'impossibilità a produrre il documento in questione anche in prime cure.
Nel merito, si osserva e rileva quanto segue.
Com'è noto, i due requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire. Ai fini della configurabilità del possesso utile ai fini dell'usucapione è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene o comunque tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
Tale modalità di acquisto dei diritti reali è stata introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento al fine di dare tutela a posizioni giuridiche meritevoli e d inoltre ad eliminare situazioni di incertezza giuridica nei rapporti patrimoniali tra privati.
Secondo la Suprema Corte, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, “deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus”(ovvero dell'intento di avere la cosa come propria) (Cass. n. 975/2000), che, si badi bene, non consiste nella convinz ione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà (Cass. 28 novembre 2013, n.
26641).
Grava, quindi, su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. (Cass. n. 1367/1999; Cass. n. 8152/2001; Cass. n. 19478/2007; Cass. n.
17462/2009; Cass. n. 4863/2010).
L'animus possidendi, inoltre, può eventualmente essere desunto in via presuntiva qualora lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11.06.2010 n. 14092).
In tal caso, sarà il convenuto a dover dimostrare il contrario, “provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale”. (Cass. n. 6944/1999).
La prova necessaria per l'usucapione può essere fornita con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento.
Nella prassi, tuttavia, quello di gran lunga più utilizzato è rappresentato dalla prova per testimoni che, laddove idonea e conducente ai fini di causa, costituisce un valido elemento per potere dichiarare la sussistenza del diritto ad usucapire in capo al richiedente. Anche la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo avallato questa prassi affermando che la testimonianza può rappresentare anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione (cfr., ex multis, Cass. Civ. 26/7/77 n. 3342, secondo cui "La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni"; ed ancora Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692, che ha statuito che: "Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione").
Tuttavia, nelle ultime pronunce intervenute in subiecta materia (cfr., ex multis, Cass. 16.1.2014 n. 874), la giurisprudenza di legittimità ha correttamente osservato come, ai fini dell'usucapione, la prova richiesta debba essere rigorosissima, nel senso che non solo la stessa deve essere offerta da soggetti estranei al rapporto, ma è anche necessario che sia sufficientemente completa e che indichi con certezza il termine inziale di decorrenza dell'usucapione.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza oggi impugnata, ricorrono tutti i presupposti perché possa validamente essere dichiarata l'usucapione del bene oggetto di causa, avendovi concorso gli elementi di seguito elencati.
In primis va tenuto conto della prova testimoniale, espletata in data 15.02.2018, basata sulle dichiarazioni di e (soggetti totalmente estranei al Testimone_1 Testimone_2 rapporto dedotto in giudizio), che hanno entrambi inequivocabilmente riferito di essere a conoscenza del fatto che lo aveva venduto al Persona_1 Pt_1 nell'anno 1993 l'immobile in questione, ricevendo materialmente da
[...] quest'ultimo la somma di £. 30.000.000 in contanti e rilasciando apposita ricevuta.
Addirittura il a assistito alla materiale consegna del denaro, avvenuta in sua Tes_1 presenza proprio all'interno del fabbricato, essendo un intimo amico dell'attore.
Non solo. Hanno anche fornito indicazioni precise sull'ubicazione dell'immobile e sulla sua reale e specifica consistenza ed hanno entrambi affermato che il Pt_1 ha effettuato i lavori di completamento dell'immobile in questione.
[...]
Tale ultimo dato è sintomatico di una perfetta conoscenza dei luoghi e dei fatti di causa da parte dei testi escussi e depone a favore della loro piena attendibilità, di talché si ritiene siano stati ampiamente dimostrati i requisiti del possesso ultraventennale del bene e dell'animus possidendi in capo all'odierno appellante.
Dette circostanze assumono quindi rilievo determinante ai fini dell'usucapione, non potendosi condividere, di converso, la decisione emessa dal Tribunale di Reggio Calabria che, nel rigettare la domanda, ha attribuito valenza decisiva ad u n “penso” riferito dal nel corso della sua escussione, del tutto decontestualizzato dal Tes_1 complessivo racconto dei fatti di causa dallo stesso fornito, che non ammettono una interpretazione differente per quanto concerne il possesso ultraventennale del bene e la volontà di possederlo uti dominus.
Analogamente le affermazioni del teste vanno lette in uno con quelle di Testimone_2
, corroborando il narrato di quest'ultimo senza smentirlo o Testimone_1 contraddirlo in qualche modo.
Ma ciò che è dirimente è il contenuto ed il peso che assume la scrittura privata recante la data del 12.04.1993 - tuttavia incompleta in quanto sottoscritta dal solo Per_1
- con la quale quest'ultimo dichiarava di vendere al gli
[...] Parte_1 immobili oggetto del presente giudizio e di immetterlo immediatamente nel loro possesso, inspiegabilmente tralasciata dal Giudice di prime cure.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ribadito di recente dalla Suprema Corte, “[…] nel caso in cui il godimento del bene sia attribuito per effetto di una convenzione, il principio che - ai fini dell'accertamento del possesso idoneo all'usucapione - fa dipendere dagli effetti reali od obbligatori del contratto la natura del rapporto di fatto che, con la consegna del bene, si stabilisce tra questo ed il soggetto che ne ha ricevuto il godimento, e che comporta, pertanto, con il contratto con effetti obbligatori, il trasferimento del possesso "nomine alieno", non è applicabile nel caso in cui nel detto contratto, che tende al trasferimento successivo della proprietà della cosa, come nel contratto preliminare di compravendita, sia, pattuito l'immediato trasferimento del possesso, assumendo tale patto accessorio, senza contraddire gli effetti meramente obbligatori del contratto cui accede, una funzione anticipatoria degli effetti del trasferimento del diritto che, con la convenzione, le parti si sono ripromesse di realizzare, con la conseguenza che la consegna che ad esso faccia seguito comporta l'attribuzione della disponibilità possessoria del bene, e non della mera detenzione" (Cass. Civ. Sez. II, sent. 07690 del 13-07-1993).
Ritenuto, pertanto, che detto possesso debba farsi risalire quanto meno al 12.04.1993
(data della scrittura privata), che le opere di ristrutturazione e completamento fatte eseguire dall'appellante depongano per una sua piena volontà di possedere uti dominus l'immobile in questione e che l'azione di usucapione è stata proposta con atto di citazione notificato il 28.09.2016, va riconosciuto in capo a il Parte_1 relativo diritto di acquisto a titolo originario degli immobili dedotti in giudizio.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Ne consegue, pertanto, l'integrale accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo della controversia (€. 15.493,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €. 6.535,00, di cui €.
2.825,00 per il primo grado (così specificati: €. 460,00 per la fase di stu dio, €. 389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €. 851,00 per la fase decisionale ed €. 285,00 per esborsi), oltre accessori come per legge ed €.
3.710,00, per il presente grado, (così specificati: €. 567,00 per la fase di studio, €.
461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria ed €. 956,00 per la fase decisionale ed €. 804,00 esborsi), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, udito il solo procuratore dell'appellante, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato in data 18.09.2018, disattesa ogni contraria
[...] domanda, eccezione e difesa ed a totale modifica della sentenza impugnat a, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3 Parte_2
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara l'intervenuta usucapione in favore di del fabbricato sito Parte_1
Reggio Calabria alla Via Sbarre Centrali, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Reggio Calabria al foglio 105, particella 734, sub. 24, 22-20-4-23-25;
3) Dispone la trascrizione della presente sentenza e l'aggiornamento catastale ad opera dei competenti uffici, esonerando da ogni responsabilità il Conservatore dei
RR.II. di Reggio Calabria;
4) Condanna Controparte_1 Controparte_2 [...]
e in solido tra di loro, alla Controparte_3 Parte_2 rifusione delle spese relative al primo grado di giudizio in favore di Parte_1 che liquida in complessivi €. 2.825,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
5) Condanna Controparte_1 Controparte_2 [...]
e in solido tra di loro, alla Controparte_3 Parte_2 rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore di che Parte_1 liquida in complessivi €. 3.710,00, oltre IVA e CAP ed oltre acces sori;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)